Risultati da 1 a 8 di 8
  1. #1
    STATI UNITI D'EUROPA!
    Data Registrazione
    02 Feb 2011
    Località
    Stati Uniti d'Europa
    Messaggi
    21,396
     Likes dati
    4,804
     Like avuti
    4,763
    Mentioned
    18 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Post Proposta per una riforma costituzionale

    PROPOSTA
    PER UNA NUOVA
    COSTITUZIONE ITALIANA



    Note:
    1) In nero sono scritti gli articoli rimasti uguali rispetto alla attuale (anno 2014) costituzione italiana.
    In rosso sono scritti gli articoli modificati.
    In totale gli articoli modificati sono: 74.
    Gli articoli aggiunti sono: 1.

    2) Le novità principali sono:
    a) il presidenzialismo;
    b) il monocameralismo;
    c) l’abolizione di due enti locali.
    d) la regolamentazione del diritto alla secessione;

    3) La costituzione italiana attuale (anno 2014) è consultabile all’indirizzo Internet: la Costituzione

    ---


    PRINCIPI FONDAMENTALI
    Art. 1
    L'Italia è una repubblica democratica.
    La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della costituzione.

    Art. 2
    La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
    Art. 3
    Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
    È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
    Art. 4
    La Repubblica aiuta il collocamento lavorativo, tramite i centri gratuiti per l’impiego.
    Tali centri forniscono un unico elenco nazionale delle offerte di lavoro disponibili, offerte raggruppate in base alla provincia di appartenenza.
    Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
    Art. 5
    La Repubblica riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.
    Art. 6 [abrogato]
    Art. 7 [abrogato]
    Art. 8 [abrogato]

    Art. 9
    La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
    Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
    Art. 10
    L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
    La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
    Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
    Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. (*)
    NOTE:
    (*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
    Art. 11
    L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.
    Art. 12
    La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.
    PARTE I
    DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

    TITOLO I
    RAPPORTI CIVILI

    Art. 13
    La libertà personale è inviolabile.
    Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
    In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro 48 (quarantotto) ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive 48 (quarantotto) ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
    È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
    La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
    Art. 14
    Il domicilio è inviolabile.
    Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
    Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
    Art. 15
    La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
    La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.
    Art. 16
    Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
    Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
    Art. 17
    I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senza armi.
    Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
    Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
    Art. 18
    I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
    Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
    Art. 19
    Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
    Art. 20
    Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
    Art. 21
    Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
    La stampa non può essere soggetta a autorizzazioni o censure.
    Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
    In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre 24 (ventiquattro) ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle 24 (ventiquattro) ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto.
    La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
    Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
    Art. 22
    Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.
    Art. 23
    Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.
    Art. 24
    Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
    La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
    Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
    La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
    Art. 25
    Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
    Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
    Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.
    Art. 26
    L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
    Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici. (*)
    NOTE:
    (*) La legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, ha disposto che l'ultimo comma dell'art. 10 e l'ultimo comma dell'art. 26 della Costituzione non si applicano ai delitti di genocidio.
    Art. 27
    La responsabilità penale è personale.
    L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
    Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
    Non è ammessa la pena di morte.
    Art. 28
    I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
    TITOLO II
    RAPPORTI ETICO-SOCIALI

    Art. 29
    La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna.
    Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

    Art. 30
    È dovere e diritto dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
    Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
    La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
    La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
    Art. 31
    La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
    Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
    Art. 32
    La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
    Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
    Art. 33
    L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
    La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione e istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
    Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
    La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
    È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
    Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
    Art. 34
    La scuola è aperta a tutti.
    L'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 (otto) anni, è obbligatoria e gratuita.
    I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
    La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
    TITOLO III
    RAPPORTI ECONOMICI

    Art. 35
    La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
    Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
    Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
    Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.
    Art. 36
    Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
    La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
    Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.
    Art. 37
    La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
    La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
    La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
    Art. 38
    Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
    I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
    Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
    Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
    L'assistenza privata è libera.
    Art. 39
    L'organizzazione sindacale è libera.
    Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
    È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
    I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.
    Art. 40
    Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.
    Art. 41
    L'iniziativa economica privata è libera.
    Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
    La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
    Art. 42
    La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
    La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
    La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
    La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
    Art. 43
    A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
    Art. 44
    Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
    La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
    Art. 45
    La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
    La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.
    Art. 46
    Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.
    Art. 47
    La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
    Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.
    TITOLO IV
    RAPPORTI POLITICI

    Art. 48
    Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto i 18 (diciotto) anni.
    Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
    La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività.
    Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

    Art. 49
    Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.
    Art. 50
    Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Senato della Repubblica per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

    Art. 51
    Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
    La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
    Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
    Art. 52
    La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
    Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
    L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
    Art. 53
    Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
    Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.
    Art. 54
    Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
    I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.
    PARTE II
    ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

    TITOLO I
    IL SENATO DELLA REPUBBLICA

    Sezione I
    Art. 55
    L’assemblea legislativa nazionale italiana si compone di una sola camera, chiamata: Senato della Repubblica.
    Art. 56
    Il Senato della Repubblica non può rimuovere il Capo di Governo; tuttavia può mettere in stato di accusa il Capo di Governo, in caso di comportamenti ritenuti illegali, quindi il Capo di Governo sarà giudicato dal potere giudiziario.
    In caso di rimozione del Capo di Governo, avremo una nuova elezione anticipata per il Capo di Governo.
    Il Senato della Repubblica elegge 1/3 (un terzo) dei giudici della Corte Costituzionale dello Stato. Questi giudici devono essere eletti con almeno la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei membri del Senato della Repubblica. I giudici eletti hanno un mandato di 10 anni, non rinnovabile.
    Art. 57
    Il Senato della Repubblica è eletto a base provinciale.
    Il numero dei senatori è di 300 (trecento).
    La ripartizione dei seggi tra le province si effettua in proporzione alla popolazione delle province, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
    Art. 58
    I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il diciottesimo anno di età.
    Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il venticinquesimo anno di età.
    Art. 59 [abrogato]
    Art. 60
    Il Senato della Repubblica è eletto per 4 (quattro) anni.
    La durata del Senato non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.
    Art. 61
    Le elezioni del Senato della Repubblica hanno luogo entro 70 (settanta) giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
    Finché non sia riunito il nuovo Senato della Repubblica sono prorogati i poteri del precedente.
    Art. 62
    Il Senato della Repubblica si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
    Il Senato della Repubblica può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Capo di Governo o di un terzo dei suoi componenti.
    Art. 63
    Il Senato della Repubblica elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
    Art. 64
    Il Senato della Repubblica adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
    Le sedute sono pubbliche: tuttavia il Senato della Repubblica può deliberare di adunarsi in seduta segreta.
    Le deliberazioni del Senato della Repubblica non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
    I senatori non possono avere cariche istituzionali nel Governo.
    I membri del Governo hanno diritto, e se richiesti l’obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
    Art. 65
    La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore.
    Art. 66
    Il Senato della Repubblica giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
    Art. 67
    Ogni membro del Senato della Repubblica rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
    Art. 68
    I membri del Senato della Repubblica non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    Senza autorizzazione del Senato della Repubblica nessun senatore può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
    Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Senato della Repubblica a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.
    Art. 69
    I membri del Senato della Repubblica ricevono una indennità stabilita dalla legge.
    Sezione II
    La formazione delle leggi.

    Art. 70
    La funzione legislativa è esercitata dal Senato della Repubblica.


    (continua nel mio post seguente)
    Ultima modifica di TEBELARUS; 23-04-14 alle 11:53
    PROPOSTE POLITICHE
    ► STATI UNITI D'EUROPA, SUBITO! Tutti gli Stati a Ovest della Russia!
    ♫ Top 25 Vocal Trance Spring 2015 l Amazing Vocal Trance Mix ♫

  2. #2
    STATI UNITI D'EUROPA!
    Data Registrazione
    02 Feb 2011
    Località
    Stati Uniti d'Europa
    Messaggi
    21,396
     Likes dati
    4,804
     Like avuti
    4,763
    Mentioned
    18 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    (continua dal mio post precedente)

    Art. 71
    L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro del Senato della Repubblica e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
    Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 (cinquantamila) elettori, di un progetto redatto in articoli.

    Art. 72
    Ogni disegno di legge, presentato al Senato della Repubblica è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Senato stesso, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
    Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
    Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi assembleari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso al Senato, se il Governo o 1/10 (un decimo) dei componenti del Senato o 1/5 (un quinto) della commissione richiedono che sia discusso e votato dal Senato stesso oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte del Senato è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.
    Art. 73
    Le leggi sono promulgate dal Capo di Governo entro un mese dall'approvazione.
    Se il Senato della Repubblica, a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
    Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.
    Art. 74
    Il Capo di Governo può rifiutare di promulgare le leggi approvate con meno del 60% dei membri del Senato della Repubblica.
    In questo caso il Senato della Repubblica dovrà modificare il testo di legge e approvarlo nuovamente, fino a quando otterrà il consenso del Capo di Governo oppure fino a quando avrà il consenso di almeno il 60% dei membri del Senato della Repubblica.
    Art. 75
    È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 (cinquecentomila) elettori o 10 (dieci) Consigli provinciali.
    Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
    Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Senato della Repubblica.
    La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
    La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
    Art. 76 [abrogato]
    Art. 77 [abrogato]
    Art. 78
    Il Senato della Repubblica delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.
    Art. 79
    L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Senato della Repubblica, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
    La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
    In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
    Art. 80
    Il Senato della Repubblica autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.
    Art. 81
    Lo Stato assicura l’equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
    Il ricorso all’indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione del Senato della Repubblica adottata a maggioranza assoluta dei componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
    Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
    Il Senato della Repubblica ogni anno approva con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
    L’esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a 4 (quattro) mesi.
    Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Senato della Repubblica, nel rispetto dei princìpi definiti con legge costituzionale.
    Art. 82
    Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
    A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria.
    TITOLO II
    IL CAPO DI GOVERNO

    Art. 83
    Il Capo di Governo è eletto dai cittadini in una votazione specifica per eleggere il capo dell'esecutivo: se il candidato vincente ha almeno il 50% dei voti, allora ottiene la carica di capo dell'esecutivo; altrimenti, avremo un secondo turno con i primi 2 (due) candidati più votati.
    Possono esprimere il proprio voto gli stessi cittadini che possono votare per le elezioni del Senato della Repubblica.
    Art. 84
    Può essere eletto Capo di Governo ogni cittadino che abbia compiuto 35 (trentacinque) anni di età, goda dei diritti civili e politici e abbia risieduto per almeno 10 (dieci) anni nel territorio dello Stato italiano.
    L'ufficio di Capo di Governo è incompatibile con qualsiasi altra carica.
    L'assegno e la dotazione del Capo di Governo sono determinati per legge.
    Art. 85
    Il Capo di Governo è eletto per 4 (quattro) anni.
    Nessuno può essere eletto per più di 2 (due) volte.
    Le elezioni del Capo di Governo hanno luogo entro 70 (settanta) giorni dalla fine delle precedenti.
    Finché non sia eletto il nuovo Capo di Governo sono prorogati i poteri del precedente.
    Art. 86
    Le funzioni del Capo di Governo, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato della Repubblica.
    In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Capo di Governo, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Capo di Governo entro 15 (quindici) giorni, salvo il maggior termine previsto se il Senato della Repubblica è sciolto o manca meno di 3 (tre) mesi alla sua cessazione.
    Art. 87
    Il Capo di Governo è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
    Il Capo di Governo nomina e revoca i ministri.
    Il Capo di Governo può inviare messaggi al Senato.
    Il Capo di Governo può inviare proposte di legge al Senato della Repubblica, il quale deciderà se approvare oppure no.
    Autorizza la presentazione al Senato della Repubblica dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi e emana i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Senato della Repubblica.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Senato della Repubblica.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    Il Capo di Governo nomina 1/3 (un terzo) dei giudici della Corte Costituzionale dello Stato. I giudici eletti hanno un mandato di 10 anni, non rinnovabile.
    Art. 88
    Il Capo di Governo non può sciogliere il Senato della Repubblica.
    Art. 89 [abrogato]
    Art. 90 [abrogato]
    Art. 91
    Il Capo di Governo, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Senato della Repubblica.
    TITOLO III
    IL GOVERNO

    Sezione I
    Art. 92
    Il Governo della Repubblica è composto del Capo di Governo e dei ministri.
    Art. 93
    I ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento dinanzi al Senato della Repubblica.
    Art. 94 [abrogato]
    Art. 95
    Il Capo di Governo dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei ministri.
    I ministri sono responsabili individualmente degli atti dei loro dicasteri.
    La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
    Art. 96
    I ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica.
    Sezione II
    La Pubblica Amministrazione.

    Art. 97
    Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione Europea, assicurano l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.
    I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.
    Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
    Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.
    Art. 98
    I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
    Se sono membri del Senato della Repubblica, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
    Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

    Sezione III
    Gli organi ausiliari.

    Art. 99 [abrogato]
    Art. 100
    Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
    La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente al Senato della Repubblica sul risultato del riscontro eseguito.
    La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

    TITOLO IV
    LA MAGISTRATURA

    Sezione I
    Ordinamento giurisdizionale.

    Art. 101
    La giustizia è amministrata in nome del popolo.
    I giudici sono soggetti soltanto alla legge.
    Art. 102
    La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
    Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
    La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.
    Art. 103
    Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
    La Corte dei Conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
    I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.
    Art. 104
    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura è presieduto da un Presidente eletto dal Consiglio stesso. Il presidente del Consiglio Superiore della Magistratura ha un mandato di 7 anni non rinnovabile.
    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
    Gli altri componenti sono eletti:

    • per 2/3 (due terzi) da tutti i magistrati ordinari, tra gli appartenenti alle varie categorie;
    • per 1/3 (un terzo) dal Senato della Repubblica, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati dopo 15 (quindici) anni di esercizio.

    Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Senato della Repubblica.
    I membri elettivi del Consiglio durano in carica 4 (quattro) anni e non sono immediatamente rieleggibili.
    Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Senato della Repubblica o di un Consiglio provinciale.

    Art. 105
    Spettano al Consiglio Superiore della Magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
    Art. 106
    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
    La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
    Su designazione del Consiglio Superiore della Magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano 15 (quindici) anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
    Art. 107
    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio Superiore della Magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
    Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
    I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
    Art. 108
    Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
    La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.
    Art. 109
    L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
    Art. 110
    Ferme le competenze del Consiglio Superiore della Magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
    Sezione II
    Norme sulla giurisdizione.

    Art. 111
    La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.
    Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.
    Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
    Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.
    La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.
    Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
    Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra.
    Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
    Art. 112
    Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.
    Art. 113
    Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
    Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
    La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
    TITOLO V
    LE PROVINCE

    Art. 114
    La Repubblica è costituita dalle Province e dallo Stato.
    Le Province sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
    Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

    Art. 115 (abrogato)
    Art. 116 [abrogato]
    Art. 117
    La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Province nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
    Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
    a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione Europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea;
    b) immigrazione;
    c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
    d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
    e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;
    f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento Europeo;
    g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
    h) ordine pubblico e sicurezza, a esclusione della polizia amministrativa locale;
    i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
    l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
    m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
    n) norme generali sull'istruzione;
    o) previdenza sociale;
    p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali delle Province;
    q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
    r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale e provinciale; opere dell'ingegno;
    s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
    Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione Europea delle Province; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere provinciale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Province la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
    Spetta alle Province la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
    Le Province, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione Europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
    La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Province. La potestà regolamentare spetta alle Province in ogni altra materia. Le Province hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
    Le leggi provinciali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
    La legge provinciale ratifica le intese della Provincia con altre Province per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
    Nelle materie di sua competenza la Provincia può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni a altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.
    Art. 118
    La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Province nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
    Stato e Province favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.
    Art. 119
    Le Province hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell’equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l’osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea.
    Le Province hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
    La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
    Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono alle Province di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
    Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinate Province.
    Le Province hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i princìpi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Provincia sia rispettato l’equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.
    Art. 120
    La Provincia non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Province, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Province, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
    Il Governo può sostituirsi a organi delle Province nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.
    Art. 121
    Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta e il suo Presidente.
    Il Consiglio provinciale, formato da una sola camera, esercita le potestà legislative attribuite alla Provincia e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge al Senato della Repubblica.
    La Giunta provinciale è l'organo esecutivo delle Province.
    Il Presidente della Giunta rappresenta la Provincia; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; nomina e revoca gli assessori; promulga le leggi e emana i regolamenti provinciali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Provincia, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.
    Art. 122
    Il Consiglio provinciale è eletto con gli stessi criteri del Senato della Repubblica, stabiliti agli artt.58-62.
    Il numero dei consiglieri deve essere compreso tra 30 (trenta) e 60 (sessanta), in base alla popolazione della provincia.
    Il Presidente della Giunta è eletto con gli stessi criteri del Capo di Governo, stabiliti agli artt.83-85.
    Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta provinciale e al Senato della Repubblica, o al Parlamento Europeo.
    Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
    I consiglieri provinciali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
    Art. 123
    Ciascuna Provincia ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Provincia e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti provinciali.
    Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio provinciale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con 2 (due) deliberazioni successive adottate a intervallo non minore di 2 (due) mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti provinciali dinanzi alla Corte costituzionale entro 30 (trenta) giorni dalla loro pubblicazione.
    Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 (tre) mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta 1/20 (un ventesimo) degli elettori della Provincia o 1/4 (un quarto) dei componenti il Consiglio provinciale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
    In ogni Provincia, lo statuto disciplina il Consiglio delle Province, quale organo di consultazione fra le province.
    Art. 124 (Abrogato)
    Art. 125
    Nella Provincia sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Provincia.
    Art. 126
    La Corte costituzionale può annullare le leggi approvate dal Consiglio provinciale.
    Il Consiglio provinciale non può rimuovere il Capo della Giunta; tuttavia il Consiglio provinciale può mettere in stato di accusa il Capo della Giunta, in caso di comportamenti ritenuti illegali, quindi il Capo della Giunta sarà giudicato dal potere giudiziario. In caso di rimozione del Capo della Giunta, avremo una nuova elezione anticipata per il Capo della Giunta.
    Art. 127
    Il Governo, quando ritenga che una legge provinciale ecceda la competenza della Provincia, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione.
    La Provincia, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Provincia leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.
    Art. 128 (Abrogato)
    Art. 129 (Abrogato)
    Art. 130 (Abrogato)
    Art. 131
    Per un funzionamento ottimale l'ente provincia deve coprire una superficie di territorio compresa tra 1.500 e 3.500 km2; la scelta della superficie dipende dalla conformazione fisica del territorio e in considerazione del tipo di sviluppo urbano.
    Art. 132
    Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli provinciali, disporre la fusione di Province esistenti o la creazione di nuove Province, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
    Art. 133 [abrogato]


    TITOLO VI
    GARANZIE COSTITUZIONALI

    Sezione I
    La Corte Costituzionale.

    Art. 134
    La Corte costituzionale giudica:
    - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Province;
    - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Province, e tra le Province;
    - sulle accuse promosse contro il Capo del Governo, a norma della Costituzione.
    Art. 135
    La Corte costituzionale è composta di 15 (quindici) giudici nominati:
    - per un terzo dal Capo di Governo;
    - per un terzo dal Senato della Repubblica;
    - per un terzo dal Consiglio Superiore della Magistratura.
    I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo 20 (venti) anni di esercizio.
    I giudici nominati hanno un mandato di 10 anni, non rinnovabile.
    Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
    La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, e è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall' ufficio di giudice.
    L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Senato della Repubblica, di un Consiglio provinciale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
    Art. 136
    Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
    La decisione della Corte è pubblicata e comunicata al Senato della Repubblica e ai Consigli provinciali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.
    Art. 137
    Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
    Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
    Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
    Sezione II
    Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

    Art. 138
    Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate dal Senato della Repubblica con 2 (due) successive deliberazioni a intervallo non minore di 3 (tre) mesi, e sono entrambe approvate almeno con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti del Senato.
    Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro 3 (tre) mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda:

    • 1/3 (un terzo) dei membri del Senato, o
    • 500.000 (cinquecentomila) elettori, o
    • 15 (quindici) Consigli provinciali.

    La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
    Art. 139
    La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.
    Art.140
    La Repubblica riconosce il diritto alla secessione quando il territorio che vuole l'indipendenza ha tutti i seguenti requisiti:

    1. almeno 25.000 km2;
    2. almeno 500.000 di abitanti;
    3. il risultato di un referendum popolare, tra tutti i cittadini maggiorenni del territorio che vuole l'indipendenza, nel quale i favorevoli alla secessione sono almeno il 50%+1 degli aventi diritto al voto.
    Ultima modifica di TEBELARUS; 23-04-14 alle 11:55
    PROPOSTE POLITICHE
    ► STATI UNITI D'EUROPA, SUBITO! Tutti gli Stati a Ovest della Russia!
    ♫ Top 25 Vocal Trance Spring 2015 l Amazing Vocal Trance Mix ♫

  3. #3
    Min. Riforme e Senatore.
    Data Registrazione
    02 Sep 2013
    Messaggi
    1,088
     Likes dati
    56
     Like avuti
    109
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    SEPTIMUS alcuni articoli sono immodificabili.

  4. #4
    STATI UNITI D'EUROPA!
    Data Registrazione
    02 Feb 2011
    Località
    Stati Uniti d'Europa
    Messaggi
    21,396
     Likes dati
    4,804
     Like avuti
    4,763
    Mentioned
    18 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    Citazione Originariamente Scritto da centrale Visualizza Messaggio
    SEPTIMUS alcuni articoli sono immodificabili.
    È chiaro che, in presenza di una modifica così estesa (74 articoli modificati su 139 corrisponde al 53% degli articoli della costituzione), si fa una nuova costituzione.

    L'ho presentata invece come modifica alla presente, per poter confrontare meglio: in questo modo uno può ritrovare meglio il numero dell'articolo che sta leggendo, capire meglio cosa è stato modificato e cosa non lo è stato.

    PROPOSTE POLITICHE
    ► STATI UNITI D'EUROPA, SUBITO! Tutti gli Stati a Ovest della Russia!
    ♫ Top 25 Vocal Trance Spring 2015 l Amazing Vocal Trance Mix ♫

  5. #5
    Min. Riforme e Senatore.
    Data Registrazione
    02 Sep 2013
    Messaggi
    1,088
     Likes dati
    56
     Like avuti
    109
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    Citazione Originariamente Scritto da SEPTIMUS Visualizza Messaggio
    È chiaro che, in presenza di una modifica così estesa (74 articoli modificati su 139 corrisponde al 53% degli articoli della costituzione), si fa una nuova costituzione.

    L'ho presentata invece come modifica alla presente, per poter confrontare meglio: in questo modo uno può ritrovare meglio il numero dell'articolo che sta leggendo, capire meglio cosa è stato modificato e cosa non lo è stato.

    I primi 5 non possono essere modificati.
    Beh, ma non puoi modificare la forma repubblicana articolo 139.

  6. #6
    STATI UNITI D'EUROPA!
    Data Registrazione
    02 Feb 2011
    Località
    Stati Uniti d'Europa
    Messaggi
    21,396
     Likes dati
    4,804
     Like avuti
    4,763
    Mentioned
    18 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    Citazione Originariamente Scritto da centrale Visualizza Messaggio
    I primi 5 non possono essere modificati.
    Dove sta scritto questo divieto?

    Citazione Originariamente Scritto da centrale Visualizza Messaggio
    Beh, ma non puoi modificare la forma repubblicana articolo 139.
    Non l'ho modificata... All'art.1 sta scritto che l'italia è una repubblica democratica.
    Ultima modifica di TEBELARUS; 23-04-14 alle 12:44
    PROPOSTE POLITICHE
    ► STATI UNITI D'EUROPA, SUBITO! Tutti gli Stati a Ovest della Russia!
    ♫ Top 25 Vocal Trance Spring 2015 l Amazing Vocal Trance Mix ♫

  7. #7
    Min. Riforme e Senatore.
    Data Registrazione
    02 Sep 2013
    Messaggi
    1,088
     Likes dati
    56
     Like avuti
    109
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    Citazione Originariamente Scritto da SEPTIMUS Visualizza Messaggio
    Dove sta scritto questo divieto?


    Non l'ho modificata... All'art.1 sta scritto che l'italia è una repubblica democratica.
    Limiti alla revisione costituzionale - Wikipedia

    Hai introdotto il presidenzialismo, spodestando il parlamentarismo. Questa è la modifica alla forma repubblicana.

  8. #8
    STATI UNITI D'EUROPA!
    Data Registrazione
    02 Feb 2011
    Località
    Stati Uniti d'Europa
    Messaggi
    21,396
     Likes dati
    4,804
     Like avuti
    4,763
    Mentioned
    18 Post(s)
    Tagged
    2 Thread(s)

    Predefinito Re: Proposta per una riforma costituzionale

    Citazione Originariamente Scritto da centrale Visualizza Messaggio
    Limiti alla revisione costituzionale - Wikipedia

    Hai introdotto il presidenzialismo, spodestando il parlamentarismo. Questa è la modifica alla forma repubblicana.
    Ehm, sei sicuro di aver letto bene quel link?

    Dire che che la forma repubblicana non può essere cambiata significa solo che l'italia non può diventare una monarchia, lo dice chiaramente quel link:
    Il primo limite alla revisione costituzionale si rinviene nell'art. 139, che sottrae alla revisione costituzionale la "forma repubblicana". In dottrina si è sostenuto che tale limite deriverebbe dal risultato del Referendum istituzionale del 1946 che ha decretato il passaggio dalla monarchia alla Repubblica. L'Assemblea costituente, essendo vincolata al rispetto di tale decisione popolare, ha sentito il bisogno di esplicitare il limite anche nei confronti del legislatore costituzionale futuro. In questo caso non è possibile organizzare un referendum istituzionale sul ritorno alla monarchia

    Ti ringrazio per il link che hai citato, perché mi ha fatto conoscere una cosa che non sapevo.
    Con mia sorpresa, ho letto che vengono ritenuti immodificabili gli articoli dei principi fondamentali, i primi 12 e anche altri.

    Questo tuttavia non è un problema: come ho scritto sopra, ho presentato la mia riforma come revisione della presente costituzione, così per facilitare il confronto tra gli articoli nuovi e vecchi; ma nel caso si volesse davvero attuare quelle cose, allora si farebbe una costituzione totalmente nuova, non si farebbe una modifica della presente.
    In questo caso tutto può essere modificato, perché si dà vita a una carta nuova, abbandonando la vecchia.
    Un po' come la Francia o il Brasile, o altri stati, che nel corso dell'ultimo secolo hanno cambiato più costituzioni. Anche l'italia nel 45-48 si è data una costituzione nuova, non ha modificato la precedente.
    Ultima modifica di TEBELARUS; 24-04-14 alle 11:45
    PROPOSTE POLITICHE
    ► STATI UNITI D'EUROPA, SUBITO! Tutti gli Stati a Ovest della Russia!
    ♫ Top 25 Vocal Trance Spring 2015 l Amazing Vocal Trance Mix ♫

 

 

Tag per Questa Discussione

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito