Buongiorno,
apro la fase di voto sul DDL proposta dal Governo per quanto riguarda il tema immigrazione. La fase di votazione terminerà Sabato 15 Marzo alle ore 18.00. I deputati sono pregati di votare USANDO LE SCHEDE DI VOTO FORNITE.
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Disegno di legge del governo Undertaker sull'immigrazione
Articolo Primo
Disposizioni Contro L’ Immigrazione Clandestina
Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
Tali atti sono considerati reato da punirsi con la reclusione da 1 a 5 anni.
Comma Primo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 25.000 euro per ogni persona.
Comma Secondo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
Comma Terzo
Aggravanti del Reato
Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
a. il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di due o più persone;
b. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c. per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
c. bis) il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
Se i fatti di cui al comma 2 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
ART 2
Respingimenti ed espulsioni
Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale
Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi contro il respingimento saranno possibili ,al consolato italiano nel paese in cui verrà effetuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento. Il ricorrente attenderà l'esito del ricorso nel paese in cui è stato effettuato il respingimento.Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.
ART 3
Soggiorno e cittadinanza
Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente che siano muniti di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno rilasciati, e in corso di validità, a norma del presente testo unico o che siano in possesso di permesso di soggiorno o titolo equipollente rilasciato dalla competente autorità di uno Stato appartenente all'Unione europea, nei limiti ed alle condizioni previsti da specifici accordi. I titoli equipollenti possono essere sospesi e ritenuti non validi a giudizio insindacabile del Ministero degli Interni avvalendosi delle Prefetture in caso di situazioni individuali o collettive giudicate turbative dell’ordine pubblico o della sicurezza dello Stato
Per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato il Ministro dell'interno può annullare il permesso di soggiorno e disporre l'espulsione dello straniero a cui era stato fornito tale permesso dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro degli affari esteri.
Lo straniero può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
I- Per acquisto volontario.
Se discendenti da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, dopo aver soddisfatto determinati requisiti (svolgendo servizio militare nelle forze armate e dichiarando preventivamente di voler acquistare la cittadinanza italiana; oppure assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all’estero, e dichiarando di voler acquistare la cittadinanza italiana
II- Per matrimonio.
Dopo cinque anni di convivenza e residenza legale in Italia successivi al matrimonio se non si sono commessi reati di alcun tipo
III- Per naturalizzazione (residenza).
Se si risiede legalmente in Italia da 15 anni, consecutivamente.
Se il richiedente proviene da un paese membro dell'Unione Europea, è possibile presentare la domanda dopo soli 8 anni di residenza continua in Italia, se non si sono commessi reati di alcun tipo.
Lo straniero dovrà presentare richiesta all’Ufficio Naturalizzazione nel luogo di residenza. L’autorizzazione all’inizio della procedura di naturalizzazione verrà avviato solo nel caso in cui lo straniero soddisfi i seguenti requisiti:
1- Residenza continuata come da articolo terzo comma III.
2- Certificato penale che attesti che non siano state commesse violazioni delle normative vigenti.
3- Nessun collegamento rilevato con associazioni o enti che minaccino o attentino alla sicurezza dello Stato Italiano.
4- Possesso di documentazione che attesti lo svolgimento di attività lavorativa o obblighi contributivi e fiscali.
Condizione necessaria per il puno III è l'aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'integrazione dello straniero nella comunità nazionale italiana.
V - Norme sull’Esame per la Cittadinanza
Tale esame consisterà in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello di conoscenza della lingua, delle leggi e delle norme costituzionali italiane conseguito dal candidato.
Il mancato superamento di tale esame costituirà elemento ostativo fondamentale per l’avvio della pratica di naturalizzazione.
Lo straniero respinto potrà ritentare l’esame non prima di tre anni dopo il primo tentativo. Il richiedente respinto proveniente da paesi facenti parte dell'Unione Europea potrà ritentare dopo altri due anni
ART 4
Normative sul lavoro degli immigrati
Allo scopo di sorvegliare e controllare e reprimere le attività lavorative illecite, il commercio e la vendita di merci contraffatte e non conformi con le normative CE il non adempimento degli obblighi fiscali e l’impiego di immigrati in attività in nero,viene istituito il Dipartimento dell’immigrazione nell’ambito delle competenze del Ministero del Lavoro.
Ogni anno viene definito, nell’ambito delle attività produttive, il numero massimo di migranti ai quali viene concesso il permesso di soggiorno per attività lavorative.
Tale numerò verrà concordato annualmente dal Ministero del Lavoro con i rappresentanti delle associazioni produttive dei tre settori principali.
Tutte le renumerazione saranno dovute agli immigrati in linea da quanto stabilito dai Contratti Collettivi Nazionali di lavoro al pari dei loro colleghi italiani.
2 a – la durata del permesso per i primi 2 anni sarà semestrale e rinnovabile . Dopo tale periodo il permesso sarà a tempo indeterminato. In caso di licenziamento in tale periodo, il permesso avrà una durata di ulteriori 8 mesi dal licenziamento per permettere la ricerca di un nuovo impiego. Dopo tale periodo verranno meno i requisiti per la permanenza sul territorio dello Stato, fermo restando il diritto di riscatto di fino al massimo del 30% di versamenti pensionistici effettuati
Nel caso dei lavoratori dipendenti, la renumerazione percepita dovrà essere in linea con quanto stabilito dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali. Ai fini del trattamento pensionistico si avrà una remunerazione del 50% del totale lordo qualora il 50% della remunerazione del lavoratore dipendente sia stata spedita all’estero durante l’attività lavorativa
ART 5
Popolazioni non stanziali
I - Le popolazioni nomadi altresì definite non stanziali saranno sottoposte alla stessa normativa di tutti gli altri immigrati senza alcuna eccezione, come previsto dal presente testo di Legge.
II - La popolazione nomade già presente sul territorio sarà censita ed ognuno avrà l’obbligo di detenere e mostrare su richiesta un documento di riconoscimento in corso di validità.I campi nomadi saranno sottoposti alla stessa legislazione vigente sul resto del territorio nazionale e se non a norma per condizioni igienico sanitarie, saranno resi conformi a tali normative dagli abitanti stessi con l’ausilio di personale apposito a spese degli abitanti. Se le condizioni igienico sanitarie o di ordine pubblico saranno considerate dall'autorità pericolose per la popolazione italiana circostante l'insediamento, lo stesso sarà smantellato.
III - Tutti i mezzi di trasporto utilizzati dalle popolazioni nomadi dovranno essere sottoposti alla stessa legislazione vigente per il resto dei cittadini, in particolare per quanto riguarda revisioni periodiche dei veicoli, polizze di assicurazione a copertura dei rischi derivanti dalla guida dei veicoli stessi e pagamento delle tasse di circolazione. In caso contrario si incorrerà nelle sanzioni previste per legge. Al secondo caso di recidività i mezzi verrano sottoposti a sequestro e demoliti a spese del proprietario.
IV - Ogni caso di comprovato sfruttamento di minore di qualsiasi tipo esso sia darà luogo alla perdita della podestà sul minore stesso, che verrà affidato a strutture educative specializzate.
V - I programmi di edilizia popolare riservata ai nomadi dovranno essere sottoposti al vaglio di efficienza e rispetto delle normative minime di sicurezza. Ove si trovasse conferma del fatto che gli alloggi vengono danneggiati o saccheggiati dagli assegnatari, come gia' accaduto in diverse zone, i danni dovranno essere risarciti a spese delle comunita' nomadi coinvolte nei progetti.
Nel caso in cui le autorita' locali mancassero di far rilevare i danni e applicare le prescritte indennita', i pagamenti saranno a carico delle stesse autorita'.
Ovviamente il pagamento dei danni potra' venire rateizzato o trasferito in altra forma (ad esempio con prestazione di servizi o lavoro) nel caso di difficolta' economiche dei soggetti colpiti da multe o da richieste di indennizzo troppo alte
Disposizione transitoria sulla bonifica sanitario amministrativa del territorio
I - Tutte le disposizioni di cui all'ART 5 saranno, all'atto dell'approvazione della legge, applicate anche in quelle aree ad altissima concentrazione di industria tessile del centro Italia e ovunque si richiedesse laddove si ravvisi la necessità, a parere di un gruppo di esperti appositamente nominato dal Ministero dell’interno e dal Ministero del Lavoro di intervenire per ripristinare i criteri di tutela del lavoro, della sicurezza, del gettito fiscale e del controllo sulle attività lavorative e sul territorio
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SCHEDA DI VOTO
DDL GOV. UNDERTAKER SULL'IMMIGRAZIONE
FAVOREVOLE [ ]
CONTRARIO [ ]
ASTENUTO [ ]