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  1. #11
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero


    DDL Supermario sulla liberalizzazione dell' esercizio della prostituzione.



    Art. 1. Esercizio della prostituzione




    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.

    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.

    4. Gli enti locali, di comune accordo con gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni delle prostitute e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia a composizione prevalentemente femminile.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione, quali edifici nei pressi di scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.

    5. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.

    6. Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.

    7. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.

    8. Nei casi di cui al comma 7, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.



    Art. 2. Adempimenti formali




    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio.

    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:

    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;

    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.

    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.

    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.

    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico.

    6. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.

    7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.


    Art. 3. Disposizioni sanitarie



    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.

    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni due mesi e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.

    3. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta il divieto da parte del Questore.



    Art. 4. Sfruttamento della prostituzione



    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".

    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.


    Art. 5. Disposizioni fiscali



    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.



    Art. 6. Divieto di pubblicità


    1.E' vietata qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.

    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.




    Art. 7. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale



    1. Il 10% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne.




    Art. 8. Regolamento di attuazione




    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.


    Art. 9. Entrata in vigore


    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #12
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Inizialmente pensavo ad un semplice emendamento alla vecchia legge... ma poi leggendola, mi sono ricreduto e ho pensato di proporre un nuovo testo di legge a mio avviso più completo della precedente.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #13
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Uhmmm....non mi convince molto l'esercizio in case private...
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  4. #14
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Gdem88 Visualizza Messaggio
    Uhmmm....non mi convince molto l'esercizio in case private...
    Case private ma solo in luoghi scelti dalle amministrazioni locali in concerto con le associazioni di cittadini, sindacati delle prostitute e associazioni di volontari vari.

    E al massimo tre persone per ogni abitazione.

    Questo perche ??

    Perche una, due , tre prostitute che hanno bisogno di lavorare per mantenersi, possono mettersi insieme liberamente e cosa più importante con poco impegni finanziario.. infatti basta affittare un locale o una casa nelle zone prestabilite dall' amministrazione.. altra cosa sarebbe dover necessitare per svolgere l' attività di una grossa struttura... ci vorrebbero molti più soldi.. quindi una parte scoraggiata tornerebbe sulla strada.. un altra si affiderebbe a "finanziatori".. e questo io lo vorrei evitare.

    Con questa legge voglio:

    1) Toglierle dalla strada.
    2) Emancipare la prostitute dagli sfruttatori.
    3) Garantire la sicurezza sociale e sanitaria sia delle prostitute che dei clienti.
    4) Recuperarne il più possibile e reintegrale nella società.
    Ultima modifica di Supermario; 15-09-14 alle 13:25
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  5. #15
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Assolutamente irricevibile.


    Ci sono delle cose importanti ( tipo multe , pene detentive per lo sfruttamento ecc) che nella legge che porta il mio nome mancavano in modo esplicito e nel dettaglio , ma c'erano implicitamente ( come gli altri lavoratori c'è scritto quindi visite , controlli , diritto a ferie e simili).

    Ma , come avevo paventato, l'idea dell'on Supermario è agli antipodi della mia . Che facciamo in un condominio di 40 abitazioni ? Mettiamo che ci sono 2 grandi proprietari che hanno 10 appartamenti ciascuno e glieli affittano alle prostitute ( che , da quanto leggo , possono essere anche in 3 dentro un appartamento) gli altri 20 sono di famiglie "normali" e quindi anche con bambini .
    Tanto, che gli frega basta che pagano, come c'è scritto al punto 5 non sono punibili in alcun modo. E chi controlla e soprattutto come si dovrebbe controllare che il proprietario non prenda un canone fisso ma anche una percentuale sui "profitti" e quindi spinge affinché ci siano più clienti ?

    Poi la pubblicità : ovvio che non può essere tollerata in determinati luoghi, ma per esempio non vedo niente di male se un eros center si fa pubblicità con dei volantini o dei biglietti da visita in alberghi, ecc.

    Quindi ripeto, assolutamente irricevibile, devo consultarmi con i compagni di partito, ma personalmente , non esiste proprio.
    DUX SUCKS
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    Se non ti rispondo è probabile che sei in ignore list e/o sei troppo beota. STACCE.

  6. #16
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    L' articolo 1 comma 4 è molto chiaro in questo senso.

    Le amministrazioni di concerto con varie figure, fra cui la cittadinanza localizzano luoghi idonei a questa attività.

    Quindi non si manifesterà mai l' eventualità di un condominio "misto".

    Poi se vuole lo specifico chiaramente è il problema è risolto.
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  7. #17
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    E chi controlla e soprattutto come si dovrebbe controllare che il proprietario non prenda un canone fisso ma anche una percentuale sui "profitti" e quindi spinge affinché ci siano più clienti ?
    Le autorità preposte, finanza, carabinieri, come in tutte le attività commerciali del resto, non c' era bisogno di specificarlo.

    Fra l' altro in questo testo ho previsto anche delle pene molto dure per chi commette il genere di reati da lei indicati.
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  8. #18
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Poi la pubblicità : ovvio che non può essere tollerata in determinati luoghi, ma per esempio non vedo niente di male se un eros center si fa pubblicità con dei volantini o dei biglietti da visita in alberghi, ecc.

    Proponga un emendamento in tal senso.
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  9. #19
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    DDL Supermario sulla liberalizzazione dell' esercizio della prostituzione.



    Art. 1. Esercizio della prostituzione




    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.

    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
    E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti famiglie con bambini o persone che non vogliono avere a che fare con tale attività.

    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.

    4. Gli enti locali, di comune accordo con gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni delle prostitute e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia a composizione prevalentemente femminile.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici nei quali è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione, quali edifici nei pressi di scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.

    5. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.

    6. Chiunque in luogo pubblico od aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.

    7. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.

    8. Nei casi di cui al comma 7, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.



    Art. 2. Adempimenti formali




    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio.

    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:

    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;

    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.

    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.

    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.

    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico.

    6. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.

    7. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.


    Art. 3. Disposizioni sanitarie



    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.

    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni due mesi e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.

    3. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta il divieto da parte del Questore.



    Art. 4. Sfruttamento della prostituzione



    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".

    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.


    Art. 5. Disposizioni fiscali



    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.



    Art. 6. Divieto di pubblicità


    1.E' vietata qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.

    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.




    Art. 7. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale



    1. Il 10% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne.




    Art. 8. Regolamento di attuazione




    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.

    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.


    Art. 9. Entrata in vigore


    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  10. #20
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    Predefinito Re: III seduta della Camera - Liberalizzazione prostituzione - Dibattito libero

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    L' articolo 1 comma 4 è molto chiaro in questo senso.

    Le amministrazioni di concerto con varie figure, fra cui la cittadinanza localizzano luoghi idonei a questa attività.

    Quindi non si manifesterà mai l' eventualità di un condominio "misto".

    Poi se vuole lo specifico chiaramente è il problema è risolto.

    Lo avevo letto, ma come sai è facilmente aggirabile...poi che fai , al 30 giugno ci sono dei bambini nel condominio, poi dal 1 luglio la famiglia dovrebbe andarsene,ma poi rimane, ma intanto il proprietario dell'appartamento in cui esercitano "ormai aveva fatto l'affare " quindi...
    Molto più semplice non tollerare più la prostituzione in appartamento per ovvi motivi ( e ovviamente anche quella per strada) e mantenere gli "eros center " della mia legge.

    Praticamente vuoi complicare le cose perché non tolleri che lo Stato ci guadagni ( anche) e praticamente legalizzare la massa di prostitute che esercitano in appartamento, dove evasione fiscale e sfruttamento dilagherebbero ancora di più , poi vorrei vedere come fanno a dire che il proprietario non prendeva anche la % o che lo sfruttamento era effettivamente sfruttamento, con magari il controllo in casa col magnaccia albanese accanto a supervisionare cosa dice la prostituta...

    Non c'è bisogno di aggiungere altro, ripeto, è irricevibile.
    Ultima modifica di Traiano; 15-09-14 alle 13:44
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