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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Post [CdG] I Seduta della Commissione di Garanzia

    Ai sensi dell'articolo 1 quarto comma del Regolamento della Camera


    Articolo 1
    Commissione di Garanzia

    1. La Commissione di Garanzia è organo permanente della Camera, e si compone di un numero di membri crescente secondo il numero dei membri di essa in ragione della seguente proporzione:
    20 Deputati (200 votanti) – 3 membri
    32 Deputati (500 votanti) – 5 membri
    44 Deputati (800 votanti) – 7 membri
    56 Deputati (1100 votanti) – 9 membri
    2. I membri sono Deputati indicati, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi.
    3. L'assegnazione si ripete alla decadenza di qualsiasi membro, secondo i rapporti di forza aggiornati del Parlamento, fermo restando in caso di parità il riferimento al maggiore numero di voti elettorali validi. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
    4. La CDG è presieduta, salvo rinuncia, dal primo membro più anziano.
    5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
    6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    7. La CDG non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla Commissione Finanze.
    8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione.

    Assumo la Presidenza della Commissione di Garanzia e ne convoco la prima riunione in questo 3d a decorrere dalle 14.00 di oggi


    All'ordine del giorno:

    - presentazione della Commissione ai suoi membri
    - predisposizione dei 3d ufficiali e delle prime procedure

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    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Re: [CdG] I Seduta della Commissione di Garanzia

    Gli articoli della Costituzione che regolano le 7 competenze della Commissione sono i seguenti

    Art (comma) - tipo di ricorso

    14 - contraddizione di precedente legge polliana superiore
    15 (2) - contraddizione di precedente legge italiana superiore
    15 (3) - incongruente/insufficiente modifica della costituzione italiana
    15 (4) - legge che cambi significato contro l'intenzione del proponente per l'effetto di altra precedente legge
    16 (3) - nuova legge italiana che ri-regola materia oggetto di legge polliana
    18 (9) - mozione che eccede i suoi presupposti
    18 (10) - integrazione negligente di mozione che eccedeva i presupposti


    ----------------------------------------------------------------------------------------------------

    - in blu le attribuzioni all'organo
    - in grassetto le richieste (prima di ognuna, i requisiti)

    Articolo 14
    Contrasti tra leggi approvate

    1. Sono principi generali in materia di contrasto tra leggi che la legge più recente prevalga sulla precedente, che la legge riservata ad un caso speciale prevalga sulla legge generale precedente, che la nuova legge generale destinata a regolare una intera materia prevalga su tutte le leggi speciali precedenti nella materia. La Camera, nel suo competente organo, può decidere espressamente, volta per volta, di derogarli in un caso specifico sollevato.

    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge di POL è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione al competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    3. Dalle deroghe di cui al comma 1 non può derivare la contemporanea vigenza di due leggi contraddittorie applicabili al medesimo fenomeno, poichè
    la decisione della Camera sul contrasto tra le leggi deve recare sempre con sè l'indicazione di quale delle due o più leggi non debba essere considerata vigente per il caso regolato da un'altra.
    4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.

    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte Costituzionale è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Art. 15
    Leggi approvate dalla Camera e leggi Italiane.

    1. La legge della Camera prevale sulla legge italiana dello stesso rango, andando effettivamente a costituire una proposta permanente di modifica della medesima. Sono principi generali inderogabili in materia di contrasto tra leggi che la legge Italiana di rango superiore prevalga sulla legge di POL di rango ad essa inferiore e che la legge regionale italiana non prevalga mai sulla legge di POL. E' principio generale altresì che la legge Italiana relativa all'attuazione di trattati, derivando da un accordo pattizio con una controparte la cui legislazione non rientra nella simulazione politica, prevalga sempre sulla legge di POL.

    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge della Repubblica Italiana è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione al competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    3. Sono ammesse leggi ordinarie di POL in contrasto con leggi costituzionali della RI quando accompagnate da simultanee leggi costituzionali di POL dirette a modificare le leggi costituzionali della RI in modo da sopprimerne le parti contrastanti con le prime, l'organo di cui al comma 2 verifica la congruenza delle modifiche proposte con i loro scopi. La stessa disposizione si applica per il caso in cui il contrasto sia tra una legge attuativa di trattato ed una legge di POL modificativa della Costituzione Italiana per la parte in cui riguardi diritti fondamentali, a proposito dei quali l'orientamento della Corte Costituzionale Italiana prevede l'unica possibilità di modificare un accordo internazionale regolarmente sottoscritto prevista per il Parlamento della Repubblica.
    4. La legge di POL che modifica una legge italiana il cui effetto pratico sia simultaneamente determinato dall'attuazione coordinata di altre norme dell'ordinamento italiano non discusse parimenti dalla Camera, anche se non formalmente in contrasto con le suddette norme, si considera comunque soggetta a un vizio di applicabilità qualora per l'effetto delle suddette altre norme il suo significato non rappresenti ciò che il proponente intendeva e pertanto
    rientra tra i casi di contraddizione sui quali è ammessa l'istanza di cui al comma 2. Sul vizio di applicabilità e sul fatto che la Camera abbia o meno l'obbligo di chiamare in discussione anche le altre norme connesse con quella modificata decide insindacabilmente l'organo della Camera stessa individuato secondo il comma 2.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della Camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.


    Articolo 16
    Nuove leggi Italiane e leggi di POL.

    1. E' principio generale che la modifica delle leggi italiane non modifichi le precedenti leggi di POL neppure per le parti non più compatibili, le precedenti posizioni della Camera, infatti, continuano a costituire un invito alla legislazione per il Parlamento Italiano nel senso precedentemente espresso, risalente al tempo in cui furono formate.
    2. Ogni nuova legge di POL deve invece rispettare i limiti dettati negli articoli precedenti con riferimento ad altre leggi del Camera ed alle leggi italiane sopravvenute.

    3. Quando una legge della Repubblica Italiana modifica una legge precedentemente oggetto di interventi della Camera di POL chiunque abbia interesse può sollevare la questionepresso il competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    4. La Camera, laddove il competente organo accolga la richiesta di cui al comma 3, può stabilire di rimettere in discussione senza formalità le proprie leggi onde consentire l'espressione di nuove posizioni modificative sulla legge italiana modificata, in tal caso solo il voto sulla nuova legge abroga interamente ogni legge precedente per tutte le norme che non siano nuovamente in essa riportate.
    5. Nel caso di cui al comma 4 ove la nuova legge ribadisca la precedente pur in presenza di una modifica di una norma italiana di rango superiore si applicano comunque anche le disposizioni sul contrasto tra leggi di Pol e leggi Italiane, per tutta la parte eventualmente divenuta non compatibile.
    6. Il fatto che la Camera di POL non rimetta in discussione la propria legge su richiesta, non pregiudica l'iniziativa legislativa successiva per la sua abrogazione.


    Articolo 18
    Mozioni della Camera

    1. la Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale ai sensi dell'articolo 13.
    2. La natura delle mozioni ne esclude ogni effetto pratico ma la serietà del processo di decisione virtuale impone che nel redigerle sia tenuto adeguato conto dell'esigenza di evitare le antinomie interne fra l'una e l'altra mozione, la presenza delle quali segnalerebbe una contraddittorietà nell'indirizzo espresso dalla Camera che minerebbe l'altro scopo dello strumento: l'espressione di posizioni che, a prescindere dalla loro condivisione di merito, possano essere considerate espressione di ragionevolezza dall'opinione pubblica italiana.
    3. La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato. Le forme ed i limiti delle mozioni sono disciplinati dal Regolamento, che deve contenere quantomeno l'elencazione dei loro titoli, tra i quali sono richiesti il "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, il "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. la Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc. ).
    4. L'obbiettivo che le mozioni rappresentino un razionale indirizzo per la Repubblica Italiana richiede che il contenuto delle medesime, ferma la piena libertà degli obbiettivi in esse rappresentati nel "considerato" e nel dispositivo, non comprenda l'elencazione nel "visto" e nel "considerato" di presupposti quantitativi di tipo numerico o di tipo giuridico positivo evidentemente contrastanti al di là di ogni ragionevole dubbio, e dunque salvo tutti i casi di interpretabilità o misura controversa, con la realtà. (es. "visto che il pil dell'Italia è la metà di quello del Botswana"; "visto che l'omicidio è stato depenalizzato")
    5. Tutte le questioni attinenti la coscienza, la fede, i diritti naturali ed altri valori fondamentali che non abbiano un contenuto quantitativo, o normativo di tipo positivo, sono per ciò stesso escluse dai limiti di cui al quarto comma e possono venire liberamente proposte nei "visto" al voto.
    6. L'obbiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante il solo contenuto difforme delle mozioni precedenti, pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione, compresi i "visto" e il "considerato".
    7. La Camera adotta le mozioni a maggioranza semplice.

    8. Le mozioni della Camera diventano 3d di discussione su Politica Nazionale, postati dal proponente. Ad essi i moderatori consentono di aggirare l'obbligo di accorpamento in discussioni sul medesimo tema. Il Termometro Politico ha il copyright della proposta e può pubblicare le mozioni come articoli o parti di essi, anche accoppiandole a commenti della sua redazione, curando di segnalarne obbligatoriamente l'autore e la fonte.
    9. Quando nel contenuto di una mozione siano indicati presupposti oltre i limiti di cui al comma 4, un decimo dei membri della Camera può sollevare questione di eccesso dei presupposti di fronte all'organo competente per le questioni di legislazione, nel caso di presupposti giuridici, o all'organo preposto alla verifica delle coperture, nel caso di presupposti numerici, ognuna di esse esamina le circostanze del caso e delibera a maggioranza il mantenimento o la cancellazione del presupposto in discussione, indicando altresì all’aula la versione alternativa che essa ritenga legittima. Nel corso del procedimento il primo proponente partecipa come osservatore con diritto di parola.
    10. Quando il Presidente o un decimo dei Deputati constatino che il proponente non proceda all'integrazione di cui al 6 comma o che l'integrazione sia stata fatta in modo negligente, il regolamento disciplina l'intervento della Commissione Legislativa per la risistemazione della materia.
    11. Le questioni di cui al comma 4, importando la serietà dei lavori, devono essere considerate dal Regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto alla votazione delle mozioni e determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione. L'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di tali questioni.
    12. A garanzia della speditezza dei lavori il Regolamento prevede sanzioni per i Deputati che abusano degli strumenti di cui ai commi 9 e 10 e l'organo autorizzato ad irrogarle.

    13. Per i ricorsi circa il procedimento di cui al comma 9 la Corte Costituzionale è competente a giudicare solo della correttezza formale della procedura. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui al comma 12 la Corte Costituzionale è competente a giudicare anche del merito.
    Ultima modifica di Ronnie; 07-02-14 alle 14:48
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    Presidente di Progetto Liberale

  3. #3
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    Predefinito Re: [CdG] I Seduta della Commissione di Garanzia

    Buonasera onorevoli commissari,
    il lavoro della commissione è molto diverso da quello a cui siamo abituati, ed è in pratica di tipo arbitrale. Il nostro scopo è ricevere dei problemi e fornire delle soluzioni. Non si possono obbligare 21 deputati ad essere periti nelle leggi, ma si possono trovare 3 esperti di leggi che risolvano i problemi di legislazione tutti e 21 i deputati. Dunque eccoci qui! Adesso vi presenterò come dovremmo funzionare secondo i piani originari:

    La procedura è semplice e draconiana:



    1. si attiva solo se qualcuno ha un problema
    2. reagisce in tempo quasi immediato, senza alcun "termine di comparizione" o con un termine concordato fisso
    3. decide senza ostruzionismi


    "6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    "

    Il procedimento è immediato e definitivo
    perchè fino alla nostra decisione i lavori della Camera sono sospesi

    Art. 13
    "3. Le questioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 , importando la serietà dei lavori della Camera, devono essere considerate dal Regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto al calendario comunque stabilito e determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione. L'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di tali questioni.
    "

    Art. 1 Reg Cam
    "8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione."

    Quel che noi decidiamo, dal momento in cui lo decidiamo, è legge. Chi abbia un problema con le decisioni può discutere solo il "come lo abbiamo deciso", ricorrendo alla Corte Costituzionale, ma non il merito. Chi non è d'accordo, tra otto mesi, farà come vuole lui se ci sarà lui. Noi qui lavoriamo per 21 persone, non per una, quindi la priorità è la decisione. Non importa la perfezione, importa la velocità. La commissione è un lampo di luce che illumina la stanza e consente la foto. Non siamo una lampadina. Noi ci esauriamo in pochi secondi. E' la Camera a far politica, noi dobbiamo solo tranciare i problemi.

    Qualcuno, comunque, controlla anche dopo, ma solo se non ci siamo già espressi.


    Art. 13
    "4. La Corte Costituzionale è competente a tutelare la qualità del lavoro della Camera secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti."

    Art. 14 (leggi polliane)
    "4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte Costituzionale è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa."

    Art. 15 (leggi italiane)
    "5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della Camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa."

    Art 18. (mozioni)
    "13. Per i ricorsi circa il procedimento di cui al comma 9 la Corte Costituzionale è competente a giudicare solo della correttezza formale della procedura. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui al comma 12 la Corte Costituzionale è competente a giudicare anche del merito.
    "

    La corte è ufficialmente priva del potere di sanzionarci, perchè la sua unica competenza è decidere se abbiamo usato correttamente le regole, ma può scavalcarci. Il motivo di questa scelta è che non dobbiamo "pensarci troppo" temendo conseguenze. D'altra parte con norme così tecniche e l'infinità dei casi che possono presentarsi, questo è necessario. Ci garantisce serenità.




    Tuttò ciò premesso
    questi sono i criteri con cui da presidente imposterei il lavoro:



    1. La commissione riceve immediatamente i ricorsi ed è automaticamente convocata simultaneamente alla presentazione del ricorso, il primo di noi 3 che è qui attorno può aprire il 3d e procedere.
    2. Il primo commissario che apre la seduta sul ricorso è il relatore, io non discuterò tale nomina automatica perchè questo garantisce che il voto dell'assente non sia sempre in mano alla parte del presidente. E' il caso, o meglio la perseveranza e presenza, a premiare la "parte" di commissione che lavora di più col privilegio di relazionare.
    3. Il ricorso è inammissibile e la commissione non lo decide nel caso in cui esso giunga dopo che l'atto sia già stato posto in votazione finale. Non ci sono piagnistei, il primo che si lamenta faccia ricorso alla Corte Cost. e la Corte Cost. chiarirà se possiamo o no fare così. Per me dobbiamo, perchè non possiamo "sospendere" una votazione, altrimenti chiunque userebbe i ricorsi a vanvera per aspettare l'arrivo del deputato del suo partito che non faccia in tempo a votare.
    4. Solo il ricorrente può partecipare in seduta ma con moderazione e senza contestazioni, qualunque membro può togliergli la parola se io non sono presente. Chi avesse qualcosa da dire (solo i deputati) può chiedere di parlare ma non chiedere tempo per farlo. I.e. interviene e parla, se il commissario presente ritiene pretestuoso l'argomento (o il presidente se presente) può far togliere i post o ignorarli.
    5. Possono essere aperte sedute parallele, due relatori concordi (o io da solo) possono decidere di unirle se le questioni sono connesse.
    6. Il voto si apre 10 ore dopo la prima relazione e lo può aprire il relatore, che ha l'obbligo di mettere nel post di relazione "si voterà alle ore X", salvo mia diversa decisione intervenuta prima dell'apertura del voto. Se ci sono bozze alternative, il voto è alternativo. Ogni membro può presentare una bozza o rivedere la propria fino a 10 minuti prima del voto.
    7. Il voto dell'assente è considerato favorevole alla proposta del relatore. La maggioranza dei presenti se i presenti sono 2 di parere opposto è dunque 1, perchè si somma l'assente (così la commissione non può MAI essere in "stallo")
    8. Il voto dell'astenuto è considerato contrario alla proposta del relatore. Così in caso di due voti opposti pro e contro e un astenuto vincono i contrari. (Questo bilancia efficacemente la questione dell'assente).


    Queste regole varranno per le prime sedute e faranno precedente

    Il tempo di decisione di 10 ore potrei decidere rivederlo se la fiducia reciproca dei membri crescerà a sufficienza da far pensare a ognuno di noi "che decida io o lui è uguale, l'importante è che il parlamento lavori" allora potrà scendere fino a 3 ore, caso in cui, nella pratica, in moltissimi casi deciderà da solo l'unico membro presente. Un po' come se lavorassimo a turno. Ma all'inizio conosciamoci, impariamo a fidarci, e quindi votiamo formalizzati per tutelare tutti.

    Ronnie
    Presidente


    (se non fosse chiaro è previsto per legge che lo sia per anzianità nb, non mi sono autodeciso )




    p.s. sul termine di convocazione "immediato e simultaneo" attendo il parere costituzionalmente previsto del presidente GDEM, che è libero di decidere di allungarlo per consentire a tutti di "pensare" un po' di più, ovviamente tenendo in conto che qualsiasi ritardo è una più lunga sospensione dei lavori della seduta della Camera. L'ho fissato come "immediato" in prima proposta proprio per rispetto ad egli, che può decidere così quello che preferisce tra speditezza del lavoro e certezza della regola, a seconda di come intende impostare la presidenza.
    Ultima modifica di Ronnie; 07-02-14 alle 16:39
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    Predefinito Re: [CdG] I Seduta della Commissione di Garanzia

    Utili info:

    - 3d unico per i ricorsi
    - nel primo post del 3d c'è il modello di ricordo e di relazione

    http://forum.termometropolitico.it/6...-garanzia.html
    Ultima modifica di Ronnie; 07-02-14 alle 16:23
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