Il decreto legge sulla manovra, gli interventi fiscali al sud
ARTICOLO 40
Fiscalità di vantaggio per il Mezzogiorno
1. In anticipazione del federalismo fiscale ed in considerazione della particolarità della situazione economica del Sud, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sici*lia, nonché nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti giurisprudenziali della Corte di giustizia. dell'Unione europea, le predette regioni con propria legge possono, in relazione all'imposta regionale sulle attività produt*tive di cui al decreto legislativo 15 dicem*bre 1997, n. 446, modificare le aliquote, fi*no ad azzerarle, e disporre esenzioni, de*trazioni e deduzioni nei riguardi delle nuo*ve iniziative produttive.
2. Con decreto del presidente del Consi*glio dei ministri, d'intesa con ciascuna del*le regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di cui al comma l, è stabilito il perio*do d'imposta a decorrere dal quale trova*no applicazione le disposizioni di tali leggi.
ARTICOLO 41
Regime fiscale di attrazione europea
1. Alle imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia che intraprendono in Italia nuo*ve attività economiche, nonché ai loro di*pendenti e collaboratori, si può applica*re, in alternativa alla normativa tributa*ria italiana, la normativa tributaria vigen*te in uno degli Stati membri dell'Unione europea. A tal fine, i citati soggetti inter*pellano l'amministrazione finanziaria se*condo la procedura di cui all'articolo 8 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326.
2. Con decreto di natura non regolamenta*re del ministero dell'Economia e delle fi*nanze sono stabilite le disposizioni attuati*ve del presente articolo.
ARTICOLO 43
Zone a burocrazia zero
1. Possono essere istituite nel Meridione d’Italia zone a burocrazia zero.
2. Nelle zone di cui al comma l istituite, nel rispetto del principio di sussidiarietà e dell'articolo 118 della Costituzione, in aree non soggette a vincolo con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il ministro dell'Interno, le nuove iniziative produtti*ve avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto go*dono dei seguenti vantaggi:
a) nei riguardi delle predette nuove inizia*tive i provvedimenti conclusivi dei proce*dimenti amministrativi di qualsiasi natura ed oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da un com*missario di governo che vi provvede, ove occorrente, previe apposite conferenze di servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990; i provvedimenti conclusivi di tali procedi*menti si intendono senz'altro positiva*mente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termi*ne. Per i procedimenti amministrativi av*viati d'ufficio, fatta eccezione per quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li promuovono e li istruiscono trasmettono al commissario di governo, i dati e i docu*menti occorrenti per l'adozione dei relati*vi provvedimenti conclusivi;
b) ove la zona a burocrazia zero coincida, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Cala*bria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una delle zone franche urba*ne individuate dalla delibera Cipe dell'8 maggio 2009, 0.14. pubblicata nella «Gaz*zetta Ufficiale della Repubblica italiana» n. 159 dell'11 luglio 2009, nonché in quella dell' Aquila individuata con deliberazione del Cipe assunta in data 13 maggio 2010, le risorse previste per tali zone franche urba*ne ai sensi dell'articolo l, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utiliz*zate dal sindaco territorialmente compe*tente per la concessione di contributi diret*ti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero;
c) nella realizzazione ed attuazione dei pia*ni di presidio e sicurezza del territorio, le prefetture-uffici territoriali di governo as*sicurano assoluta priorità alle iniziative da assumere negli ambiti territoriali in cui in*sistono le zone di cui al comma l.
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Non parlo da esperto, ma mi chiedo se il risparmio del 3,9% relativo all’IRAP sia realmente un’aliquota interessante per una impresa straniera rispetto al 27,5% dell’IRES comunque dovuto allo Stato italiano.
Meglio di niente si dirà, ma le aliquote in vigore in altri Paesi dell’UE sono notevolmente più basse.
L’IRAP, fra l’altro, è un’imposta regionale, non statale; quindi nessuno sforzo diretto da parte dello Stato italiano per aiutare il Sud.
Più interessante per il Sud l’Art. 41 relativo al regime fiscale di attrazione europea.
Ma questo andava applicato solo al Sud, non a tutta l’Italia. Perché le imprese europee andranno al Nord dove le infrastrutture sono migliori, le disponibilità finanziarie sono maggiori e la presenza della criminalità organizzata è minore.
Luca Longo
Vicepresidente Nazionale
Comitati Due Sicilie
Comitati Due Sicilie - Due Sicilie: Il decreto legge sulla manovra, gli interventi fiscali al sud




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