Riguardo al vantaggio patrimoniale..... puo' andare meglio se lo sostituisco con il termine " un compenso ".
Riguardo al vantaggio patrimoniale..... puo' andare meglio se lo sostituisco con il termine " un compenso ".
Onorevole Dogma, mi risulta un po' oscura la sua proposta d'integrazione...o meglio, se ho ben capito questa integrazione andrebbe a colpire i mendicanti, ma non capisco come inciderebbe maggiormente sul controllo della prostituzione rispetto alla legge proposta
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]
Il punto e' che a prescindere da come la si pensi sul tema, sia un argomento fuori tema rispetto a quello trattato.
Sono disponibilissimo a parlare con lei anche di nomadismo e accattonaggio, ma penso che andrebbe fatto meglio e in maniera piu' specifica in una legge a parte.
Tralasciando che concordo con SM quando dice che andremmo fuori tema, ritengo la proposta di dogma inaccettabile.
La definizione del fatto di accattonaggio è vaghissima. Metteremmo in mano ai giudici un reato "scatola vuota" con cui colpire chiunque per qualunque cosa. Oltretutto l'ordinamento non prevede "colonie penali".
Infine: che vorrebbe dire la "decadenza da responsabilità economiche e sociali"?
C. De Gaulle: "l'Italia non è un paese povero. E' un povero paese".
Giusto, nella fretta ho commesso un errore di locuzione ...recepiamo e proponiamo con immediata correzione!
Art. . Accattonaggio e nomadismo non etnico: «La pratica del accattonaggio e nomadismo di qualunque forma o attività viziosa e speculativa, come pure una prolungata altra forma di vita parassitaria, sono puniti con la privazione della libertà da sei mesi a due anni.
Le medesime violazioni di cui al comma uno, commesse in recidiva da persona già condannata in forza dei suddetti reati, sono punite con la privazione della libertà fino a quattro anni di cui due in condizione correzionale presso case di reclusionei e la decadenza immediata da cariche pubbliche o di responsabilità sociale ed economica per anni cinque.
Le violazioni di cui al comma uno, commesse in aggravante ad altri reati, sono punite con la privazione della libertà fino a otto anni di cui due in condizione correzionale presso case di reclusione e la decadenza immediata da cariche pubbliche o di responsabilità sociale ed economica per anni dieci.
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]
Onorevoli colleghi ...la vita su strada è dura e mai ingenua... ...l'articolo proposto, si pone l'obbiettivo di rimediare a questo fattore che renderebbe la legge assolutamente e facilmente evasa, perché, cari colleghi, rischiate di non non rilevate la fumosità dei reati nella vita reale!!!
Innanzitutto il nomadismo …una fattispecie che si rende necessaria per identificare tre generi di soggetti:
Putacaso …un agente in servizio di contrasto alla prostituzione illegale in luogo pubblico, rilevi una “signorina” che colloqui con un automobilista … …è ragionevole ipotizzare l’intervento della volante a sanzionare il reato.
Quale sarà la difesa alle contestazioni? …semplice, la signorina sosterrà di essere una indigente che chiede elemosina o un passaggio …il secondo a fornire supporto morale o acconsentire allo “strappo”. Ovvio. Diversamente se presi in “fragranza”, si dirà essere stati colpiti da improvvisa infatuazione nel ricevere un passaggio automobilistico … …!
Quindi, posto fuori gioco l’accattonaggio, rimane la richiesta di passaggio …che noi porremo fuoricausa con la norma sul nomadismo. Infatti la esercente al 90% dei casi non risiede legalmente nella città di esercizio ne possiede un lavoro legale!
Ora un legale forbirà la tesi a dovere ed il reato sarà facilmente evaso …MA se esiste l’articolo testé proposto, il giudice e l’agente potranno facilmente espletare il proprio dovere ed applicare la legge oggi in votazione!
Ancora, la “vaghissima” definizione, permette di colpire altri due soggetti …il “pappone” ed il “mandante” in colletto bianco (magari pure affiliato a qualche cosca mafiosa). Il primo sarà facilmente perseguibile grazie al fatto che pure lui non risiede legalmente nel luogo di arresto e dal fatto che non possiede un lavoro legale. Quindi anche lui fila in carcere.
Il secondo …il peggiore di tutti che tutto tiene in piedi e da tutto guadagna e ricicla …il “colletto bianco”, che al 99% dei casi sarà titolare di attività economiche legali, con ogni probabilità, terra un sede centrale in x città e sedi distaccate o altre ancora in altrettante altre, MA SEMPRE DOVE ESERCITANO LE SUE RAGAZZE e mai nel luogo di residenza legale!!! In tal modo investe e ricicla il denaro della nostra attività illegale.
Ma con quell’articolo il giudice e la polizia giudiziaria lo metteranno spalle al muro, grazie al fatto che la sua attività si baserà sul nomadismo a fini economici, nel 90% dei casi giustificato dalla sua assidua presenza non corroborata da apparente necessità!
Per concludere, teniamo conto che la vaghezza dell’articolo non è semplicemente "necessario" ma "FONDAMENTALE" …inoltre fornisce alla PG, uno strumento per colpire ulteriori reati economici ammantati di legalità …………….. ....!!!
Ultima modifica di Dogma; 21-09-14 alle 12:37