Art. 1
L'art. 16 del Regolamento Congressuale è modificato come indicato:
1- I commi dall'1 al 6 sono scalati di uno in avanti. L'uno diventa il due e così uguale per i seguenti.
2- Il nuovo comma 1 diventa il seguente: "
Il Presidente del Congresso, una volta eletto, apre il "thread delle Proposte di legge" dove sono pubblicate le proposte di legge, sia di politica polliana sia di politica reale, che raggiungono i requisiti per la discussione in Congresso."
Art. 2
L'art. 13.1 del Regolamento Congressuale è sostituito interamente dal seguente:
"Esistono tre commissioni permanenti, le quali hanno ciascuna competenza rispettivamente su
per quanto riguarda la politica polliana:
I. Affari Costituzionali
II. Autonomie
III. Legge e Corpo elettorale
per quanto riguarda la politica reale:
I. AFFARI COSTITUZIONALI, GIUSTIZIA, AMBIENTE, TRASPORTI
II. AFFARI ESTERI, DIFESA, POLITICHE UN. EUROPEA, CULTURA
III. BILANCIO E TESORO, FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, AFFARI SOCIALI, AGRICOLTURA"