1200 morti, 25 mila mutilati nel 2008:Confindustria, Cisl e Uil contro la sicurezza!
Sicurezza sul lavoro
Incidenti Lavoro, Agnello: «no a sottoscrizione avviso comune su Testo Unico»
«Non si conoscono volontà governo, si applichi la legge»
Pubblicata il 15/01/2009
Si è tenuto oggi, presso il ministero del Lavoro, l’incontro con le parti sociali per la sottoscrizione dell’ ‘Avviso comune per le modifiche e/o integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81’, ovvero il cosiddetto Testo Unico su salute e sicurezza nel lavoro. «Il ministro Sacconi - afferma la segretaria confederale della Cgil, Paola Agnello Modica - non ha partecipato all’incontro e quindi non ci è dato sapere quali sono le reali intenzioni del Governo in merito alle modifiche a un provvedimento così significativo per la tutela dell’integrità psico-fisica di chi lavora».- Nel merito, spiega Agnello, «la Cgil ha sostenuto che non ci sono le condizioni per sottoscrivere l’Avviso Comune sia per la mancanza di conoscenza delle effettive volontà del Governo: al tavolo, infatti, è sempre stato detto che l’eventuale Avviso Comune non sarebbe stato esaustivo delle modifiche; sia per il merito dell’avviso stesso: basti citare, tra le altre, la previsione di visita medica da parte del medico competente, di fiducia del datore di lavoro, ‘di visite preventive ai fini dell’assunzione’».
APPLICARE DLGS 81/08 - La Cgil, aggiunge la dirigente sindacale, «insieme alle altre organizzazioni sindacali confederali, aveva condiviso il senso e l’asse portante del testo entrato in vigore il 15 maggio dell’anno scorso, così come il metodo di confronto costante tra istituzioni e parti sociali, a suo tempo adottato e che aveva prodotto il dlgs 81/08, punto di equilibrio tra le istanze delle parti». Agnello Modica conferma quei giudizi e, aggiunge, «sulla base di questa valutazione che abbiamo continuato a chiedere la piena applicazione del decreto, attraverso la predisposizione dei provvedimenti attuativi».
Inoltre, continua la sindacalista, «è in questo contesto, in cui il Governo continua a non dare attuazione al Dlgs 81 e anzi ne proroga i termini di entrata in vigore e ne prevede deroghe, che si colloca la vicenda dell’Avviso Comune, richiesto dallo stesso Governo alle parti sociali, finalizzato a modificare il provvedimento». Un avviso, tra l’altro, «che oggi non ha visto la formale firma di nessuno e di cui non si conosce l’uso futuro». Infine, conclude Agnello Modica, «è assolutamente indispensabile che il governo attui il decreto 81 senza ulteriori ritardi al fine di dare sicurezza ai lavoratori e alle lavoratrici».
http://www.diariodelweb.it/Articolo/...90115&id=66279
Prima versione, ora in un punto superata dagli eventi, visto che il testo unico di sicurezza sul lavoro è in realtà entrato in vigore il 1 gennaio 2009 interamente, salvo marginali deroghe.
Avviso comune tra le parti sociali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
Valutazione dei rischi
Le parti condividono l’opportunità di procedere – in sede di attuazione delle previsioni del d.lgs. n. 81/2008 – alla individuazione di procedure operative atte a favorire il corretto adempimento delle disposizioni in tema di valutazione dei rischi da parte delle imprese, specie piccole e medie. A tale fine, reputano necessario sollecitare la Commissione di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 ad affrontare, quale assoluta priorità, l’elaborazione (di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), del d.lgs. n. 81/2008) delle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, anche al fine di individuare ipotesi di semplificazione tenendo conto anche dei profili di rischio, delle fonti di rischio per la salute e degli indici infortunistici di settore. In tale contesto potrà essere valutata l’opportunità di prevedere modalità standardizzate specifiche per la valutazione del rischio per le imprese agricole.
Le parti prendono, altresì, atto delle difficoltà operative correlate alla imminente operatività (fissata alla data del 1° gennaio 2009) delle disposizioni in materia di valutazione dello stress lavoro-correlato di cui all’articolo 28 del d.lgs. n. 81/2008 e propongono al Governo di promuovere l’adozione di un decreto legge il quale differisca l’entrata in vigore delle citate disposizioni per non più di 120 giorni ed, al contempo, preveda che in tale lasso temporale vengano elaborate in sede di Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 procedure operative il cui rispetto garantisca l’osservanza della previsione in oggetto. Di conseguenza, le parti sollecitano la Commissione consultiva di cui all’articolo 6 del d.lgs. n. 81/2008 ad affrontare, quale assoluta priorità, le relative attività.
Le parti riconoscono, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. n. 81/2008 relative alla data certa per la delega (articolo 16, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 81/2008) e per il documento di valutazione del rischio (articolo 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2008) sono suscettibili di determinare problemi operativi e, al riguardo, propongono di sostituire il riferimento alla data certa con altro relativo alla apposizione della data. In particolare, propongono le seguenti formulazioni. Articolo 16, comma 1, lettera a): “che essa risulti da atto scritto e munito di data”; articolo 28 comma 2: “il documento (…), redatto a conclusione della valutazione deve essere munito di data attestata dalla sottoscrizione da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”.
Verifiche da parte di enti pubblici
Nel riconoscere l’esistenza di criticità legate ai meccanismi delle verifiche di cui agli articoli 71, commi 11 e 12, del d.lgs. n. 81/2008 ed, in particolare, ai tempi delle attività devolute alle ASL ed all’ISPESL ed al fine di superarle, le parti propongono di modificare il secondo capoverso del citato comma 11 come di seguito: “la prima di tali verifiche è effettuata dall’ISPESL che vi provvede nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati notificati di cui agli artt. 12 e 14 del D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, per quanto di competenza. Le successive verifiche sono effettuate dalle ASL che vi provvedono nel termine di 30 giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati notificati di cui agli artt. 12 e 14 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93, per quanto di competenza”.
Interpello
Al fine di rendere maggiormente incisivo – in termini di vincolatività per gli organi di vigilanza – lo strumento dell’interpello e di favorire una reale uniformità interpretativa sul territorio nazionale, le parti propongono di modificare il comma 3 dell’articolo 12 del d.lgs. n. 81/2008 come di seguito: “Le indicazioni fornite ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.
Comunicazioni
Allo scopo di migliorare il meccanismo della comunicazione di cui all’articolo 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008, le parti concordano sulla seguente riformulazione della citata norma: “comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dall’evento, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi…(omissis)” aggiungendo, altresì, un secondo periodo formulato come di seguito: “L’obbligo di cui all’art. 18, comma 1, lettera r), del d.lgs. n. 81/2008 relativo alla comunicazione a fini statistici all’INAIL e all’IPSEMA dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza
http://www.ariaprecaria.org/index2.p...o_pdf=1&id=646




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