User Tag List

Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 17
  1. #1
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Secondo quanto disposto dall'art. 20 delle Costituzione questo thread sarà il punto di riferimento dove promulgherò, o eventualmente richiederò il rinvio alle camere, delle leggi dell'attuale Legislatura.

    F.to il Presidente di POL Seyen

  2. #2
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Legge Daniele n.1 sulla Lotta alla corruzione

    Art.1 (Richiamo alle norme)
    La Camera dei Deputati di TP riconosce e fa proprie le norme della Repubblica Italiana richiamate nella seguente proposta di legge

    Art. 2- (Corruzione).
    1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 317. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna importa l'interdizione per dieci anni dai pubblici uffici".
    Art. 2. -(Pene per il corruttore).
    1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 318. - - Chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione od al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre ad otto anni".

    Art. 3. -(Circostanze aggravanti della corruzione, della calunnia e dell'estorsione).
    1. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:
    "Art. 318-bis. - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero,dipendenti pubblici delle agenzie delle entrate, ovvero da dipendenti posti a tutela della fiscalità generale, da organismi di vigilanza oppure dipendenti degli stessi.
    La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma".
    2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente:
    "La pena è raddoppiata se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 321 e dell'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni".
    3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro duemila a euro seimila se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità od alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628".

    Art. 4.- (Vantato credito).
    1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 346 - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o doverne soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione o come remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
    La pena è aumentata fino alla metà se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nei confronti del quale è vantato il credito od al quale è destinato il denaro o l'altra utilità è un magistrato, un militare di carriera, un funzionario od agente di polizia od un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
    La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità".

    Art. 5.- (Confisca obbligatoria e riparazione pecuniaria).
    1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 319 - Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
    Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
    Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato".
    2. Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto.
    3. Se il procedimento è definito con sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, all'eventuale giudizio per il pagamento a titolo di riparazione pecuniaria previsto dall'articolo 319 del codice penale nei confronti di soggetti diversi dall'imputato si procede nelle forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale.
    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 6.- (Interruzione dei termini di prescrizione).
    1. L'articolo 320 del codice penale è sostituto dal seguente:
    "Art. 320. - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento od il mancato perseguimento di reati, il termine di prescrizione dei reati occultati ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto.
    Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento, ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto, e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche se non definitiva".

    Art. 7. -(Circostanza attenuante).
    1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 323-bis. - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà".

    Art. 8. (Confisca per violazioni in materia di finanziamento di partiti politici).
    1. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse.
    2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

    Art. 9. - (Modifica degli articoli 275 e 380 del codice di procedura penale).
    1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "di cui all'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 317, 318, 346 e 416-bis del codice penale salvo che ricorrano le attenuanti di cui agli articoli 323-bis o 346, terzo comma,".
    2. La disposizione del comma 1 si applica solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis). delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 del codice penale salvo che ricorra l'ipotesi di speciale tenuità".

    Art. 10. - (Causa di non punibilità per la corruzione)
    1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 321- Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317 o dall'articolo 318 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili.
    La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
    La non punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato".

    Art. 11. (Causa di non punibilità per i reati connessi).
    1. Chi ha reso le dichiarazioni di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ed all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, non è punibile altresì per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione od illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni indicate dai citati articoli 321 del codice penale e 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659.

    Art. 12. (Norme processuali).
    1. Il pubblico ministero, quando ravvisa la causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ovvero di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di non luogo a procedere, dandone avviso alla persona offesa dal reato che, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, avrebbe diritto di essere informata.
    2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere i requisiti di cui all'articolo 417, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del codice di procedura penale.
    3. Il giudice per le indagini preliminari, se ritiene di accogliere la richiesta e non vi è opposizione, pronuncia sentenza. Se ritiene che la richiesta non possa essere accolta, ovvero se vi è opposizione, fissa udienza in camera di consiglio dandone avviso ai soggetti interessati.
    4. L'udienza ha luogo nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale ed all'esito il giudice per le indagini preliminari, se non ritiene di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, restituisce gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
    5. La causa di non punibilità può altresì essere dichiarata con sentenza dal giudice all'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato ovvero dal giudice del dibattimento.
    6. Le sentenze di cui al presente articolo sono impugnabili secondo le disposizioni vigenti in materia.
    7. Quando risulti che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
    8. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 7 la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria cui consti la falsità o la reticenza delle dichiarazioni informa il procuratore generale competente.

    Art. 13. (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi).
    1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    "Art. 445-bis (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1, primo periodo".

    Art. 14. (Disposizioni di coordinamento).
    1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 322, 346, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, e 640-bis, commessi in danno od in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
    2.L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 322 - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.
    Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena prevista dall'articolo 317, ridotta di un terzo".
    3. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.
    4. Chi ha reso le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non è, altresì, punibile per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, numero 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione o di illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.

    Art. 15. (Obbligo di informativa).
    1. La cancelleria del giudice che ha pronunziato una sentenza dichiarativa della causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, e di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette copia della stessa alla pubblica amministrazione interessata entro dieci giorni dal deposito.
    2. I termini di decadenza previsti per i procedimenti disciplinari iniziano a decorrere dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della copia della sentenza di cui al comma 1.

    Art. 16. (Cause di ineleggibilità e decadenza).
    1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
    "f-bis) coloro nei confronti dei quali è stata pronunziata sentenza dichiarativa della causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale".

    2. Il comma 4-quinquies dell'articolo 15 della legge 10 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

    "4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'articolo 321 del codice penale, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione".
    3. Al comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, le parole: "a), b), c), d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), e), f) e g)".

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
    Ultima modifica di Seyen; 29-09-14 alle 17:53

  3. #3
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Legge Supermario n.2 sulla Legalizzazione della prostituzione

    Art.1. Definizione dell' esercizio della prostituzione.
    1.Esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un compenso.


    Art. 2. Esercizio della prostituzione
    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.
    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
    E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti altre persone estranee all' asercizio della prostituzione.
    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.
    4. E’ fatto assoluto divieto a qualsiasi persona in stato di libertà vigilata di frequentare locali dove si eserciti la prostituzione, pena la violazione delle direttive riguardanti il proprio status.
    5. Gli enti locali, di comune accordo con, la questura competente, gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni di chi esercita la prostitutuzione e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici dove è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione nel raggio di 500 metri, quali scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.
    6. I regolamenti attuativi della presente legge, dopo un adeguato confronto con le rappresentanze degli enti locali, stabiliranno un numero massimo di nulla osta per l' esercizio della prostituzione per ogni territorio comunale, numero massimo che dovrà essere proporzionale al numero di abitanti del comune in questione.
    7. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.
    8. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.
    9. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.
    10. Nei casi di cui al comma 9, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.


    Art. 3. Adempimenti formali

    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio, che sarà competente nel verificare i dovuti requisiti di legalità, sicurezza e protezione sanitaria necessari, emettendo alla fine dell’iter un nulla osta per l' esercizio della prostituzione.
    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:
    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;
    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.
    c) certificato anticriminalità emesso una volta verificati i requisiti di legge e il curriculum penale di tutte le parti coinvolte nella proprietà dei locali e nella gestione, usufrutto ed esercizio delle attività di prostituzione.
    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.
    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.
    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico e di revocare in qualsiasi momento ( in misura precauzionale e fino ad accertamenti effettuati) eventuali licenze emesse per l’esercizio della prostituzione qualora riscontri rischi per la sicurezza, la legalità e/o l’ordine pubblico.
    6: Le attività di prostituzione non potranno essere permesse in locali la cui proprietà siano riconducibili a persone/società con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata.
    Nel caso le autorità accertassero che in edifici affittati da persone con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata, operino prostitute, a queste ultime sarà sospeso il nulla osta per l' esercizio della prostituzione per mesi 6.
    Agli affittari sarà conferita una multa di 25.000 euro.
    7. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.
    8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.


    Art. 4. Disposizioni sanitarie

    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.
    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni mese e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.
    3. E' obbligatorio da parte di chi esercita la prostitutuzione l' utilizzo di contraccettivi utili ad evitare la trasmissione di malattie e gravidanze indesiderate.
    4. La violazione del divieto di cui ai commi 2 e 3 comporta il divieto da parte del Questore.


    Art. 5. Sfruttamento della prostituzione
    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".

    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.


    Art. 6. Disposizioni fiscali
    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    3. Qualora gestori, proprietari e/o esercitanti le attività di prostituzione siano riconosciuti colpevoli di evasione fiscale, ogni licenza riguardante l’esercizio della prostituzione verrà immediatamente ritirata, con l’emissione di una multa per il detentore della licenza equivalente al doppio della somma evasa.


    Art. 7. Divieto di pubblicità
    1.E' vietata la diffusione in luoghi pubblici e accessibili ai minori di qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.
    Tale pubblicità è permessa su TV a pagamento criptate, giornali e riviste del settore vietate ai minori di 18 anni.
    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.


    Art. 8. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale
    1. Il 20% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne, attraverso agevolazioni e/o prestiti per chi vuole aprire una nuova attività commerciale estranea all' esercizio della prostituzione.
    2. Ulteriore 10% dei contributi dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per incrementare la sicurezza delle zone adibite a tale pratica, andando a contribuire al pagamento delle ore di straordinario delle forze dell' ordine, alla installazione di telecamere, di sistemi di sicurezza e di richiesta di soccorso, nonché le spese dei presidi sanitari.
    3. Ulteriore 20% dei contributi dall' esercizio della prostituzione andrà in un fondo speciale regionale dedicato alla erogazione di contributi agli enti locali che vogliano, in collaborazione con le associazioni categoria e le questure, individuare sul loro territoro delle zone privilegiate per l’esercizio della prostituzione. Gli enti locali, individuando le zone di territorio comunale più adatte rispettando le norme di legge, potranno partecipare ai bandi regionali per l’erogazione di fondi con progetti che prevedano come fattispecie:
    - Finanziamenti e incentivi a cooperative di prostitute ( riconosciute dalle associazioni di categoria e che avranno il via libera della questura ) o singoli detentori di licenza di prostituzione che desiderino utilizzarli per la costruzione, nelle zone individuate, di strutture dove svolgere la propria professione.
    - Realizzazione di strutture condominali e/o ricettive ( villette, motel con massima capienza per 6 persone usufruitrici di licenza di prostituzione) a proprietà pubblica da affidare, con affitto calmierato per i primi 10 anni ed eventuale possibilità di riscatto successiva, a detentori di licenza di prostituzione.


    Art.9 Norme contro i contratti atipici nell' esercizio della prostituzione
    1. Nell' esercizio della prostituzione sono vietati i contratti atipici ( detti anche contratti innominati ) nessuna cooperativa di prostitute potrà assumere altre prostitute come sottoposte.
    2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta il ritiro dell' nulla osta alla cooperativa incriminata e euro 25.000 di multa.


    Art. 10. Regolamento di attuazione
    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.
    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.


    Art. 11. Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen

  4. #4
    Liberale Cattivo
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Messaggi
    38,146
     Likes dati
    4,283
     Like avuti
    9,320
    Mentioned
    389 Post(s)
    Tagged
    36 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Chiedo scusa, ma la numerazione delle leggi non dovrebbe continuare dall' ultima legge approvata nella scorsa legislatura ?
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  5. #5
    Min. Riforme e Senatore.
    Data Registrazione
    02 Sep 2013
    Messaggi
    1,088
     Likes dati
    56
     Like avuti
    109
    Mentioned
    2 Post(s)
    Tagged
    0 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, ma la numerazione delle leggi non dovrebbe continuare dall' ultima legge approvata nella scorsa legislatura ?
    In teoria annualmente va la numerazione.
    Sen. Centrale dal 10 giugno 5 luglio 2014
    Min. Sen Centrale dal 6 luglio 2014 (Ministero delle Riforme e Vice Presidente del Senato)

  6. #6
    Moderatore
    Data Registrazione
    30 Mar 2009
    Località
    SP
    Messaggi
    3,409
     Likes dati
    159
     Like avuti
    507
    Mentioned
    108 Post(s)
    Tagged
    28 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, ma la numerazione delle leggi non dovrebbe continuare dall' ultima legge approvata nella scorsa legislatura ?
    credo che tu abbia ragione
    Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese

  7. #7
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Citazione Originariamente Scritto da Supermario Visualizza Messaggio
    Chiedo scusa, ma la numerazione delle leggi non dovrebbe continuare dall' ultima legge approvata nella scorsa legislatura ?
    Quindi che numero dovrebbero essere?

    Scusate ma pensavo che le leggi fossero numerate dalla legislatura. Ditemi che effettuo la correzione

  8. #8
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Legge n.3 Supermario sul Testamento biologico e trattamento di fine vita

    Art.1
    Ogni cittadino, può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:

    1) provenga da soggetto maggiorenne;

    2) provenga da un soggetto che non è affetto da malattie contagiose pericolose per il prossimo.

    3) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo comma 3;

    4) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, da ora in avanti nel testo abbreviato in "FMVC".

    5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile con decorso terminale o in stato di coma vegetativo permanente da almeno un anno;

    6) il paziente, o nel caso che questi non sia in condizioni di intendere e di volere, il FMVC" sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;


    Art. 2
    Il cittadino potrà nominare come proprio “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”, una persona maggiorenne e fino a cinque persone in sotituzione del primo in caso di morte di questi o irreperibilità, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio.
    Il cittadino nell' atto dovrà stabilire un ordine di successione dei sostituti al fiduciario in caso di decesso o irreperibilità, in modo tale da garantire in ogni caso la presenza di un fiduciario che possa svolgere il compito convenuto nel caso che il cittadino/paziente non sia in grado di intendere o di volere.
    I sostituti non nominati FMVC, non potranno in nessun modo farsi carico del diritto e della responsabilità di decidere la sorte del paziente che non è in grado di intendere o di volere.


    Art. 3
    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento stabilito dal giudice, del danno morale e materiale, provocato dal suo comportamento.


    Art. 4
    Il paziente o nel caso il "FMVC" nei casi previsti dall articolo 1 comma 5, potrà richiedere la somministrazione di farmaci che provochino sedazione profonda con perdita di coscienza (coma farmacologico) e arresto di funzioni vitali "automatiche".


    Art. 5
    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti prevista dall' articolo 5, potrà essere sostituito con personale di fiducia del paziente munito della necessaria preparazione tecnico-sanitaria.


    Art. 6
    Il personale che procederà a portare a termine quanto richiesto dal paziente in base al articolo 3, non è perseguibile o sanzionabile penalmente per quanto ha compiuto.


    Art. 7
    Il costo di quanto previsto dall' articolo 3 è a totale carico della sanità pubblica, il prezzo di tale servizio sarà unico per tutte le regioni e sarà deciso dal ministero della Sanità calcolandolo in base ai costi standard.


    Art. 8
    La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen

  9. #9
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Legge n.4 FdL per la conversione delle acciaierie italiane a tecnologie più efficienti

    Art 1) E' fatto divieto a partire dall'entrata in vigore della legge di costruire nuove acciaierie che utilizzino il metodo superato dell'altoforno, in quanto più dannoso per l'ambiente e meno efficiente economicamente delle nuove tecnologie ora disponibili per la produzione di acciai e altre leghe metalliche.


    Art.2) Le imprese che operano altiforni già esistenti, nel caso decidessero di aggiornare i loro impianti con nuove tecnologie meno inquinanti, in particolare COREX e FINEX, avranno detratto dalle imposte loro dovute il valore dell'intera operazione più un premio del 5%.

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen

  10. #10
    Sospeso/a
    Data Registrazione
    14 Jun 2009
    Località
    Genova, Italy
    Messaggi
    46,085
     Likes dati
    7,980
     Like avuti
    10,700
    Mentioned
    986 Post(s)
    Tagged
    4 Thread(s)

    Predefinito re: Presidenza di POL - Promulgazione Leggi [XVI leg.]

    Nota a margine...siccome NON so ancora quale sia il numero progressivo delle leggi in questione, dato che l'ottimo Supermario ancora non ha terminato la ricostruzione, attualmente la numerazione inserita per la promulgazione è sequenziale a questa legislatura. Lascio al buon Supermario, una volta giunto con la trascrizione nel thread apposito alla nostra legislatura, aggiornare la numerazione delle leggi dentro questo thread.

    Grazie

 

 
Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima

Discussioni Simili

  1. Commenti alla Promulgazione delle Leggi
    Di kuchnaii nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 28-02-15, 12:18
  2. Promulgazione leggi
    Di DADO nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 7
    Ultimo Messaggio: 19-04-14, 10:10
  3. Promulgazione mozioni
    Di DADO nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 3
    Ultimo Messaggio: 26-03-14, 21:33
  4. Primi passi della presidenza Obama: via 200 leggi volute da Bush
    Di dies irae (POL) nel forum Politica Estera
    Risposte: 2
    Ultimo Messaggio: 11-11-08, 17:14
  5. Promulgazione Leggi: sto pensando di rinviarne 2 al Congresso
    Di Danny nel forum Prima Repubblica di POL
    Risposte: 0
    Ultimo Messaggio: 06-10-05, 20:01

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
[Rilevato AdBlock]

Per accedere ai contenuti di questo Forum con AdBlock attivato
devi registrarti gratuitamente ed eseguire il login al Forum.

Per registrarti, disattiva temporaneamente l'AdBlock e dopo aver
fatto il login potrai riattivarlo senza problemi.

Se non ti interessa registrarti, puoi sempre accedere ai contenuti disattivando AdBlock per questo sito