Essendo esauriti o ritirati tutti i ricorsi precedenti all'elezione di questa Corte, si prega di postare in questo thread i futuri ricorsi.
PS: prego i mod di mettere in rilievo
Essendo esauriti o ritirati tutti i ricorsi precedenti all'elezione di questa Corte, si prega di postare in questo thread i futuri ricorsi.
PS: prego i mod di mettere in rilievo
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L'ultimo uomo ad essere entrato in Parlamento con intenzioni oneste.
Non basta negare le idee degli altri per avere il diritto di dire "Io ho un'idea". (G. Guareschi)
Onorevoli giudici della Corte vorrei chiedere la vostra attenzione per un caso in cui necessita una interpretazione da parte vostra, in base a un thread che ora vi presenterò
http://forum.termometropolitico.it/f...ml#post3969457
secondo le parole dell'On C@scista questo ricorso "serve ad avere una sentenza che stabilisca finalmente i limiti e l'applicabilità dei decreti legge finora rimasti nel limbo di una confusa costituzione (e su questo concorda anche il Presidente Olivo): avere una sentenza interpretativa chirorebbe finalmente le idee"
quindi si chiede se il decreto sia un potere del presidente a tutti gli effetti oppure no
ad ogni modo il thread chiarirà tutta la questione
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio
Colgo l'occasione, seguendo il collega Haxel e seguendo le indicazioni in materia logistica e gestionale dataci dal Presidente della Corte.
Iniziamo coi ricorsi di questa legislatura:
Signor Presidente, Illustri giudici.
In Qualità di Senatore di Rinnovamento Nazionale e di Commissario Costituzionale oltre che di semplice cittadino interessato di Transatlantico
giovandomi allo scopo che mi prefiggo del sostegno dell' articolo cinquantaquattresimo della Vigente Costituzione:
Art.54
Possono presentare ricorso alla Corte Costituzionale, per controversie relative al funzionamento del Forum Transatlantico, dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi o i responsabili ufficiali di un partito. Possono, altresì, proporre ricorso i singoli parlamentari e il Presidente di Politicainrete.net.
Mi pregio di presentare innanzi al vostro illustre tribunale e di investirlo dell'analisi di codesto problema in forma di Ricorso:
Fatto Scatenante:
Il giorno 5 Febbraio U.S. (due giorni fa)
Il Presidente della Repubblica, On. Dr. Olivo ha posto tra gli atti della Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Transatlantico, nella sezione destinata ad annoverare gli atti della corrente Quarta Legislatura il seguente testo:
Decreto presidenziale sulle restituzioni
La presidenza della comunità di Termometro Politico ingiunge l'immediata restituzione:
- di Ruby a Mubarak,
- di John Lennon a Yoko Ono,
- di Laura a Nek,
- dei Pink Floyd a Pompei,
- della sua maglietta fina, al punto che mi immaginavo tutto, a Claudio Baglioni,
- dei Queen a Wembley,
- di Mufasa a Simba,
- di Joker a Heath Ledger,
- di Costantinopoli all'Impero Romano d'Oriente,
- dell'antico vaso che andava portato in salvo all'amaro Montenegro.
- del tappeto a Drugo Lebowsky,
- del rigore contro il Brasile a Baggio.
Il presidente promulga.
Tale documento, di evidente carattere dileggiatorio e goliardico, dovrebbe nelle intenzioni della Presidenza essere catalogato e ritenuto tra i Decreti Presidenziali aventi sic et simpliciter valore di legge dello stato.
PER I SUESPOSTI MOTIVI:
Chiedo alla corte se esistano le condizioni per emanare una censura nei confronti del Presidente Olivo per l'uso improprio di uno strumento legislativo post sub judice dalle molteplici critiche e dall'opinione che oramai appare prevalente sulla sua eccessiva vaghezza attuativa.
Chiedo altresì di stabilire delle linee interpretative valide onde evitare futuri casi similari, sino alla certo imminente modifica del testo costituzionale da cui ha avuto origine lo strumento giuridico incriminato.
In ultimo chiedo alla corte se si debba accettare come fatto discriminante e attenuante il concetto di riserva di legge formale, ritenuto presente nell'interpretazione data in altra sede da illustri esperti di diritto costituzionale di questa repubblica.
Nel ringraziarvi per la vostra augusta ed autorevole attenzione vi informo della mia intenzione di chiamare a patrocinare innanzi a voi le mie ragioni il colendissimo collega senatore e commissario costituzionale del Partito Cristano delle Famiglie On. C@scista.
Grazie.
"Io nacqui a debellar tre mali estremi: / tirannide, sofismi, ipocrisia"
IL DISPUTATOR CORTESE
Possono tenersi il loro paradiso.
Quando morirò, andrò nella Terra di Mezzo.
accio ricorso alla corte per risolvere l conflitto di attribuzine dei poteri,il PCF sostine che La Presidenza della Repubblica non può arrivare ad abrogare subito una legge appena approvata in Parlamento
pensiamo che un tale comportamento non è lontano da un vero e proprio colpo di Stato
http://forum.termometropolitico.it/i...ml#post4226869
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio
La presidenza della Commissione Affari Costituzionali
visti gli articoli 21 sesto comm, 53 commi terzo, quarto, e quinto e 60 della vigente Costituzione, che dispongono rispettivamente il potere di decretazione presidenziale, la competenza per conflitto di attribuzione della Corte Costituzionale e la non impugnabilità delle sentenze della Corte Costituzionale
vista la sentenza 22-03-2013 sul ricorso Occidentale e la discussione del medesimo
visto l'articolo 6 del Regolamento della Commissione approvato in data 28-04-2012 che dispone la competenza della Commissione alla ratifica dei decreti presidenziali di seguito riportato e scansionato con notazione numerica prima di ognuno dei distinti concetti richiamati
Art. 6 - Regolamento Commissione Affari Costituzionali
La Commissione (1) può (2) esaminare e (3) ratificare (4) con eventuali osservazioni non vincolanti (5) i decreti e i regolamenti emanati dal Presidente di PIR (6) che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali.
(7) E' fatto salvo il diritto della Corte Costituzionale, previo ricorso, di giudicare sulla liceità e la costituzionalità di tali atti secondo le norme in vigore.
considerato
1- che nella discussione di cui all'udienza in epigrafe non è stato menzionato da alcuna parte, avvocato o componente del collegio l'articolo 6 del predetto regolamento
2- che nella sentenza 22-03-2013 non è stato menzionato neppure alcun controllo successivo sui decreti presidenziali (5), apparendo il Presidente autorizzato alla emanazione sic et simpliciter dei medesimi
3- che l'articolo 60 inibisce un eventuale ricorso d'impugnazione della richiamata sentenza, ma non pregiudica nuovi giudizi che non siano impugnazioni
4- che il presente ricorso, meramente interpretativo e non finalizzato all'annullamento ma unicamente alla precisazione delle eventuali conseguenze collaterali della richiamata giurisprudenza non intende avere natura di impugnazione ma al contrario di interpretazione chiarificatrice della predetta sentenza
5- che questa Presidenza, consapevole della sua facoltatività (1), vorrebbe avvalersi del suo potere di sottoporre a ratifica (3)i decreti presidenziali onde sopperire al problema di carenza di controllo che ha generato il contenzioso alla base della sentenza (ricorso Occidentale) e l'ulteriore recrudescenza del medesimo (ricorso Haxel in odierna data)
6- che questa presidenza non intende tuttavia esercitare oltre e al di là del significato che la Corte intendeva dare alla sua sentenza tale potere di (3) ratifica (per non mancare di rispetto alla leale cooperazione istituzionale che le impone di considerare con la massima attenzione le decisioni dei signori Giudici Costituzionali anche nella parte non espressa delle loro valutazioni) e dunque prima di esercitarlo giudicando di un decreto, rischiando di scatenare un eventuale conflitto di attribuzione con il Presidente di POL, intende sapere dalla Corte medesima fino a dove si estendano le conseguenze della sua precedente sentenza
chiede
1- che la Corte voglia interpretativamente accertare se il significato del potere di "esaminare" (2) i richiamati decreti e regolamenti risponda a quello di seguito riportato della parola "esame" come dalla Presidenza dichiaro che è inteso ovvero:
"soppesare ai fini del giudizio dei commissari"
eṡame s. m. [dal lat. examen, propr. «ago della bilancia», der. di exigĕre «pesare»]. –
[...]
b. Ponderata considerazione di una cosa allo scopo di prendere una deliberazione o formulare un giudizio: e. d’una proposta, dei documenti; l’incartamento è ora all’e. della commissione; prendere in e. un progetto; dopo approfondito e., la domanda è stata accolta; e. di un libro, di un’opera d’arte e sim., anche mediante scritti, articoli critici, recensioni.
2 - che la corte voglia interpretativamente accertare se il significato del potere di "ratificare" (3) sia quello derivante dalla seguente accezione della parola "ratifica" per come la intende la Presidenza ovvero potere di "concedere o negare validità all'atto formato dal Presidente sicchè abbia o non abbia esecuzione"
b. In diritto pubblico, riconoscimento, da parte dell’organo competente in ultima istanza, della definitiva validità di un atto deliberato, con validità provvisoria, da un organo esecutivo: sottoporre una delibera adottata d’urgenza dalla giunta alla r. del consiglio comunale. Nel linguaggio non strettamente giur., è usato spesso come sinon. di approvazione, conferma, convalida.f.to
3- che la corte voglia interpretativamente chiarire se il significato delle parole "che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali." (6) relative ai decreti e regolamenti del presidente di PIR sia quello che la Presidenza qui intende ovvero che la commissione abbia la facoltà di prendere in esame e successivamente esprimere o negare la ratifica di:"tutti i decreti e regolamenti derivanti da disposizioni costituzionali, compreso quelli di cui all'articolo 21 laddove attribuisce questo potere, e viceversa nessuno dei decreti e regolamenti derivanti da norme subcostistuzionali"
questo considerato
che in quanto recita "emana" l'articolo 21 è precisamente un "dispositivo costituzionale", laddove dispone che "il presidente emana", dunque ogni decreto ex articolo 21 è soggetto all'articolo 6 del regolamento della Commissione che costituisce specificazione delle attribuzioni "costituzionali" della medesima
che i soli dispositivi che non sono attuazione o richiamo di norme costituzionali sono quelli che non derivano dalla Costituzione, cioè non derivano dall'articolo 21, e dunque ogni eventuale decreto previsto da altre leggi che non siano la costituzione (che non siano dunque l'articolo 21) non possa essere soggetto alla Commissione Affari Costituzionali
4- che la Corte voglia infine interpretativamente chiarire se, come ritiene la Presidenza, le parole (4) "con eventuali osservazioni non vincolanti" si riferiscano a un potere di allegare alla ratifica o alla mancata ratifica non solo un "sì" o un "no" ma anche delle osservazioni, che ovviamente però non siano vincolanti ovvero "non obblighino attivamente il presidente a emanare un diverso decreto se quello che ha emanato non è stato ratificato" nè tantomeno si atteggino come "emendamenti" nel caso di una "ratifica con osservazioni", escludendo dunque che le osservazioni non vincolanti costituiscano in qualche modo il contenuto della ratifica
questo considerato
che come si è allegato ai punti il significato della parola ratifica non è un atecnico "esaminare" ma un giuridicissimo "decidere".
fa infine presente, con spirito di collaborazione, a proposito delle possibili soluzioni dei quesiti
- che non ritiene che il presente ricorso costituisca "impugnazione" poichè in effetti esso non contesta nulla della sentenza in epigrafe, giacchè essa in nessuna sua parte vieta l'applicazione dell'articolo 6 nè lo menziona, ma si limita a replicare a coloro i quali sostengono che il decreto sia di per sè atto inutilizzabile in quanto non attuato che l'esistenza di una normativa di attuazione non è precondizione per l'esercizio del potere. Questo ricorso non vuole dunque essere una sconfessione di una sentenza poichè verte su cose "a lato" della medesima.
- che ritiene che un efficace esercizio del potere di ratifica della Commissione su tutti i decreti come qui interpretato consentirebbe di ritenere applicabile sic et simpliciter la vigente disciplina senza bisogno nè di riforme nè di sentenze ulteriori, ben potendo le forze politiche preoccupate di un decreto pretendere una rapida valutazione del medesimo da parte della Commissione con la semplice richiesta al Presidente di esaminarlo, potendo poi decidere se ratificarlo o non ratificarlo, al limite cancellandolo dall'ordinamento sic et simpliciter se ritenuto non accettabile
- che non ritiene che il potere della Commissione sia di "controllare la legittimità ma non il merito" e questo poichè
A) si deve ritenere che il giudizio della commissione sia prima di tutto di merito proprio perchè non è enunciato un parametro specifico
(ovvero nell'articolo 6 non c'è scritto che la commissione verifica se sia legittimo, c'è scritto solo che la commissione ratifica, come il parlamento italiano ratifica o no i decreti, non essendo affatto obbligato a giudicare solo della loro legalità ma ben potendo giudicarli in tutto quello che prevedano)
B) è anche esplicitamente escluso questo compito, perchè (7) il secondo comma dell'articolo 6 è molto chiaro nel lasciare alla Corte le sue competenze che per l'appunto sono di legittimità
- che la ragione del presente ricorso è quella di evitare un controricorso del Presidente Olivo e un aggravio inutile di lavoro per i signori giudici nel caso la commissione, procedendo senza ascoltar nessuno, intendesse agire per negare una ratifica a un decreto, costituisce dunque un gesto di rispetto per la Corte e di preventiva attenzione nei riguardi della sua giurisprudenza
Ronnie
Presidente della Commissione
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Sottoscritto ex art 54 da un Senatore, Eric Draven
_
P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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Presidente di Progetto Liberale
per ovviare alla tregua estiva del 1° luglio è stata lanciata la fase di discussione contemporaneamente alla votazione e non successivamente.
Queste procedure sono palesemente contrarie agli articoli 54 e 55.
Pertanto, chiedo alla corte di annullare il voto e di richiamare all'ordine i responsabili di questa palese mancanza di osservanza alle regole
inoltre protesto per come si impediscano le fatidiche 48 ore di dibattito prima del voto
http://forum.termometropolitico.it/i...-c-scista.html
http://forum.termometropolitico.it/i...e-di-voto.html
io sottoscritto,
Presidente della Commissione che stese la Costituzione
visto il testo della nuova costituzione ed in particolare la IV disposizione transitoria
dichiaro di avere per il momento riscontrato i seguenti errori di mera forma nel testo, tutti plausibilmente riferibili all'uso dei correttori automatici di word per la sostituzione delle parole Camera e Senato e come tale rientranti sotto la IV disposizione transitoria della nuova Costituzione abilitante la Corte al potere speciale di correzione della carta:
- l'articolo 10 comma 1 sulla cessazione dei poteri di Deputati e Senatori etc. prescrive il "subentro del primo non eletto della Camera" usando la lettera maiuscola propria della Camera dei Deputati, laddove invece il termine corretto è "camera" con lettera minuscola perchè ci si riferisce alla "camera d'appartenenza" e non alla "Camera dei Deputati", potendo benissimo dover subentrare un Senatore
- l'articolo 11 comma 3 sulla legge elettorale fa riferimento a le "commissioni del senato" laddove invece le commissioni a cui ci si riferisce riguardo all'abrogazione di leggi e mozioni sono ovviamente quelle della Camera, non essendo prevista alcuna commissione del Senato
- l'articolo 45 sulle Leggi Organiche nei commi 2, 4 e 6 fa erroneamente riferimento alla Camera quando la materia è invece di competenza del Senato, ex articolo 32 Cost. sulla potestà esclusiva etc., in particolare nel comma 4 essendo la competenza del Senato la ratifica (a garanzia della Camera) spetta ovviamente alla Camera e non al Senato
- la disposizione transitoria III articolo 1 Candidati alla Corte Costituzionale fa erroneamente riferimento alla Camera nei commi 2 e 5 quando la materia è invece di competenza del Senato ex articolo 35 Cost
rilevata l'importanza per la comunità di regole certe specialmente nella prima fase di avvio della legislatura chiedo alla Corte di procedere in via urgente alla correzione nel senso indicato del testo ufficiale della Costituzione
Ronnie
Deputato
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P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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Presidente di Progetto Liberale
Tenuto conto della legittimazione a ricorrere che mi conferisce l'articolo 37 comma 1 della Costituzione in quanto rappresentante legale di un partito
Il sottoscritto in qualità di membro del comitato centrale del Partito Cristiano delle Famiglie (eletto in tale carica nel quinto congresso del PCF) presenta il seguente ricorso alla Corte Costituzionale provvisoria peer chiedere l'applicazione della decadenza da deputato di ultima legione come sanzione per l'utilizzo di cloniArticolo 37
Ricorso alla Corte
1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, i Senatori, il Governo ed il Presidente di Pol.
La Costituzione menziona i cloni all'articolo 11 secondo comma:
2. La Legge Elettorale prevede le sanzioni per l'utilizzo dei cloni e la violazione delle procedure di presentazione delle liste elettorali e riserva
- al potere Giudiziario ogni competenza sulle controversie elettorali precedenti e successive al voto
- all'Amministrazione la gestione delle discussioni per la votazione e la redazione della lista dei voti non validi
Le parti sottolineate della disposizione sono quelle che ci riguardano: la prima dispone che la legge elettorale preveda sanzioni per chi usa i cloni, la seconda prevede il potere dell'amministrazione di annullare i voti. Se la seconda risolve la questione su cosa fare dei voti dei cloni e del clonante, resta ancora in dubbio solo cosa fare dell'incarico di chi abbia usato cloni. Nella legge elettorale approvata non si menzionano i cloni, questo integra la fattispecie di cui all'articolo 45 comma sesto della costituzione:
6. I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche possono essere integrati dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente in autonomia (Dal senato)
in Costituzione è previsto un potere di censura o destituzione dal mandato parlamentare di chi abbia violato le leggi, e precisamente questo si ritrova all'articolo 10Articolo 10
La cessazione dei Poteri
1. Solo il Potere Giudiziario, per gravi motivi e nei soli casi disciplinati dalla Costituzione, può disporre la destituzione [...] di un Senatore o di un Deputato, a seguito della quale subentra[...] il primo non eletto della Camera.
e successivamente è disciplinato dall'articolo 38
Articolo 38
Procedura di Censura e Destituzione
1. La Corte Costituzionale in caso di gravi violazioni della legge dolose può dichiarare la censura o la destituzione [...] dei Senatori e dei Deputati [...]
2. Con il provvedimento di Censura, che può essere disposto solo a seguito dell'annullamento di un atto illegale, la Corte Costituzionale dispone il richiamo pubblico del responsabile dell'atto.
3. Con il provvedimento di Destituzione la Corte, rilevata e motivata l'insufficienza punitiva della sola censura, dispone la cessazione dai poteri dell'organo condannato.
[...]
5. La Destituzione dei Senatori e dei Deputati per atti illegali può essere votata solo all'unanimità, salvo che segua a una censura precedente.
[...]
a mio giudizio deve dunque interpretarsi il complesso di queste disposizioni nel senso seguente
- L'admin può annullare i voti dei cloni e del clonante
- un ricorrente coi requisiti costituzionali può fare ricorso alla Corte per chiedere anche che sia punito l'autore di voti clonati
- la Corte Costituzionale può senz'altro censurare o destituire il parlamentare che ha usato cloni, perchè è un fatto che sanzioni per questo fatto specifico sono espressamente disciplinate dalla Costituzione, sia pure per rinvio alla Legge Elettorale
- tuttavia la Corte Costituzionale nella stessa sentenza con cui volesse censurare o destituire il parlamentare che ha usato cloni dovrebbe fare uso di una norma integrativa della legge elettorale che manca pur essendo costituzionalmente prescritta
- conseguentemente la Corte Costituzionale chiamata a giudicare non potendosi esimere dal farlo (obbligo ex art. 39 comma 1) ed essendo obbligata (dal medesimo articolo) a non rimettere ad altri l'individuazione della legge vigente è conseguentemente abilitata a fare uso nello stesso giudizio dei suoi poteri di giudizio di costituzionalità al fine di una declaratoria di incompletezza della legge elettorale nella parte in cui non prevede la sanzione da applicarsi per i cloni e poichè la costituzione espressamente prevede (45 comma 6) che la Corte possa integrare in autonomia i contenuti necessari delle leggi organiche essa deve anche procedere a definire quale sia la sanzione da applicare
chiedo pertanto la destituzione del deputato Ultima legione e specifico che il ricorso coinvolgendo la funzionalità di un organo già eletto e in attività è da considerare urgente anche vista la prossima elezione del presidente
Ultima modifica di C@scista; 22-12-13 alle 16:49
Direi che il ricorso di C@scista debba essere mandato in seduta di Corte il prima possibile, onde evitare che si vada ad incastrare con altri eventuali ricorsi sulla legge elettorale che già aleggiano.
io sottoscritto,
Presidente della Commissione che stese la Costituzione
visto il testo della nuova costituzione ed in particolare la IV disposizione transitoria
dichiaro di avere ulteriormente riscontrato i seguenti errori di mera forma nel testo, tutti plausibilmente riferibili all'uso dei correttori automatici di word per la sostituzione delle parole Camera e Senato e come tale rientranti sotto la IV disposizione transitoria della nuova Costituzione abilitante la Corte al potere speciale di correzione della carta:
- l'articolo 26 comma 2 sui poteri del primo ministro menziona la formula della questione di fiducia facendo riferimento ai "Senatori" anzichè ai deputati. E' evidente dallo stesso articolo, che poco prima parla di "atti della Camera" che si tratti invece dei "Deputati".
- l'articolo 27 comma 4 laddove fa riferimento alle sedute del "Senato" è evidentemente erroneo poichè è ben noto che il rapporto di fiducia del Governo è solo con la Camera e non con il Senato, dunque l'organo che ha diritto di pretendere in aula chi deve averne la fiducia è chiaramente la Camera e non il Senato ed anche questo è un puro errore materiale di sostituzione
rilevata l'importanza per la comunità di regole certe specialmente nella prima fase di avvio della legislatura chiedo alla Corte di procedere in via urgente alla correzione nel senso indicato del testo ufficiale della Costituzione
Ronnie
Deputato
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P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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Presidente di Progetto Liberale