Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento della Camera procedo a sollecitare la composizione della Commissione di Garanzia ai capigruppo competenti. Ai sensi del 1 comma i commissari nominandi sono individuati nel numero di 3. In via provvisoria i tre gruppi di maggiore rappresentatività ai quali ai sensi del 2 comma spetta un membro ciascuno da nominare sono individuati nel seguente elenco:
FDL (4)
PCF (4)
PL (3)
in considerazione del fatto che non tutti i gruppi appaiono formati e molti deputati sembrano essere senza gruppo la presidenza assegna un termine primo di 24 ore per mutamenti della composizione dei gruppi validi ai fini di queste nomine ed informa tutti i deputati in via privata col presente avviso che se non opteranno per un gruppo questa sarà la terna dei gruppi più rappresentativi chiamati a scegliere, tra 24 ore sarà aggiornato l'elenco, una volta che questo aggiornamento sarà stato fatto resterà ancora possibile che i gruppi effettivamente chiamati a scegliere cambino in seguito ad adesioni tardive solo se altri gruppi non avranno ancora espresso il loro nome per la Commissione di Garanzia, quindi questo sarà il termine ultimo
ricapitolo:
- se trascorse 24 ore e 1 minuto i tre gruppi più grandi sono rimasti i tre gruppi qui citati ed hanno fatto i tre nomi la commissione è chiusa così
- se trascorse 24 ore e 1 minuti i tre gruppi più grandi son cambiati e hanno fatto i tre nomi la commissione è chiusa così
- se trascorse 24 ore e 1 minuto i tre gruppi più grandi non sono cambiati o sono cambiati ma comunque uno o più di essi non ha fatto la sua nomina l'eventuale formarsi di un gruppo più grande, se farà la sua nomina prima di quella dell'altro già chiamato, legittimerà il suo subentro nella facoltà di indicare
si ricorda che il nome espresso è valido solo se è il capogruppo a esprimerlo
il 3d per esprimerlo è questo
tale comunicazione è inviata ai capigruppo e diffusa con avviso pubblico sul forum Camera
Ronnie
VicePresidente della Camera
Articolo 1
Commissione di Garanzia
1. La Commissione di Garanzia è organo permanente della Camera, e si compone di un numero di membri crescente secondo il numero dei membri di essa in ragione della seguente proporzione:
20 Deputati (200 votanti) – 3 membri
32 Deputati (500 votanti) – 5 membri
44 Deputati (800 votanti) – 7 membri
56 Deputati (1100 votanti) – 9 membri
2. I membri sono Deputati indicati, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi.
3. L'assegnazione si ripete alla decadenza di qualsiasi membro, secondo i rapporti di forza aggiornati del Parlamento, fermo restando in caso di parità il riferimento al maggiore numero di voti elettorali validi. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
4. La CDG è presieduta, salvo rinuncia, dal primo membro più anziano.
5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
7. La CDG non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla Commissione Finanze.
8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione.