Dato il testo integrale del DL ( leggibile qui ---> Gazzetta Ufficiale) riporto i due articoli che più stanno provocando dibattito nella maggioranza e tra le parti sociali:
Art. 1
Semplificazione delle disposizioni in materia
di contratto di lavoro a termine
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1: le parole da «a fronte» a «di lavoro.» sono
sostituite dalle seguenti: «di durata non superiore a trentasei mesi,
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o
utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato
ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non puo'
eccedere il limite del 20 per cento dell'organico complessivo. Per le
imprese che occupano fino a cinque dipendenti e' sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'apposizione del
termine di cui al comma 1 e' priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto.»;
b) all'articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: «la
proroga» fino a: «si riferisca» sono sostituite dalle seguenti: «le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione
che si riferiscano».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo
dopo le parole: «della somministrazione» sono inserite le seguenti:
«di lavoro».
Art. 2
Semplificazione delle disposizioni in materia
di contratto di apprendistato
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a)
forma scritta del contratto e del patto di prova;»;
2) al comma 1, la lettera i) e' abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all'articolo 3 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-ter. Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in
considerazione della componente formativa del contratto di
apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al
lavoratore e' riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore
di lavoro effettivamente prestate nonche' delle ore di formazione
nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.»;
c) all'articolo 4, al comma 3, le parole: «, e' integrata,» sono
sostituite dalle seguenti: «, puo' essere integrata,».
2. All'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 e'
abrogato.