Inaccettabili entrambe le cose.
Inaccettabili entrambe le cose.
Deficienti!!! <-- è un link
Comunque il preside non licenzia nessuno.
DLGS150/09-PERSONALE DOCENTE -SANZIONI DISCIPLINARI
Il procedimento applicabile è il seguente:
A. SANZIONI DI MINORE ENTITA' (avvertimento scritto, censura)
Competenza: Dirigente scolastico
Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 20 giorni dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni.
Termini a difesa: il dipendente deve essere convocato per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno dieci giorni. L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Conclusione del procedimento : il dirigente scolastico conclude il procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito . In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni). Ai sensi dell'articolo 55-sexies, comma 3, del decreto 165/01, introdotto sempre dall'art. 69 del decreto 150/09, il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento, o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, comporta per il dirigente scolastico la sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione , e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione.
Decadenza dall'azione disciplinare : la violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
B. SANZIONI DI MAGGIORE ENTITA' (sospensione dal servizio fino a trenta giorni, sospensione con utilizzazione in altri compiti, licenziamento)
Competenza: ufficio legale dell'USP competente per i procedimenti disciplinari
Avvio della procedura: contestazione degli addebiti entro 40 giorni dalla notizia del comportamento punibile con una di queste sanzioni. Il termine per la contestazione degli addebiti decorre dalla ricezione degli atti trasmessi da parte del responsabile dell'istituzione scolastica senza qualifica dirigenziale (preside incaricato) ovvero se la sanzione da applicare è superiore a quelle del punto 1, ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha acquisito in altro modo notizia dell'infrazione.
Termini a difesa : anche in questo caso il dipendente deve essere convocato per il contraddittorio a sua difesa , con l'eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante di una organizzazione sindacale alla quale il lavoratore aderisce o conferisce mandato. La convocazione deve avvenire con un preavviso di almeno venti giorni . L'interessato può rinunciare a presentarsi inviando eventualmente una memoria scritta. In caso di grave ed oggettivo impedimento può formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa.
Conclusione del procedimento: i termini per la conclusione del procedimento con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione sono anche in questo caso di sessanta giorni decorrenti dalla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione , anche se avvenuta da parte del dirigente scolastico. In caso di differimento dei termini a difesa superiore a dieci giorni, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente (undici, dodici, ecc., giorni).
Decadenza dall'azione disciplinare: la violazione dei termini sopra indicati comporta la decadenza dall'azione disciplinare.
Infatti al post n. 2 di questa discussione mi permettevo di scrivere che la Preside avrebbe fatto una gigantesca cretinata licenziando dopo mezz'ora bla bla bla ...... Le solite scempiaggini all'italiana che piacciono tanto alla gente.
Per mia scelta di vita non rispondo a persone idiote, in mala fede, ottuse o volgari, omminicchi e provocatori, presuntuosi e gente senza palle, bugiardi, millantatori, incapaci e psicolabili.
Le dimensioni della fava sono come i soldi : Non contano solo quando ci sono
Magie delle scuole pubbliche. Non discuto i suoi gusti sessuali, ormai ce ne sono un'infinità, discuto la sua capacità di insegnamento e la strada dell'inciviltà presa dalle scuole pubbliche.
Tu ne cede malis, sed contra audentior ito, quam tua te Fortuna sinet.
Porca misria come cambiano i tempi, quando facevo le superiori le uniche cose "proibite" erano guardare le gambe delle prof. gnocche (pochissime in realtà) sotto la cattedra e sbirciare di tanto in tanto le cosce delle compagne di classe gnocche. Che gioventù del capzo la mia.
Se guardi troppo a lungo nell'abisso, poi l'abisso vorrà guardare dentro di te. (F. Nietzsche)