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  1. #1
    Super Troll
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    Predefinito All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Signori deputati pur non essendo il sottoscritto un parlamentare di Transatlantico visto che ancora non è stata presentata nessuna bozza di regolamento della Camera dei deputati (la Camera, il Presidente e il vicepresidente della stessa in base alla pur legittima decisone della conferenza dei capigruppo da un paio di mesi stanno andando avanti in pratica applicando le regole del vecchio regolamento del Senato della scorsa legislatura adattandole di volta in volta alla nuova Costituzione) ma che d'altra parte un regolamento nuovo e specificamente "tarato" per la Camera attuale è necessario (il regolamento è esplicitamente previsto dalla Costituzione di transatlantico http://forum.termometropolitico.it/2...09-2013-a.html) lancio pubblicamente questa proiposta di regolamento della Camera (attentamente studiata in modo da essere conseguente con la nuova Costituzione riprendendo quando possibile il meglio dei regolamenti parlamentari di Transatlantico delle scorse legislature.
    Ovviamente spetterà poi ai deputati la decisione se varare o (perchè no? )modificare in tutto o in parte questa proposta che quantomeno sarà servita come base di partenza di un lavoro noioso ma necessario


    Nuovo Regolamento della Camera dei Deputati

    Introduzione e Linea guida
    La Camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della Repubblica Italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico

    Articolo 1
    Insediamento della Camera.

    La prima riunione della nuova Camera è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione e presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente. Ricevuto così l' incarico il presidente provvisorio entro tre giorni, dalla distribuziona ufficiale dei seggi, dovrà aprire la prima seduta della Camera, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo deputatocon più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
    Gli eletti non sono tenuti ad accettare ufficialmente la loro carica in aula, decadranno solo e soltanto nei casi previsti dalla Costituzione.
    In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente della Camera e per le due vicepresidenze della Camera.
    Nelle successive 48 ore in seduta unica si dovranno tenere le operazioni di voto per l' elezione del Presidente della Camera e per i due vicepresidenti.

    Articolo 2
    Il Presidente della Camera
    La carica del Presidente della Camera viene eletta nelle prime due sedute con i due terzi dei votanti e al partire dalla terza seduta a maggioranza semplice.
    Le cariche di Vicepresidente della Camera saranno attribuite nelle stesse modalità previste per quelle del Presidente della Camera.
    Il Presidente della Camera ha il compito di vigilare sulla regolarità dei lavori della Camera e sul rispetto del regolamento.
    Il Presidente della Camera ha la responsabilità e pertanto l' ultima parola su ogni controversia e disputa regolamentare che riguarda il Senato, egli dovrà rispondere del suo operato solo e soltanto davanti alla corte costituzionale.

    Articolo 3
    Gruppi Parlamentari alla camera
    Una volta eletto il Presidente della Camera, le varie liste o coalizioni politiche presenti alla camera dovranno indicare pubblicamente ed ufficialmente il loro capogruppo presso l' ufficio di presidenza.
    Basta un solo deputato eletto per formare un gruppo parlamentare .In alternativa si puo' aderire al gruppo misto

    Articolo 4
    La scelta dei temi da dibattere
    Comma 1
    Il Presidente della Camera periodicamente dovrà convocare i capigruppo nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere nel turno di discussione.
    La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
    Un turno di discussione può durare un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si può svolgere più di un turno di discussione per volta.
    I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per la Camera.
    Si potranno discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione.
    Comma 2
    La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:
    - Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente della Camera, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.
    - Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
    Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali.
    Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.
    - Un quarto o parllelamante anche un quinto tema potrà essere proposto dal Governo in carica .
    Il relatore di questo progetto di legge (o di questi due progetti)dovrà essere il presidente del Consiglio stesso o il Vicepresidente del Consiglio .
    Il Governo potrà comunque presentare una propria proposta di legge per ogni tema trattato dalla Camera nel turno di dibattito, attraverso il capo del governo o il ministro competente, ma questa facoltà comunque non inciderà sulla libertà di ogni deputato o delle singole liste di presentare un proprio progetto di legge indipendente da quello del Governo.
    Comma 3
    Il Presidente della Camera dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi in modo generalista in un unico turno di discussione, ma che piuttosto che essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati in più turni di discussione, e pertanto dopo aver provato a mediare con le parti, se queste insisteranno nella direzione sbagliata, il Presidente del Senato potrà respingere o modificare un tema che va contro le indicazioni del regolamento del Senato.
    Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga che un tema è troppo grande e complesso, il Presidente della Camera potrà suddividerlo in due o più sottotemi che verranno poi votati separatamente e se approvati assumeranno la valenza di Legge della Camera.

    Articolo 5
    Le sedute della Camera
    Comma 1
    Una volta scelti i temi, spetterà al Presidente della Camera (o in sua assenza al vicepresidente) aprire una seduta ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.

    Tutte le sedute della Camera ( comprese quelle che riguardano l' approvazione dei DDL costituzionali e dei DDL popolari ) avranno una numerazione progressiva in numeri romani e dovranno riportare nel titolo del thread anche la materia trattata, in modo da facilitare il lavoro degli archivisti di Stato.
    Comma 2
    Il Presidente della Camera dovrà far svolgere tre fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione.
    Il presidente potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare la prime due fasi entro il turno di dibattito di massimo 15 giorni escluse le operazioni di voto.

    Comma 4
    Le tre fasi sono:

    - Dibattito libero
    - Presentazione delle leggi e dichiarazione di voto.
    - Votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti.

    Comma 5
    Nella fase di dibattito i deputati potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente si potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.

    Comma 6
    Nella fase di presentazione i relatori posteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto.
    In questa fase i deputati che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente.
    In questa fase potranno intervenire anche tutti i deputati eletti e ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.

    Comma 7
    Nella terza e ultima fase indicata come: "Votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti" il Presidente della Camera dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase.
    Il voto avrà una durata di 48 ore.
    Tutte le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

    Articolo 6

    Le schede di voto
    Le schede di voto dovranno essere compilate dal Presidente della Camera, con uno standard ben preciso da mantenere per tutta la legislatura che potrà variare a seconda delle situazioni che si presenteranno.

    - Prima situazione: Un unico DDL da approvare.

    Il Presidente , dovrà preparare una scheda semplice con quattro voci.
    Da ricordare che il DDL sarà approvato se presente la maggioranza dei componenti del Senato, e se avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti.

    Esempio:

    FAVOREVOLI [ ]
    CONTRARI [ ]
    ASTENUTI [ ]


    - Seconda situazione: Più di un unico DDL da approvare, "DDL "Concorrenti".

    Nel caso si presentassero due o più DDL da approvare, essi saranno da considerare come "DDL Concorrenti" quindi dovranno essere messi l' uno contro l' altro.
    Da ricordare che sarà approvato solo il DDL che, presente la maggioranza dei componenti del Senato, avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti.

    Esempio:

    DDL Tizio [ ]
    DDL Caio [ ]
    DDL Sempronio [ ]
    CONTRARI [ ]
    ASTENUTI [ ]


    Gli emendamenti si distingueranno in "aggiuntivi" e "concorrenti".
    Ci dovrà essere obligatoriamente una scheda separata per ogni emendamento aggiuntivo, mentre gli emendamenti "concorrenti" verranno votati in un unica scheda simile a quella per i DDL concorrenti.

    Nel caso si presentassero molti emendamenti da rendere difficoltoso il senso della votazione, il Presidente a sua discrezione, può decidere di dividere la fase di voto in due sessioni, la prima dedicata agli emendamenti, la seconda al voto di rettifica finale sul testo emendato.


    Articolo 7
    I progetti di legge
    I progetti di legge dovranno essere presentati in aula in questa forma:

    - Dovrà essere riportato in calce il titolo del Tema trattato .
    - Seguirà un testo di presentazione e annunciazione d' intenti che questa legge vuole perseguire.
    - Successivamente dovrà figurare una seconda parte, divisa dalla prima , titolata in calce "Proposte", nella quale si dovranno elencare una o più proposte concrete per finalizzare e trasformare dalla teoria alla pratica l' annunciazione d' intenti della prima parte.

    Articolo 7

    Leggi Approvate
    Tutte le leggi approvate e promulgate dal Presidente di T-POL a norma di Costituzione , diventeranno leggi ufficiali dello Stato, fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l' approvazione di un altra proposta di legge, sul medesimo tema.
    Le leggi approvate in ogni caso non potranno più essere modificate o sostituite, e quello specifico tema non potrà più essere trattato fino alla fine della legislatura.
    Solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.

    Le leggi approvate verranno riportate nel Trhead "Albo delle leggi approvate" .
    Il Thread "Albo delle leggi approvate" dovrà essere organizzato in questo modo:
    - Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero.
    Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dalla Camera.

    Articolo 8
    Mozioni della Camera

    la Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale . La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato. Le forme ed i limiti delle mozioni sono disciplinati dal Regolamento, che deve contenere quantomeno l'elencazione dei loro titoli, tra i quali sono richiesti il "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, il "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. la Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc. ).
    L'obbiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante il solo contenuto difforme delle mozioni precedenti, pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione, compresi i "visto" e il "considerato".La Camera adotta le mozioni a maggioranza semplice

    Articolo 9
    Modifiche del regolamento della Camera
    Nel caso di richiesta ufficiale di 5 deputati, il Presidente della Camera e i capigruppo della Camera andranno a formare una commissione per il regolamento che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno del Senato, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale.
    In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti deputati rappresenta.
    Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.

    Articolo 10
    Comma 1
    Decadenza dei deputati
    I deputati decadono se rimangono assenti per tre turni di discussione consecutivi, ai Vicepresidenti, con la supervisione del Presidente della Camera, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposito thread intitolato "Presenze/Assenze alla Camera A norma di Costituzione al deputato decaduto è concesso ricorrere alla Corte Costituzionale
    comma 2
    Subentro ai deputati decaduti
    Ad ogni deputato decaduto subentra il primo dei non eletti della lista in cui si era candidato alle elzioni. In caso di parità tra candidati che potrebbero subentrare della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.

    Artcolo 11

    Commissione Finanze e Commissione legislativa
    A norma dell’articolo 7 della Costituzione vengono istituite la Commissione Finanze che esprime il suo parere con voto preso a maggioranza semplice sulla sostenibilità finanziaria delle proposte di legge presentate in ogni turno di discussione della camera e la Commissione Legislativa a cui la conferenza dei capigruppo della Camera puo’ talvolta delegare il dibattito di una specifica proposta di legge prima di presentarla al dibattito dell’assemblea generale della Camera
    Ogni gruppo della Camera puo’ nominare un solo deputato come membro in ciascuna delle due commissioni ma il voto di ogni deputato membro della Commissione verrà pesato in base al numero dei deputati del gruppo a cui è iscritto il deputato.
    Ultima modifica di C@scista; 11-03-14 alle 10:22

  2. #2
    Apologia cattolica
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    per me può anche andare bene
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  3. #3
    Francpolitik
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Il Regolamento della Camera non dovrebbe essere adottato con legge organica dal Senato?
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  4. #4
    Cavaliere d'oro
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    per me va bene la proposta cascista, ma credo che la camera debba autoregolamentarsi e non attendere il senato per farlo.
    Quando le armi saranno fuorilegge, solo i fuorilegge avranno le armi

  5. #5
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    cortesemente, che venga messo tutto in articoli e commi numerati è una questione di civiltà: non può essere impossibile citare speditamente e con precisione una norma
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  6. #6
    Super Troll
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    cortesemente, che venga messo tutto in articoli e commi numerati è una questione di civiltà: non può essere impossibile citare speditamente e con precisione una norma
    Fatto

  7. #7
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Rick Hunter Visualizza Messaggio
    per me va bene la proposta cascista, ma credo che la camera debba autoregolamentarsi e non attendere il senato per farlo.
    No...è il Senato che ha il compito di redigere i regolamenti.

    Detto questo ci sono svariati punti di quel regolamento che devono essere valutati bene perchè mi sembrano alquanto "anomali", tipo l'art.11 sulla sostenibilità finanziaria delle proposte di legge...visto che non essendoci reali costrutti finanziari da valutare è simpatico sapere come farebbero questa valutazione...così a simpatia.
    "La disperazione più grave che possa impadronirsi di una società è il dubbio che vivere onestamente sia inutile" (Corrado Alvaro)

  8. #8
    Super Troll
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    No...è il Senato che ha il compito di redigere i regolamenti.

    .
    Bene: in tal caso signori senatori vi chiedo di cominciare voi a discutere ufficialmente di questa proposta in Senato.
    Ora che avete eletto la corte avete il tempo di discuterne dato che è un compito altrettanto importante e necessario (a mio parere anche piu dell'elezione della Corte)
    La Camera per lavorare ha bisohgno di un regolamento certo (da un paio di mesi stanno andando avanti in pratica applicando le regole del vecchio regolamento del Senato della scorsa legislatura adattandole di volta in volta alla nuova Costituzione)
    Ultima modifica di C@scista; 12-03-14 alle 10:52

  9. #9
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Aggiungo che il regolamento dovrà contenere gli articoli che furono costituzionalmente approvati via norma transitoria, attualmente pubblicati qui
    http://forum.termometropolitico.it/6...la-camera.html


    REGOLAMENTO DELLA CAMERA


    Articolo 1
    Commissione di Garanzia

    1. La Commissione di Garanzia è organo permanente della Camera, e si compone di un numero di membri crescente secondo il numero dei membri di essa in ragione della seguente proporzione:
    20 Deputati (200 votanti) – 3 membri
    32 Deputati (500 votanti) – 5 membri
    44 Deputati (800 votanti) – 7 membri
    56 Deputati (1100 votanti) – 9 membri
    2. I membri sono Deputati indicati, uno per ognuno, dai gruppi parlamentari più rilevanti in ordine di dimensioni, fino all'esaurimento dei posti. In caso di gruppi parlamentari equivalenti chiamati a contendere l'ultimo seggio utile, la priorità è assegnata al gruppo che sia espressione del maggiore numero di voti elettorali validi.
    3. L'assegnazione si ripete alla decadenza di qualsiasi membro, secondo i rapporti di forza aggiornati del Parlamento, fermo restando in caso di parità il riferimento al maggiore numero di voti elettorali validi. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
    4. La CDG è presieduta, salvo rinuncia, dal primo membro più anziano.
    5. La CDG è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di Legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della Sezione III della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente del Senato.
    6. La CDG decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    7. La CDG non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla Commissione Finanze.
    8. Le decisioni della CDG non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla Corte Costituzionale ai sensi degli articoli della III Sezione della Costituzione.

    Articolo 2
    Mozioni

    1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla Costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della Repubblica Italiana.
    2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la Camera di POL" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il Presidente della Camera ritenga di accettare.
    3. Le mozioni hanno limitazioni di forma inderogabili, esse sono: la corretta lingua italiana, la forma testuale salvo l'inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato, il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo, la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni. Il Presidente della Camera non ammette al voto alcuna mozione che non li rispetti.

    Articolo 3
    Ostruzionismo alle mozioni
    1. I Deputati che abbiano sollevato presso le Commissioni di Garanzia o Finanze questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il Presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
    2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il Presidente dispone che ogni Deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il Presidente della Commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
    3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
    4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il Presidente della Camera, un mese prima delle votazioni, pone all'indice i Deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La Corte Costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il Presidente non abbia provveduto.
    Ultima modifica di Ronnie; 12-03-14 alle 12:10
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    Presidente di Progetto Liberale

  10. #10
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    Predefinito re: All'attenzione dei senatori : proposta di regolamento della Camera

    Citazione Originariamente Scritto da Seyen Visualizza Messaggio
    No...è il Senato che ha il compito di redigere i regolamenti.
    Vero a metà. Il Governo proporrà al Senato. O un senatore del centrodestra ( non oso sperare lo faccia uno di voi ) proporrà al Senato. Poi la Camera dovrà discutere e ratificare o meno la proposta del Senato.

    COST:

    4. Il Regolamento della Camera è legge organica speciale e la sua approvazione e modifica da parte del Senato è soggetta a ratifica a maggioranza assoluta da parte della Camera.



    Citazione Originariamente Scritto da Seyen
    Detto questo ci sono svariati punti di quel regolamento che devono essere valutati bene perchè mi sembrano alquanto "anomali", tipo l'art.11 sulla sostenibilità finanziaria delle proposte di legge...visto che non essendoci reali costrutti finanziari da valutare è simpatico sapere come farebbero questa valutazione...così a simpatia.
    Consiglio sia al proponente che a lei di leggere l'articolo 17 e il 17bis della Costituzione. E' chiaro che la regolazione di qualsiasi materia economica è subordinata all'esercizio del potere istitutivo della ragioneria generale (termometro finanziario) quando lo riterrà l'amministrazione come dispone la Costituzione.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

 

 
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