Ai sensi del 5 comma della III disposizione transitoria è in vigore la seguente Legge Organica recante il Regolamento della Camera

REGOLAMENTO DELLA CAMERA


Articolo 1
Commissione di Garanzia

1. La Commissione di Garanzia è organo permanente della Camera, e si compone di un numero di membri crescente secondo il numero dei membri di essa in ragione della seguente proporzione:
20 Deputati (200 votanti) – 3 membri
32 Deputati (500 votanti) – 5 membri
44 Deputati (800 votanti) – 7 membri
56 Deputati (1100 votanti) – 9 membri
2. I membri sono Deputati indicati, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi.
3. L'assegnazione si ripete alla decadenza di qualsiasi membro, secondo i rapporti di forza aggiornati del Parlamento, fermo restando in caso di parità il riferimento al maggiore numero di voti elettorali validi. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
4. La CDG è presieduta, salvo rinuncia, dal primo membro più anziano.
5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
7. La CDG non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla Commissione Finanze.
8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione.

Articolo 2
Mozioni

1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla Costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della Repubblica Italiana.
2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la Camera di POL" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il Presidente della Camera ritenga di accettare.
3. Le mozioni hanno limitazioni di forma inderogabili, esse sono: la corretta lingua italiana, la forma testuale salvo l'inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato, il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo, la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni. Il Presidente della Camera non ammette al voto alcuna mozione che non li rispetti.

Articolo 3
Ostruzionismo alle mozioni
1. I Deputati che abbiano sollevato presso le Commissioni di Garanzia o Finanze questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il Presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il Presidente dispone che ogni Deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il Presidente della Commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il Presidente della Camera, un mese prima delle votazioni, pone all'indice i Deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La Corte Costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il Presidente non abbia provveduto.