A beneficio di tutti gli interessati riporto gli articoli della Costituzione che regolano il funzionamento della Corte e il dibattimento:
Sezione VII
La Corte Costituzionale
Articolo 35
L'elezione della Corte Costituzionale
1. La Corte Costituzionale è eletta dalla Camera Alta e dal Presidente di POL durante la seconda seduta della Camera Alta ed ha mandato annuale.
2. La lista dei candidati è predeterminata secondo la legge organica sulla Corte in modo da garantire magistrati scelti tra i giuristi di provata esperienza, deve comporsi di almeno nove nomi e può essere integrata da candidature libere solo in mancanza di candidati di diritto.
3. Nella votazione ogni membro della Camera Alta può esprimere più di una preferenza, al massimo una per ognuno dei candidati presentati al voto, di cui risultano eletti solo i primi tre per numero di preferenze ricevute, a condizione che esse superino i due terzi dei membri partecipanti alla seduta.
4. Il Presidente di POL vota per ultimo, ed il suo voto assicura precedenza al candidati che siano, con esso, alla pari di un altro. Se due candidati sono entrambi alla pari tra loro a seguito del voto presidenziale su entrambi, il Presidente attribuisce con proprio pronunciamento un ulteriore precedenza ad uno tra di loro.
5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire.
6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
8. In caso di scadenza del mandato dei giudici, esso è prorogato fino all’elezione dei successivi nella seconda seduta della Camera Alta.
Articolo 36
Poteri della Corte Costituzionale
1. La Corte Costituzionale è competente a giudicare su ricorso degli organi abilitati dalla Costituzione:
a) sull'interpretazione delle norme;
b) sulla costituzionalità di ogni tipo di leggi, atti avente forza di legge e regolamenti;
c) sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco;
d) sulla censura e destituzione degli organi costituzionali
e) sugli altri casi disciplinati dal presente testo;
2. La Corte Costituzionale delibera a maggioranza. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, la decisione è di rigetto del ricorso.
3. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia costitutiva, modificativa ed eliminativa, vincolante dal momento della delibera e contro di esse non è ammessa alcuna impugnazione.
4. L'efficacia della pubblicazione delle Sentenze, effettuata comunque dal Presidente della Corte entro 5 giorni dalla deliberazione, è meramente dichiarativa.
5. La Corte Costituzionale, col consenso dell'Amministrazione, dispone dei Moderatori di ognuno dei forum sui quali sono ospitate le Istituzioni della Comunità, con priorità rispetto a ogni altro organo.
Articolo 37
Ricorso alla Corte
1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, il Governo ed il Presidente di Pol.
2. Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
3. Il Regolamento provvede ad accelerare il procedimento qualora il Presidente della Corte dichiari, in una qualsiasi fase del dibattimento, l'urgenza del ricorso.
Articolo 38
Procedura di Censura e Destituzione
1. La Corte Costituzionale in caso di gravi violazioni della legge dolose può dichiarare la censura o la destituzione del Presidente di POL, del Primo Ministro, dei Ministri e dei Deputati, nonchè, con il consenso dell'Amministrazione reso in udienza, dei Moderatori del Transatlantico.
2. Con il provvedimento di Censura, che può essere disposto solo a seguito dell'annullamento di un atto illegale, la Corte Costituzionale dispone il richiamo pubblico del responsabile dell'atto.
3. Con il provvedimento di Destituzione la Corte, rilevata e motivata l'insufficienza punitiva della sola censura, dispone la cessazione dai poteri dell'organo condannato.
4. La Destituzione del Presidente di POL e dei Moderatori può essere votata solo all'unanimità, salvo che, nel caso del Presidente, essa segua a due censure precedenti.
5. La Destituzione dei Deputati per atti illegali può essere votata solo all'unanimità, salvo che segua a una censura precedente.
6. La Destituzione dei Deputati per inattività nel corso dell'incarico può essere disposta solo all'unanimità e si distingue dalla decadenza per assenze poichè prende in esame quelle condotte non assenteiste ma gravemente sciatte e negligenti che pregiudichino il funzionamento corretto degli organi.
7. Il Presidente della Corte informa l'Amministrazione della richiesta di Destituzione dei moderatori, che resta condizionata a un provvedimento dell’amministrazione di recepimento della Sentenza.
8. In caso di destituzione disposta non all’unanimità nel giudizio della corte il destinatario del provvedimento ha facoltà di indirizzare privatamente, senza pubblici proclami pena la nullità, un ricorso privato all’Amministrazione, che deciderà entro cinque giorni se concedere un provvedimento di Grazia. Il Presidente della Corte, in ogni caso di destituzione non unanime, sospende dunque l’esecuzione della sentenza per cinque giorni, in attesa dello scadere dei termini o del provvedimento suindicato.
Articolo 39
Garanzie di indipendenza
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
2. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, pena la decadenza immediata dall'Ordine Giudiziario.
3. Essendo necessario alla serenità del giudizio che i giudici non provino avversione verso i potenziali ricorrenti è legalmente proibito ai membri della Comunità commentare durante il suo mandato le decisioni passate, presenti o future di un Giudice presentandole come collegate alla sua affiliazione politica passata, presente o futura, i moderatori garantiscono il rispetto del divieto in ogni discussione salvo che nelle sole sedute della Camera Alta sulla revoca o audizione dei giudici.
4. Essendo necessario alla cultura del rispetto per le leggi che i ricorrenti non dubitino della correttezza dei magistrati, la Legge sulla Corte Costituzionale può eventualmente prevedere il diritto, per la parte in udienza, di chiedere la ricusazione e temporanea sostituzione di un Giudice che possa avere interesse personale al ricorso in discussione con un sostituto scelto in aggiunta ai giudici ordinari all'inizio della legislatura e regolato da norme speciali. Ogni norma necessaria in materia è disposta dalla Legge Organica.
Articolo 40
Garanzie di efficienza
1. I Giudici decadono per assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo pari a più di 10 giorni.
2. la decadenza è accertata dal Presidente della Camera Alta se non c'è giustificazione proposta dall'assente, e dalla Camera Alta a maggioranza dei tre quinti se la giustificazione pur presente è ritenuta non sufficiente. Il Giudice ha diritto che il Senato valuti la giustificazione prima dell'assenza ed il regolamento della Camera stabilisce le procedure del caso.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
Articolo 41
Garanzie di Merito
1. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
2. La Corte, con sentenza di merito, dichiara anche solo parzialmente inefficaci i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 36.
3. Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.
Articolo 42
Garanzie Penali
1. Sono procedimenti Penali i procedimenti dai quali può conseguire la destituzione dalle funzioni di un organo Costituzionale ed i procedimenti di impugnazione a seguito di sanzioni inflitte dagli organi Costituzionali ai forumisti autorizzate dalla Costituzione.
2. Nei procedimenti penali la legge sulla Corte Costituzionale dispone adeguati e sufficienti correttivi al principio di parità tra accusa e difesa valenti a sancire un favor rei nell’istruzione del caso.
Articolo 43
Organizzazione della Corte
1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
2. Ogni norma ulteriore necessaria al funzionamento della Corte è disposta con legge organica che deve prevedere almeno quanto necessario all'attuazione piena della Costituzione e può disporre ulteriori norme non in contrasto con essa e dalle quali non derivino in nessun caso conseguenze penali.