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  1. #1
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Sentenze della Corte Costituzionale

    A norma della seconda parte del comma 1 dell'art. 43 della Costituzione:

    Articolo 43
    Organizzazione della Corte

    1. [...] Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
    in questa sede ufficiale verranno pubblicate le sentenze approvate dalla Corte.


    F.to FalcoConservatore
    Presidente della Corte Costituzionale.
    Per aspera ad astra

  2. #2
    Conservatorismo e Libertà
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL RICORSO PRESENTATO DAL SEN. RONNIE

    La Corte Costituzionale di PIR

    composta dai Magistrati sigg.ri:
    FalcoConservatore Presidente e Giudice Relatore
    Danny Giudice

    qui riunita in data 20.10.2014 per giudicare il ricorso presentato dal Sen. Ronnie

    ALLA LUCE DI QUANTO RICHIAMATO NELLA RELAZIONE DEL GIUDICE FALCOCONSERVATORE

    Visti i commi 1 e 5 dell’art. 35 della Costituzione:

    1. La Corte Costituzionale è eletta dal Senato e dal Presidente di POL durante la seconda seduta del Senato ed ha mandato annuale. [...]
    5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire
    e il comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato:

    3. Non possono tenersi sedute di voto parallele alle sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione.
    va ricordato che nel caso specifico il Senato non è impegnato per l’elezione di una nuova Corte con mandato annuale, bensì in una procedura di integrazione a seguito delle dimissioni per incompatibilità dell’On. Manfr. La Costituzione all’art. 35 comma 5 disciplina il caso di un candidato (e non un giudice già eletto e in carica) che rigetta il mandato appena offertogli.

    La Costituzione non sembra disciplinare in maniera chiara il caso del reintegro della Corte che si rende necessario a seguito delle dimissioni o della decadenza di un giudice.

    Tuttavia, nel caso in oggetto si è applicata per analogia la procedura prevista dall’art. 35. A parere di questa Corte ciò è assolutamente corretto e pacifico, ma si rende necessaria una integrazione specifica alla Carta costituzionale al fine di disciplinare tale evenienza.

    Inoltre, la Costituzione non chiarisce se questo nuovo giudice avrà mandato annuale, o se il suo mandato sarà temporalmente legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    Nella prima fattispecie, non si può fare a meno di notare che nel caso di molteplici dimissioni o decadenze avremmo giudici con mandati annuali non sovrapponibili temporalmente, cosa che costringerebbe il Senato a votare i successori singolarmente, senza la possibilità di esprimersi su una terna nel corso di un’unica seduta così come prescrive l’art. 35.

    È pacifico inoltre che l’elezione di una terna, o di un giudice singolo ad integrazione della Corte, è da considerarsi un obbligo costituzionale imprescrittibile, non rinviabile, del Senato.

    Questo risulta dal comma 5 dell’art. 35, che parla non casualmente di votazioni ad oltranza qualora non si pervenga all’elezione alla prima votazione utile.

    Ciò significa (e in questo ci aiuta anche il comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato) che il Senato in questa fase così delicata ed importante per la vita pubblica di PIR non può e non deve occuparsi di altro. È come se l’Ordine del Giorno della seduta avesse soltanto un unico punto da discutere: l’elezione della terna di giudici o del/dei giudice/i da reintegrare per garantire il plenum della Corte.

    Questa Corte ritiene che il dettato costituzionale e lo spirito delle norme richiamate siano univoci, e che vadano nella direzione di imporre all’assemblea del Senato di sospendere ogni altra attività fino alla “fumata bianca”, ovvero l’elezione della terna di giudici o del/dei giudice/i da reintegrare.

    Il senso del dettato costituzionale e del comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato è che il Senato elegga il prima possibile il magistrato senza farsi “distrarre” da altre incombenze. Da ciò l’esplicito divieto di “sedute parallele”.

    Nel caso specifico, questa Corte ritiene deprecabile che la seduta per l’elezione del nuovo giudice sia incorsa in delle sospensioni, ovvero che non si sia dato seguito al dettato costituzionale delle votazioni ad oltranza.
    Dal comma 5 dell’art. 35 deriva chiaramente che nel caso di sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione, una volta chiusa una fase di votazione con un nulla di fatto si deve procedere senza indugio alla nuova fase di discussione.

    Per quanto concerne la questione della decadenza dei senatori, vanno richiamati tre articoli del Regolamento del Senato:

    Art. 39
    1. Un Senatore che non abbia partecipato a nessuna seduta tenutasi in trenta giorni consecutivi è proposto per la decadenza. La proposta avviene anche qualora il Senatore non partecipi ad un numero pari o superiore a tre sedute consecutive.
    2. In tale caso, entro quarantotto ore dalla notizia di possibile decadenza, il Presidente del Senato apre un dibattito, per la durata di ventiquattro ore, in cui invita il Senatore a rappresentare le ragioni che gli hanno impedito la partecipazione alle attività del Senato.
    3. Al termine del dibattito il Senato vota, a maggioranza assoluta, la decadenza del Senatore.
    4. Il senatore decaduto viene sostituito ai sensi dell’articolo 4.
    Art. 40
    1. Con “partecipazione” si intende l'espressione di un voto o l'intervento in un dibattito, compiuto da un Senatore attraverso una proposizione morfologicamente sensata.
    2. I termini di cui all'art. precedente sono interrotti qualora il Senatore partecipi alla Conferenza dei Capigruppo o ad un gruppo di lavoro.
    3. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”.

    Art. 41
    1. Il Vicepresidente del Senato controlla la partecipazione di ogni senatore ed informa il Presidente del Senato qualora ravvisi una violazione dei termini di cui all'art. 39.
    2. La Presidenza del Senato procede d'ufficio all'apertura della procedura di cui il comma 2 dell'art. 39.
    Come si vede, il comma 2 dell’art. 41 prevede una “procedura d’ufficio”. Questo comma ha indotto Presidente e Vice-Presidente del Senato ad attivarsi; essi non hanno preso nella dovuta considerazione il divieto della sedute parallele e la mancata numerazione di queste sedute – come segnalato e rimproverato dal ricorrente – è prova della confusione e dell’ambiguità causata dal sovrapporsi di norme diverse. Sta di fatto che, come la Corte ha evidenziato in precedenza, prevale la Costituzione: quelle sedute non andavano convocate.

    A ciò si aggiunge la considerazione per cui cambiare in corso d’opera la composizione del Senato mentre questo è in seduta per l’elezione di un giudice è sicuramente discutibile e contrario allo spirito democratico che informa la Carta costituzionale. Sta di fatto che il Presidente ed il suo Vice non hanno potuto fare altro che prendere atto di una situazione di inaudita gravità, provocata da una sorta di “assenteismo” di massa da parte di ben 4 senatori.

    Questa Corte ritiene di dover salvaguardare il divieto di sedute parallele, ma anche l’obbligo del Senato di esprimersi sulla decadenza degli “assenteisti”.

    Questa Corte però non ritiene logica la proposta del ricorrente di fissare un ulteriore termine per la verifica del reiterarsi di un’assenza. Un’assenza è tale se viene constatata per la durata dei termini previsti; l’assenza è di per sé grave se non giustificata, ed è comprensibile che la conseguenza sia la decadenza del senatore, previo voto del Senato così come prescritto dal Regolamento.
    Non compatibile con l’ordinamento è anche la proposta del ricorrente contenuta alla domanda n.3, giacché è lo stesso Regolamento a prevedere che l’assente possa giustificarsi dinnanzi al Senato chiamato a discutere la sua decadenza, per (e cito dal comma 2 dell’art. 39)
    rappresentare le ragioni che gli hanno impedito la partecipazione alle attività del Senato”.
    In sostanza, l’assente può pure ricomparire per giustificarsi e spiegare le sue ragioni, insomma può tornare attivo, ma ciò non garantisce la sua “salvezza”. Il Senato, secondo il Regolamento, ha la facoltà di stabilire che le ragioni dell’assenza prolungata non sia valide o sufficienti, e può decidere di dare luogo alla decadenza anche se il senatore nel frattempo è tornato attivo. Ciò comprensibilmente salva l’assente da automatismi frettolosi (per cui dopo un tot. di giorni di assenza la decadenza è immediata e subito applicabile), ma non dal giudizio dell’assemblea, che può ritenere valide o meno le sue motivazioni, o l’eventuale promessa di seguire i lavori più assiduamente. Il Regolamento in questo caso prefigura un compromesso ragionevole tra l’esigenza di salvaguardare la continuità, e quella di allontanare gli assenti cronici. Naturalmente si ESIGE dal Senato parità di trattamento; nel senso che sarebbe censurabile che il Senato, trovandosi di fronte ad assenze non giustificate o giustificate con argomentazioni consimili, "salvasse" i senatori della maggioranza politica e dichiarasse la decadenza dei senatori dell'opposizione. Se ciò accadesse la Corte sarebbe costretta a rivalutare la costituzionalità degli articoli del Regolamento che disciplinano la materia. Ci si attende dal Senato e dai senatori equità e ragionevolezza.

    Infine, per quanto concerne le domande n. 4, 5 e 6 del ricorrente, benché quest’ultimo abbia lamentato ritardi a suo dire fraudolenti e dolosi, la Conferenza dei Capigruppo si è tenuta in questa sede:
    https://forum.termometropolitico.it/...pi-senato.html
    con voto regolare (anche se, va detto, il bisticcio sulle schede è biasimevole).

    Pur non riscontrando per quanto riguarda la questione delle "sedute parallele" una volontà dolosa da parte del Presidente e del Vice-Presidente (anche il ricorrente parla di ignoranza delle leggi e non di dolo sul punto), questa Corte non può fare a meno di sottolineare che in varie occasioni gli onorevoli Thomas Lenin e Centrale si sono corretti (decidendo ad esempio su sollecitazione del ricorrente di ridenominare le sedute ricomprendendole nella II Seduta del Senato) ingenerando l'impressione di una gestione abbastanza superficiale dei lavori.

    Tuttavia, va detto che in merito di diritto le loro azioni possono essere giustificate facendo riferimento a norme regolamentari che essi hanno inteso applicare - si presume - in buona fede.

    Non c'è una prova diretta che essi abbiano agito con deliberato dolo nel tentativo di favorire una parte e non, come dovrebbero, servire l'istituzione in modo imparziale.

    Essi, pur in modo lento e solo dopo varie sollecitazioni, hanno cercato di porre rimedio a delle contraddizioni che solo una sentenza della Corte può risolvere definitivamente.

    Ciò che li giustifica è aver comunque alla fine provveduto ad assolvere ai loro doveri, pur in certi casi sbagliando in punta di diritto.

    CIO’ PREMESSO

    Questa Corte, avvalendosi dei poteri interpretativi, costitutivi, modificativi ed eliminativi assegnati dall’art. 35 della Costituzione,

    - al fine di sanare la situazione venutasi a creare nel caso oggetto di discussione, riguardante l’elezione di un nuovo giudice della Corte a seguito delle dimissioni per incompatibilità dell’On. Manfr, ed impedire prevedibili discussioni interpretative in grado di danneggiare gravemente il corretto funzionamento del Senato, della Corte e della giustizia;
    - al fine di ripristinare lo stato di diritto ed eliminare le situazioni contra legem venutesi a creare;

    PQM

    La domanda n. 1 del ricorrente è accolta nei termini di seguito precisati.

    All’art. 35 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

    6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
    7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    L’art. 35 va interpretato in questo modo:

    Le sedute per l’elezione della terna dei giudici costituzionali, o del/dei giudice/i che vanno a reintegrare la Corte, sono un obbligo imprescrittibile del Senato. Una volta convocate non sono pertanto ammesse altre sedute parallele o altri punti all’Ordine del Giorno, a meno che non incorrano nel frattempo obblighi costituzionali di rilevanza pari o superiore. La decadenza di senatori, non disciplinata dalla Costituzione ma solo dal Regolamento del Senato, è una questione di rilevanza inferiore.

    Al comma 3 dell’art. 23 del Regolamento del Senato è aggiunto il seguente comma:

    3bis. Le sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione procedono ad oltranza e non possono essere sospese temporaneamente o rinviate sine die finché non sia esaurito il loro Ordine del Giorno.
    Questo nuovo articolo del Regolamento del Senato va così interpretato: Qualora la fase di votazione della seduta obbligatoria si concluda con un nulla di fatto è fatto obbligo al Presidente del Senato di procedere senza indugio alla convocazione di una nuova fase di discussione. Non sono ammessi ritardi oltre i normali e ragionevoli tempi tecnici di convocazione e avviso dei senatori.

    Questa Corte dichiara NULLE le convocazioni, i dibattiti e le votazioni svoltesi nelle seguenti sedute per la decadenza dei Senatori Anthos, Codino, Ste-compagno, Massimo Piacere:

    seduta straodinaria senato - decadenza senato sen. anthos
    seduta straordinaria senato - decadenza senato sen. codino
    seduta straodinaria senato - decadenza senato sen. stacompagno
    seduta straodinaria senato - decadenza senato sen. massimo piacere

    La Corte dispone il rinvio ex lege della loro convocazione a 24 ore dopo il termine della seduta costituzionalmente vincolata attualmente in corso.

    La Corte richiama il Presidente del Senato Thomas Lenin e il Vice-Presidente Centrale affinché:

    a) ci sia maggiore coordinazione, condivisione e armonia nelle decisioni prese di volta in volta dal Presidente e dal suo Vice, al fine di garantire l'unità di indirizzo decisionale nella conduzione dei lavori del Senato;
    b) che le decisioni del Presidente (ad es. nella formulazione delle schede di voto, nella convocazione dell'Ufficio di Presidenza, etc.) siano tempestive, chiare, lineari e comprensibili a tutti i senatori, e che il Vice-Presidente possa correggerle SOLO PREVIA consultazione e assenso del Presidente, evitando l’accumularsi di decisioni poi corrette e/o ribaltate che ingenerano confusione e perplessità ai senatori.

    Le domande n. 2, 3, 4, 5, 6 del ricorrente sono respinte.

    Così è deciso,

    Data il 21.10.2014 nella sede della Corte Costituzionale di PIR

    F.to FalcoConservatore, Presidente e Giudice relatore
    Danny, Giudice della Corte
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  3. #3
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    SENTENZA SUL RICORSO SEN. RONNIE N. 2/2014


    La Corte Costituzionale di PIR


    composta dai Magistrati sigg.ri:
    FalcoConservatore Presidente
    Danny Giudice Relatore


    qui riunita in data 25.10.2014 per giudicare il ricorso presentato dal Sen. Ronnie


    ALLA LUCE DI QUANTO RICHIAMATO NELLA RELAZIONE DEL GIUDICE DANNY


    viste le tre domande presentate dal ricorrente,


    questa Corte ritiene doverosa una riforma della sentenza sul ricorso Ronnie n. 1/2014, viziata da un errore meramente materiale. In ossequio all'inappellabilità delle sentenze prevista dalla Costituzione, questa Corte intende trasferire, di fatto, ciò che era stato previsto nella sentenza precedente, ovvero i due punti su dimissioni volontarie del/dei Giudice/i e sulla durata del mandato del/dei Giudice/i subentrante/i, nella legge organica della Corte Costituzionale, e dare la possibilità alla Corte stessa di correggere le sentenze se si sono compiuti meri errori formali o materiali, ai fini della tutela dei supremi interessi dell'ordinamento e della giustizia.


    PQM


    sono accolte le domande n. 1,2 e 3 del ricorrente;

    - si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge organica sulla corte costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato, volto a consentire la contemporanea applicazione armoniosa degli articoli 6 e 36 della Costituzione:


    Articolo 3


    Istanza di correzione


    1. E' legittimo ricorrere alla corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
    2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso.

    - in parziale riforma della sentenza del 20 ottobre 2014 sul ricorso Ronnie n.1/2014, viene annullata la modifica dell'articolo 35 della Costituzione che prevedeva l'aggiunta dei due commi 6 e 7, in quanto tale decisione, rappresentando mero errore materiale, viola la Carta;


    - si dichiara l'illegittimità costituzionale della legge organica sulla corte costituzionale nella parte in cui non prevede l'articolo di seguito indicato:


    Articolo 2


    Elezione suppletiva


    1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della costituzione.
    2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della corte che va a reintegrare.
    Data presso la Corte Costituzionale di PIR il 25/10/2014

    F.to FalcoConservatore - Presidente della Corte Costituzionale
    Danny - Giudice Relatore
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  4. #4
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR,
    visto il ricorso presentato dal senatore Ronnie in data 5/12/2014,
    visto il successivo dibattito e le ulteriori precisazioni presentate dal ricorrente in sede di udienza di merito,

    stante la necessità e l'urgenza di porre rimedio all'annosa questione dell'assenteismo di una parte cospicua di deputati e senatori,
    al fine di tutelare la continuità delle attività parlamentari, fin qui gravemente impedite da un assenteismo diffuso e duraturo, dovuto a evidente sciatteria e negligenza, tale da provocare una paralisi della simulazione politica,
    al fine di garantire la sopravvivenza stessa della comunità,

    PQM

    - è accolto il quesito n. 1 del ricorrente. L'articolo 19, comma 3 della Costituzione va così interpretato:

    La disposizione per la quale "Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti" non si applica secondo il suo senso letterale in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla decisione di rifiutare per sciatteria e noncuranza la partecipazione alle sedute e dalla negligenza nel consultare i 3d delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento, che sia constatata dal presidente della camera d'appartenenza. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida ogni votazione sulla sola base della maggioranza dei presenti (o la più alta richiesta) stabilita dal successivo testo dell'articolo 19.
    I Presidenti di Camera e Senato devono attenersi a questa interpretazione dell'articolo.
    Contro la decisione dei Presidenti di Camera e Senato circa la validità dei risultati delle votazioni è possibile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione, presentare ricorso alla Corte, alla quale è affidato il giudizio finale sulla corretta applicazione dell'art. 19, comma 3 della Costituzione e dell'interpretazione stabilita dalla presente sentenza.

    Così è stabilito,
    Dato in PIR, Corte Costituzionale, 14/12/2014
    F.to FalcoConservatore, Danny, Haxel
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  5. #5
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    Predefinito Re: Sentenze della Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale di PIR,

    vista la sentenza della Corte Costituzionale emessa in data 14/12/2014:
    https://forum.termometropolitico.it/...l#post13977722
    vista la decisione presa dal Presidente del Senato Thomas Lenin a conclusione della fase di votazione della V Seduta, volta a dichiarare nullo il voto dei senatori per mancanza del numero legale:
    https://forum.termometropolitico.it/...-proposte.html
    viste le richieste presentate nel ricorso Ronnie n. 4/2014:
    https://forum.termometropolitico.it/...l#post13996763
    uditi i testimoni e raccolte le deposizioni dei medesimi,

    - è palese che la sentenza della Corte sulla corretta interpretazione dell'articolo 19 comma 3 della Costituzione si applica anche al Senato;
    - è pacifico che il Presidente del Senato, dietro suggerimento del suo vice, abbia illegittimamente disapplicato la sentenza

    PQM

    - è dichiarata nulla la decisione del Presidente del Senato di invalidare i risultati delle votazioni della V Seduta per mancanza del numero legale;
    - sono conseguentemente dichiarati validi i risultati delle votazioni, e approvati i testi posti in votazione;
    - è disposto il provvedimento della censura per il Presidente del Senato Thomas Lenin e il suo vice Centrale, ai sensi dell'articolo 38 comma 2 della Costituzione

    Così è stabilito,
    Dato in PIR, Corte Costituzionale, 24/01/2015
    F.to FalcoConservatore, Danny, Haxel
    Per aspera ad astra

 

 

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