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  1. #1
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Invito tutti coloro che intendono presentare dei ricorsi alla Corte a farlo in questo spazio.
    La Costituzione elenca le figure che possono validamente presentare un ricorso:

    Articolo 37
    Ricorso alla Corte

    1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, i Senatori, il Governo ed il Presidente di Pol.
    Grazie.


    F.to FalcoConservatore
    Presidente della Corte Costituzionale.
    Per aspera ad astra

  2. #2
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Ricorso alla Corte Costituzionale

    il Sen. Ronnie

    IN VIA D'URGENZA per il protrarsi dei fatti in oggetto

    - per l'annullamento di 4 sedute illegittime del Senato
    - contro gli atti del Presidente del Senato e del Vicepresidente del Senato Sen.ri Thomas Lenin e Centrale
    - per l'illegittimità dell'interpretazione data dalla presidenza al regolamento del Senato
    - per illegittimità su un aspetto minore del regolamento del Senato



    FATTO

    1. La proposta di decadenza di senatori non completamente assenti
    Mentre è in corso una votazione che vede il senato diviso e bloccato tra maggioranza e opposizione, nelle sedute ai 3d di seguito indicati (doc.1 in calce al ricorso) il Presidente e il Vicepresidente del Senato procedevano alla sottoposizione a procedimento di decadenza di alcuni senatori; due dei quali sono intervenuti nelle medesime, uno dei quali è stato giustificato dall'Amministrazione per un difetto tecnico di comunicazione, uno dei quali è intervenuto in una seduta con un post poi dichiarato nullo ma nondimeno esistito (post #1 Centrale, seduta per la decadenza del Sen. Massimo Piacere). Il procedimento, ad onta del rigetto di molte votazioni, veniva portato avanti ad oltranza.

    2. La controversia sul regolamento del Senato

    Sollevata dallo scrivente capogruppo del centrodestra di POL contestazione in ordine alla numerazione obbligatoria, alla legittimità di queste sedute ed al metodo di voto a oltranza adottato al loro interno, per i motivi che saranno da presso esposti, i membri dell'ufficio di presidenza del Senato rifiutavano
    i) di procedere a numerare le sedute nell'ordine progressivo;
    ii) di sospenderle/annullarle durante il periodo di svolgimento della II seduta del Senato destinata alla integrazione di questa Corte;
    iii) di prendere in esame la controversia ai sensi del regolamento lì dove essa era stata posta ovvero nei detti 3d.

    3. L'abolizione delle procedure e della conferenza dei capigruppo

    Di conseguenza, i membri dell'ufficio di Presidenza del Senato non procedevano nè ad emanare subito un provvedimento provvisorio che rispondesse alla domanda del capogruppo, nè a sentire entro 24 ore l'altro membro dell'ufficio ed emanare un provvedimento definitivo. L'ulteriore contestazione del provvedimento negativo implicito delle richieste veniva infine dolosamente evasa ignorando la richiesta del capogruppo che fosse convocata una conferenza dei capigruppo per consentire la discussione del provvedimento ai sensi del regolamento. Le sedute proseguivano. Il ricorrente presentava questo ricorso, vistosi impossibilitato ad altri atti efficaci.

    DIRITTO

    - I -
    sul merito delle decadenze


    1. La nullità delle sedute parallele come attuazione testuale e logica della costituzione
    Attuando l'articolo 35, commi 1 e 5 Cost., che, come noto, prescrive la "votazione a oltranza" (co. 5) "nella seconda seduta" (co. 1) nella sua ratio, nota a tutti e sempre dichiarata nei procedimenti di stesura, di deliberata misura impeditiva di rinvii pensata per garantire che il potere giudiziario fosse sempre rinnovato, il Regolamento del Senato, all'articolo 23 comma 1, recita rigorosamente che "Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente." e, successivamente, per escludere aggiramenti del principio che sarebbero non costituzionali sancisce, al comma 3, a chiare lettere che "Non possono tenersi sedute di voto parallele alle sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione.".

    2. L'inesistenza -e l'impossibilità- di deroghe legittime al principio costituzionale di unicità delle sedute vincolate

    E' opportuno qui precisare che non sono previste in alcuna parte del regolamento deroghe al principio di unicità delle sedute vincolate. Inoltre, ai sensi dell'articolo 46 delle disposizioni generali sulla legge introdotte con legge organica contestualmente alla Costituzione e riportate tutt'ora nella IIIa disp. trans., poichè "1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto [...]" e "3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) [...]" tali deroghe, anche fossero previste, non sarebbero comunque legittime. La norma sul divieto di aggiramento della votazione a oltranza in seconda seduta, infatti, in quanto immediatamente e direttamente attuativa delle finalità di un principio della Costituzione, è per ciò stesso norma attuativa da considerarsi costituzionalmente sovraordinata nel quadro generale dell'ordinamento, rispetto a qualsiasi altra norma del medesimo regolamento, poichè essa serve a garantire il rispetto di un principio Costituzionale e, ove mancasse, dovrebbe venire sostituita da una sentenza di questa corte (che come noto, ai sensi dell'articolo 45 delle predette disposizioni, sarebbe appunto anch'essa sovraordinata a qualunque legge ordinaria).

    3. La netta subordinazione della facoltà di disciplinare voti di decadenza
    La costituzione non assegna un valore positivo alla decadenza dei senatori. E' una evenienza che essa non prevede come dovuta. Non è fra i contenuti obbligatori del regolamento delle camere, elencati all'articolo 19 comma 7, e non è nemmeno disciplinata in modo attivo. E' solamente stabilito al comma 3 che "Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per reiterate assenze." C'è quindi scritto "può" e non c'è scritto "deve". Questo implica che tale norma, a differenza di quella sulle sedute, non esprime un principio da attuare a ogni costo. Non c'è scritto "il Senato voterà a oltranza per far decadere i senatori assenti". Non c'è dunque alcun diritto a leggere le norme sulla decadenza come attuative di alcun principio costituzionale. Per ciò stesso: di fronte alla norma dell'articolo 23 comma 3 sulle sedute parallele, quella che prevede le sedute straordinarie per le decadenze deve cadere in subordinazione, e venire rinviata fino al cessare dell'operatività della norma maestra. La modalità per farlo è semplice: formatosi l'obbligo di convocare in 24 ore la seduta straordinaria, esso rimane sospeso immediatamente dallo svolgimento della seduta vincolata costituzionalmente, e decorre successivamente nelle 24 ore dalla sopravvenuta chiusura della stessa.

    4. Le ragioni che sconsigliarono alla costituente di elevare a principio costituzionale le decadenze
    Nella stesura della Costituzione anche il sottoscritto si è posto il problema delle decadenze per assenze. Alcune precise ragioni militavano contro l'ipotesi di considerarla un qualcosa di importante e necessitato nel regolamento e ne determinarono l'esclusione dal novero delle norme di rango Costituzionale nella bozza (se non quella permissiva, solo per consentire se il senato lo volesse di prevederle). Vediamole ora: A) i senatori possono deattivarsi per impegni privati, ma se si deattivassero tutti -il gioco si ibernasse- e li si facesse pure decadere, li si priverebbe della possibilità eventuale una volta liberatisi o riconvintisi di ritornare agevolmente -e di riaccendere il gioco- specie con legislature di 12 mesi. Sarebbe un continuo di interventi dell'admin. B) la decadenza, visto che le liste sono corte oggi e lo erano già all'epoca, non sono affollate di certo di candidati in subentro (la situazione delle liste iscritti dei partiti, è uguale), non aiuterebbe comunque quasi nessuno a entrare, ma potrebbe colpire qualcuno ingiustamente.

    5. L'incostituzionalità della decadenza per assenza non reiterata
    La Costituzione, come detto, autorizza la decadenza solo "per reiterate assenze". Ma cos'è una reiterata assenza? Per il regolamento sono 30 giorni di assenza. Secondo me, invece, una assenza reiterata è una assenza ripetuta due volte, avendo avuto almeno due volte l'occasione di venire. In altre parole, il regolamento ha tutto il diritto di considerare "assenza" significativa una assenza lunga 30 giorni (io scenderei anche a 20, ma non è questa la sede) ma non ha il diritto di considerarla anche "reiterata". Una assenza reiterata è una assenza ripetuta. Il che vuol dire che si è stati assenti, si è tornati, e si manca nuovamente. Detto articolo 39 non è dunque perfettamente costituzionale nella parte in cui non prevede due termini distinti: quello per l'assenza e quello per la necessaria reiterazione. Si propone dunque a questa corte di riscriverlo in modo che sia costituzionale, sentenziandolo "illegittimo nella parte in cui non prevede un secondo termine, provvisoriamente fissato in 10 giorni, per verificare, esperita la prima assenza, il reiterarsi di essa", con il che cadrebbe l'assurda decadenza di senatori come Anthos (tornato) e Codino (tornato).

    6. L'incostituzionalità interpretativa delle votazioni ad oltranza per senatori ricomparsi

    Indipendentemente dalla nullità del voto per mancanza del numero legale la decisione di procedere a votazioni ad oltranza per la decadenza è comunque una interpretazione incostituzionale delle norme in ogni caso in cui il senatore di fatto torni. La decadenza per assenza, infatti, non può diventare un procedimento aperto all'infinito quando sia evidente il ritorno del Senatore poichè questo travalicherebbe i limiti dell'istituto che è finalizzato, per una ratio del tutto evidente a chiunque, a sostituire gli assenti e non a sostituire gli ex assenti (per di più, contro ogni logica, facendolo con magari nuovi assenti, meno presenti dei vecchi, come si rischierebbe in questo caso concreto). Nè si può sostenere che il non partecipare sia un atteggiamento deprecato dalla Costituzione. Al contrario, significativamente la Costituzione impone tutele al legittimo diritto di astenersi, il che significa che la decadenza non ha nessuna valenza punitiva ma è unicamente la presa d'atto di una situazione grave ai fini di una potenziale sostituzione. Il presente ma che si astiene sempre, non è infatti deprecabile secondo l'ordinamento, che anzi lo tutela. Di conseguenza è doveroso per la presidenza disapplicare le norme relative alla decadenza ogni qualvolta il senatore torni visibilmente attivo, salvo che reiteri l'assenza.

    - II -
    Sui comportamenti contestati ai membri dell'Ufficio di Presidenza

    1. L'illegittimo rifiuto di numerare le sedute
    .
    Emerge in atti che, nonostante precisa richiesta, per giorni, fino alla presentazione di questo ricorso, Presidente e Vicepresidente hanno violato la legge rifiutando di numerare le sedute nonostante ciò sia un espresso obbligo di legge. L'accusa è anzitutto che lo abbiano fatto colposamente, per ignoranza della legge, compresa la parte in cui consente ai Senatori di contestarli e chiedergli provvedimenti, che non gli era stata postata fino a quel momento in seduta (ma che avrebbero comunque dovuto conoscere, visto il loro mestiere).

    2. Convocazione di sedute parallele illegittime e illegittimo rifiuto di sospendere/annullare le stesse
    .
    E' documentato dai links che la richiesta di un provvedimento in senso demolitorio della prassi illegale sviluppatasi in questa settimana è stata ignorata, e che non è stato dato seguito a quanto necessario ad attuare un principio violato criminosamente dai membri dell'UDP. Ciò basta a qualificare doloso il comportamento, con lo scopo, visto il colore di un senatore decadendo e la maggioranza disponibile alle forze politiche del presidente e del vicepresidente per forzarne la caduta al fine di assicurare una maggioranza più agevole sull'elezione del terzo giudice della corte.

    3. Denegata considerazione di controversia. Respingimento inaudita la presidenza.
    Per tabulas risulta evidenza del comportamento ancor più severamente illegale del vicepresidente centrale che nel corso della seduta per la decadenza del Senatore Codino dapprima rifiutava di considerare la controversia se non presentata nell'ufficio di presidenza, e poco dopo, senza ancora avere il testo di un ricorso e senza motivare nè esprimere un provvedimento con un contenuto, ma soprattutto senza aver discusso e acquisito il parere del presidente, emanava un proprio decreto ukase dal tenore canzonatorio nei confronti delle richieste di un intero gruppo perchè fosse convocata la sede in cui dibattere (post #24 sen. centrale, seduta codino). E' provato al di là di ogni ragionevole dubbio dagli atti che un tale comportamento, paragonabile a quello della Sen. Rosy Mauro in una famosa seduta del Senato italiano, costituisce una violazione totale di qualsiasi regola a presidio dell'onore del Senato.

    4. Illegittimo e dilatorio rifiuto di convocare la conferenza dei capigruppo.

    E' provato che il vicepresidente centrale ed il presidente lenin sono intervenuti nelle discussioni ben dopo la richiesta di convocazione di una conferenza dei capigruppo in conseguenza dell'opposizione a un provvedimento del presidente, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 del regolamento del Senato: "2. Il Presidente del Senato risolve provvisoriamente, chiedendo un parere entro ventiquattro ore agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Senato a seguito delle quali la decisione può divenire definitiva, ogni controversia regolamentare. Le sue decisioni sono provvisoriamente esecutive, tuttavia un Capogruppo, entro ventiquattro ore dalla decisione definitiva assunta dal Presidente del Senato, può chiedere che la decisione in oggetto sia sottoposta alla Conferenza dei Capogruppo, la quale può confermarla o modificarla dando conto delle motivazioni.". L'accusa è dunque per il dolo, considerando che la dilazione della conferenza -neppure ancora convocata- è ben funzionale a ottenere in altre 72 ore la decadenza di codino e la diminuzione temporanea dei voti nella conferenza stessa a disposizione del capogruppo scrivente.

    Per questi motivi
    CHIEDE


    Separatamente ciascuna

    Domanda n.1. L'annullamento ex tunc delle sedute di decadenza già svolte e, in via eventuale e subordinata al caso di mancato accoglimento della domanda n. 2 che le disattiverebbe, il rinvio ex lege della loro convocazione a 24 ore dopo il termine della seduta costituzionalmente vincolata attualmente in corso.

    Domanda n.2. La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 39 del regolamento "nella parte in cui non prevede un secondo termine, provvisoriamente fissato in 10 giorni da questa corte, per verificare, esperita la prima assenza, il reiterarsi di essa".

    Domanda n.3. La dichiarazione interpretativa dell'articolo 39 del regolamento nel senso di considerare "doveroso per la presidenza, in forza delle superiori finalità di conservazione dell'ordinamento, disapplicare informalmente le norme relative al procedimento di decadenza ogni qualvolta il senatore torni visibilmente attivo prima del voto valido che la definisca, salvo che reiteri l'assenza."

    Domanda n.4. L'ordine al Presidente del Senato per l'immediata apertura della Conferenza dei Capigruppo, con l'avvertimento che in assenza, entro 24 ore, si procederà con ordine ai moderatori per la sua apertura.

    Domanda n.5. La censura nei confronti del Presidente del Senato e del Vicepresidente del Senato per i numerosi atti illegali compiuti e un monito affinchè adempiano in futuro ai loro doveri in modo puntuale e sollecito.

    Domanda n.6. La decadenza del Senatore Centrale dalla carica di Vicepresidente del Senato, per aver emesso un cosiddetto decreto di respingimento di un ricorso addirittura senza averne il testo ed inaudita la presidenza.

    POL, addì 10 ottobre 2014

    Sen. Ronnie


    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  3. #3
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Ricorso alla Corte Costituzionale

    il Sen. Ronnie
    - nell'interessse dell'ordinamento
    - per la riformulazione del primo considerato e disposto di cui alla sentenza 20 ottobre 2014, nel senso di mantenere la stessa decisione integrativa sostanziale ma versata in un differente atto legislativo

    FATTO

    1. La questione in via incidentale sulla prima domanda del ricorso Ronnie
    La Corte, nell'accogliere la prima domanda del ricorrente, in via incidentale, sollevava di fronte a sè una questione di legittimità costituzionale per omissione di previsione costituzionalmente necessitata, e nel farlo identificava la Costituzione come sedes materiae per le norme relative all'elezione suppletiva, divenuta necessaria a seguito delle dimissioni di un giudice, e fino a quel momento non regolata espressamente.

    2. L'introduzione dei commi 6 e 7 dell'articolo 35

    Nel risolvere la questione, ai fini di giudicare successivamente la domanda del ricorrente, due commi, ritenuti necessari a replicare l'esatta volontà del legislatore circa l'elezione dei giudici anche per il caso di specie, venivano inseriti nell'articolo 35 della Costituzione, ritenuto il più adatto a contenere le indicazioni complementari a quanto ivi già previsto, che ne costituivano mera estrinsecazione.

    3. La successiva identificazione di una sede più adeguata
    L'odierno ricorrente, movendo dal dato formale dell'incompetenza della Corte a modificare la Costituzione, suggeriva alla Corte una sede più adeguata, per il medesimo identico intervento, in quella Legge Organica sulla Corte Costituzionale ancora non attuata dal Senato ma già introdotta dalla Costituzione in forza delle disposizioni transitorie per almeno un articolo (in particolare regolante l'elezione della Corte), elevando il presente ricorso.


    DIRITTO

    -I-
    sull'ammissibilità


    1. La differenza tra appello e nuova domanda. E' noto che la Costituzione ex art. 36 dichiara non impugnabili le Sentenze della Corte Costituzionale, con ciò impedendo alla domanda sostanziale del ricorrente di venire riproposta nella medesima o in altra forma agli stessi (o altri) giudici.

    Tuttavia la Costituzione dichiara anche, all'art. 37 che: 1. Possono presentare ricorso alla Corte [...] i Senatori"e, ovviamente, all'articolo 6 che "1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile" dal che emerge che l'ordinamento non concede tutela solo alle pretese individuali (diritti soggettivi), ma anche alla correttezza dei procedimenti dell'amministrazione pubblica di POL (interessi legittimi alla correttezza del procedimento).

    Posto che l'interesse affinchè un procedimento giudiziario, conclusosi con sentenza, sia anch'esso, come ogni altro, il più possibile conforme all'ordinamento è certamente da ritenersi "legittimo" è evidente tuttavia che esso trova un ostacolo in quel particolare atto amministrativo che è una sentenza, che in quanto tale non può venire sottoposta a una revisione che ne alteri gli effetti sostanziali, la quale configurerebbe un illegittimo "appello".

    Quid juris tra chi ritenesse di essere un ricorrente nell'interesse della procedura ai sensi dell'articolo 6 cost. e chi potrebbe legittimamente ritenerlo un appellante come tale privo di tutela giuridica ai sensi dell'articolo 36?

    Si ritiene di presentare alla Corte la possibilità di una via interpretativa per concedere un contemperamento delle due norme inquadrando con precisione il limite tra le due figure a partire proprio dal presente ricorso. Si propone in particolare di fissare a questo proposito il principio di diritto che segue, inserendolo come nuovo articolo nella medesima sede che si è proposta per l'altro oggetto di questo ricorso, ossia la legge organica sulla Corte.

    "Articolo 3
    Istanza di correzione

    1. E' legittimo ricorrere alla Corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della Corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della Corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
    2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la Corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso."

    Sotto tali condizioni, configurandosi il ricorso come "nell'interesse dell'ordinamento" diverrà irrilevante chi lo proponga e su cosa esso verta, dovendosi tenere conto, ai fini dell'esclusione della vietata natura di "appello" del ricorso stesso, solo dei suoi effetti concreti.

    - II -
    sul merito del ricorso


    1. La domanda del ricorrente e la sentenza. L'odierno ricorrente, nel precedente, aveva chiesto fra l'altro:
    Citazione Originariamente Scritto da Ricorso
    Domanda n.1. L'annullamento ex tunc delle sedute di decadenza già svolte e, in via eventuale e subordinata al caso di mancato accoglimento della domanda n. 2 che le disattiverebbe, il rinvio ex lege della loro convocazione a 24 ore dopo il termine della seduta costituzionalmente vincolata attualmente in corso.
    La Corte sentenziò in proposito:
    Citazione Originariamente Scritto da Sentenza
    [...]
    La Costituzione non sembra disciplinare in maniera chiara il caso del reintegro della Corte che si rende necessario a seguito delle dimissioni o della decadenza di un giudice.

    Tuttavia, nel caso in oggetto si è applicata per analogia la procedura prevista dall’art. 35. A parere di questa Corte ciò è assolutamente corretto e pacifico, ma si rende necessaria una integrazione specifica alla Carta costituzionale al fine di disciplinare tale evenienza.

    Inoltre, la Costituzione non chiarisce se questo nuovo giudice avrà mandato annuale, o se il suo mandato sarà temporalmente legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    Nella prima fattispecie, non si può fare a meno di notare che nel caso di molteplici dimissioni o decadenze avremmo giudici con mandati annuali non sovrapponibili temporalmente, cosa che costringerebbe il Senato a votare i successori singolarmente, senza la possibilità di esprimersi su una terna nel corso di un’unica seduta così come prescrive l’art. 35.

    [...]

    La domanda n. 1 del ricorrente è accolta nei termini di seguito precisati.

    All’art. 35 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:
    6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
    7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    2. La correttezza logico-giuridica sostanziale della decisione della Corte. Bene fece la Corte a ricorrere all'analogia (metodo legalmente prescritto in tali casi ai sensi dell'art. 51 delle disposizioni sulla legge) per l'elezione del giudice integrativo e bene altresì fece a disciplinare per analogia il suo mandato come suppletivo. Nel primo caso ha applicato l'analogia legis, applicando la disposizione dell'art. 35 dettato in caso simile e stessa materia; nel secondo l'analogia iuris, ovvero la decisione secondo i principi generali, tra i quali vi è che il Senato, fermo l'obbligo di sostituire in via emergenziale per il tempo residuo, deve anche decidere nella seguente seconda seduta su una Corte per intero, ad avviso nostro anche per una questione di agevolazione del formarsi di una maggioranza (con 3 giudici ci si accorda più facilmente, eleggendone solo alcuni meno, come si vede ora). La sentenza, nel merito, è ineccepibile.

    3. L'errore materiale nella scelta della sede dell'intervento.
    S'è visto come la Corte, facendo uso del potere costitutivo, aggiunse a un articolo della Costituzione due commi. Ma la Corte non ha mai ricevuto dalla Costituzione il potere generale e illimitato di integrare la Costituzione con nuove disposizioni, pur se create "per analogia". Questo potere essa lo ha, ma solo nei confronti delle leggi organiche, delle leggi e dei regolamenti. Non della Costituzione. Tale potere è, in altre parole, riservato al Legislativo.

    Sezione II
    La divisione dei Poteri

    Articolo 8
    Potere Legislativo e Potere Esecutivo

    1. Il Potere Legislativo ed il Potere Esecutivo risiedono rispettivamente nelle due camere e nel Presidente di POL eletti dal popolo.
    [...]

    Sezione VI
    Il Senato delle Sezioni di POL
    Articolo 32
    Potestà legislativa del Senato delle Sezioni

    1. Il Senato ha potestà legislativa esclusiva su ogni legge, legge organica e riforma costituzionale dell'ordinamento interno della Comunità.
    [...]

    Si evince con chiarezza la subordinazione delle sentenze al testo Costituzionale (ed anche al testo delle leggi organiche se rese interpretando leggi organiche) laddove è presentata esplicitamente la gerarchia delle fonti dell'ordinamento:

    Disposizioni sulla Legge in Generale

    Articolo 1
    Indicazione delle fonti
    1. Sono fonti del diritto:
    i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
    ii) la Costituzione della Comunità di POL
    iii) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative della Costituzione
    iv) le Leggi Organiche
    v) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative delle Leggi Organiche
    vi) le leggi e gli atti aventi di forza di legge
    vii) gli usi tradizionali (precedenti)

    Una contro-prova del fatto che tale potere
    non è affidato alla Corte è nelle norme transitorie che lo affidarono una tantum per le esigenze di correzione di errori sparsi nel testo o per sicurezza nell'interregno prima del Senato. Anzitutto il solo fatto che per questo ci furono norme transitorie prova ciò che io qui dichiaro: che nessuno di noi pensava di dare il legislativo alla Corte Costituzionale. In secondo luogo l'intenzione medesima è ulteriormente chiarita dalle modalità espresse in tali norme transitorie, perchè il Senato circoscrisse con precisione estrema i margini dati alla corte anche in quei soli due casi:

    III.
    [...]
    3. La Corte Costituzionale provvisoria, integrata dei membri della Commissione Costituzionale che approvarono la Costituzione, fino alla riunione del nuovo Senato, può deliberare a maggioranza dei due terzi gli adeguamenti essenziali a correggere eventuali errori di codificazione che pregiudicassero il funzionamento secondo le intenzioni della nuova Costituzione.

    IV.
    [...]
    2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Senato", "Camera", "Deputati", "Senatori".


    4. La corretta sede per il medesimo intervento. Si suggerisce, nel riformulare la sentenza, di non fare uso della via del comma 3 dell'articolo 36, che è da intendersi come non idonea a superare gli obblighi di rispetto dei poteri del Senato sopra indicati, per introdurre commi della Costituzione nuovi ma piuttosto di integrare la già vigente Legge Organica sulla Corte Costituzionale prevista dalla Costituzione, con una sentenza di incostituzionalità nella parte in cui essa non prevede i due nuovi commi.

    Articolo 43
    Organizzazione della Corte

    1. [...]
    2. Ogni norma ulteriore necessaria al funzionamento della Corte è disposta con legge organica che deve prevedere almeno quanto necessario all'attuazione piena della Costituzione e può disporre ulteriori norme non in contrasto con essa e dalle quali non derivino in nessun caso conseguenze penali.

    Attualmente la legge organica sulla Corte si compone di un solo articolo, introdotto dalla costituzione stessa, che è quello che regola l'elezione dei candidati. Semplicemente, possono aggiungersi ad essa, come nuovo articolo, i due commi medesimi che la Corte ha proposto i quali costituiscono norma necessaria all'attuazione piena della Costituzione e come tali sono un contenuto dovuto proprio di quella legge.

    Di più: costituendo la legge organica, nelle parti necessarie ad attuare la Costituzione, come questa è, una legge interposta la sua forza passiva è rinforzata e protetta dall'intervento abolitorio di leggi sopravvenute non a forza costituzionale, pertanto la tutela che essa assegna al caso dell'integrazione è la stessa medesima che l'intervento improprio sulla Costituzione concede. Le norme interposte, in quanto costituzionalmente necessitate, sono coperte dal medesimo ombrello: hanno a tutti gli effetti la forza della costituzione, perchè in caso di loro abrogazione la Corte può ripristinarle con sua sentenza (esattamente come, in questo caso, le introduce).

    Si propone quindi di inserire nella sentenza correttiva la seguente formula: "La Corte Costituzionale dichiara la Legge organica sulla Corte incostituzionale nella parte in cui non prevede anche un articolo sulla elezione suppletiva dei membri della Corte, che preveda almeno le disposizioni seguenti (grassetto):

    Articolo 2
    Elezione suppletiva
    1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della Costituzione.
    2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.


    Per questi motivi
    CHIEDE


    -Distintamente dalle altre, e preliminarmente-

    Domanda n.1. la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Organica sulla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato, volto a consentire la contemporanea applicazione armoniosa degli articoli 6 e 36 cost.:

    "Articolo 3
    Istanza di correzione

    1. E' legittimo ricorrere alla Corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della Corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della Corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
    2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la Corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso."

    -Congiuntamente tra loro, anche previo accoglimento della domanda n.1-

    Domanda n.2. La correzione della parte della sentenza 20 ottobre 2014 nella parte in cui modifica dell'articolo 35 della Costituzione per l'aggiunta dei due commi 6 e 7, annullando tale aggiunta.

    Domanda n.3. La correzione della stessa parte della citata sentenza inserendovi, per le medesime ragioni e con gli stessi effetti sostanziali, la dichiarazione di illegittimità costituzionale della Legge Organica sulla Corte Costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato:

    Articolo 2
    Elezione suppletiva
    1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della Costituzione.
    2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.

    POL, addì 22 ottobre 2014

    Sen. Ronnie
    Ultima modifica di Ronnie; 22-10-14 alle 20:50
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  4. #4
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    La presidenza del Senato
    su iniziativa dei Senn. Thomas Lenin, centrale

    FATTO



    Analisi articolo 35 della Costituzione:
    La presidenza del Senato ha analizzato l'articolo 35 della Costituzione ed ha avuto dubbi di applicazione al riguardo, precisamente ai commi 1 e 3.
    In particolare la suddetta presidenza si è chiesta in applicazione del comma 1, se le sedute per integrare il giudice mancante fossero in applicazione esclusiva della II seduta del Senato.
    Inoltre la presidenza non è riuscita a determinare il quorum e come esso deve essere calcolato.

    DIRITTO
    L'articolo 35 della Costituzione disciplina l'elezione dei giudici della Corte Costituzionale, in particolare il comma 1 regola le modalità di elezione e il comma 3 fissa il quorum di raggiungimento di un'elezione.

    Articolo 35
    L'elezione della Corte Costituzionale

    1. La Corte Costituzionale è eletta dal Senato e dal Presidente di POL durante la seconda seduta del Senato ed ha mandato annuale.
    2. La lista dei candidati è predeterminata secondo la legge organica sulla Corte in modo da garantire magistrati scelti tra i giuristi di provata esperienza, deve comporsi di almeno nove nomi e può essere integrata da candidature libere solo in mancanza di candidati di diritto.
    3. Nella votazione ogni Senatore può esprimere più di una preferenza, al massimo una per ognuno dei candidati presentati al voto, di cui risultano eletti solo i primi tre per numero di preferenze ricevute, a condizione che esse superino i due terzi dei membri del Senato partecipanti alla seduta.
    4. Il Presidente di POL vota per ultimo, ed il suo voto assicura precedenza al candidati che siano, con esso, alla pari di un altro. Se due candidati sono entrambi alla pari tra loro a seguito del voto presidenziale su entrambi, il Presidente attribuisce con proprio pronunciamento un ulteriore precedenza ad uno tra di loro.
    5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire.

    CHIEDE
    1) di interpretare il comma 1, specificando il/i momento/i opportuno/i per procedere alle fasi di integrazione della Corte nella legislatura del Senato;
    2) di interpretare il comma 5, specificando quale quorum si deve raggiungere per la positività dell'elezione e come deve essere calcolato.

    Distintamente,
    1 Novembre 2014
    Il presidente del Senato
    Thomas Lenin

    Il vicepresidente del Senato
    centrale
    Sen. Centrale dal 10 giugno 5 luglio 2014
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  5. #5
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    ControRicorso alla Corte Costituzionale

    il Sen. Ronnie
    - nell'interesse dell'ordinamento
    - alla luce del ricorso della Presidenza del Senato

    FATTO

    1. In ordine alla prima domanda dei Sen. Lenin e Centrale. Lo scrivente lamenta che i ricorrenti, pur chiamando come un ordinario "ricorso" il proprio atto hanno elevato quello che è in realtà un appello contro una sentenza della Corte resa nel giudizio sul ricorso dello scrivente, e pertanto controricorre in quanto interessato alla non ammissione e alla conservazione del giudizio in oggetto.

    2. In ordine alla seconda domanda dei Sen. Lenin e Centrale. La Presidenza ricorrente chiede una sentenza interpretativa sulla Costituzione, in particolare a proposito di un comma redatto dallo scrivente, rifiutando di fornire per prima la propria interpretazione dello stesso. Lo scrivente controricorre in quanto interessato alla non ammissione della domanda o a partecipare alla discussione per maggior garanzia della conservazione dell'intenzione legislativa originale versata nella normativa.

    DIRITTO

    1. Per l'inammissibilità dell'appello. La sentenza della Corte Costituzionale ha già chiaramente espresso quando si debba aprire la seduta vincolata per l'integrazione della Corte, laddove ha introdotto nella Legge Organica sulla Corte Costituzionale questa disposizione destinata a rendere espliciti i vincoli che sorgono dalla ratio dell'articolo 35.:
    Citazione Originariamente Scritto da SENTENZA SUL RICORSO SEN. RONNIE N. 2/2014
    - si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge organica sulla corte costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato:

    Articolo 2
    Elezione suppletiva

    1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della costituzione.
    2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della corte che va a reintegrare.
    Ora: 1) A parere di chi scrive è evidente che la tempestività del primo comma è sinonimo di una distanza di tempo molto vicina, ciò vuole dire con la medesima evidenza (e stupisce che la Presidenza finga di non capire) che la seduta per integrare la Corte deve essere la prima utilmente spendibile per l'elezione
    (i.e. la prima dopo una qualsiasi già aperta che non sia a sua volta vincolata, il che è tra l'altro proprio quanto la presidenza ha fatto in questa legislatura giacchè si è usata la seconda che era la prima utile dopo la prima che era come noto vincolata al presidente)

    2) se è evidente che il secondo comma indica che il mandato del giudice suppletivo si conclude alla seconda seduta della successiva legislatura (che reintegra la corte) è anche evidente che non esiste alcun altro indice possibile per desumere un diverso significato del comma 1: la prima utile.

    Pertanto il ricorso in realtà chiede un appello, cioè un illegale bis in idem su quanto già statuito con una sentenza della Corte, che invece è già chiaro oltrechè già praticato. Quella sentenza va benissimo così e non ha bisogno di revisioni.

    2. Circa l'interpretazione del comma 3 dell'art. 35. I ricorrenti, che sbagliano nel ricorso chiamando 5 quello che più sopra correttamente chiamano comma 3, manifestano problemi nella lettura del comma 3, che invece è chiarissima:

    3. Nella votazione ogni Senatore può esprimere più di una preferenza, al massimo una per ognuno dei candidati presentati al voto, di cui risultano eletti solo i primi tre per numero di preferenze ricevute, a condizione che esse superino i due terzi dei membri del Senato partecipanti alla seduta.

    E' stato scritto di questo articolo (ed è stato votato) secondo questo articolo più volte, anche la presente Corte. Lo scrivente ritiene che debba essere considerato tout court inammissibile chiedere alla Corte una interpretazione senza proporre almeno un problema preciso da risolvere! Con ciò si vuol dire: dica primariamente il Presidente del Senato come interpreta egli l'articolo, perchè è nei suoi poteri. Se qualcuno contesterà allora discuteremo secondariamente qui, ma non si creda legittimo fare ricorsi alla Corte manifestamente inutili che la intasano e basta. Delle due l'una: o si pone una questione precisa proponendo comunque primariamente la propria visione ma chiedendo lumi e una risposta alla Corte, e allora il ricorso può considerarsi ammissibile, o almeno si interpreta primariamente secondo l'articolo del regolamento che dà a ogni autorità il potere di interpretazione e si attende che qualcuno, eventualmente, si opponga, ma i "ricorsi in bianco" non sembrano una cosa legittima.

    Articolo 47 Competenza interpretativa
    1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
    2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.

    Di conseguenza: 1) l'organo deve primariamente interpretare 2) poi può procedere A- ad applicare (ed eventualmente secondariamente difendere il proprio operato) B- a chiedere parere alla Corte, ma sempre avendo primariamente detto la sua. La Corte, comunque, ha il privilegio di giudicare su precedenti e interpretazioni già fornite. Non si possono scaricare sulla Corte le responsabilità che sono proprie di ogni organo e le scelte che ogni organo deve fare. L'opportuna sanzione di ciò è l'inammissibilità.

    Per questi motivi
    CHIEDE


    Separatamente ciascuna

    Domanda n.1. La non ammissione della prima domanda del ricorso Lenin e Centrale per illegittimo appello.

    Domanda n.2. In via subordinata alla denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della prima, la propria costituzione come parte controinteressata in giudizio.

    Domanda n.3. La non ammissione della seconda domanda del ricorso Lenin e Centrale per incompletezza della domanda di interpretazione: non avendo esposto i ricorrenti la propria lettura della norma che sono primariamente chiamati a dare.

    Domanda n.4. In via subordinata alla denegata e non creduta ipotesi di non accoglimento della terza, la propria costituzione come parte controinteressata in giudizio.

    POL, addì 1 novembre 2014

    Sen. Ronnie
    Ultima modifica di Ronnie; 01-11-14 alle 19:09
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    Presidente di Progetto Liberale

  6. #6
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Ricorso alla Corte Costituzionale
    il Sen. Ronnie

    interpretativo ex art. 36 comma 1, a)

    - nell'interessse dell'ordinamento
    - con urgenza, visto l'aggravarsi progressivo dell'emergenza
    - per la disapplicazione della vigente interpretazione circa l'obbligo di numero legale delle Camere

    FATTO


    1. Il climax di inoperatività del corpi politico e regolamentare dell'organo legislativo. In data 3/12/2014 due autorevoli esponenti parlamentari del ramo politico chiedevano la sospensione extra ordinem dell'attività del parlamento tutto, rilevando l'inabilità de facto delle due compagini parlamentari ad approvare alcunchè per assenza sistematica del numero legale. Inoltre, come dimostrato dai fatti resi noti alla Corte in precedente giudizio, anche il Senato è inabilitato de facto, dall'assenteismo sopravvenuto dei non decadendi, a deliberare circa la decadenza dei decadendi, nel frattempo tornati presenti ma comunque sottoposti, come statuito con sentenza dalla Corte Ill.ma.


    2. L'inesistenza di rimedi legislativi praticabili. Non essendo possibile ad alcun organo del gioco intervenire modificando il tasso di presenza delle persone alle attività del forum, si è rivelato altresì impossibile, per l'inoperatività ipso facto delle due camere che sono le uniche abilitate a modificare il principio di inderogabilità del numero legale, anche percorrere la via dell'annullamento o sospensione legislativa del vincolo del numero legale. Si sottolinea che, derivando il vincolo del numero legale dall'articolo 19 comma 3 (valido sia per la camera che, per richiamo, per il senato), sottoposto dall'articolo 44 alla procedura di revisione rafforzata dalla ratifica della Camera, è sufficiente che una sola delle due camere sia inabilitata (e abbiamo visto che lo sono entrambe) a bloccare di fatto l'ordinamento.


    3. L'urgenza di un intervento interpretativo disapplicativo. Di tutta evidenza, il Senato non è già più in grado di approvare alcuna legge costituzionale per il situarsi della richiesta maggioranza oltre il numero medio di ciascuno dei gruppi politici collaborativi presenti. Quanto alla Camera: essa non sta approvando il suo stesso regolamento, nonostante un sostegno bipartisan. All'evidenza: presto la Camera non sarà in grado di operare, e presto anche il Senato perderà anche la teorica fattibilità di modifiche di regolamento e approvazione di leggi ordinarie. Senza una interpretazione differente del diritto già vigente, il gioco sarà in stallo permanente fino al mutare del tasso di partecipazione di fatto.


    4. La ragionevolmente certa improbabilità di un miglioramento spontaneo. Per lo stesso fatto che il gioco cadrebbe in stasi è improbile che esso attrarrebbe nuova partecipazione in coloro i quali già non ne traggono interesse sufficiente. Ciò vale a dimostrare che dal cul de sac non si può uscire per via diversa dall'intervento giudiziale interpretativo per ragioni che non sono giuridiche ma fattuali, alle quali la volontà dell'ordinamento non può opporre una posizione conformatrice controfattuale, ma solo accedere con umiltà adeguatrice al diverso contesto...o perire.




    DIRITTO


    1. La salvezza della cosa pubblica sia la suprema legge. Al ricorrente, come è certamente noto alla Corte Ill.ma, non è mai sfuggita d'attenzione l'esigenza di tutelare la Costituzione quanto al dato testuale, e quindi anche intorno alla vigenza delle leggi e alla loro inderogabilità equitativa, che non consentono giudicati legibus soluti. Pur tuttavia, come certamente anche le SS.VV. vorranno rilevare, è proprio dal dato testuale che si evince anche che noi artefici della Costituzione codificammo in essa principi superiori, riconosciuti e non creati dall'ordinamento positivo, tra i quali sono tanto la legge naturale delle cose umane, a cui dobbiamo la Libertà di esprimerci, che la legge derivante dalla Sovranità dell'Amministrazione di questo forum, a cui dobbiamo la possibilità di farlo, entrambe citate nel preambolo, che, per finire ma non per ultima, la legge di ragionevolezza inscritta nel Principio di Completezza dell'Ordinamento giuridico e nelle regole dell'interpretazione del nostro diritto. Che il generale principio di Marco Tullio Cicerone "Salus rei publicae suprema lex esto" sia stato introdotto, rispetto alle precedenti Costituzioni, nel nostro ordinamento, è un merito che noi costituenti vantiamo e che oggi è il momento di mobilitare a difesa dello stesso. Molteplici dati testuali confermano che in nessun caso una norma assolutamente necessaria e insostituibile all'ordinamento può essere considerata "assente" solo perchè "non scritta":


    Disposizioni sulla Legge in Generale


    Articolo 1
    Indicazione delle fonti
    1. Sono fonti del diritto:
    i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
    ii) la Costituzione della Comunità di POL

    Articolo 46
    Interpretazione della legge
    [...]
    3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.

    Articolo 39
    Garanzie d'indipendenza


    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.

    Articolo 45
    Disposizioni sulla Legge in Generale


    1. Con legge organica sono disciplinate la gerarchia delle fonti di diritto, la competenza interpretativa, l’interpretazione della legge, l’efficacia della legge nel tempo, la completezza dell’ordinamento e l’abrogazione delle leggi.
    [...]

    Articolo 51 Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico del Termometro Politico.

    II. Trans.
    [...]2. Fino all’approvazione di ogni altra Legge Organica necessaria al funzionamento del gioco le altre disposizioni momentaneamente assenti di tali leggi necessarie all’attuazione Costituzionale sono sostituite, rispettivamente, dalle decisioni secondo opportunità del Presidente di POL, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Corte Costituzionale, ognuno per la sua materia.
    [...]
    4. La Corte Costituzionale, limitatamente alla fattispecie della violazione di norme Costituzionali compiuta tramite l'esercizio del potere di disposizione provvisoria d’opportunità ai sensi della presente disposizione transitoria seconda, non può comminare pene.

    etc.


    2. L'esigenza giuridica e non meramente fattuale di tutelare la funzionalità del Parlamento.


    Abbiamo visto che la volontà del legislatore non è insignificante. La volontà del legislatore è il senso della legge! E' altresì evidente senza bisogno di particolari spiegazioni, che ritenere compatibile con la volontà del legislatore costituente e con l'ordinamento naturale l'ipotesi di uno stallo per eccesso di assenze del parlamento, che come abbiamo visto non è temporaneo o sostenibile ma strutturale e insostenibile, equivarrebbe ad asserire che fosse intenzione dei legislatori di distruggere l'ordinamento stesso. Ma questo contrasta con i citati dati testuali. E' infatti certo al di là di ogni ragionevole dubbio che noi intendevamo l'ordinamento come completo di ogni norma a se stesso necessaria e pertanto abbiamo previsto precise valvole di sicurezza, che consentono interpretazioni creative ed estensive a questa Corte, ogni qualvolta esista una reale necessità non risolubile in altro modo, tra le quali anche quelle sopra citate.


    3. Per la tutela del principio del numero legale dalle interpretazioni autocontraddittorie dello stesso.


    E' noto che il principio del numero legale necessario è posto a tutela di quei componenti che non devono essere postergati nel loro diritto di decidere esercitando la propria funzione da convocazioni in giornate di festa, in periodi di disattenzione, notturne, o comunque scorrette perchè calendarizzate consapevolmente dalla presidenza d'aula in date nelle quali essa sia consapevole della impossibilità dei di parlamentari di parteciparvi. Come è chiaro, usualmente il principio autolimita se stesso perchè è formulato con il limite che l'impedimento dei membri a esser presenti rileva solo se è la maggioranza dei membri a mancare. Ma che succede se la maggioranza non manca per colpa di una convocazione scorretta, ma semplicemente perchè non ha nessun interesse a partecipare? Ebbene succede che il principio, se letto solo letteralmente, contraddice se stesso, e per tutelare parlamentari che non hanno alcun interesse violenta il diritto di decidere di parlamentari che invece hanno interesse a farlo

    4. La possibilità di una interpretazione dell'articolo 19 comma 3 della Costituzione disapplicatrice E conforme alla volontà del legislatore.

    Il ricorrente, onde evitare di dover chiedere alla Sovrana Amministrazione un intervento autoritativo, propone alla Corte di interpretare in modo vincolante il seguente articolo:
    Citazione Originariamente Scritto da testo dell'articolo 19 comma 3
    3. Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti

    esponendo come sua lettura costituzionalmente vincolata, ai sensi del principio di completezza e ragionevolezza dell'ordinamento, il seguente principio di diritto:


    <<La disposizione per la quale "Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti" non si applica secondo il suo senso letterale in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla consapevole decisione di rifiutare la partecipazione o dalla consapevole negligenza nel consultare i 3d delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento, che sia constatata dal presidente della camera d'appartenenza. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida ogni votazione sulla sola base della maggioranza dei presenti (o la più alta richiesta) stabilita dal successivo testo dell'articolo 19.>>


    Tale interpretazione, salvando anche il diritto, salverebbe la cosa pubblica, e risulterebbe, in fede qui lo testimonio, completamente coerente con ciò che intendevamo quando abbiamo deciso di fondare un nuovo ordinamento completo e retto dal principio di ragionevolezza, che non può essere dimenticato in modo da consentire il protrarsi di una interpretazione solo letterale e non ragionevolmente orientata del principio del numero legale di cui all'articolo 19 comma 3, quale è quella fino a questo momento invalsa da parte dei presidenti delle Camere (tutti, non solo gli ultimi), che consegue il paradossale risultato di vedere un principio colpire se stesso.


    Per questi motivi
    CHIEDE
    Domanda n.1. L'interpretazione nel senso indicato dell'articolo 19 comma 3 della Costituzione.


    Domanda n. 2. L'interpretazione in ogni altro senso sufficiente a risolvere il problema delle norme che serviranno.


    POL, addì 4 dicembre 2014
    Sen. Ronnie
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  7. #7
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Ricorso alla Corte Costituzionale

    il Sen. Ronnie

    IN VIA D'URGENZA

    - per l'annullamento di una proclamazione illegittima di deliberazione del Senato
    - contro gli atti del Presidente del Senato



    FATTO

    1. La violazione della Costituzione. A questo indirizzo, può constatarsi che il presidente del Senato ha violato l'articolo 19 comma 3 come appena interpretato dalla Corte, invalidando un voto che aveva avuto un esito unanime sulla base dell'assenza di senatori che non avevano chiesto il rinvio in altra data della seduta nè preavvisato l'assenza e che dimostrano così sciatteria e negligenza.

    2. Il grave nocumento alle istituzioni. Il blocco dei lavori impedisce alla Camera di ratificare il proprio regolamento e far scattare le procedure di subentro, senza le quali il gioco continuerà ad andare asfitticamente per mesi quando potrebbe sbloccarsi consentendo ai partiti l'applicazione delle restanti parti dell'articolo 19 disattivate dalla decisione del presidente,


    DIRITTO


    1. Per il ribaltamento della decisione. Applicare l'ultima sentenza di questa corte significa ribaltare la decisione del presidente.

    2. Per la censura e destituzione del Presidente.
    Una violazione di legge conclamata come questa, certamente non frutto di errore ma di calcolata scelta, che sussegue all'ostruzionismo all'adottare la stessa interpretazione fatta propria dalla corte praticato prima della sua decisione, costituisce certamente un fatto grave e un fatto doloso, aggravato dall'oltraggio che rappresenta rispetto a una decisione presa da pochissimo. E' uno di quei fatti che possono giustificare la rimozione immediata dall'incarico di un presidente che già aveva mancato ai suoi doveri una volta, come la Corte ben sa.

    Per questi motivi
    CHIEDE

    Domanda n.1. La riforma della proclamazione nel senso di dichiarare approvato il regolamento.


    Domanda n. 2. La destituzione e/o in subordine la censura del Presidente del Senato per violazione di legge dolosa.


    POL, addì 22 dicembre 2014
    Sen. Ronnie
    Ultima modifica di Ronnie; 22-12-14 alle 01:50
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  8. #8
    gufo
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    Predefinito Re: Ricorsi alla Corte Costituzionale

    Ricorso alla corte costituzionale:

    - contro gli atti del presidente di Pol,
    - contro gli atti del presidente provvisorio della camera dei deputati.

    Fatto:

    - il presidente di Pol modificava con atto proprio una legge ordinaria: Decreto Presidenziale.
    - il presidente provvisorio della camera dei deputati sulla base di questo atto convocava una seduta: https://forum.termometropolitico.it/...dibattito.html

    Diritto:

    - tra le competenze del presidente di Pol di cui all'articolo 20 della costituzione non risulta compresa la potestà di modificare per decreto le leggi. L'iniziativa dell'istituto giuridico del decreto è attribuita, con diverso contenuto, all'amministrazione o al primo ministro di un governo eletto dalla camera dei deputati. L'atto sopra citato è da ritenersi pertanto di chiara incostituzionalità. Peraltro il presidente di Pol ha proceduto alla violazione in modo deliberato, ossia consapevole fin dal principio di tale irregolarità, come risulta: Pausa istituzionale e seguenti.

    - essendo sospesi i termini del diritto pubblico di Pol ai sensi della legge n. 4: https://forum.termometropolitico.it/...ml#post1139405 si rileva l'illegittimità della sopra citata convocazione della camera dei deputati, e dunque la nullità della seduta così convocata.

    P.q.m. si chiede:

    - la dichiarazione di nullità per incostituzionalità dell'atto sopra citato,
    - la dichiarazione di nullità per illegittimità della convocazione sopra citata,
    - la destituzione o in subordine la censura del presidente di Pol per dolosa violazione della costituzione e del giuramento prestato.
    - la destituzione o in subordine la censura del presidente provvisorio della camera dei deputati per dolosa violazione della legge.

    Pol, 7/7/2015
    olivo

 

 

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