Re: Regolamento della Camera
Citazione:
Originariamente Scritto da
Manfr
Le disposizioni transitorie della Costituzione, per evitare buchi di ordinamento, prevedono di utilizzare il testo di legge più vicino per analogia, che in questo caso è il Regolamento del Senato ;)
veramente? ...io non ricordo d'aver letto nulla di simile nelle disposizioni transitorie. O meglio, vi è riportato qualcosa a riguardo nel secondo comma della II disposizione transitoria, ma, immagino (al riguardo), debba esistere una pubblica disposizione nell'archivio di stato emanata dal presidente della camera o del presidente della corte costituzionale ...!?!
Sarò logorroico e me ne scuso, ma voglio comprendere i meccanismi di funzionamento del gioco alla camera e le giustificazioni legali al riguardo, al fine di poter creare i personali presupposti per una attiva partecipazione al gioco e poter disporre con cognizione di causa!
Re: Regolamento della Camera
Sì è li dove dici, nelle transitorie, ma è la terza, non servono atti amministrativi è un principio di diritto generale già in vigore. Sarebbe meglio per la consultabilità che però fosse pubblicata in 3d separato. Se vuoi farlo, fallo.
p.s. prima che gli idioti commentino ad mentula canis, segnalo che sono norme di banale civiltà previste da ogni ordinamento che prima si ritenevano già vigenti in quanto ovvie, ma sono state scritte nella legge perchè purtroppo qualche frescone in tribunale ha sostenuto non lo fossero. Segnalo che grossomodo nello stesso testo sono da 60 anni ritenute ottime dall'ordinamento italiano (tranne la parte di common law, che è considerata valida dallo stesso tempo ma in altri ordinamenti del mondo). Non sono, in breve, cose "astruse".
III.
[...]
4. E' approvata nel seguente testo la Legge Organica sulla legge in generale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:
"Disposizioni sulla Legge in Generale
[...]
Articolo 46
Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 47 Competenza interpretativa
1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera e del Senato ognuno per i propri ambiti.
4. Le leggi interpretative della Camera e del Senato sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.
Re: Regolamento della Camera
l'interpretazione è chiara e univoca ...e senza regolamento, esiste un ampio margine di arbitrio riconosciuto in costituzione al presidente della camera (per quanto riguarda la nostra competenza) ...
Citazione:
II.
...
2. Fino all’approvazione di ogni altra Legge Organica necessaria al funzionamento del gioco le altre disposizioni momentaneamente assenti di tali leggi necessarie all’attuazione Costituzionale sono sostituite, rispettivamente, dalle decisioni secondo opportunità del Presidente di POL, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Corte Costituzionale, ognuno per la sua materia.
...
Re: Regolamento della Camera
...e questo è indubbio. La Presidenza della Camera, nella scorsa legislatura, ha deciso ad ogni modo di seguire come traccia il vecchio regolamento del Senato pre-riforma costituzionale, data anche l'ampia convergenza su questa decisione.
Sono convinto che anche in questo caso il vecchio regolamento del Senato pre-riforma possa essere una buona traccia per la gestione dell'aula, escluse ovviamente le norme già stabilite in Costituzione
Re: Regolamento della Camera
Citazione:
Originariamente Scritto da
Dogma
l'interpretazione è chiara e univoca ...e senza regolamento, esiste un ampio margine di arbitrio riconosciuto in costituzione al presidente della camera (per quanto riguarda la nostra competenza) ...
sì è così, tali decisioni comunque seguono le norme generali non sono prese così dal nulla
@gdem:
indi per cui se si può imitare il regolamento dell'altra camera si deve farlo
ricordo che nell'ultima legislatura si è usato il vecchio perchè non c'era quello del senato da imitare
fu infatti approvato all'ultimo
Re: Regolamento della Camera
Citazione:
Originariamente Scritto da
Ronnie
Sì è li dove dici, nelle transitorie, ma è la terza, non servono atti amministrativi è un principio di diritto generale già in vigore. Sarebbe meglio per la consultabilità che però fosse pubblicata in 3d separato. Se vuoi farlo, fallo.
p.s. prima che gli idioti commentino ad mentula canis, segnalo che sono norme di banale civiltà previste da ogni ordinamento che prima si ritenevano già vigenti in quanto ovvie, ma sono state scritte nella legge perchè purtroppo qualche frescone in tribunale ha sostenuto non lo fossero. Segnalo che grossomodo nello stesso testo sono da 60 anni ritenute ottime dall'ordinamento italiano (tranne la parte di common law, che è considerata valida dallo stesso tempo ma in altri ordinamenti del mondo). Non sono, in breve, cose "astruse".
III.
[...]
4. E' approvata nel seguente testo la Legge Organica sulla legge in generale, che sarà modificabile, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, con legge organica:
"Disposizioni sulla Legge in Generale
[...]
Articolo 46
Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 47 Competenza interpretativa
1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera e del Senato ognuno per i propri ambiti.
4. Le leggi interpretative della Camera e del Senato sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.
Era quello che volevo dire l'altra volta, mancando cognizione giuridica, legittimamente visto che siamo in un gioco, la Costituzione ha istituzionalizzato tutte le norme interpretative che nell'ordinamento italiano sono tra l'art. 12 delle Disposizioni sulla legge in Generale e la giurisprudenza della Corte Costituzionale. Corte che avrebbe dovuto dare una direzione univoca e chiara evitando di rimettere mano alla Costituzione.