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    Predefinito Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR
    Composta dai Magistrati sigg.ri:[/B]

    Guy Fawkes Presidente

    John Galt Giudice

    Massimo Piacere Giudice relatore


    Ha emesso in data 22/02/2013 la seguente

    SENTENZA

    nei confronti dei senatori Occidentale e Haxel
    - ricorrenti

    Contro

    Il Presidente di PIR e Primo Ministro Olivo
    - resistente

    Sul ricorso interpretativo proposto, in data 7.02.2013, dai ricorrenti.

    FATTO

    Con ricorso del 7.02.2012, i senatori Haxel e Occidentale, avvalendosi dell’art. 21 Cost. PIR chiedevano all’adita Corte se il decreto presidenziale emanato il 5.02.2013 dal Presidente Olivo, poi ritirato, su richiesta della Corte, il 7.02.2013, relativamente al tema delle restituzioni, fosse conforme alla Costituzione e se, nel caso in cui i decreti presidenziali fossero giudicati legittimi, essi rientrassero nella “riserva di legge”.
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale del 7.02.2013, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 10.02.2013.
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 11.02.2013.
    Nella suddetta udienza, si costituivano gli Avvocati C@scista, il quale difendeva le tesi dei ricorrenti, secondo cui il decreto del Presidente non dovesse essere ritenuto uno strumento legittimo, e Cabraizinho, secondo cui lo strumento del decreto non solo fosse da ritenersi legittimo, ma anche che avesse competenza assoluta.
    Alla suddetta seduta erano ascoltati anche il sen. Laico e il ricorrente sen. Occidentale.
    La causa, quindi, venuta introitata per la decisione.

    DIRITTO

    Preliminarmente, va chiarito che, lo strumento del decreto presidenziale è citato soltanto all'art. 21 Cost. PIR, considerandolo come una delle competenze del Presidente di PIR. Esso recita, nella parte interessata:



    Ma, se per le altre competenze del Presidente, sia la Costituzione che la legge ordinaria intervengono per regolamentarle, per quanto riguarda lo strumento del decreto, esso non viene più ripreso per definirne il campo di azione.
    Va detto che, nei sistemi parlamentari, lo strumento del decreto viene usato come misura straordinaria che segue i principi di necessità e di urgenza, validi in tutti i tipi di ordinamento giuridico. Comunque, i principi di necessità e urgenza, da soli, non bastano, a nostro avviso, a identificare una determinata procedura per l'uso del decreto presidenziale, in quanto da soli essi risultano troppo vaghi e giustificabili in diverse situazioni. Pertanto, è da ritenersi opportuno che la legge intervenga a regolamentare tale strumento, non soltanto per limitarne il potere, ma soprattutto per valorizzarne l'utilizzo.
    Tuttavia, il fatto che la Costituzione non aggiunga nulla riguardo le modalità di utilizzo dei decreti presidenziali non implica che questa norma sia vuota di significato. L'art. 21 Cost. parla chiaro: quello del decreto è uno dei diritti/doveri del Presidente di PIR. Già il fatto che la Costituzione citi la possibilità di emanare decreti, vuol dire che essi sono contemplati nel nostro ordinamento e che possono essere utilizzati dal Presidente.
    Per questi motivi, non possiamo accogliere le tesi dell'Avv. C@scista, il quale ritiene lo strumento del decreto come “un arco senza frecce”. Al contrario, è il Presidente che decide come, quando e quanto utilizzare lo strumento del decreto. Usando la stessa metafora dell'arco e le frecce, è il Presidente, l'arciere, che “fornisce le frecce all'arco” .
    L' art. 15 Cost. PIR, tuttavia, attribuisce al Senato un diritto di competenza legislativa esplicito su determinate materie, ma, come ben spiega l'Avv. Cabraizinho, queste competenze non posso definirsi esclusive.



    Così, è dato permesso ad altri organi di poter intervenire in campo legislativo, nelle materie che l'art. 15 Cost PIR attribuisce esplicitamente al Senato.
    Il decreto presidenziale, quindi, può intervenire anche su queste materie. A questo punto, però, il Senato, vantando un diritto di competenza esplicito su quelle determinate materie, può prendere in mano il testo del decreto emanato dal Presidente di PIR ed approvarlo, modificarlo o abrogarlo.
    Concludendo, lo strumento del decreto presidenziale va considerato valido e applicabile in tutti quegli ambiti a cui la costituzione o le leggi assegnano esplicitamente al presidente ma anche in tutti quegli ambiti che, all'art. 15 Cost. PIR, spettano di diritto al Senato. In questo caso, tuttavia, il Senato può intervenire confermando, modificando o abrogando il decreto, trasformandolo in legge vera e propria.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:


    - accoglie in parte il ricorso dei senatori Haxel e Occidentale in quanto il dubbio sulla validità dello strumento del decreto è infondata, ma al tempo stesso il Senato, vantando un suo diritto, può intervenire sul decreto emanato;
    - dichiara, in via interpretativa, che la Costituzione di PIR, all'art. 21, nella parte in cui stabilisce che «Il Presidente di PIR […] emana i decreti aventi valore di legge» concede al Presidente di PIR una facoltà valida e attuabile, ma, allo stesso tempo, sulle materie attribuite al Senato dall'art. 15 della stessa Costituzione, il Senato può vantare un diritto di competenza e intervenire sul decreto, confermandolo, modificandolo o abrogandolo;
    - invita gli organi competenti a revisionare l'art. 21 Cost. PIR per esplicitare meglio la funzione e la procedura di utilizzo dello strumento del decreto presidenziale, così da valorizzarlo.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 22.02.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Massimo Piacere, Relatore.
    .
    L'ultimo uomo ad essere entrato in Parlamento con intenzioni oneste.

    Non basta negare le idee degli altri per avere il diritto di dire "Io ho un'idea". (G. Guareschi)

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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR
    Composta dai Magistrati sigg.ri:[/B]

    Guy Fawkes Presidente

    John Galt Giudice

    Massimo Piacere Giudice relatore


    Ha emesso in data 22/02/2013 la seguente

    SENTENZA

    nei confronti dei senatori Occidentale e Haxel
    - ricorrenti

    Contro

    Il Presidente di PIR e Primo Ministro Olivo
    - resistente

    Sul ricorso interpretativo proposto, in data 7.02.2013, dai ricorrenti.

    FATTO

    Con ricorso del 7.02.2012, i senatori Haxel e Occidentale, avvalendosi dell’art. 21 Cost. PIR chiedevano all’adita Corte se il decreto presidenziale emanato il 5.02.2013 dal Presidente Olivo, poi ritirato, su richiesta della Corte, il 7.02.2013, relativamente al tema delle restituzioni, fosse conforme alla Costituzione e se, nel caso in cui i decreti presidenziali fossero giudicati legittimi, essi rientrassero nella “riserva di legge”.
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale del 7.02.2013, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 10.02.2013.
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 11.02.2013.
    Nella suddetta udienza, si costituivano gli Avvocati C@scista, il quale difendeva le tesi dei ricorrenti, secondo cui il decreto del Presidente non dovesse essere ritenuto uno strumento legittimo, e Cabraizinho, secondo cui lo strumento del decreto non solo fosse da ritenersi legittimo, ma anche che avesse competenza assoluta.
    Alla suddetta seduta erano ascoltati anche il sen. Laico e il ricorrente sen. Occidentale.
    La causa, quindi, venuta introitata per la decisione.

    DIRITTO

    Preliminarmente, va chiarito che, lo strumento del decreto presidenziale è citato soltanto all'art. 21 Cost. PIR, considerandolo come una delle competenze del Presidente di PIR. Esso recita, nella parte interessata:

    Art. 21: Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Ma, se per le altre competenze del Presidente, sia la Costituzione che la legge ordinaria intervengono per regolamentarle, per quanto riguarda lo strumento del decreto, esso non viene più ripreso per definirne il campo di azione.
    Va detto che, nei sistemi parlamentari, lo strumento del decreto viene usato come misura straordinaria che segue i principi di necessità e di urgenza, validi in tutti i tipi di ordinamento giuridico. Comunque, i principi di necessità e urgenza, da soli, non bastano, a nostro avviso, a identificare una determinata procedura per l'uso del decreto presidenziale, in quanto da soli essi risultano troppo vaghi e giustificabili in diverse situazioni. Pertanto, è da ritenersi opportuno che la legge intervenga a regolamentare tale strumento, non soltanto per limitarne il potere, ma soprattutto per valorizzarne l'utilizzo.
    Tuttavia, il fatto che la Costituzione non aggiunga nulla riguardo le modalità di utilizzo dei decreti presidenziali non implica che questa norma sia vuota di significato. L'art. 21 Cost. parla chiaro: quello del decreto è uno dei diritti/doveri del Presidente di PIR. Già il fatto che la Costituzione citi la possibilità di emanare decreti, vuol dire che essi sono contemplati nel nostro ordinamento e che possono essere utilizzati dal Presidente.
    Per questi motivi, non possiamo accogliere le tesi dell'Avv. C@scista, il quale ritiene lo strumento del decreto come “un arco senza frecce”. Al contrario, è il Presidente che decide come, quando e quanto utilizzare lo strumento del decreto. Usando la stessa metafora dell'arco e le frecce, è il Presidente, l'arciere, che “fornisce le frecce all'arco” .
    L' art. 15 Cost. PIR, tuttavia, attribuisce al Senato un diritto di competenza legislativa esplicito su determinate materie, ma, come ben spiega l'Avv. Cabraizinho, queste competenze non posso definirsi esclusive.

    Art. 15: l Senato ha competenza sulle mozioni riguardanti la politica nazionale, internazionale ed economica, l'ordinamento della società, i temi etici, sociali, i diritti e i doveri civili. E’ altresì competenza del Senato la modifica alla Costituzione di PIR, i disegni di legge che regolamentano il gioco, la legge elettorale e tutte quelle attività da proporre e da svolgere nell'ambito del forum di politicainrete.net.
    Così, è dato permesso ad altri organi di poter intervenire in campo legislativo, nelle materie che l'art. 15 Cost PIR attribuisce esplicitamente al Senato.
    Il decreto presidenziale, quindi, può intervenire anche su queste materie. A questo punto, però, il Senato, vantando un diritto di competenza esplicito su quelle determinate materie, può prendere in mano il testo del decreto emanato dal Presidente di PIR ed approvarlo, modificarlo o abrogarlo.
    Concludendo, lo strumento del decreto presidenziale va considerato valido e applicabile in tutti quegli ambiti a cui la costituzione o le leggi assegnano esplicitamente al presidente ma anche in tutti quegli ambiti che, all'art. 15 Cost. PIR, spettano di diritto al Senato. In questo caso, tuttavia, il Senato può intervenire confermando, modificando o abrogando il decreto, trasformandolo in legge vera e propria.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:


    - accoglie in parte il ricorso dei senatori Haxel e Occidentale in quanto il dubbio sulla validità dello strumento del decreto è infondata, ma al tempo stesso il Senato, vantando un suo diritto, può intervenire sul decreto emanato;
    - dichiara, in via interpretativa, che la Costituzione di PIR, all'art. 21, nella parte in cui stabilisce che «Il Presidente di PIR […] emana i decreti aventi valore di legge» concede al Presidente di PIR una facoltà valida e attuabile, ma, allo stesso tempo, sulle materie attribuite al Senato dall'art. 15 della stessa Costituzione, il Senato può vantare un diritto di competenza e intervenire sul decreto, confermandolo, modificandolo o abrogandolo;
    - invita gli organi competenti a revisionare l'art. 21 Cost. PIR per esplicitare meglio la funzione e la procedura di utilizzo dello strumento del decreto presidenziale, così da valorizzarlo.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 22.02.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Massimo Piacere, Relatore.
    .
    L'ultimo uomo ad essere entrato in Parlamento con intenzioni oneste.

    Non basta negare le idee degli altri per avere il diritto di dire "Io ho un'idea". (G. Guareschi)

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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR


    Composta dai Magistrati sigg.ri:


    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice


    Seyen Giudice relatore

    Ha emesso in data 16/06/2013 la seguente

    SENTENZA

    nei confronti del senatore Haxel
    - ricorrente

    Contro

    Il Presidente di PIR e Primo Ministro Olivo
    - resistente

    Sul ricorso proposto, in data 22.04.2013, dal ricorrente.

    FATTO

    Con ricorso del 22.04.2012, il senatori Haxel, avvalendosi dell’art. 21 Cost. PIR chiedeva all’adita Corte di stabilire sui seguenti argomenti:
    · Stabilire la gerarchia delle fonti tra leggi ordinarie e decreti aventi forza di legge;
    · Stabilire se un decreto presidenziale può abrogare una legge ordinaria;
    · Stabilire se può essere abrogata una legge appena votata dal Senato;
    · Stabilire se il Senato può abrogare il decreto presidenziale per ripristinare la legge precedentemente in vigore e stabilire se l'intervento del Senato deve essere considerato “ultima istanza”;

    Infine veniva chiesta a codesta Corte di prendere una decisione in merito alla possibilità di sanzionare il Presidente di PIR Olivo con una censura, ai sensi dell’art 32 della Costituzione.
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale del 22.04.2013, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 08.05.2013.
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 09.05.2013.
    Nella suddetta udienza, si costituivano gli Avvocati C@scista e Ronnie, i quali difendevano le tesi del ricorrente Sen. Haxel i quali argomentavano a vario titolo circa la gerarchia delle fonti di legge e circa la legittimità dell’abrogazione repentina di una legge del Senato appena emanata da parte di un D.L del presidente, ed l’Avvocato Cabraizinho, in difesa del resistente Presidente di PIR Olivo, il quale argomentava della totale legittimità del D.L. presidenziale e della sua condotta nei limiti previsti dalla Costituzione.

    La causa, quindi, venuta introitata per la decisione.

    DIRITTO

    Come già citato nelle precedenti sentenze espresse da questa Corte nei ricorsi del Sen. Occidentale ed Sen. Haxel del 22.02.2013 viene nuovamente chiarito che, lo strumento del decreto presidenziale è citato soltanto all'art. 21 Cost. PIR, considerandolo come una delle competenze del Presidente di PIR. Esso recita, nella parte interessata:
    "[...]. Promulga le leggi nei modi indicati dalla Costituzione e dalla legge ordinaria ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti."
    Viene inoltre rilevato che non esiste all’interno della Costituzione nulla che determini una gerarchia tra la legge ordinaria ed il decreto legge, che pertanto devono essere considerati a pari livello. Ribadisce inoltre che lo strumento del Decreto Presidenziale, definito dall’art. 21 Cost. PIR, non da alcun limite di competenza sugli argomenti che può trattare, compresa pertanto l’abrogazione di una legge ordinaria. È quindi del tutto legittimo utilizzare lo strumento del D.L. da parte del Presidente di PIR come atto per ottenere l’abrogazione di una legge ordinaria, o di un regolamento, approvato dal Parlamento. Pertanto in linea di puro diritto non sussistono impedimenti affinché un D.L. Presidenziale possa abrogare una legge ordinaria promulgata, e non esistono delle definizioni specifiche che indichino dei limiti temporali sul suo utilizzo. Altresì non viene rilevato nessun impedimento affinché una legge ordinaria possa a sua volta abrogare un D.L. Presidenziale. Anche nel suddetto caso non sono state rilevate, a livello Costituzionale, definizioni su limiti temporali affinché una legge ordinaria possa intervenire con lo strumento dell’abrogazione del D.L. Presidenziale. Il sistema prima esposto ha comunque evidenziato una carenza della Carta Costituzionale in merito a casi del genere, facendo mettere in evidente rischio di blocco istituzionale l’intero sistema politico di PIR. Pertanto, in attesa che il Senato, attraverso gli strumenti in suo potere, effettui le necessarie, quanto urgenti, modifiche agli articoli della Costituzione interessate, tale Corte non può esimersi da prendere una posizione forte, che ne eviti il probabile blocco con danno all’intero sistema politico di PIR.
    Si evidenzia che PIR è una “democrazia parlamentare”, pertanto è la stessa Costituzione che delega in via prioritaria il potere legislativo al Senato democraticamente eletto. Viene pertanto riconosciuto indirettamente una via preferenziale al Senato stesso nelle decisioni puramente legislative e quindi la possibilità ad avere l’ultima decisione in merito alla volontà di emanare una legge ordinaria.
    Questa Corte pertanto, in via interpretativa, dichiara che in una situazione di abrogazione attraverso un D.L Presidenziale di una legge emanata dal Senato, questa possa essere nuovamente emanata attraverso una legge ordinaria che abroga il D.L. Presidenziale precedente, ma che questa legge ordinaria non possa essere oggetto di nuovo D.L. abrogativo da parte del Presidente. Tale legge potrà quindi essere abrogata esclusivamente attraverso una nuova legge ordinaria del Parlamento, od attraverso una sentenza della Corte Costituzionale invocata da legittimo ricorso.
    Nel caso specifico è comunque rilevata una condotta non lineare del Presidente di PIR Olivo. Questo promulgava la legge del Sen. Haxel, approvata dal Senato, non facendo ricorso, come suo diritto sancito dall’art. 19 Cost. PIR, al rinvio della legge al Senato per una nuova approvazione con eventuali modifiche. Pertanto appare alquanto irrituale, sebbene formalmente non errato, che il Presidente Olivo in seguito faccia ricorso al più forte strumento del D.L Presidenziale per abrogarla completamente. Va ricordato che il D.L. Presidenziale deve comunque sottostare al principio, tipico dello strumento del D.L. di ogni giurisprudenza, di urgenza e necessità, che sebbene non formalmente definite nella Costituzione di PIR, devono comunque parte dello spirto del D.L. Nel caso specifico viene pertanto meno sicuramente il principio di urgenza, giacché il Presidente Olivo avrebbe potuto preliminarmente rimandare la legge ordinaria al Senato come previsto dalla Costituzione, ma perché comunque non vengono rilevate situazioni di urgenza generale che ne richiedessero una improvvisa abrogazione.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:


    - accoglie in parte il ricorso del senatore Haxel poiché il dubbio sulla validità dello strumento del decreto presidenziale è infondato. Riconosce comunque al Senato, vantando il suo diritto a legiferare, la possibilità a intervenire su un D.L. Presidenziale con una legge ordinaria che lo abroghi. Non sono rilevati limiti temporali per i quali un D.L. o una legge ordinaria possano intervenire e abrogare un qualsiasi atto emanato;
    - dichiara, in via interpretativa che non sussistono gerarchie delle fonti tra leggi ordinarie e decreti aventi forza di legge;
    - dichiara in via interpretativa che una legge ordinaria del Senato che abroga un D.L. Presidenziale di abrogazione di una precedente legge ordinaria del Senato non possa essere oggetto di nuova abrogazione attraverso un successivo D.L. presidenziale. Questa potrà essere abrogata esclusivamente attraverso un ulteriore legge ordinaria o una sentenza della Corte Costituzionale formalmente richiesta con ricorso.
    - dichiara di non ritenere opportuno utilizzare lo strumento della censura nei confronti del Presidente Olivo in quanto, sebbene in maniera irrituale, utilizzi gli strumenti che la Costituzione gli fornisce in maniera corretta Questo sebbene ne dia un’interpretazione del tutto personale, ma comunque non in contrasto con quanto previsto dalla Costituzione.
    - invita gli organi competenti a riesaminare l'art. 21 Cost. PIR per definire meglio lo strumento del decreto presidenziale. Inoltre si richiede di specificare, con maggiore dettaglio, eventuali limitazioni temporali per le abrogazioni delle leggi promulgate.
    - invita il Presidente di PIR Olivo, ammonendolo, a utilizzare in maniera più armoniosa gli strumenti a lui concessi dalla Costituzione per regolare la promulgazione e l’eventuale abrogazione delle leggi ordinarie dello Stato.


    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 16.06.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Seyen, Relatore.
    .
    L'ultimo uomo ad essere entrato in Parlamento con intenzioni oneste.

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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    Mi è stata fatta notare la mancanza della regolamentare pubblicazione della sentenza relativa al ricorso del Pres. Ronnie.

    Scusandomi con le parti coinvolte, provvedo subito alla correzione:

    La Corte Costituzionale di PIR
    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Guy Fawkes, Presidente


    John Galt, Giudice

    Massimo Piacere, Giudice relatore


    Ha emesso in data 05/05/2013 la seguente

    SENTENZA

    nei confronti del Presidente della Commissione Affari Costituzionali Ronnie e sottoscritto dal Sen. Eric Draven.
    -ricorrenti

    Sul ricorso interpretativo proposto, in data 23.04.2013, dai ricorrenti.

    FATTO

    Con ricorso del 23.04.2013, il Presidente della Commissione Affari Costituzionali Ronnie, facendo riferimento al dettato degli artt. 21, 53 e 60 della presente Costituzione di POL, oltre che all’art. 6 del Regolamento Commissione Affari Costituzionali, chiedeva all’adita Corte; se, in forza al suddetto Regolamento, la Comm. Aff. Cost. abbia il potere di ratificare i medesimi decreti presidenziali inerenti alla sfera costituzionale; chiedeva inoltre se la stessa Commissione abbia o meno la facoltà di prendere in esame e successivamente esprimere o negare la ratifica di tutti i decreti e regolamenti derivanti da disposizioni costituzionali, compreso quelli di cui all'articolo 21 laddove attribuisce questo potere, e viceversa nessuno dei decreti e regolamenti derivanti da norme subcostistuzionali.
    Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale del 23.04.2013, il ricorso era ritenuto ammissibile nello stesso giorno.
    Quindi,era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 26.04.2013.
    Nella suddetta udienza, si costituiva il Ricorrente Ronnie.
    La causa, quindi, venuta introitata per la decisione.

    DIRITTO

    Preliminarmente, va chiarito che, come ben spiegato in fase di discussione dal ricorrente Ronnie, il Regolamento della Commissione Affari Costituzionali è previsto dall'art. 65 Cost PIR, dove ne parla in questi termini:
    Art. 6 […]Il regolamento interno è adottato a maggioranza semplice e stabilisce i modi e le forme della discussione e approvazione dei progetti di legge di competenza della Commissione.


    Durante la fase di discussione, si è posto il problema sull'interpretazione di quel “e stabilisce” in quanto sembravano esserci solo due interpretazioni possibili e cioè: “e stabilisce (solo)”, quindi come fattispecie chiusa, o “ e stabilisce “almeno”, come fattispecie più aperta.
    Questa Corte ritiene che l'ambiguità di fondo è chiaramente da intendersi nel senso più aperto: i regolamenti esistono a supporto di quanto costituzionalmente previsto e servono a regolamentare procedure sancite dalla Costituzione pertanto possono aggiungere anche qualcosa che la Costituzione non prevede in maniera esplicita. I regolamenti, quindi, devono aderire alle norme costituzionali, espandendole senza opporsi al loro dettato e senza uscire dalle competenze determinate dalla Costituzione stessa per l'organo regolamentato.
    Ciò è chiaro se si ha presente il fatto che, nella gerarchia delle fonti, i regolamenti degli organi costituzionali risultano essere fonti atipiche. Questi regolamenti, usati per disciplinare la loro organizzazione interna e il loro funzionamento, non sono, nella maggioranza degli ordinamenti, subordinati alla legge ma posti sullo stesso piano, rapportandosi con essa secondo il principio di competenza (generale quella della legge,riservata a determinate materie quella del regolamento). Pertanto, il Regolamento della Commissione Affari Costituzionali è da ritenersi una fonte di rango primario, al pari delle leggi ordinarie e dei decreti legge.
    Chiarito questo, bisogna entrare nel merito di questo ricorso, che prevede di fornire l'interpretazione esatta dell'art. 6 del Regolamento della Commissione per capire se è compito della Commissione esaminare e ratificare i decreti emanati dal Presidente e se, tale compito è esercitabile solo verso i decreti che trattano di materia costituzionale oppure, se, è esercitabile su tutti i decreti presidenziali, in quanto la facoltà di emanare decreti è stabilita per norma costituzionale.
    L'art. 6 del Regolamento della Commissione Affari Costituzionali così recita:

    Art. 6

    LaCommissione può esaminare e ratificare con eventuali osservazioninon vincolanti i decreti e i regolamenti emanati dal Presidente di PIR che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali. E' fatto salvo il diritto della Corte Costituzionale, previo ricorso, digiudicare sulla liceità e la costituzionalità di tali atti secondo le norme in vigore.
    Nel tentativo di interpretare correttamente il significato dei verbi “esaminare” e “ratificare”, questa Corte individua due momenti distinti, che costituiscono due diverse fasi. La prima viene individuata come la fase dell”esame”, una fase di ponderata considerazione del decreto presidenziale col fine di accertare se esso rientra o meno nelle competenze della Commissione. La fase successiva, quella che è indicata col termine “ratificare”, è di più complessa interpretazione. Nel diritto pubblico, la parola “ratificare” ha un significato preciso, che è quello di “dare validità, convalidare ad un atto o provvedimento”, ma non è da escludere anche un significato più generale, quale è sinonimo di “approvare”e/o “confermare”, o più corretto “valutare”, significato che ha valore meno vincolante e che non implica che, con la ratifica della Comissione, il decreto abbia esecuzione.






    Per individuare l'interpretazione più giusta, quindi, abbiamo bisogno di un altro elemento che ci aiuti a comprendere, nel contesto dell'art.6 del Regolamento della Commissione, quale sia il reale significato del verbo “ratificare”. Infatti, il testo dell'art.6 continua: “ratificare con eventuali osservazioni non vincolanti”. Questa Corte ritiene che l'espressione “osservazioni non vincolanti” sia strettamente legata al verbo “ratificare” e che quindi ne specifica il significato. Questa interpretazione ci porta a ritenere che il significato più corretto per la parola “ratificare” sia quello che abbiamo trattato come secondo. Più precisamente, la “ratifica”del decreto in esame da parte della Commissione si esplica attraverso “eventuali osservazioni non vincolanti”. D'altronde, se il significato dell'espressione “ratificare” fosse quello di dare validità al provvedimento, le osservazioni che porterebbero a quel giudizio da parte della Commissione sarebbero per forza “vincolanti”.
    Questa interpretazione sembra anche confermata sia dai restanti articoli del Regolamento e sia dagli articoli della sezione VIII del Titolo V della Costituzione di PIR. Infatti, la Commissione Affari Costituzionali non ha potere di ratifica, intesa in senso prettamente giuridico, nell'adempimento del suo compito principale, quello di preparare progetti di legge di modifica costituzionale. Ciò che la Commissione approva internamente deve essere poi ratificata, in ultima istanza, dal Senato di PIR. Per questo siamo portati a ritenere che anche per quanto riguarda la questione dei decreti presidenziali, regolata all'art. 6 del Regolamento della Commissione Affari Costituzionali, i giudizi della Commissione siano da ritenersi validi e autorevoli, ma non vincolanti e che sia il Senato, in ultima istanza, a doverli valutare e ratificare.
    Il diritto del Senato di giudicare i decreti presidenziali in ultima istanza e poterli modificare o abrogare interamente è confermata dall'ultima Sentenza espressa da questa Corte il giorno 22.02.2013. E' il Senato il fulcro legislativo del nostro ordinamento. E' il Senato l'organo che esprime giudizi e prende decisioni vincolanti. Questo, tuttavia, non vuol dire che il Regolamento della Commissione non possa autorizzare la Commissione stessa a dare l'approvazione definitiva ai decreti presidenziali, per le ragioni che sono state spiegate all'inizio di questa relazione, ma l'espressione “con eventuali giudizi non vincolanti”, ci porta a ritenere che ciò che è regolato all'art. 6 del Regolamento non si discosti dalla tradizionale procedura che segue l'iter dei progetti di legge in Commissione.
    Avendo chiarito tutto ciò passiamo ad interpretare la parte seguente dell'art. 6 del Regolamento della Commissione Affari Costituzionali dove recita “che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali”. Più precisamente è compito di questa analisi capire se è compito della Commissione intervenire sui decreti presidenziali di sola materia costituzionale oppure se la Commissione può intervenire su tutti i decreti presidenziali, in quanto emanazione di una norma costituzionale sancita all'art. 21 Cost. PIR.
    Questa Corte, ritiene che l'espressione “che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali” sia da interpretare nel modo più rigido e cioè è permesso alla Commissione di “esaminare” e“ratificare” i decreti e i regolamenti emanati dal Presidente diPIR che richiamano alla materia costituzionale o che attuano, quindi regolamentano, principi e procedimenti sanciti in Costituzione. Anche questa interpretazione è dimostrata dal tradizionale utilizzo che ha la Commissione Affari Costituzionali: essa si occupa di progetti di legge costituzionali o di rango costituzionale e non di altri provvedimenti di rango inferiore. Comunque, anche in questo caso vale quello che abbiamo in precedenza, perché nessuna norma costituzionale vieta alla Commissione di ratificare provvedimenti che trattano di altre materie ma c'è bisogno che il Regolamento della Commissione lo preveda esplicitamente e senza snaturare troppo quello che rappresenta la Commissione Affari Costituzionali.

    Concludendo, questa Corte riconosce al Regolamento della Commissione Affari Costituzionali come fonte atipica e lo pone gerarchicamente sullo stesso piano delle fonti primarie e su un piano inferiore rispetto alle leggi di rango costituzionale. Inoltre, per l'art. 6 del Regolamento della Commissione Affari Costituzionali, questa Corte fornisce la seguente interpretazione: sono individuati due momenti, o azioni, o fasi: quella dell'esame, in cui la Commissione analizza e decide se il decreto sotto esame è di propria competenza, e la fase della “ratifica”, che questa Corte lega strettamente all'espressione “con eventuali osservazioni non vincolanti” e pertanto, ne sconsiglia l'interpretazione che solitamente il diritto pubblico da del verbo “ratificare”, e suggerisce di interpretarlo come “valutare”, negando così, nella formula attuale dell'art. 6, alla Commissione Affari Costituzionali il potere della ratifica vera e propria, che da esecuzione al provvedimento, e si riconosce invece al Senato il diritto, già sancito nella sentenza della Corte Costituzionale del 22.02.2013, di poter intervenire in ultima istanza sul decreto presidenziale. Infine, per quanto riguarda l'interpretazione dell'espressione “che richiamano e/o attuano dispositivi costituzionali” questa Corte decreta che l'espressione è da intendersi nel senso più rigido e cioè si fa permesso alla Commissione di “esaminare” e “ratificare” i decreti e iregolamenti emanati dal Presidente di PIR che richiamano alla materia costituzionale o che attuano, quindi regolamentano, principi e procedimenti sanciti in Costituzione. Anche questa norma può essere modificata cambiando l'art.6 del Regolamento della Commissione Affari Costituzionali, senza però snaturare l'organo costituzionale.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:


    - respinge in parte il ricorso del Presidente Ronnie e del Senatore Eric Draven in quanto essi hanno ragione nell'affermare che il Regolamento della Commissione Affari Costituzionale possa aggiungere dei procedimenti non sanciti esplicitamente in Costituzione, ma il Regolamento attualmente in vigore non concede alla Commissione il potere di ratificare i decreti presidenziali;
    - dichiara,in via interpretativa, che il Regolamento della Commissione Affari Costituzionali, all'art.6 , concede alla Commissione di esaminare i decreti emanati dal presidente ma che possono essere “valutati coneventuali osservazioni non vincolanti” i soli decreti cherichiamano alla materia costituzionale o che attuano, quindi regolamentano, principi e procedimenti sanciti in Costituzione, garantendo così al senato il diritto di intervenire sul decreto presidenziale già sancito nella sentenza della Corte Costituzionale del 22.02.2013;
    - dichiara che l'interpretazione voluta dai ricorrenti di questa sentenza possa essere trovata modificando l'art. 6 del Regolamento della Commissione Affari Costituzionali, perché non è da ritenersi un'interpretazione vietata o che contrasta con il dettato costituzionale.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 05.05.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Massimo Piacere, Relatore.
    .
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR, provvisoria,

    Composta dai Magistrati sigg.ri:


    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice


    Seyen Giudice Relatore

    qui riunita in sessione straordinaria secondo quanto previsto dalla III Disposizione Transitoria, Commi 2, 3 e 4

    Ha emesso in data 20/12/2013 la seguente

    DELIBERA

    FATTO

    In data 15/12/2013 veniva avanzato dal deputato e Presidente di Commissione Ronnie ricorso relativamente ad alcuni passaggi del testo della nuova Costituzione di POL, in cui comparivano ambiguità di forma e di carattere tali da potenzialmente creare confusione sul senso dei medesimi e quindi pregiudicare il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione; veniva altresì richiesta ai termini della III Disposizione Transitoria una pronuncia urgente da parte della Corte Costituzionale, per correggere tale discrepanza.

    Riunita la sessione straordinaria, la Corte, ascoltava la relazione del Giudice Seyen, che dava parere positivo su tutte le proposte di modifica, indi metteva ai voti la proposta di modificare gli articoli indicati nel ricorso nelle forme suggerite.

    La votazione dava risultato unanimemente a favore.

    P.Q.M.

    La Corte Costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria, così delibera di modificare gli articoli della nuova Costituzione di POL:


    Art. 10 comma 1

    Solo il Potere Giudiziario, per gravi motivi e nei soli casi disciplinati dalla Costituzione, può disporre la destituzione, anche per inattività, del Presidente di POL, di un Senatore o di un Deputato, a seguito della quale subentrano rispettivamente il Vicepresidente o il primo non eletto della camera. E' fatta salva da tale riserva di giurisdizione la sola decadenza per assenze prevista dai regolamenti.

    Art. 11 comma 3

    La Legge Elettorale disciplina i referenda di tipo propositivo ed abrogativo di leggi e mozioni nel rispetto delle competenze delle Commissioni della Camera. Essa prevede un controllo di qualità e di legittimità dei quesiti proposti prima del voto; esclude ogni referendum in materia riservata alla Costituzione, salvo il caso del referendum confermativo di revisione Costituzionale; prevede quorum minimi di partecipazione e disciplina maggioranze di approvazione, queste ultime, nel caso di referendum abrogativi o istitutivi di Leggi Organiche non minori delle maggioranze legislativamente previste per tali atti da parte del Parlamento.

    Art. 45

    comma 2
    Le Leggi Organiche sono adottate dal Senato con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.

    comma 4
    Il Regolamento della Camera è legge organica speciale e la sua approvazione e modifica da parte della Camera dei Deputati è soggetta a ratifica a maggioranza assoluta da parte della Camera stessa.

    comma 6

    I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche possono essere integrati dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente in autonomia dal Senato.

    Disposizione Transitoria n°III, art.1

    comma 2
    La lista di candidati per l'elezione è formata dalla Corte Costituzionale uscente nei giorni tra le elezioni e la seconda seduta del Senato. La Corte uscente si assicura che i candidati sappiano della candidatura e possano rinunziarvi se indisponibili.

    comma 5

    Nel solo caso in cui la lista, prima della prima votazione o dopo la votazione in caso di candidati che rifiutino il mandato, non presenti più di nove candidati ad essa, su convocazione del Presidente del Senato, si aggiungono coloro i quali accettino di farne parte tra gli ex componenti della Corte Costituzionale, gli ex Presidenti di POL e gli ex Presidenti della Camera e del Senato.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 20.12.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Seyen, Giudice Relatore
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR
    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Guy Fawkes Presidente

    Seyen Giudice Relatore

    Massimo Piacere Giudice


    Ha emesso in data 31.12.2013 la seguente

    SENTENZA

    nei confronti di C@scista
    - ricorrente

    Contro

    Il deputato Ultima Legione
    - resistente

    Sul ricorso proposto, in data 22.12.2013, dal ricorrente.

    FATTO

    Con il ricorso del 22.12.2012 il ricorrente, avvalendosi dell’art. 11 comma 2 Cost. PIR
    chiedeva all’adita Corte la destituzione del resistente Ultima Legione, per utilizzo di cloni durante l'ultima votazione elettorale.
    Con l’udienza preliminare del 23.12.2013, il ricorso era ritenuto ammissibile .
    Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 24.12.2013.
    Nella suddetta udienza, si costituiva Ronnie in qualità Avvocato di Ultima Legione, il quale difendeva le tesi del resistente, secondo cui l'atto non era spinto da una valenza di ricerca di vantaggio personale, o di danneggiamento delle funzioni politiche del Parlamento di POL ma puramente a scopo dimostrativo.
    Alla suddetta seduta era ascoltato anche il ricorrente C@scista.
    La causa, quindi, venuta introitata per la decisione.

    DIRITTO

    Apparso fin da subito, anche per ammissione del resistente, che l'evento era avvenuto, si doveva discutere sull'entità della sanzione da comminare
    La relazione provvedeva a mettere in luce determinati elementi di valutazione:

    L’atto effettuato dall’imputato risulta essere si di particolare gravità, visto che ha colpito un elemento cardine della democrazia, ma che tale atto è stato mosso da evidenti motivazioni politiche. Va infatti identificato questo atto come un atto di “protesta politica” da parte di un esponente politico appartenente ad un partito che fa del “caos” il suo emblema. Questo riporta l’atto ad un vero e proprio atto DIMOSTRATIVO. La stessa determinazione con la quale l’imputato, e gli stessi compagni di partito, hanno preso posizione sull’evento è stato chiaro.
    Pertanto si ritiene di identificare tale evento come un atto PURAMENTE POLITICO, di protesta, e non come un gesto, vile, con lo scopo di truccare le elezioni.


    Non essendovi previsioni costituzionali per atti dimostrativi, la valutazione doveva avvenire sull'intenzionalità del dolo, cioè sulla volontà e consapevolezza di nuocere ai meccanismi del Parlamento di POL. Quello che emergeva dal dibattito non era tanto dolo quanto colpa grave, nello specifico l'imprudenza tenuta in un comportamento che non aveva previsto l'evoluzione potenzialmente offensiva e/o lesiva verso gli altri partecipanti. Colpa grave che investe non solo l'on. Ultima Legione ma tutto il movimento di cui fa parte, in quanto non ha provveduto a porre in essere paletti distintivi che delimitassero chiaramente dove il pur dichiarato scopo goliardico del movimento dovesse arrestarsi al fine di non arrecare nocumento od offesa altrui.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:


    - respinge il ricorso del senatore C@scista in quanto la sanzione richiesta della destituzione appare non necessaria data la non dolosità della violazione commessa;
    - Commina, al contempo la sanzione della censura, sia all'On. Ultima Legione, per la violazione compiuta utilizzando cloni per la votazione, sia contro il movimento politico di cui fa parte e i cui membri lo hanno appoggiato all'emergere di tale fatto; censura questa che vale come monito FORTE a tutto il partito, allo scopo di ricordare che lo stato è fondato su delle leggi e dei regolamenti, in primis la Costituzione, e che per nessuno motivo sarà nuovamente accettata una così becera mistificazione degli organismi istituzionali. Questa censura varrà per ognuno dei membri nel computo previsto all'art. 38 della Costituzione di POL vigente;
    - invita il Senato ad inserire nelle prossime variazioni sulla legge elettorale delle specifiche norme che vadano ad indicare con più precisione le casistiche e le relative sanzioni, su eventuali brogli elettorali con cloni.

    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 31.12.2013.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Seyen, Relatore.
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR

    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Guy Fawkes Presidente

    Massimo Piacere Giudice Relatore

    Seyen Giudice

    Ronnie Ricorrente

    qui riunita in sessione straordinaria secondo quanto previsto dalla IV Disposizione Transitoria, Commi 1 e 2.

    Ha emesso in data 21/01/2014 la seguente

    DELIBERA

    FATTO

    veniva rilevata dal ricorrente Ronnie in data 17/01/2014 degli errori di mera forma nel testo, secondo lui tutti plausibilmente riferibili all'uso dei correttori automatici di word per la sostituzione delle parole Camera e Senato e come tale rientranti sotto la IV disposizione transitoria della nuova Costituzione abilitante la Corte al potere speciale di correzione della carta e pertanto chiedeva a suddetta Corte di intervenire per correggere celermente gli errori.

    Riunita la sessione straordinaria, la Corte esaminava il caso e osservava:

    Riguardo l'art.26,comma 2, l'attuale testo recita:

    Articolo 26
    Poteri del Primo Ministro

    [...]
    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Senatori di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.
    [...].



    Il ricorrente Ronnie rileva:


    • l'articolo 26 comma 2 sui poteri del primo ministro menziona la formula della questione di fiducia facendo riferimento ai "Senatori" anzichè ai deputati. E' evidente dallo stesso articolo, che poco prima parla di "atti della Camera" che si tratti invece dei "Deputati".




    Questa Corte dichiara che le osservazioni del ricorrente sono giuste, in quanto allo stesso comma 2 si parla espressamente della Camera dei Deputati e non del Senato, pertanto i parlamentari interessati devono considerarsi Deputati e non Senatori.
    L'art.26 Cost. PIR, al comme 2, deve pertanto essere così modificato:

    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Deputati di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.


    Riguardo l'art. 27, comma 4, il testo attuale recita

    Articolo 27
    Il Consiglio dei Ministri

    [...]
    4. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute del Senato.


    Il ricorrente Ronnie a riguardo rileva:


    • l'articolo 27 comma 4 laddove fa riferimento alle sedute del "Senato" è evidentemente erroneo poiché è ben noto che il rapporto di fiducia del Governo è solo con la Camera e non con il Senato, dunque l'organo che ha diritto di pretendere in aula chi deve averne la fiducia è chiaramente la Camera e non il Senato ed anche questo è un puro errore materiale di sostituzione




    Questa Corte ritiene che quest'altra osservazione del ricorrente è nuovamente corretta perché l'art.8 Cost. PIR, al comma 3, conferisce solo ed esclusivamente alla Camera lo strumento della Fiducia, su cui si basa il rapporto tra Camera e Governo.
    Pertanto, l'art.27 Cost. PIR, comma 4, deve essere così modificato:

    4. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute della Camera.


    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria, così delibera:

    - Il ricorso presentato da Ronnie è accolto nella sua totalità;
    - Con il potere conferito a questa Corte dalla IV Disposizione Transitoria, commi 1 e 2, della Costituzione di PIR, gli artt. 26, comma 2, e 27, comma 4, Cost. PIR, vengono così rispettivamente modificati:

    Art. 26

    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Deputati di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.



    Art. 27

    4. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute della Camera.



    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 21/01/2014.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR


    Composta dai Magistrati sigg.ri:

    Guy Fawkes Presidente

    Seyen Giudice Relatore

    Massimo Piacere Giudice

    Ronnie Ricorrente

    qui riunita in sessione straordinaria secondo quanto previsto dalla IV Disposizione Transitoria, Commi 1 e 2.

    Ha emesso in data 03/03/2014 la seguente

    DELIBERA

    FATTO

    veniva rilevata dal ricorrente Ronnie in data 07/02/2014 un errore di mera forma nel testo, secondo lui plausibilmente riferibile all'uso dei correttori automatici di word per la sostituzione delle parole Camera e Senato all’interno dell’art.1 comma 5 del Regolamento della Camera, e come tale rientranti sotto la IV disposizione transitoria della nuova Costituzione abilitante la Corte al potere speciale di correzione della carta e pertanto chiedeva a suddetta Corte di intervenire per correggere celermente gli errori.

    Riunita la sessione straordinaria, la Corte esaminava il caso e osservava:

    “Disposizioni Transitorie

    5. E' approvata nel seguente testo la parte del Regolamento della Camera relativa alle Commissioni ed alle Mozioni, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:

    Regolamento della Camera
    Articolo 1 Commissione di Garanzia
    […]
    5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
    […]”
    L'articolo 1 del regolamento della camera introdotto dalla III disposizione transitoria laddove fa riferimento al Presidente del "Senato" come presidente incaricato di definire col presidente della commissione i tempi dei suoi lavori è evidentemente da intendersi come riferito al presidente della Camera, trattandosi di una commissione della Camera che si occupa solo di lavori della camera.

    P.Q.M.


    La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio in sessione straordinaria, così delibera:

    - Il ricorso presentato da Ronnie è accolto nella sua totalità;
    - Con il potere conferito a questa Corte dalla IV Disposizione Transitoria, commi 1 e 2, della Costituzione di PIR, l'art. 1 comma 5 del regolamento della Camara , viene così modificato:

    “Regolamento della Camera

    Articolo 1 Commissione di Garanzia
    […]
    5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente della Camera.
    […]”
    Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 03/03/2014.


    F.to Guy Fawkes, Presidente.
    F.to Seyen, Relatore.
    .
    L'ultimo uomo ad essere entrato in Parlamento con intenzioni oneste.

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