DISPOSIZIONI PER L’ADOZIONE E L’UTILIZZO DELLA BANDIERA, DELL’EMBLEMA UFFICIALE E DEGLI EMBLEMI SPECIFICI
Articolo 1
(uso della bandiera, dell’emblema ufficiale e degli emblemi specifici)
Le istituzioni di cui all’articolo 5 adottano ed utilizzano, nei modi di seguito descritti, la bandiera, l’emblema ufficiale e gli eventuali emblemi specifici adottati ai sensi della presente legge.
La bandiera rappresenta l’intera Comunità di POL.
Essa va utilizzata dalle istituzioni di cui all’articolo 5 solamente nelle occasioni che rivestono importanza fondamentale per la Comunità e, in particolar modo, nelle cerimonie ufficiali, nelle commemorazioni delle giornate alla memoria e in tutte le occasioni in cui è richiesto il carattere di solenne ufficialità e, al contempo, non è previsto l’utilizzo degli emblemi di seguito indicati.
Articolo 3
(emblema ufficiale)
L’emblema ufficiale rappresenta l’insieme delle istituzioni che guidano e governano la Comunità.
Esso va utilizzato dalle istituzioni di cui all’articolo 5 in tutti gli atti ufficiali, aventi carattere giuridico o meramente comunicativo, che promanino dall’istituzione medesima.
La denominazione ufficiale dell’istituzione va sempre posta sotto o di lato all’emblema di cui al presente articolo. Essa non si pone mai sopra l’emblema medesimo e questo, inoltre, non si deve mai utilizzare privo della denominazione ufficiale dell’istituzione cui si riferisce.
L’emblema ufficiale non può mai essere utilizzato in tutte le occasioni in cui si fa ricorso all’utilizzo della bandiera.
Articolo 4
(emblemi specifici)
A differenza degli elementi, aventi carattere obbligatorio, di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, gli emblemi specifici possono essere adottati ed utilizzati in via facoltativa, a discrezione dell’istituzione cui ciascuno di essi si riferisce.
Ogni emblema specifico rappresenta solamente l’istituzione da cui esso è adottato.
Questo va utilizzato nei medesimi atti nei quali si utilizza l’emblema ufficiale.
Gli emblemi specifici sono essenzialmente costituiti da sigle o da disegni o da combinazioni di questi, senza diciture inserite per esteso. L’elemento così ottenuto avrà la capacità di evocare immediatamente, a livello visivo, l’istituzione cui si riferisce.
L’emblema specifico integra l’emblema ufficiale ma non può mai sostituirlo. Ad esso, inoltre, non si fa mai ricorso in tutte le occasioni in cui si fa ricorso all’uso della bandiera.
La bandiera, l’emblema ufficiale e gli eventuali emblemi specifici sono adottati dalle seguenti istituzioni. Per ogni istituzione è indicata la possibilità di utilizzo di ciascun elemento.
PRESIDENZA DI POL: bandiera, emblema ufficiale
PRESIDENZA DEL CONGRESSO: emblema ufficiale
CONSIGLIO DEI MINISTRI: emblema ufficiale
MINISTERI: emblema ufficiale, emblemi specifici di ciascun Ministero
ORGANI GIUDIZIARI: emblema ufficiale
Qualunque altra istituzione non facente parte dell’elenco di cui sopra utilizza il solo emblema ufficiale, nei modi descritti nell’articolo 3 della presente legge.
Articolo 6
(procedura per l’adozione della bandiera e dell’emblema ufficiale)
Entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, bandisce un concorso pubblico per la creazione della bandiera e dell’emblema ufficiale. In tale decreto saranno anche previste le modalità di partecipazione al concorso, i tempi per la presentazione dei bozzetti, la nomina della Commissione giudicatrice, le modalità di scelta e di premiazione e, altresì, tutte le altre norme necessarie all’espletamento del concorso medesimo.
La Commissione giudicatrice, conformemente a quanto disposto dal decreto di cui al comma precedente ed operando con la massima imparzialità possibile, avrà il compito di scegliere il migliore bozzetto relativo alla bandiera e il migliore bozzetto relativo all’emblema ufficiale. Il responso della Commissione giudicatrice, sottoscritto da tutti i membri della stessa e quindi trasmesso al Ministro dell’Interno, dovrà necessariamente individuare i migliori bozzetti per entrambi gli elementi.
Il Ministro dell’Interno, esaminato il responso della Commissione giudicatrice e conformemente ad esso, proporrà al Consiglio dei Ministri di deliberare un disegno di legge di adozione di entrambi i bozzetti scelti quali, rispettivamente, bandiera ed emblema ufficiale. A seguito della deliberazione del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge verrà trasmesso alla Presidenza del Congresso per il conseguente esame del testo stesso da parte del Congresso.
La bandiera e l’emblema ufficiale sono adottati dal Congresso con legge ordinaria.
Il Ministro dell’Interno è responsabile dell’attuazione e del regolare funzionamento delle procedure descritte nel presente articolo.
Articolo 7
(procedura per l’adozione degli emblemi specifici)
Gli emblemi specifici, stante il loro carattere facoltativo, possono essere adottati autonomamente dalle istituzioni che ad essi possono far ricorso ai sensi dell’articolo 5.
Senza far ricorso a concorso pubblico, ogni Ministro adotta l’emblema specifico del proprio Ministero con decreto.
Articolo 8
(disposizione transitoria)
Tutti gli elementi grafici già in utilizzo al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono conservati sino a definitiva adozione degli elementi previsti dalla normativa qui contenuta.