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ederazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale
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LA RIFORMA DEL MODELLO CONTRATTUALE
LA CGIL NON
FIRMA UN ACCORDO CHE
RIDUCE I SALARI E CANCELLA IL CONTRATTO NAZIONALE
SIA DATA LA PAROLA AI LAVORATORI: REFERENDUM
PER DECIDERE LA VALIDITA’ DELL’ACCORDO
La contrattazione collettiva è un diritto delle lavoratrici e dei lavoratori per poter negoziare alla pari
con il proprio datore di lavoro a livello nazionale e a livello aziendale tutti gli aspetti che compongono la
condizione di lavoro.
In Italia dove il 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti è naturale che il Contratto Nazionale sia lo
strumento principale e insostituibile per tutelare e migliorare i diritti ed il salario dei lavoratori.
Giovedì 22 gennaio 2009 questi fondamentali diritti del lavoro sono stati radicalmente messi in
discussione con l’accordo separato sul modello contrattuale imposto dal Governo e da Confindustria a
cui Cisl e Uil hanno aderito e che la Cgil ha deciso di non firmare.
Un accordo separato in cui non c’è nulla della piattaforma sindacale unitaria presentata mesi fa dalle
organizzazioni sindacali.
Un accordo separato con cui si cancella il ruolo ed il valore universale dei contratti nazionali e dei
sindacati di categoria, si programma la riduzione dei salari, si cancella l’autonomia della contrattazione
aziendale, si sostituisce la contrattazione tra le parti con una estensione senza precedenti della
bilateralità.
Un accordo separato con cui si nega alle lavoratrici ed ai lavoratori il diritto di votare e decidere sugli
accordi che li riguardano e che apre la strada alla messa in discussione del diritto di sciopero che la
nostra Carta Costituzionale sancisce quale diritto individuale in capo ad ogni cittadino-lavoratore.
Scritto su carta intestata della Presidenza Del Consiglio Dei Ministri, i contenuti dell’accordo
separato sono chiari.
1. L'obbiettivo non è l'aumento delle retribuzioni
“Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l'obbiettivo di dello sviluppo economico
e della crescita occupazionale fondata sull'aumento della produttività, l'efficiente dinamica retributiva e il
miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni.”
L'accordo sottoscritto ha come obbiettivo la crescita economica, ma non l'aumento e il miglioramento
delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti.
Mentre l'obbiettivo dell'aumento dell'occupazione, è legata all'aumento della produttività senza
stabilire quali sono gli interventi utili e necessari per realizzarla, tanto più nel mezzo di una crisi
economica che sta mettendo a rischio l’esistenza di interi settori industriali e di milioni di posti di
lavoro.
2. Si sancisce la pratica degli accordi separati e di tanti e diversi modelli contrattuali
“Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali sottoscritti al fine di definire specifiche
modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi di seguito indicati…”
Gli accordi separati realizzati sui modelli contrattuali senza la firma della CGIL nei mesi scorsi con
Confindustria, con Confapi, con le Associazioni Imprenditoriali del Commercio, con le Associazioni
Imprenditoriali dell'Artigianato, con il Governo per tutti i settori pubblici, sono stati totalmente
assunti dall’accordo quadro sancendo così il superamento di un modello unico valido per tutti i
lavoratori dipendenti privati e pubblici.
Alla faccia della democrazia, gli accordi le imprese ed il governo li fanno con chi accetta le loro
condizioni, a prescindere dalla reale rappresentanza di ogni singola organizzazione sindacale ed
impedendo alle lavoratrici ed ai lavoratori interessati di pronunciarsi e votare.
3. Un accordo sulle regole senza dar voce ai lavoratori
“L'accordo ha carattere sperimentale, per la durata di 4 anni.
Stabilisce le regole e le procedure della negoziazione e la gestione della contrattazione collettiva, che
sostituiscono le regole dell'accordo del 23 luglio 1993.”
Vengono introdotte nuove regole per la contrattazione nazionale e aziendale, senza alcun
pronunciamento vincolante da parte dei lavoratori interessati. L'accordo del 23 luglio 1993 che
dovrebbe essere sostituito, era stato discusso e approvato a maggioranza tramite il voto espresso dai
lavoratori in apposita consultazione.
4. Due livelli contrattuali che riducono l’autonomia dei lavoratori e dei sindacati di
categoria
“Si confermano i due livelli di contrattazione. Il contratto nazionale di categoria e la contrattazione di
secondo livello.”
L'accordo formalmente conferma i due livelli di contrattazione che erano già previsti con l'accordo del
'93, cioè il contratto nazionale e quello di secondo livello (aziendale o territoriale) ma limita
l’autonomia dei sindacati di categoria nazionali, territoriali e delle RSU nel formulare le richieste e
sulle materie su cui poter esercitare la contrattazione.
5. Il contratto nazionale non ha più il compito di tutelare il potere d’acquisto
“Avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa.
In sostituzione del tasso di inflazione programmata, si individuerà un nuovo indice previsionale costruito
sulla base dell'IPCA (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia), depurato
dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
L'elaborazione sarà affidata ad un soggetto terzo.”
Quanto chiedere di aumento salariale nel Contratto Nazionale non è più una scelta della categoria.
Viene istituito un terzo soggetto (non identificato) al disopra delle parti che stabilisce quanti punti
d’inflazione devono comporre la richiesta d’aumento.
Il passaggio da due anni a tre anni per quanto riguarda gli aumenti del Contratto Nazionale, in
assenza di un meccanismo certo di recupero è uno degli aspetti peggiorativi che riduce il valore reale
delle retribuzioni.
L’inflazione che determina gli aumenti contrattuali non è mai quella reale ed un eventuale parziale
recupero dello scostamento verrà comunque effettuato dopo 3 anni anziché i 2 previsti dalle norme in
vigore.
Con queste nuove regole, il salario nazionale fissato dai Contratti Nazionali è sempre al di sotto
dell’inflazione reale.
L'accordo, infatti, stabilisce che i Contratti Nazionali dovranno avere come riferimento un indice
“previsionale triennale” depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati.
E’ utile ricordare che l’inflazione programmata non era più il riferimento condiviso tra le parti per
rinnovare i Contratti Nazionali.
Nel nostro ultimo rinnovo contrattuale, firmato a gennaio 2007, l’inflazione programmata proposta da
Federmeccanica avrebbe portato un aumento di 66 euro mensili. L’accordo ha invece definito un
aumento di 127 euro mensili.
Con questo accordo separato il Contratto Nazionale, anche nelle situazioni in cui l'economia ed il
settore metalmeccanico attraverseranno andamenti positivi, non ha più la possibilità di essere uno
strumento collettivo per consentire l'aumento reale delle retribuzioni. Nei fatti diventa una “gabbia”
che programma la riduzione dei salari.
6. E nel settore del lavoro pubblico il taglio dei salari è ancora peggio
“Nel settore del lavoro pubblico, la definizione del calcolo delle risorse da destinare agli incrementi
salariali sarà demandato ai Ministeri competenti nei limiti della legge finanziaria… la base di calcolo sarà
costituita dalle voci di carattere stipendiale e mantenuto invariato per il triennio…l’eventuale recupero di
scostamenti di inflazione avverrà nel triennio successivo tenendo conto del reale andamento delle
retribuzioni del settore.”
La base di calcolo per definire il valore economico di un punto di inflazione è di fatto riferita ai soli
minimi contrattuali e l’eventuale recupero del differenziale di inflazione può avvenire fino a 6 anni
dopo.
7. Il recupero dell'inflazione reale non c’è, se e quanto recuperare non è più materia
negoziale per la categoria
“Il recupero circa eventuali scostamenti tra inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata,
verrà effettuata sempre al netto dei prodotti energetici importati.
La verifica circa la significatività degli scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a livello
interconfederale.”
La verifica dello scostamento inflattivo non verrà più contrattato e definito dalle singole categorie
sindacali, ma a livello interconfederale e solo nel caso le parti concordino che gli scostamenti siano
significativi.
Così si depotenzia ulteriormente la funzione del contratto nazionale e il ruolo di contrattazione delle
singole categorie sindacali.
8. Si vuole abbassare il valore punto per gli aumenti salariali del contratto nazionale
“Il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese.”
Questa formulazione, punta a mettere in discussione, anche il valore punto fissato nel nostro
Contratto Nazionale a 18,82 euro.
Infatti, nelle linee guida di Confindustria, anche esse frutto di un’intesa separata, si indica che la base
di calcolo per gli aumenti sia composta solo dai minimi contrattuali, sul valore medio degli scatti di
anzianità, e sulle eventuali indennità fisse stabilite dai CCNL. Per la nostra categoria ciò equivarrebbe
ad una riduzione del valore punto attorno ai 4 euro, in quanto non si terrebbe più conto del salario
complessivamente contrattato ed erogato in azienda.
9. Previsto lo scardinamento del contratto nazionale
“Specifiche intese, direttamente nel territorio o in azienda, per governare situazioni di crisi, o per favorire
lo sviluppo economico ed occupazionale, potranno definire apposite procedure, modalità e condizioni per
modificare, in tutto o in parte, anche in via sperimentale e temporanea singoli istituti economici o
normativi dei contratti nazionali di lavoro di categoria.
Viene introdotta la possibilità di derogare, quindi di non applicare il Contratto Nazionale, sia per la
parte economica che normativa, in situazioni di crisi o per favorire sviluppo ed occupazione.
Come se gli aumenti economici del Contratto o i diritti dei lavoratori, in alcune situazioni, siano il
principale ostacolo allo sviluppo economico o la causa della crisi aziendale.
Si tratta di un attacco esplicito al valore universale del Contratto Nazionale, dei diritti nel lavoro e la
conferma di una logica che punta ad una competitività tra le imprese tutta giocata sulla riduzione dei
diritti e dei salari.
Inoltre ciò porta il sindacato e i lavoratori in una situazione di possibile ricatto, in cui le imprese
mettono l'occupazione e gli investimenti in alternativa agli aumenti e ai diritti sanciti dal Contratto
Nazionale.
10. Nessuna garanzia economica in caso di ritardo della firma dei contratti e trattative senza
scioperi
“Per evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative di rinnovo dei contratti collettivi, le
specifiche intese ridefiniscono i tempi e le procedure per la presentazione delle richieste sindacali, l'avvio
e lo svolgimento delle trattative.
Al rispetto dei tempi e delle procedure è condizionata la previsione di un meccanismo che riconosca una
copertura economica dalla data di scadenza del contratto precedente.
Saranno definite modalità per garantire l'effettività del periodo di “tregua sindacale” utile per consentire
il regolare svolgimento del negoziato.”
La piattaforma sindacale unitaria richiedeva di far decorrere gli aumenti, in ogni caso, dal giorno
della scadenza del vecchio contratto superando così le una tantum e l’indennità di vacanza
contrattuale.
L’accordo separato cancella l’indennità di vacanza contrattuale e vincola una eventuale e non meglio
definita copertura economica (da stabilire nei Contratti Nazionali), al rispetto di tempi e procedure
comprensive di effettivi periodi di tregua sindacale.
In caso di crisi del negoziato è previsto l’intervento del livello confederale.
Si tratta di un indebolimento dell'iniziativa del sindacato per rinnovare rapidamente e positivamente i
contratti e contemporaneamente di una penalizzazione economica.
11. Si estende la bilateralità e si indebolisce la contrattazione
“La contrattazione collettiva nazionale o confederale può definire ulteriori forme di bilateralità per il
funzionamento di servizi integrativi di welfare”
Tutte le intese separate fanno della costituzione di enti bilaterali tra associazioni imprenditoriali e
organizzazioni sindacali una delle novità più rilevanti.
La scelta è precisa: la contrattazione tra le parti è sostituita dalla bilateralità la quale deve estendersi
per sostituirsi ai diritti universali garantiti dallo stato sociale.
E’ previsto che tali Enti intervengano su varie materie, anche sulle politiche attive per il lavoro e fino
ad assumere il ruolo di certificazione delle assunzioni.
Siamo ad un uso improprio e distorto della bilateralità che modifica nei fatti il ruolo e la funzione
autonoma e contrattuale delle Organizzazioni Sindacali.
Nel ”libro verde” del Ministro del Lavoro ciò è illustrato con chiarezza e poi nel recente decreto
“anticrisi” il Governo anziché, ad esempio, estendere la cassa integrazione a tutte le imprese e a tutte
le tipologie d’assunzione, subordina il diritto pubblico del lavoratore al trattamento di disoccupazione
ad una erogazione economica degli enti bilaterali, che secondo il governo tutti i contratti dovrebbero
definire.
La Cgil ha deciso di ricorrere alla Corte Costituzionale considerando tali norme incostituzionali.
12. Il contratto aziendale non viene esteso a chi è senza e viene indebolito per chi ce l'ha
“La contrattazione aziendale, di durata triennale, collega gli incentivi economici al raggiungimento di
obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini della
competitività nonché all'andamento economico delle imprese, concordati tra le parti.
La contrattazione aziendale deve avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione degli sgravi di
legge.
… Salvo quanto già definito ai fini della effettiva diffusione della contrattazione di secondo livello i
successivi accordi potranno individuare soluzioni idonee non esclusa l’adozione di elementi economici di
garanzia o forme equivalenti concordate nei contratti nazionali”.
Non c'è nulla nell’accordo separato che favorisca l'estensione della contrattazione aziendale per i tanti
lavoratori che ancor oggi ne sono esclusi.
Eppure era uno degli obbiettivi principali della piattaforma sindacale unitaria: si richiedeva di fissare
nei Contratti Nazionali una quota salariale certa da cui far partire la contrattazione aziendale ed
invece tutto è rimasto come prima.
Anzi chi non ha il contratto aziendale continua a rimanere senza ed ora con questo accordo separato
lo stesso lavoratore si ritrova anche con un Contratto Nazionale ancora più debole.
Inoltre, la contrattazione aziendale viene, di fatto, sempre più legata alla redditività dell'impresa, e
vincolata esclusivamente agli sgravi fiscali e contributivi previsti dalla legge. Ciò significa impedire
aumenti salariali strutturalmente a carico delle imprese.
Ed inoltre il Governo ha mantenuto la defiscalizzazione per gli aumenti individuali unilateralmente
erogati dall'impresa.
13. Conciliazione ed arbitrato
“Eventuali controversie nella applicazione delle regole stabilite, saranno disciplinate dall’autonomia
collettiva con strumenti di conciliazione ed arbitrato”.
E’ questa una negativa novità che molte volte Federmeccanica ha cercato di introdurre nel Contratto
Nazionale senza mai riuscirci.
Le controversie nella applicazione dei Contratti, compreso il rispetto delle regole comunemente
definite, sono sempre stata materia di confronto e di gestione delle parti stipulanti e come tali così
regolate dai Contratti Nazionali in vigore stipulati nel settore metalmeccanico.
Introdurre la conciliazione e l’arbitrato significa legittimare un terzo soggetto al disopra delle parti
con poteri decisionali e sanzionatori che limita e mette in discussione l’autonomia contrattuale e di
libertà nell’azione sindacale.
14. La rappresentanza senza democrazia
“Entro 3 mesi si dovranno definire nuove regole in materia di rappresentanza delle parti nella
contrattazione collettiva valutando le diverse ipotesi che possono essere adottate con accordo, ivi
compresa la certificazione all’INPS dei dati di iscrizione sindacale”.
Per chi pensa di fare contrattazione, è importante porsi il problema della rappresentanza.
Un accordo che non sia espressione della maggioranza dei lavoratori interessati, rischia di avere
perlomeno una scarsa efficacia applicativa oltre che una dubbia legittimità.
La questione non si risolve però semplicemente certificando gli iscritti, perché avendo gli accordi un
valore generale è l’insieme dei lavoratori iscritti e non che deve avere la possibilità di esprimersi per
validare a maggioranza l’efficacia del singolo accordo che li riguarda.
Questo minimo diritto democratico è negato ai lavoratori quando tra le organizzazioni sindacali
esistono opinioni diverse e questo produce la pratica degli accordi separati, in cui in ultima analisi
sono le controparti a scegliere l’accordo a loro più conveniente.
Superare questa pratica e evitare divisioni tra le organizzazioni sindacali è possibile solo se si sancisce
tra le organizzazioni sindacali che le piattaforme e gli accordi sono validi se approvati dalla
maggioranza dei lavoratori interessati tramite voto referendario certificato e tale pratica diventa un
diritto garantito da una specifica legge sulla rappresentanza.
15. Si comincia a limitare il diritto di sciopero
“Le nuove regole possono determinare, limitatamente alla contrattazione di secondo livello, nelle aziende
di servizi pubblici locali l'insieme dei sindacati, rappresentativi della maggioranza dei lavoratori, che
possono proclamare gli scioperi al termine della tregua sindacale predefinita.”
Le nuove regole intervengono in modo incostituzionale sul diritto di sciopero. Secondo chi ha
sottoscritto l'accordo, lo sciopero non sarebbe più un diritto in capo al singolo lavoratore, ma solo
delle organizzazioni a cui è stata riconosciuta la maggiore rappresentatività dei lavoratori.
IN CONCLUSIONE
Siamo in presenza di un vero e proprio stravolgimento del sistema contrattuale e dei diritti nel lavoro, di
un accordo contro i lavoratori, la loro dignità che ne peggiora le condizioni materiali a partire da una
ulteriore riduzione del salario.
Governo e Confindustria pensano di uscire dalla crisi con un sistema industriale capace di competere solo
riducendo salari diritti ed estendendo la precarietà.
La Fiom e la Cgil non ci stanno e chiamano i lavoratori a mobilitarsi e a pronunciarsi.
Proponiamo alle altre organizzazioni sindacali di promuovere assemblee nei luoghi di lavoro e
l’effettuazione di un referendum sull’accordo il cui esito sia vincolante per tutte le organizzazioni
sindacali.
Invitiamo le lavoratrici ed lavoratori metalmeccanici ad aderire allo sciopero generale proclamato
dalla fiom ed a partecipare alla manifestazione nazionale a Roma il 13 febbraio 2009 insieme ai
lavoratori del pubblico impiego.
Difendiamo il Contratto Nazionale, il salario e l’occupazione.
Rivendichiamo al Governo e alla Confindustria una nuova politica d’investimenti, il blocco dei
licenziamenti e la non chiusura di stabilimenti, l’estensione degli ammortizzatori sociali a tutte le
imprese e a tutte le forme di lavoro anche precarie.
Il Governo per bocca del Ministro del Lavoro ha dichiarato che “è il momento di superare tutte le
forme di democrazia diretta”.
E’invece il momento di dire e di fare per difendere il lavoro ed estendere la democrazia nel nostro
Paese praticandola a partire dai luoghi di lavoro.
FIOM-CGIL NAZIONALE
http://www.fiom.cgil.it/ccnl/sistema...mento_fiom.pdf