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  1. #1
    Francpolitik
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    Predefinito ARCHIVIO - Regolamento del Senato vigente dal 14/04/14 al 10/05/2015

    ----------------------------------------

    In data 22.05.15 il sottoscritto Sen. Ronnie a ciò abilitato per decreto sovrano, pubblicando il testo abrogativo approvato, ARCHIVIA il seguente testo autentico del regolamento del senato vigente alla data di riferimento.

    ----------------------------------------



    Riporto il testo approvato dal Senato che deve essere firmato dal Presidente.

    Disegno di Legge organica del Senato
    Regolamento del Senato

    di iniziativa dei senatori Francpolitik e Von Dekken

    Capo I
    Del Senato e delle Sue Linee Guida


    Art. 1

    1. L'attività del Senato è svolta in un sottoforum del parlamento virtuale, denominato "Senato".
    2. In tale sottoforum sono presenti obbligatoriamente due thread, posti in rilievo, e riservati a chi sia titolare dell'ufficio interessato: Ufficio di Presidenza del Senato; Archivio del Senato.
    3. I due uffici si distinguono in base alla durata e alla funzione.
    4. L'Archivio è unico e copre ciascuna legislatura in ordine cronologico.
    5. L'Ufficio di Presidenza invece viene rinnovato ad ogni legislatura, con la nomina di un nuovo Presidente dell'Aula.
    6. Sarà cura del Presidente, o di persona da lui ufficialmente incaricata, aprire e chiudere l'Ufficio di Presidenza, affidando i suoi lavori ordinatamente conclusi al successivo titolare dell'incarico.
    7. I compiti del Senato, quali sono individuati e disciplinati dalla Costituzione, verranno svolti tramite discussioni che siano ordinate, serie, pluraliste ed esaustive.

    Capo II
    Insediamento del Senato


    Art.2

    1. Dopo ogni elezione, il Senatore presente con il maggior numero di post assume l'incarico di Presidente Provvisorio del Senato.
    2. Qualora detto Senatore declinasse l’incarico o non fosse presente la presidenza provvisoria è attribuita al Senatore con il secondo maggior numero di post e così di seguito.

    Art. 3

    1. Il Presidente Provvisorio, entro quarantotto ore dalla distribuzione ufficiale dei seggi, apre la prima seduta del Senato.
    2. Nel caso in cui non vi provveda potrà aprire la seduta qualsiasi altro Senatore, ferma restando la presidenza nella titolarità del Senatore con il maggior numero di post al suo ritorno.

    Art. 4

    1. I Senatori sono immessi nella loro carica senza necessità di accettazione esplicita.
    2. La rinuncia alla carica di Senatore deve essere dichiarata nella o prima della prima seduta del Senato.
    3. Successivamente, in caso di dimissioni, queste devono essere comunicate all’Ufficio di Presidenza del Senato.
    4. Le dimissioni hanno efficacia immediata.
    5. La sostituzione dei Senatori che rifiutino, si dimettano o decadano avviene sulla base del risultato delle elezioni proclamato dalla Amministrazione.
    6. Acquista automaticamente il diritto al subentro il primo non eletto della lista in cui fu originariamente eletto il Senatore decaduto o dimissionario, il quale può accettare entro 15 giorni.
    7. In caso di rifiuto espresso o tacito del primo non eletto si procede con il secondo della stessa lista.
    8. In caso di incapienza della lista per mancanza di non eletti, al fine di tutelare la rappresentanza elettorale della forza politica che l’ha espressa, la persona che presentò la lista ha diritto di indicare in ogni tempo il sostituto dell’eletto in caso di assenza di non eletti oppure allo scadere del termine di accettazione dell’ultimo disponibile se essi sono presenti.
    9. Nel caso la decisione del presentatore della lista sia contestata, i Senatori della lista aderenti al gruppo alla data in cui fu aperta la seduta formale per il procedimento di decadenza possono modificare tale indicazione entro 72 ore con voto a maggioranza espresso senza formalità nel 3d dell’ufficio di Presidenza del Senato a favore di un altro sostituto di loro gradimento.

    Art. 5

    1. La prima seduta è riservata alla presentazione delle candidature alla carica di Presidente del Senato e di Vicepresidente del Senato ed alle operazioni di votazione e proclamazione relative.

    Capo III
    Il Presidente del Senato


    Art. 6

    1. L’elezione a Presidente del Senato richiede, nelle prime due votazioni, i due terzi dei voti.
    2. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.
    3. La carica di Vicepresidente del Senato è attribuita con le stesse modalità previste per quella di Presidente del Senato.

    Art. 7

    1. Il Senato ha un Vicepresidente.
    2. Qualora il numero dei Senatori ecceda i quindici membri i Vicepresidenti sono due.
    3. Si ha un proporzionale incremento dei vicepresidenti ad ogni ulteriore incremento di dodici unità dei membri del Senato.
    4. Il Vicepresidente del Senato non può appartenere allo stesso partito, né allo stesso gruppo parlamentare, del Presidente del Senato.

    Art. 8

    1. Il Presidente del Senato può essere ammonito o sospeso dai poteri d'aula o dal diritto di iniziativa o di voto dal Senato stesso nel caso in cui venga posto in stato d’accusa da almeno un terzo dei membri del Senato.
    2. La richiesta di messa in stato d’accusa contenente il tipo di sanzione richiesta e il suo tempo d'applicazione deve essere depositata presso l’Ufficio di Presidenza del Senato e deve indicare le ragioni gravi per le quali venga promossa.
    3. Trascorse ventiquattro ore dalla richiesta di sanzione il Vicepresidente apre un dibattito della durata di quarantotto ore, terminato il quale apre un thread di voto sulla proposta originaria di sanzioni e quelle emerse dal dibattito.
    4. Il Presidente dal Senato è sospeso per il tempo indicato se riceve il voto avverso di almeno tre quinti dei Senatori. La sospensione non può essere tale da riprodurre per estensione gli effetti di una destituzione.
    5. La procedura di messa in stato d’accusa può essere proposta al massimo due volte nel corso di ogni legislatura annuale, o una sola se la legislatura è frazionaria di anno.
    6. L'emissione di sanzioni con voto del Senato può essere impugnata dall'interessato di fronte alla Corte Costituzionale.

    Art. 9

    1. Il Vicepresidente può essere parimenti sanzionato in seguito ad una richiesta di messa in stato d’accusa.
    2. Le modalità sono le quelle previste per la sanzione del Presidente del Senato.
    3. Le discussione ed i voti sono, come d’ordinario, gestiti dal Presidente del Senato.

    Art. 10

    1. Il Presidente del Senato vigila sulla regolarità dei lavori del Senato e sul rispetto del Regolamento. Dispone, tramite i moderatori di sezione, del mantenimento dell’ordine nei thread del Senato.
    2. Il Presidente del Senato risolve provvisoriamente, chiedendo un parere entro ventiquattro ore agli altri componenti l'Ufficio di presidenza del Senato a seguito delle quali la decisione può divenire definitiva, ogni controversia regolamentare. Le sue decisioni sono provvisoriamente esecutive, tuttavia un Capogruppo, entro ventiquattro ore dalla decisione definitiva assunta dal Presidente del Senato, può chiedere che la decisione in oggetto sia sottoposta alla Conferenza dei Capogruppo, la quale può confermarla o modificarla dando conto delle motivazioni.
    3. La Conferenza dei Capogruppo vota secondo le regole previste agli articoli 36 e 37 del presente Regolamento.
    4. Il Presidente del Senato gestisce l’Archivio del Senato, delegando a tale scopo uno o più Senatori.

    Art. 11

    1. Il Vicepresidente del Senato opera, in sostituzione del Presidente del Senato, quando questi non possa adempiere alle sue funzioni, con gli stessi poteri del Presidente del Senato, ovvero esegue gli incarichi che il Presidente del Senato gli affida.


    Capo IV
    I Gruppi al Senato


    Art. 12

    1. Dopo l’elezione del Presidente del Senato i Senatori si costituiscono in Gruppi.
    2. Il Senatore designato come Capogruppo riferirà all’Ufficio di Presidenza del Senato di essere stato nominato tale dal proprio Gruppo, comunicando contestualmente il nome dello stesso.
    3. Nel corso della legislatura i Gruppi possono fondersi tra di loro, ovvero nuovi Gruppi possono formarsi.
    4. L’efficacia di tali trasformazioni decorre dal momento della loro comunicazione all’Ufficio di Presidenza del Senato.

    Art. 13

    1. Affinché un Gruppo sia regolarmente costituito deve essere composto da almeno due Senatori.
    2. In deroga al requisito di cui al comma precedente, tutte le liste che esprimono senatori all'atto di ripartizione dei seggi hanno diritto a costituire un proprio Gruppo anche quando eleggono un solo Senatore.

    Art. 14

    1. I Senatori che non appartengono ad alcun Gruppo costituiscono il Gruppo Misto, il quale opera come con le stesse prerogative degli altri Gruppi.
    2. I Senatori del Gruppo Misto eleggono un proprio Capogruppo.

    Capo V
    Le Attività del Senato


    Art. 15

    1. Le iniziative legislative formalmente e correttamente presentate presso il Senato prima della data di convocazione formale di ogni seduta, saranno poste ai voti nella prima seduta imminente.
    2. La Presidenza valuterà l'eventualità dell'apertura di nuove sedute al fine di evitare un eccessivo accumulo di disegni di legge pendenti. Sarà altresì valutata l'eventualità di ritardare nei minimi tempi possibili certune iniziative al fine di discutere due disegni di legge nella stessa seduta.
    3. Il Presidente del Senato, dopo la costituzione dei Gruppi, convoca la Conferenza dei Capogruppo al fine di stabilire le attività ulteriori e successive rispetto a quelle obbligatorie che il Senato desideri svolgere.
    4. La riunione per stabilire le attività da svolgere si ripete con cadenza bimestrale, o con cadenza inferiore, nel caso in cui le attività precedentemente programmate siano già state tutte portate a compimento.

    Art. 16

    1. Il Presidente del Senato valuta liberamente le proposte dei Capogruppo.
    2. È il Presidente del Senato che stila il programma delle attività da svolgere, indicando le priorità, ed i tempi dei successivi dibattiti.

    Art. 17

    1. Per lo svolgimento delle attività del Senato il Presidente del Senato può istituire, in numero non limitato, dei gruppi di lavoro.
    2. Ogni gruppo di lavoro deve disporre di un thread pubblico attraverso il quale i Senatori che non ne facciano parte possano seguire sinteticamente i lavori dello stesso.

    Art. 18

    1. Il Presidente del Senato coordina l’attività di ogni gruppo di lavoro, o delega il Vicepresidente del Senato a farlo, ovvero nomina uno dei Senatori membri del gruppo di lavoro quale coordinatore.
    2. Un gruppo di lavoro è composto da un numero massimo di quattro membri.
    3. Ogni Gruppo può indicare, senza tuttavia avere l’obbligo di farlo, un proprio membro per far parte di un gruppo di lavoro.
    4. Al fine di mantenere il numero dei membri del gruppo di lavoro in un numero contenuto ne entrano a fare parte i Senatori designati dai Gruppi maggiormente rappresentativi, mentre gli esclusi sono inseriti prioritariamente nel successivo gruppo di lavoro creato.
    5. Nel corso della legislatura deve essere garantita a tutti i Senatori l’accesso ad almeno un gruppo di lavoro, sempreché vengano costituiti un numero sufficiente di gruppi di lavoro.

    Art. 19

    1. Il Presidente del Senato indica i criteri sulla base dei quali il gruppo di lavoro dovrà operare, e stabilisce i tempi di massima entro cui la progressione delle attività del gruppo di lavoro dovranno aver luogo.
    2. Il Presidente del Senato, per ragioni non sindacabili di opportunità, può porre termine alle attività di un gruppo di lavoro prima che questo abbia portato a termine il compito per il quale è stato costituito.


    Art. 20

    1. Il Presidente del Senato può chiamare qualsiasi esterno al Senato ad intervenire nella discussione di un determinato gruppo di lavoro, al fine di acquisire specifiche competenze a vantaggio dei lavori del gruppo stesso.
    2. Gli esterni non hanno mai diritto di voto all’interno del gruppo di lavoro.
    3. Al termine della propria attività il gruppo di lavoro vota una relazione da sottoporre all’assemblea.

    Art. 21

    1. Una materia, che sia stata trattata o meno da un gruppo di lavoro, è posta in discussione per una durata non inferiore a settantadue ore, e successivamente portata al voto.

    Art. 22

    1. Nella fase di dibattito che precede l’elezione di un organo per cui il Senato sia chiamato a votare, il Presidente del Senato invita sempre i candidati ad intervenire nel thread dedicato, al fine di consentire loro di esprimere le loro posizioni e rispondere alle domande dei Senatori.

    Art. 23

    1. Tutte le sedute del Senato, siano esse di dibattito o di voto, sono numerate progressivamente.
    2. Il Presidente del Senato può stabilire di tenere contemporaneamente una seduta di dibattito ed una o più sedute di voto.
    3. Non possono tenersi sedute di voto parallele alle sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione.
    3bis. Le sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione procedono ad oltranza e non possono essere sospese temporaneamente o rinviate sine die finché non sia esaurito il loro Ordine del Giorno. [Comma aggiunto ex sentenza della Corte Costituzionale del 21.10.2014; si veda la sentenza per l'interpretazione del comma]
    4. Non possono tenersi tenute che non siano anche di voto se sono pendenti iniziative legislative.
    5. In casi eccezionali, con l’accordo della Conferenza dei Capogruppo, possono essere tenute contemporaneamente anche più sedute di dibattito.

    Capo VI
    Il Senato e le Sezioni del Forum


    Art. 24

    1. Il Presidente del Senato mantiene i rapporti con l’Amministrazione del Forum.
    2. In sede di Conferenza dei Capogruppo, sulla base delle indicazioni dell’Amministrazione, elabora le attività da svolgere ed i tempi per realizzarle.
    3. Tale programmazione dà sempre luogo ad un dibattito.

    Art. 25

    1. Il Presidente del Senato, sulla base della disponibilità individuale, senza tener conto dell’appartenenza ai Gruppi, indica all’Amministrazione i Senatori che possono essere preposti alle attività inerenti alle sezioni del Forum da questa indicate come di competenza del Senato.

    Art. 26

    1. Anche per le elezioni concernenti delle funzioni connesse alle sezioni del Forum, la cui nomina sia anche di competenza del Senato, si applica quanto previsto nel comma 2 dell’articolo 20 del presente Regolamento.


    Capo VII
    Il voto


    Art. 27

    1. In tutti i casi in cui il Senato sia chiamato ad esprimere un voto le schede di voto sono predisposte dal Presidente del Senato, secondo un modello da mantenere per tutta la legislatura, a seconda che si tratti di un’elezione, o del voto di una norma di legge.
    2. La scheda di voto deve sempre indicare la possibilità di astenersi.

    Art. 28

    1. A meno che la Costituzione o il presente Regolamento prevedano una maggioranza speciale, ogni votazione si fa a maggioranza semplice. Una votazione per essere valida deve conseguire la partecipazione al voto della maggioranza assoluta dei membri del Senato.

    Art. 29

    1. Il Presidente del Senato pone al voto i progetti di legge.
    2. Accetta solo gli emendamenti che, a suo giudizio, non rendano i progetti di legge in votazione illogici o contraddittori, tuttavia un Capogruppo, entro ventiquattro ore dal rigetto di un emendamento da parte del Presidente del Senato, può chiedere che l’ammissione dell’emendamento sia sottoposta alla Conferenza dei Capogruppo la quale può confermarla o modificarla dando conto delle motivazioni.
    3. La Conferenza dei Capogruppo vota secondo le regole previste agli articoli 36 e 37 del presente Regolamento.
    4. Un ricorso alla Corte Costituzionale non sospende la decisione del Presidente del Senato, essa resta comunque sottoposta ad ogni decisione delle Corte e il suo annullamento determina in ogni caso le nullità necessariamente conseguenti.
    5. Il Presidente del Senato può, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei senatori, porre ai voti i progetti di legge con votazione articolo per articolo. Ciascun articolo deve in tal caso essere approvato dalla maggioranza semplice dei senatori, a prescindere dal rango della legge in esame. Solo al termine di tale procedura pone al voto il progetto di legge nella sua interezza. Le due fasi sono comunque accorpate nel caso i testi in votazione prevedano un solo articolo.
    6. Il Presidente del Senato può, di sua iniziativa o su richiesta di un terzo dei senatori, porre ai voti in momenti differenti gli emendamenti a progetti di legge di particolare rilevanza o complessità. I singoli emendamenti necessitano dell'approvazione della maggioranza semplice dei senatori, a prescindere dal rango della legge in esame.

    Art. 30

    1. I Senatori possono utilizzare esclusivamente la scheda di voto predisposta dal Presidente del Senato.
    2. L’utilizzo di una scheda difforme da tale modello comporta la nullità del voto.
    3. Il voto è annullato quando sulla scheda sia riportata più di una preferenza.
    4. Le regole sull’utilizzo, la nullità e l’annullabilità, delle schede di voto si applicano a tutti i voti a cui sia chiamato il Senato.

    Capo VIII
    I progetti di legge


    Art. 31

    1. I progetti di legge sono depositati nella seguente forma: a) la rubrica deve indicare il tema in oggetto ed il nome del relatore; b) facoltativamente può essere inserito un preambolo esplicativo degli intenti della legge; c) il progetto di legge deve essere suddiviso in articoli, con ciò intendendo anche un articolo unico, che prevedano disposizioni concrete.

    Capo IX
    Archivio del Senato


    Art. 32

    1. Ogni norma approvata dal Senato è inserita nell’Archivio del Senato, contestualmente è informato il Governo, affinché provveda ad inserirla nell’Archivio di Stato.

    Art. 33

    1. L’Archivio del Senato è strutturato in modo che: a) ogni norma di legge abbia un suo post, nel quale sia riportato il testo della legge stessa; b) ogni norma di legge, sia inserita con una numerazione progressiva, a cui segua la rubrica prevista all’articolo 33 di questo Regolamento; c) le leggi abrogate siano rimosse dal thread ed inserite nella sezione “storica” dell’Archivio; d) le norme di legge modificate nel corso del tempo mantengano la numerazione originale, ed al nome del primo relatore sia aggiunto quello del relatore che ha proposto la modifica.


    Art. 34

    1. Il Senato vota un apposito regolamento per disciplinare i criteri generali a cui è informata la struttura dell’Archivio del Senato.

    Capo X
    Modifiche al Regolamento


    Art. 35

    1. Nel caso sia depositata una iniziativa legislativa formale essa è posta in discussione alla prima seduta utile.
    2. Quando almeno un terzo dei Senatori ne facciano richiesta senza tuttavia iniziative formali, il Presidente del Senato ed i Capogruppo costituiscono, entro quarantotto ore dalla richiesta, un gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro, entro quindici giorni dalla sua costituzione, esamina le modifiche richieste al Regolamento del Senato, redigendo eventualmente un testo da sottoporre al voto dell’assemblea.

    Art. 36

    1. All’interno del gruppo di lavoro ogni Capogruppo dispone di tanti voti quanti sono i Senatori appartenenti al suo Gruppo. Un Capogruppo può designare in sua vece un Senatore appartenente al proprio Gruppo.

    Art. 37

    1. Il Presidente del Senato presiede il gruppo di lavoro e dispone di un voto.
    2. Nel caso si verifichi una situazione di parità tra proposte in contrasto tra loro, il Presidente del Senato sceglie quale proposta sottoporre al voto dell’Assemblea.

    Art. 38

    1. Ai sensi della Costituzione le modifiche al Regolamento del Senato sono approvate con il voto favorevole dei tre quinti dei senatori presenti.

    Capo XI
    Decadenza dei Senatori


    Art. 39

    1. Un Senatore che non abbia partecipato a nessuna seduta tenutasi in trenta giorni consecutivi è proposto per la decadenza. La proposta avviene anche qualora il Senatore non partecipi ad un numero pari o superiore a tre sedute consecutive.
    2. In tale caso, entro quarantotto ore dalla notizia di possibile decadenza, il Presidente del Senato apre un dibattito, per la durata di ventiquattro ore, in cui invita il Senatore a rappresentare le ragioni che gli hanno impedito la partecipazione alle attività del Senato.
    3. Al termine del dibattito il Senato vota, a maggioranza assoluta, la decadenza del Senatore.
    4. Il senatore decaduto viene sostituito ai sensi dell’articolo 4.

    Art. 40

    1. Con “partecipazione” si intende l'espressione di un voto o l'intervento in un dibattito, compiuto da un Senatore attraverso una proposizione morfologicamente sensata.
    2. I termini di cui all'art. precedente sono interrotti qualora il Senatore partecipi alla Conferenza dei Capigruppo o ad un gruppo di lavoro.
    3. Qualsivoglia diversa attività di un Senatore non rientra tra i casi di “partecipazione”.

    Art. 41

    1. Il Vicepresidente del Senato controlla la partecipazione di ogni senatore ed informa il Presidente del Senato qualora ravvisi una violazione dei termini di cui all'art. 39.
    2. La Presidenza del Senato procede d'ufficio all'apertura della procedura di cui il comma 2 dell'art. 39.

    Art. 42

    1. Il computo per la decadenza dei senatori inizia il giorno successivo all’entrata in vigore del Regolamento.

    Capo XII
    Entrata in vigore del Regolamento


    Art. 43

    1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua promulgazione.
    Ultima modifica di Ronnie; 22-05-15 alle 14:02
    L'uomo è nato libero ma ovunque è in catene

  2. #2
    Tutto fa brodo
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    Predefinito re: ARCHIVIO - Regolamento del Senato vigente dal 14/04/14 al 10/05/2015

    Firmo il regolamento

    F.to

    DADO - Presidente di POL
    Forza Italia per la Libertà!


  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito re: ARCHIVIO - Regolamento del Senato vigente dal 14/04/14 al 10/05/2015

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    In data 22.05.15 il sottoscritto Sen. Ronnie a ciò abilitato per decreto sovrano, pubblicando il testo abrogativo approvato, ARCHIVIA il precedente testo autentico del regolamento del senato vigente alla data di riferimento.

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    Ultima modifica di Ronnie; 22-05-15 alle 14:02
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