Legge Daniele n.22 sulla Lotta alla corruzione
Art.1 (Richiamo alle norme)
La Camera dei Deputati di TP riconosce e fa proprie le norme della Repubblica Italiana richiamate nella seguente proposta di legge
Art. 2- (Corruzione).
1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 317. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna importa l'interdizione per dieci anni dai pubblici uffici".
Art. 2. -(Pene per il corruttore).
1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 318. - - Chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione od al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre ad otto anni".
Art. 3. -(Circostanze aggravanti della corruzione, della calunnia e dell'estorsione).
1. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 318-bis. - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero,dipendenti pubblici delle agenzie delle entrate, ovvero da dipendenti posti a tutela della fiscalità generale, da organismi di vigilanza oppure dipendenti degli stessi.
La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente:
"La pena è raddoppiata se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 321 e dell'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni".
3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
"La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro duemila a euro seimila se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità od alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628".
Art. 4.- (Vantato credito).
1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 346 - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o doverne soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione o come remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
La pena è aumentata fino alla metà se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nei confronti del quale è vantato il credito od al quale è destinato il denaro o l'altra utilità è un magistrato, un militare di carriera, un funzionario od agente di polizia od un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità".
Art. 5.- (Confisca obbligatoria e riparazione pecuniaria).
1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 319 - Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato".
2. Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto.
3. Se il procedimento è definito con sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, all'eventuale giudizio per il pagamento a titolo di riparazione pecuniaria previsto dall'articolo 319 del codice penale nei confronti di soggetti diversi dall'imputato si procede nelle forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.- (Interruzione dei termini di prescrizione).
1. L'articolo 320 del codice penale è sostituto dal seguente:
"Art. 320. - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento od il mancato perseguimento di reati, il termine di prescrizione dei reati occultati ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto.
Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento, ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto, e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche se non definitiva".
Art. 7. -(Circostanza attenuante).
1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 323-bis. - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà".
Art. 8. (Confisca per violazioni in materia di finanziamento di partiti politici).
1. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse.
2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.
Art. 9. - (Modifica degli articoli 275 e 380 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "di cui all'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 317, 318, 346 e 416-bis del codice penale salvo che ricorrano le attenuanti di cui agli articoli 323-bis o 346, terzo comma,".
2. La disposizione del comma 1 si applica solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis). delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 del codice penale salvo che ricorra l'ipotesi di speciale tenuità".
Art. 10. - (Causa di non punibilità per la corruzione)
1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 321- Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317 o dall'articolo 318 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili.
La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
La non punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato".
Art. 11. (Causa di non punibilità per i reati connessi).
1. Chi ha reso le dichiarazioni di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ed all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, non è punibile altresì per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione od illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni indicate dai citati articoli 321 del codice penale e 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659.
Art. 12. (Norme processuali).
1. Il pubblico ministero, quando ravvisa la causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ovvero di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di non luogo a procedere, dandone avviso alla persona offesa dal reato che, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, avrebbe diritto di essere informata.
2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere i requisiti di cui all'articolo 417, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del codice di procedura penale.
3. Il giudice per le indagini preliminari, se ritiene di accogliere la richiesta e non vi è opposizione, pronuncia sentenza. Se ritiene che la richiesta non possa essere accolta, ovvero se vi è opposizione, fissa udienza in camera di consiglio dandone avviso ai soggetti interessati.
4. L'udienza ha luogo nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale ed all'esito il giudice per le indagini preliminari, se non ritiene di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, restituisce gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
5. La causa di non punibilità può altresì essere dichiarata con sentenza dal giudice all'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato ovvero dal giudice del dibattimento.
6. Le sentenze di cui al presente articolo sono impugnabili secondo le disposizioni vigenti in materia.
7. Quando risulti che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
8. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 7 la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria cui consti la falsità o la reticenza delle dichiarazioni informa il procuratore generale competente.
Art. 13. (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi).
1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 445-bis (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1, primo periodo".
Art. 14. (Disposizioni di coordinamento).
1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 322, 346, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, e 640-bis, commessi in danno od in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
2.L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Art. 322 - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena prevista dall'articolo 317, ridotta di un terzo".
3. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.
4. Chi ha reso le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non è, altresì, punibile per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, numero 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione o di illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.
Art. 15. (Obbligo di informativa).
1. La cancelleria del giudice che ha pronunziato una sentenza dichiarativa della causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, e di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette copia della stessa alla pubblica amministrazione interessata entro dieci giorni dal deposito.
2. I termini di decadenza previsti per i procedimenti disciplinari iniziano a decorrere dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della copia della sentenza di cui al comma 1.
Art. 16. (Cause di ineleggibilità e decadenza).
1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
"f-bis) coloro nei confronti dei quali è stata pronunziata sentenza dichiarativa della causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale".
2. Il comma 4-quinquies dell'articolo 15 della legge 10 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:
"4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'articolo 321 del codice penale, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione".
3. Al comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, le parole: "a), b), c), d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), e), f) e g)".
PROMULGO
F.to Presidente di POL Seyen