Articolo 3
Istanza di correzione
1. E' legittimo ricorrere alla corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso.