La Corte Costituzionale di PIR
Composta dai Magistrati sigg.ri:[/B]
Guy Fawkes Presidente
John Galt Giudice
Massimo Piacere Giudice relatore
Ha emesso in data 22/02/2013 la seguente
SENTENZA
nei confronti dei senatori Occidentale e Haxel
- ricorrenti
Contro
Il Presidente di PIR e Primo Ministro Olivo
- resistente
Sul ricorso interpretativo proposto, in data 7.02.2013, dai ricorrenti.
FATTO
Con ricorso del 7.02.2012, i senatori Haxel e Occidentale, avvalendosi dell’art. 21 Cost. PIR chiedevano all’adita Corte se il decreto presidenziale emanato il 5.02.2013 dal Presidente Olivo, poi ritirato, su richiesta della Corte, il 7.02.2013, relativamente al tema delle restituzioni, fosse conforme alla Costituzione e se, nel caso in cui i decreti presidenziali fossero giudicati legittimi, essi rientrassero nella “riserva di legge”.
Fissata l’udienza preliminare con decreto presidenziale del 7.02.2013, il ricorso era ritenuto ammissibile con ordinanza del 10.02.2013.
Quindi, era fissata l’udienza di merito con inizio per il giorno 11.02.2013.
Nella suddetta udienza, si costituivano gli Avvocati C@scista, il quale difendeva le tesi dei ricorrenti, secondo cui il decreto del Presidente non dovesse essere ritenuto uno strumento legittimo, e Cabraizinho, secondo cui lo strumento del decreto non solo fosse da ritenersi legittimo, ma anche che avesse competenza assoluta.
Alla suddetta seduta erano ascoltati anche il sen. Laico e il ricorrente sen. Occidentale.
La causa, quindi, venuta introitata per la decisione.
DIRITTO
Preliminarmente, va chiarito che, lo strumento del decreto presidenziale è citato soltanto all'art. 21 Cost. PIR, considerandolo come una delle competenze del Presidente di PIR. Esso recita, nella parte interessata:
Ma, se per le altre competenze del Presidente, sia la Costituzione che la legge ordinaria intervengono per regolamentarle, per quanto riguarda lo strumento del decreto, esso non viene più ripreso per definirne il campo di azione.
Va detto che, nei sistemi parlamentari, lo strumento del decreto viene usato come misura straordinaria che segue i principi di necessità e di urgenza, validi in tutti i tipi di ordinamento giuridico. Comunque, i principi di necessità e urgenza, da soli, non bastano, a nostro avviso, a identificare una determinata procedura per l'uso del decreto presidenziale, in quanto da soli essi risultano troppo vaghi e giustificabili in diverse situazioni. Pertanto, è da ritenersi opportuno che la legge intervenga a regolamentare tale strumento, non soltanto per limitarne il potere, ma soprattutto per valorizzarne l'utilizzo.
Tuttavia, il fatto che la Costituzione non aggiunga nulla riguardo le modalità di utilizzo dei decreti presidenziali non implica che questa norma sia vuota di significato. L'art. 21 Cost. parla chiaro: quello del decreto è uno dei diritti/doveri del Presidente di PIR. Già il fatto che la Costituzione citi la possibilità di emanare decreti, vuol dire che essi sono contemplati nel nostro ordinamento e che possono essere utilizzati dal Presidente.
Per questi motivi, non possiamo accogliere le tesi dell'Avv. C@scista, il quale ritiene lo strumento del decreto come “un arco senza frecce”. Al contrario, è il Presidente che decide come, quando e quanto utilizzare lo strumento del decreto. Usando la stessa metafora dell'arco e le frecce, è il Presidente, l'arciere, che “fornisce le frecce all'arco” .
L' art. 15 Cost. PIR, tuttavia, attribuisce al Senato un diritto di competenza legislativa esplicito su determinate materie, ma, come ben spiega l'Avv. Cabraizinho, queste competenze non posso definirsi esclusive.
Così, è dato permesso ad altri organi di poter intervenire in campo legislativo, nelle materie che l'art. 15 Cost PIR attribuisce esplicitamente al Senato.
Il decreto presidenziale, quindi, può intervenire anche su queste materie. A questo punto, però, il Senato, vantando un diritto di competenza esplicito su quelle determinate materie, può prendere in mano il testo del decreto emanato dal Presidente di PIR ed approvarlo, modificarlo o abrogarlo.
Concludendo, lo strumento del decreto presidenziale va considerato valido e applicabile in tutti quegli ambiti a cui la costituzione o le leggi assegnano esplicitamente al presidente ma anche in tutti quegli ambiti che, all'art. 15 Cost. PIR, spettano di diritto al Senato. In questo caso, tuttavia, il Senato può intervenire confermando, modificando o abrogando il decreto, trasformandolo in legge vera e propria.
P.Q.M.
La Corte costituzionale di PIR, riunita in camera di consiglio, ritenuta assorbita ogni altra deduzione ed eccezione, così decide:
- accoglie in parte il ricorso dei senatori Haxel e Occidentale in quanto il dubbio sulla validità dello strumento del decreto è infondata, ma al tempo stesso il Senato, vantando un suo diritto, può intervenire sul decreto emanato;
- dichiara, in via interpretativa, che la Costituzione di PIR, all'art. 21, nella parte in cui stabilisce che «Il Presidente di PIR […] emana i decreti aventi valore di legge» concede al Presidente di PIR una facoltà valida e attuabile, ma, allo stesso tempo, sulle materie attribuite al Senato dall'art. 15 della stessa Costituzione, il Senato può vantare un diritto di competenza e intervenire sul decreto, confermandolo, modificandolo o abrogandolo;
- invita gli organi competenti a revisionare l'art. 21 Cost. PIR per esplicitare meglio la funzione e la procedura di utilizzo dello strumento del decreto presidenziale, così da valorizzarlo.
Dal Palazzo della Corte costituzionale di PIR, 22.02.2013.
F.to Guy Fawkes, Presidente.
F.to Massimo Piacere, Relatore.