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  1. #21
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi approvate

    Legge HAXEL / C@scista n.20 del Senato - Riforma dello Stato.






    Presentazione ed enunciazione degli intenti
    Sempre più c'è un bisogno di concedere agli enti locali dei poteri amministrativi e legislativi , per gestire al meglio tutte quelle attività che lo Stato da solo avrebbe difficoltà a gestire, in particolar modo il fedferalismo fiscale può essere davvero un arma che metta in ordine i conti degli enti locali, evitando sprechi e abusi, ma sopratutto che questi soldi possano davvero contribuire a uno sviluppo economico e sociale dei cittadini presenti in una determinata località. Punto fondamentale e base del federalismo deve però essere il comune e solo successivamente la regione perchè in Italia la vera unità politico amministrativa veramente viva perchè realmente sentita dai cittadini non è la regione (in fondo esistente da solo poco piu di un secolo) o l'ancora piu artificiosa provincia ma il comune entità esistente da secoli e in cui davvero il cittadino della strada si riconosce e che sente propria.
    Dal punto di vista legislativo invece potenzierei la competenza delle leggi regionali e limitatamente al territorio comunale anche la competenza dei regolamenti comunali.

    Proposte
    Articolo 1
    lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie concernenti:

    gli affari esteri, nonché la difesa, ivi compresa la protezione della popolazione civile;
    la cittadinanza federale;
    la libertà di circolazione, i passaporti, l'immigrazione e l'emigrazione, l'estradizione;
    il sistema valutario e monetario, i pesi e le misure, la determinazione del tempo;
    l'unità del territorio doganale e commerciale, i trattati di commercio e di navigazione, la libertà di circolazione delle merci, gli scambi commerciali e il movimento dei pagamenti con l'estero, compresa la protezione doganale e dei confini;
    le ferrovie federali e il traffico aereo;
    il sistema postale e le telecomunicazioni;
    lo stato giuridico del personale al servizio dello Stato e degli enti di diritto pubblico direttamente dipendenti dallo Stato;
    la protezione giuridica industriale, i diritti d'autore e i diritti degli editori;
    la collaborazione dello Stato e delle Regioni nelle questioni relative:
    alla polizia criminale;
    alla difesa dell'ordinamento federale liberal-democratico, e della stabilità e della sicurezza dello Stato o di una Regione (tutela della Costituzione);
    alla difesa contro iniziative nel territorio dello Stato, che, attraverso la violenza o la preparazione di essa, pregiudichino interessi internazionali dell'Italia, come anche per l'istituzione di un Ufficio federale di polizia criminale per la lotta alla delinquenza internazionale.
    la statistica per scopi federale
    Articolo 2
    La legislazione concorrente si estende ai seguenti settori:

    il diritto civile, il diritto e l'esecuzione penale, l'ordinamento giudiziario e la procedura, l'avvocatura, il notariato e la consulenza legale;
    lo stato civile;
    il diritto di riunione e di associazione;
    il diritto di soggiorno e di residenza degli stranieri;
    a) la disciplina in materia di armi ed esplosivi;
    la protezione del patrimonio culturale italiano da ogni trasferimento all'estero;
    i problemi relativi ai profughi e agli espulsi;
    l'assistenza pubblica;
    la cittadinanza nelle Regioni;
    i danni di guerra e il risarcimento;
    l'assistenza per gli invalidi di guerra e per le famiglie dei caduti, l'assistenza per i prigionieri di guerra;
    a) le tombe dei caduti in guerra e le tombe delle altre vittime della guerra e delle vittime della tirannia;
    la legislazione economica (miniere, industria, energia, artigianale, mestieri, commercio, banche, borsa, assicurazioni di diritto privato);
    a) la produzione e l'utilizzazione dell'energia nucleare a scopi di pace, l'istituzione e la gestione di enti che servono a questi scopi, la difesa da pericoli che sorgono nello sprigionamento dell'energia atomica o mediante i raggi ionizzanti, e la rimozione di materiale radioattivo;
    il diritto del lavoro, compreso l'ordinamento dell'impresa, la protezione del lavoro, il collocamento dei lavoratori, così come le assicurazioni sociali e le assicurazioni contro la disoccupazione;
    la disciplina dei contributi per l'istruzione e la promozione della ricerca scientifica;
    Articolo 3
    il trasferimento delle proprietà terriere, delle ricchezze naturali, e dei mezzi di produzione in proprietà collettiva o in altre forme di economia collettiva;
    la prevenzione degli abusi da parte di gruppi di potere economico;
    il promuovimento della produzione agricola e forestale, la garanzia dei rifornimenti alimentari, l'importazione e l'esportazione di prodotti agricoli e forestali, la pesca d'alto mare e costiera e la protezione delle coste;
    i trasferimenti immobiliari, la legislazione concernente la terra e gli affari agrari, le abitazioni, le migrazioni e i luoghi d'insediamento;
    le misure contro le malattie dell'uomo e degli animali, infettive e pericolose per la collettività, l'autorizzazione all'esercizio della professione medica e di altre professioni sanitarie, e all'esercizio dei mestieri sanitari, il commercio di medicinali, farmaci, narcotici e veleni;
    a) la garanzia economica degli ospedali e la disciplina delle tariffe ospedaliere;
    la protezione del traffico di generi alimentari e voluttuari, di oggetti di prima necessità, di foraggi, di piante e semi agricoli e forestali, così come la protezione degli alberi e delle piante contro le malattie e i parassiti; e così pure la protezione degli animali.
    la navigazione d'alto mare e costiera, i segnali marittimi, la navigazione interna, il servizio meteorologico, i canali marittimi e i canali interni adibiti al traffico comune;
    il traffico stradale, gli autoveicoli, la costruzione e la manutenzione delle strade nazionali di grande comunicazione, così come l'istituzione e la decisione dei pedaggi per l'uso di strade pubbliche con veicoli;
    le ferrovie secondarie, che non siano ferrovie federali, ad eccezione delle ferrovie di montagna;
    la rimozione dei rifiuti, la lotta all'inquinamento dell'atmosfera e la lotta ai rumori.

    La legislazione concorrente si estende inoltre alle retribuzioni ed all'assistenza degli impiegati pubblici che si trovano in un rapporto di fedeltà di diritto pubblico, nel rispetto della competenza legislativa esclusiva dello Stato

    II
    articolo 4
    le provincie e le comunità montane sono soppresse e tutte le competenze esercitate finora dalle provincie (in particolare in tema di trasporti edilizia scolastica e viabilità) passano alle regioni ed ai comuni.
    La soppressione delle provincie non si applica alle provincie autonome

    Articolo 5
    Per i comuni per i comuni con meno di 10000 abitanti è obbligatorio costituire un consorzio su determinati servizi (polizia locale, nettezza urbana, edilizia pubblica, e riscossione delle imposte)

    Articolo 6
    i comuni assumono la competenza di riscuotere tutte le imposte dello Stato Italiano e il cittadio versa direttamente agli uffici del comune le imposte di ogni tipo

    articolo 7
    il 40% delle imposte raccolte rimane a disposizione del comune che lo ha raccolto e viene utlizzato dal Comune per i servizi del territorio comunale.

    Articolo 8
    il restante 60% viene versato dal Comune alla regione

    Articolo 9
    le regioni trattengono presso di se il 20 per cento delle tasse ricevute dai comuni utilizzandole in parte per perequare le differenze economiche tra i vari comuni della regione (distribuendone una parte ai comuni meno ricchi della regione) e nella restante parte per le finalità (in particolare sanità e strade) perseguibili solo a livello regionale .Il fondo perequativo regionale Viene deciso dalla regione sulla base dei bilanci annuali dei comuni assegnando ai comuni che risulteranno aver raccolto meno fondi rispetto alla media dei comuni della regione una parte delle tasse destinate alla regione.

    Articolo 10
    Il resto delle tasse ricevute dai comuni viene ceduto dalle rgioni allo stato centrale per le finalità nazionali (difesa giustizia politica estera pensioni ecc).

    Articolo 11
    lo stato nazionale creerà con i fondi che gli arrivano in "terza battuta" (dai comuni dopo essere passati dalle regioni) un fondo perequativo nazionale tra le regioni. L'entità del fondo di perequazione interregionale viene decisa ogni tre anni dalla conferenza regionale stato - regioni . La decione puo anche essere presa a maggioranza nella conferenza nel caso in cui non si raggiunga l'unanimità.il ricorso al fondo di perequazione nazionale interregionale non puo' essere chiesto nella conferenza stato regioni dalle regioni che abbiano superato di oltre il 6% i costi standard della spesa regionale per amministrazione viabilità rifiuti sanità stato sociale gestiti a livello regionale .Tale fondo può essere usato solo per integrare i mancati fondi nei capitolati riguardanti la scuola, la sanità ed i trasporti locali.La sola eccezioni a questo vincolo è prevista per le regioni i cui costi sono addirittura migliori della media nazionale dellle regioni. Tali regioni potranno utilizzare il fondo perequativo nazionale mettendo a bilancio un 1% in più da dedicare alla ricerca scientifica. Accanto al fondo di perequazione (che ha un chiaro scopo extra-ordinario) lo Stato si impegna a stanziare risorse per un fondo parallelo destinato alle politiche per il lavoro e lo sviluppo economico a quelle Regioni che nel lungo periodo riescono a raggiungere l'obiettivo dei costi standard e i piani di rientro nel bilancio, sotto forma di incentivo verso le classi dirigenti all'impegno per il risanamento, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno
    I costi standard della spesa regionale consistono nella media nazionale annua della spesa di tutte le regioni italiane.

    Articolo 12
    Ove gli importi frutto della tassazione destinata allo Stato Centrale per coprire i costi dello Stato Sociale si rivelassero inferiori alle necessita' stabilite, le eccedenze verranno destinate alla costituzione di due appositi fondi, uno creato per fare da riserva finanziaria per fare fronte alle improvvise necessita' delle istituzioni locali, l'altro invece finalizzato ad abbattere le aliquote di tassazione.
    Articolo 13
    Qualora la tassazione destinata allo Stato Centrale non fosse sufficiente a coprire i costi dello Stato Sociale (in particolar modo Pensioni, Sussidi, Cassa Integrazione, Assegni sociali e familiari ecc...), le percentuali andranno rimodulate al ribasso provocando un minore gettito a Comuni e Regioni e favorendo maggiori entrate allo Stato centrale
    art.14
    Il Presidente della Regione divide la sua regione in Enti per la Sostenibilità Energetica, che possono coprire anche l'intero territorio regionale, di cui nomina i presidenti. Ogni Ente si occupa di garantire l'indipendenza energetica della sua area mediante le energie rinnovabili. Le regioni possono collaborare l'una con l'altra, aprendo tavoli bilaterali o multilaterali nell'ottica di ottimizzare la produzione energetica rinnovabile nel territorio nazionale

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR
    Ultima modifica di Supermario; 17-10-14 alle 13:37
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  2. #22
    Liberale Cattivo
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi approvate

    Legge n.21 del Senato - Conservazione cellule staminali del cordone ombelicale

    Premessa
    La presente proposta di legge vuole essere un contributo per consentire anche alle donne italiane la conservazione per uso autologo delle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale del proprio figlio, potendo scegliere tra la "donazione", attraverso le banche pubbliche, o la "conservazione autologa" attraverso le banche private convenzionate e accreditate, mantenendo la possibilità di una "donazione" successiva attraverso le banche pubbliche convenzionate, qualora soggetti compatibili ne facciano richiesta.


    Articolo 1: Finalità
    a) Ogni donna ha il diritto di conservare per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità, il sangue del proprio cordone ombelicale per scopi terapeutici, clinici o di ricerca. È altresì suo diritto scegliere se destinare il proprio cordone ombelicale alla collettività, attraverso un atto libero e gratuito, o se conservarlo per proprio uso.
    b) La raccolta e la conservazione del sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione di cellule staminali emopoietiche (sono le cellule in grado di auto-riprodursi e dare vita ad altre cellule dalle quali derivano tutte le cellule del sangue) sono consentite in ogni caso.


    Articolo 2: Autorizzazione di strutture private
    a) Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e alla conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzate alla produzione e alla conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale.
    b) Le strutture di cui al comma a, al fine di ottenere l'autorizzazione prevista, devono stipulare una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei test virali e della tipizzazione degli antigeni leucocitari umani (HLA) dei campioni di sangue del cordone ombelicale conservati e per rendere disponibili le informazioni raccolte sulle cellule staminali da sangue del cordone ombelicale presso le banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo.
    c) Nel caso di compatibilità degli HLA del sangue del cordone ombelicale conservato da una struttura privata autorizzata, il centro trasfusionale convenzionato (vedi comma b) provvede a:

    - richiedere l'autorizzazione al proprietario, fornendo, se richiesto, un'adeguata informativa medica;
    - rimborsare il proprietario delle spese da lui sostenute;
    -richiedere alla struttura privata senza oneri a carico di quest’ultima, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile, da essa conservato, ed inviarlo alla struttura privata richiedente.


    Articolo 3: Cessione del cordone ombelicale
    Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture private di cui all'articolo 2, rimane in ogni caso di proprietà della donna alla quale appartiene. E' sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne fa richiesta.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
    "I socialisti sono come Cristoforo Colombo: partono senza sapere dove vanno. Quando arrivano non sanno dove sono. Tutto questo con i soldi degli altri."

  3. #23
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi approvate

    Legge Daniele n.22 sulla Lotta alla corruzione



    Art.1 (Richiamo alle norme)
    La Camera dei Deputati di TP riconosce e fa proprie le norme della Repubblica Italiana richiamate nella seguente proposta di legge

    Art. 2- (Corruzione).
    1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 317. - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che riceve indebitamente per sé o per un terzo denaro o altra utilità o ne accetta la promessa in relazione al compimento, all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio, o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. La condanna importa l'interdizione per dieci anni dai pubblici uffici".
    Art. 2. -(Pene per il corruttore).
    1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 318. - - Chiunque dà o promette indebitamente ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio denaro o altra utilità non dovuti, in relazione al compimento, all'omissione od al ritardo di un atto dell'ufficio, ovvero al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni o alla sua attività, è punito con la reclusione da tre ad otto anni".

    Art. 3. -(Circostanze aggravanti della corruzione, della calunnia e dell'estorsione).
    1. Dopo l'articolo 318 del codice penale è inserito il seguente:
    "Art. 318-bis. - La pena prevista dall'articolo 317 è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un magistrato, da un militare di carriera, da un funzionario o da un agente di polizia, da un rappresentante diplomatico o consolare all'estero,dipendenti pubblici delle agenzie delle entrate, ovvero da dipendenti posti a tutela della fiscalità generale, da organismi di vigilanza oppure dipendenti degli stessi.
    La pena prevista dall'articolo 318 è aumentata fino alla metà se la dazione o la promessa è a favore di uno dei soggetti di cui al primo comma".
    2. Dopo il primo comma dell'articolo 368 del codice penale è inserito il seguente:
    "La pena è raddoppiata se il fatto è commesso in una dichiarazione rilevante ai sensi dell'articolo 321 e dell'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni".
    3. Il secondo comma dell'articolo 629 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro duemila a euro seimila se la violenza o minaccia è commessa da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla sua qualità od alle sue funzioni, ovvero se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 628".

    Art. 4.- (Vantato credito).
    1. L'articolo 346 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 346 - Chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale od un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o doverne soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro od altra utilità come prezzo della propria mediazione o come remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
    La pena è aumentata fino alla metà se il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio nei confronti del quale è vantato il credito od al quale è destinato il denaro o l'altra utilità è un magistrato, un militare di carriera, un funzionario od agente di polizia od un rappresentante diplomatico o consolare all'estero.
    La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità".

    Art. 5.- (Confisca obbligatoria e riparazione pecuniaria).
    1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 319 - Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 317 è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio.
    Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 318 è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto versato al pubblico ufficiale od all'incaricato di pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria a favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio appartiene, impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni.
    Al pagamento sono obbligati in solido la persona fisica o giuridica o l'associazione anche non riconosciuta o l'ente nel cui interesse sia stato commesso il reato".
    2. Il soggetto nel cui interesse è stato commesso il reato è citato in giudizio dal pubblico ministero con le forme previste per la citazione del responsabile civile e può esercitare i diritti riconosciuti a tale soggetto.
    3. Se il procedimento è definito con sentenza ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, all'eventuale giudizio per il pagamento a titolo di riparazione pecuniaria previsto dall'articolo 319 del codice penale nei confronti di soggetti diversi dall'imputato si procede nelle forme previste dall'articolo 666 del codice di procedura penale.
    4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

    Art. 6.- (Interruzione dei termini di prescrizione).
    1. L'articolo 320 del codice penale è sostituto dal seguente:
    "Art. 320. - Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso per ottenere l'occultamento od il mancato perseguimento di reati, il termine di prescrizione dei reati occultati ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto.
    Se il delitto di cui all'articolo 318 è stato commesso in relazione ad accertamenti tributari, il termine di prescrizione per i debiti tributari che avrebbero potuto essere oggetto di accertamento, ricomincia a decorrere dal momento della consumazione del delitto predetto, e l'accertamento deve essere rinnovato entro il termine di sei mesi dalla sentenza di condanna, anche se non definitiva".

    Art. 7. -(Circostanza attenuante).
    1. L'articolo 323-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 323-bis. - Se i fatti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 317, 318, 322 e 323 sono di particolare tenuità, le pene sono diminuite sino alla metà".

    Art. 8. (Confisca per violazioni in materia di finanziamento di partiti politici).
    1. Con la sentenza di condanna ovvero con quella di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, per il reato di cui all'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, ed all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, è sempre ordinata la confisca di una somma pari a quanto erogato, a carico di chi abbia ricevuto la somma ovvero del partito o della sua articolazione politico-organizzativa o del gruppo parlamentare, relativamente all'importo che sia stato utilizzato nel loro interesse.
    2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4.

    Art. 9. - (Modifica degli articoli 275 e 380 del codice di procedura penale).
    1. All'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, le parole: "di cui all'articolo 416-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui agli articoli 317, 318, 346 e 416-bis del codice penale salvo che ricorrano le attenuanti di cui agli articoli 323-bis o 346, terzo comma,".
    2. La disposizione del comma 1 si applica solo per i fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
    3. All'articolo 380 del codice di procedura penale, al comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis). delitti di cui agli articoli 317, 318 e 346 del codice penale salvo che ricorra l'ipotesi di speciale tenuità".

    Art. 10. - (Causa di non punibilità per la corruzione)
    1. L'articolo 321 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 321- Non è punibile chi abbia commesso il fatto previsto dall'articolo 317 o dall'articolo 318 qualora, prima che la notizia di reato sia stata iscritta a suo carico nel registro generale, e comunque entro tre mesi dalla commissione del fatto, spontaneamente lo denunci, fornendo indicazioni utili per la individuazione degli altri responsabili.
    La non punibilità del corrotto è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto ricevuto, ovvero, per la parte in cui la somma sia stata utilizzata nell'interesse di altri o versata ad altri, dia indicazioni che consentano di individuare l'effettivo beneficiario.
    La non punibilità del corruttore è altresì subordinata alla condizione che egli, entro tre mesi dalla commissione del fatto, versi o renda comunque irrevocabilmente disponibile all'autorità giudiziaria una somma pari a quanto versato".

    Art. 11. (Causa di non punibilità per i reati connessi).
    1. Chi ha reso le dichiarazioni di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ed all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, non è punibile altresì per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, n. 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione od illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di collusione di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni indicate dai citati articoli 321 del codice penale e 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659.

    Art. 12. (Norme processuali).
    1. Il pubblico ministero, quando ravvisa la causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, ovvero di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette gli atti al giudice per le indagini preliminari con richiesta di non luogo a procedere, dandone avviso alla persona offesa dal reato che, ai sensi dell'articolo 408 del codice di procedura penale, avrebbe diritto di essere informata.
    2. La richiesta di cui al comma 1 del presente articolo deve contenere i requisiti di cui all'articolo 417, comma 1, lettere a), b), c) ed e), del codice di procedura penale.
    3. Il giudice per le indagini preliminari, se ritiene di accogliere la richiesta e non vi è opposizione, pronuncia sentenza. Se ritiene che la richiesta non possa essere accolta, ovvero se vi è opposizione, fissa udienza in camera di consiglio dandone avviso ai soggetti interessati.
    4. L'udienza ha luogo nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale ed all'esito il giudice per le indagini preliminari, se non ritiene di pronunciare sentenza di non luogo a procedere, restituisce gli atti al pubblico ministero perché proceda nelle forme ordinarie.
    5. La causa di non punibilità può altresì essere dichiarata con sentenza dal giudice all'udienza preliminare o nel giudizio abbreviato ovvero dal giudice del dibattimento.
    6. Le sentenze di cui al presente articolo sono impugnabili secondo le disposizioni vigenti in materia.
    7. Quando risulti che la causa di non punibilità è stata applicata per effetto di dichiarazioni false o reticenti, il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza è stata pronunciata richiede la revoca della sentenza di non luogo a procedere o la revisione della sentenza pronunciata nel dibattimento, nelle forme previste dal codice di procedura penale.
    8. Ai fini delle disposizioni di cui al comma 7 la polizia giudiziaria o l'autorità giudiziaria cui consti la falsità o la reticenza delle dichiarazioni informa il procuratore generale competente.

    Art. 13. (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi).
    1. Dopo l'articolo 445 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
    "Art. 445-bis (Applicazione della pena su richiesta per reati più gravi). - 1. La richiesta di cui all'articolo 444 può essere presentata anche quando la pena, calcolata secondo i criteri indicati nel medesimo articolo, sia superiore ai due anni di reclusione, ma non superiore a tre anni di reclusione. In tal caso non si applica l'articolo 445, comma 1, primo periodo".

    Art. 14. (Disposizioni di coordinamento).
    1. L'articolo 32-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 32-quater (Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione). - Ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 316-bis, 317, 318, 322, 346, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, secondo comma, numero 1, e 640-bis, commessi in danno od in vantaggio di una attività imprenditoriale o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione".
    2.L'articolo 322 del codice penale è sostituito dal seguente:
    "Art. 322 - (Istigazione alla corruzione). - Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio, per indurlo a compiere, ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio ovvero a compiere un atto contrario ai doveri di ufficio o comunque in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'articolo 318, ridotta di un terzo.
    Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in relazione alla sua qualità, alle sue funzioni od alla sua attività sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato soggiace, qualora la sollecitazione non sia accolta, alla pena prevista dall'articolo 317, ridotta di un terzo".
    3. Gli articoli 317-bis, 319-bis e 319-ter del codice penale sono abrogati.
    4. Chi ha reso le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, non è, altresì, punibile per i reati contro la pubblica amministrazione, per i reati contro la fede pubblica, per il reato previsto dall'articolo 2621, primo comma, numero 1), del codice civile, per i reati previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni, i quali siano stati commessi al fine di eseguire o di occultare il reato di corruzione o di illecito finanziamento di partiti politici, od assicurarne il profitto, nonché per il reato di cui all'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, commesso in concorso formale con quello di corruzione, purché anche di tali reati abbia reso piena confessione nei tempi ed alle condizioni stabilite dal presente articolo.

    Art. 15. (Obbligo di informativa).
    1. La cancelleria del giudice che ha pronunziato una sentenza dichiarativa della causa di non punibilità di cui all'articolo 321 del codice penale, come sostituito dall'articolo 10 della presente legge, e di cui all'articolo 4-bis della legge 18 novembre 1981, n. 659, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, trasmette copia della stessa alla pubblica amministrazione interessata entro dieci giorni dal deposito.
    2. I termini di decadenza previsti per i procedimenti disciplinari iniziano a decorrere dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della copia della sentenza di cui al comma 1.

    Art. 16. (Cause di ineleggibilità e decadenza).
    1. All'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, al comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
    "f-bis) coloro nei confronti dei quali è stata pronunziata sentenza dichiarativa della causa di non punibilità prevista dall'articolo 321 del codice penale".

    2. Il comma 4-quinquies dell'articolo 15 della legge 10 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, è sostituito dal seguente:

    "4-quinquies. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 decade da essa di diritto dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna o della sentenza che dichiara la non punibilità ai sensi dell'articolo 321 del codice penale, o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione".
    3. Al comma 4-septies dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, le parole: "a), b), c), d) ed f)" sono sostituite dalle seguenti: "a), b), c), d), e), f) e g)".

    PROMULGO

    F.to Presidente di POL Seyen
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  4. #24
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi approvate

    Legge n.23 del Senato - Privatizzazione parziale e riammodernamento RAI

    Art. 1
    Due due delle tre frequenze televisive pubbliche con le strutture collegate verranno privatizzate.

    Art. 2
    La privatizzazione avverrà tramite asta pubblica il cui accesso è garantito a qualsiasi soggetto, cordata o impresa che abbia i seguenti parametri:

    2.1. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia in alcun modo collegabile ad attività politiche/ partitiche.
    2.2. Sia assicurata oltre ogni dubbio la copertura finanziaria ed i necessari presupposti tecnici.
    2.3. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non abbia alcun collegamento con la malavita.
    2.4. Il proprietario/socio con qualsiasi pacchetto/ amministratore non sia già proprietario di altri mass media italiani.

    Art. 3
    L'asta pubblica dovrà avvenire nel massimo rispeto die parametri di trasparenza e nel massimo rispetto delle normative vigenti e verrà fatta sotto il controllo di una apposita commissione parlamentare il più trasversale e plurale possibile.

    Art. 4
    Il soggetto, la cordata o l'impresa che vinceranno l'asta dovranno garantire che, in caso di riduzione del personale ci sia un adeguato piano di trasferimento/prepensionamento a tutela dei dipendenti delle reti privatizzate.

    Art. 5
    La rete che rimarrà pubblica dovrà finanziarsi tramite un canone giusto da stabilirsi in sede parlamentare, quindi viene ridotto lo spazio pubblicitario al minimo necessario.

    Art. 6
    La direzione della rete pubblica viene affidata ad un CdA di nomina parlamentare, che però dovrà rispettare parametri meritocratici e di preparazione.

    Art. 7
    La rete che rimarrà pubblica dovrebbe dedicarsi principalmente a sport, informazione e cultura.

    Il Presidente promulga.
    Cabraizinho
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  5. #25
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi approvate

    Legge Supermario n.24 della Camera dei Deputati - Regolamentazione della Prostituzione




    Art.1. Definizione dell' esercizio della prostituzione.


    1.Esercita la prostituzione ogni persona dell’uno o dell’altro sesso che compie atti sessuali o atti analoghi o che offre prestazioni sessuali d’altro tipo ad un numero indeterminato di persone, allo scopo di conseguire un compenso.


    Art. 2. Esercizio della prostituzione


    1. L'esercizio della prostituzione è vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico.
    2. La prostituzione può essere esercitata da maggiorenni all'interno di una privata dimora della quale hanno legittima disponibilità ed in assenza di persone conviventi minorenni.
    E' vietato l' esercizio della prostituzione in condomini privati o pubblici dove sono residenti altre persone estranee all' asercizio della prostituzione.
    3. Fuori dai casi di agevolazione, favoreggiamento ovvero di sfruttamento della prostituzione, non è punibile il contestuale esercizio della prostituzione nella medesima abitazione da parte di tre persone.
    4. E’ fatto assoluto divieto a qualsiasi persona in stato di libertà vigilata di frequentare locali dove si eserciti la prostituzione, pena la violazione delle direttive riguardanti il proprio status.
    5. Gli enti locali, di comune accordo con, la questura competente, gli organismi del privato sociale operanti in tale settore, con le associazioni di chi esercita la prostitutuzione e, qualora esistano, con i comitati dei cittadini, possono individuare luoghi pubblici nei quali è consentito l'esercizio della prostituzione, concordando orari e modalità di utilizzo degli stessi. In tali luoghi sono promosse anche misure volte alla riduzione del danno sociale e sanitario connesso all'esercizio della prostituzione, quali il controllo della criminalità e interventi volti alla tutela della salute. In tali luoghi è garantita la presenza di presidi sanitari e il presidio del territorio è assicurato dalla presenza di corpi di polizia.
    Con le modalità di cui sopra possono altresì essere individuati luoghi pubblici dove è espressamente vietato l'esercizio della prostituzione nel raggio di 500 metri, quali scuole, luoghi di culto, ospedali, giardini pubblici.
    6. I regolamenti attuativi della presente legge, dopo un adeguato confronto con le rappresentanze degli enti locali, stabiliranno un numero massimo di nulla osta per l' esercizio della prostituzione per ogni territorio comunale, numero massimo che dovrà essere proporzionale al numero di abitanti del comune in questione.
    7. Non è punibile il proprietario che legittimamente concede in locazione, uso, abitazione, usufrutto o comodato un immobile a persona che ivi esercita attività di prostituzione.
    8. Chiunque in luogo pubblico o aperto al pubblico esercita la prostituzione è punito con la reclusione sino a tre anni e sei mesi.
    9. Chiunque ricorra alle prestazioni sessuali dei soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la multa da 5000 a 10000 euro.
    10. Nei casi di cui al comma 9, è previsto il sequestro del mezzo utilizzato e la sospensione della patente di guida fino a un anno.


    Art. 3. Adempimenti formali


    1. L'esercizio della prostituzione è condizionato alla previa comunicazione al Questore competente per territorio, che sarà competente nel verificare i dovuti requisiti di legalità, sicurezza e protezione sanitaria necessari, emettendo alla fine dell’iter un nulla osta per l' esercizio della prostituzione.
    2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere corredata da:
    a) certificato della competente azienda sanitaria locale attestante l'assenza di patologie sessualmente trasmissibili rilasciato in data non anteriore a quindici giorni dalla data della comunicazione;
    b) certificato di idoneità igienico-sanitaria dei locali rilasciato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente previa ispezione ai sensi del regolamento di cui al successivo articolo 8.
    c) certificato anticriminalità emesso una volta verificati i requisiti di legge e il curriculum penale di tutte le parti coinvolte nella proprietà dei locali e nella gestione, usufrutto ed esercizio delle attività di prostituzione.
    3. La comunicazione è annotata in appositi registri riservati tenuti presso la Questura, le Direzioni generali delle aziende sanitarie e presso l'Amministrazione tributaria competente.
    4. Della sospensione ovvero della cessazione dell'attività è data immediata comunicazione all'autorità di P.S.
    5. Il Questore ha facoltà di vietare l'esercizio della prostituzione nei confronti di determinati soggetti per comprovati motivi sanitari, di sicurezza o di ordine pubblico e di revocare in qualsiasi momento ( in misura precauzionale e fino ad accertamenti effettuati) eventuali licenze emesse per l’esercizio della prostituzione qualora riscontri rischi per la sicurezza, la legalità e/o l’ordine pubblico.
    6: Le attività di prostituzione non potranno essere permesse in locali la cui proprietà siano riconducibili a persone/società con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata.
    Nel caso le autorità accertassero che in edifici affittati da persone con precedenti penali o collegamenti accertati con la criminalità organizzata, operino prostitute, a queste ultime sarà sospeso il nulla osta per l' esercizio della prostituzione per mesi 6.
    Agli affittari sarà conferita una multa di 25.000 euro.
    7. Le annotazioni riservate di cui al comma 3 sono immediatamente cancellate quando viene comunicata la cessazione dell'attività.
    8. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero la prosecuzione dell'attività di prostituzione nonostante il divieto del Questore, sono punite con la reclusione fino a tre anni.



    Art. 4. Disposizioni sanitarie


    1. Le aziende sanitarie locali effettuano periodiche visite di controllo di propria iniziativa od a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza rilasciando certificazione in ordine all'esito di esse.
    2. In ogni caso chiunque esercita attività di prostituzione ha l'obbligo di sottoporsi ad accertamenti sanitari ogni mese e ad esibire, a richiesta dei clienti e dell'autorità sanitaria ovvero di polizia, l'ultima certificazione ottenuta.
    3. E' obbligatorio da parte di chi esercita la prostitutuzione l' utilizzo di contraccettivi utili ad evitare la trasmissione di malattie e gravidanze indesiderate.
    4. La violazione del divieto di cui ai commi 2 e 3 comporta il divieto da parte del Questore.




    Art. 5. Sfruttamento della prostituzione


    1. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
    "Articolo 600-octies. - (Sfruttamento della prostituzione). - E' punito con la reclusione da otto a dodici anni chiunque:
    induce, determina anche mediante inganno o costringe con violenza, minaccia o con abuso di una situazione di necessità una persona a prostituirsi od a continuare a prostituirsi al fine di trarne profitto.

    Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere uno o più delitti di cui al comma precedente, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito con la reclusione da otto a quindici anni. Chi partecipa all'associazione è punito con pena della reclusione da cinque a otto anni.
    Nei confronti del condannato per uno dei delitti di cui al presente articolo è sempre disposta la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto.
    Nei confronti dell'imputato di uno dei delitti di cui al presente articolo che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori aiutando l'autorità nell'acquisizione di elementi utili all'individuazione dei responsabili o alla cattura di essi, la pena è diminuita ad un terzo".
    L'art. 3, comma primo, numeri 2,3,4,5,6 ed 8 e l'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono abrogati.




    Art. 6. Disposizioni fiscali


    1. Chiunque esercita la prostituzione è tenuto al pagamento degli oneri sanitari e previdenziali e delle imposte sul reddito prodotto.
    2. Tale attività sarà sotto la responsabilità del ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    3. Qualora gestori, proprietari e/o esercitanti le attività di prostituzione siano riconosciuti colpevoli di evasione fiscale, ogni licenza riguardante l’esercizio della prostituzione verrà immediatamente ritirata, con l’emissione di una multa per il detentore della licenza equivalente al doppio della somma evasa.




    Art. 7. Divieto di pubblicità


    1.E' vietata la diffusione in luoghi pubblici e accessibili ai minori di qualsiasi forma di pubblicità in favore della prostituzione e di persone che la esercitano o di luoghi dove è esercitata la prostituzione.
    Tale pubblicità è permessa su TV a pagamento criptate, giornali e riviste del settore vietate ai minori di 18 anni.
    2. La violazione del comma 1 è punita con l'ammenda da 3000 a 5000 euro.




    Art. 8. Misure per la prevenzione del fenomeno della prostituzione e per il reinserimento sociale


    1. Il 20% dei contributi ottenuti dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per favorire il reinserimento sociale di chi svolge questa mansione e vuole liberamente uscirne, attraverso agevolazioni e/o prestiti per chi vuole aprire una nuova attività commerciale estranea all' esercizio della prostituzione.
    2. Ulteriore 10% dei contributi dall' esercizio della prostituzione, dovranno essere utilizzati per incrementare la sicurezza delle zone adibite a tale pratica, andando a contribuire al pagamento delle ore di straordinario delle forze dell' ordine, alla installazione di telecamere, di sistemi di sicurezza e di richiesta di soccorso, nonché le spese dei presidi sanitari.
    3. Ulteriore 20% dei contributi dall' esercizio della prostituzione andrà in un fondo speciale regionale dedicato alla erogazione di contributi agli enti locali che vogliano, in collaborazione con le associazioni categoria e le questure, individuare sul loro territoro delle zone privilegiate per l’esercizio della prostituzione. Gli enti locali, individuando le zone di territorio comunale più adatte rispettando le norme di legge, potranno partecipare ai bandi regionali per l’erogazione di fondi con progetti che prevedano come fattispecie:
    - Finanziamenti e incentivi a cooperative di prostitute ( riconosciute dalle associazioni di categoria e che avranno il via libera della questura ) o singoli detentori di licenza di prostituzione che desiderino utilizzarli per la costruzione, nelle zone individuate, di strutture dove svolgere la propria professione.
    - Realizzazione di strutture condominali e/o ricettive ( villette, motel con massima capienza per 6 persone usufruitrici di licenza di prostituzione) a proprietà pubblica da affidare, con affitto calmierato per i primi 10 anni ed eventuale possibilità di riscatto successiva, a detentori di licenza di prostituzione.




    Art.9 Norme contro i contratti atipici nell' esercizio della prostituzione


    1. Nell' esercizio della prostituzione sono vietati i contratti atipici ( detti anche contratti innominati ) nessuna cooperativa di prostitute potrà assumere altre prostitute come sottoposte.
    2. La violazione del divieto di cui al comma 1, comporta il ritiro dell' nulla osta alla cooperativa incriminata e euro 25.000 di multa.





    Art. 10. Regolamento di attuazione


    1. Il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione in cui sono individuate le modalità per l'ottenimento della certificazione sanitaria da parte di chi esercita la prostituzione e per l'espletamento dei controlli sanitari periodici.
    2. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento previdenziale ed assicurativo relativo alle persone che esercitano la prostituzione.




    Art. 11. Entrata in vigore


    1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





    PROMULGO

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  6. #26
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge Olivo n.25 - Riforma del Fisco.







    PRESENTAZIONE

    Tenuto conto che in Italia ci sono 23 milioni di famiglie con attività reali mediamente per 231.000 € allora un'imposta del 6 per mille genera un gettito di 32 miliardi di €. Escludendo le attività reali esenti il gettito supponiamo sia di 28 miliardi di €.
    Le imposte comunali che sostiurebbe l'IMU su tutte l'ICI hanno un gettito di 11 miliardi di €, rimangono 17 miliardi di €.
    Il gettito IRPEF complessivo è stato di 165 miliardi di €. Stimando così la distribuzione dei gettiti per scaglioni (grazie ad una microsimulazione statistica che ovviamente non ho fatto io essendo roba di livello molto avanzato ma che serve perfettamente allo scopo):
    0 - 15.000 € 1% (aliquota 23%, gettito 1,65 miliardi di €)
    15.000 - 28.000 € 16% (aliquota 27%, gettito 26,4 miliardi di €)
    28.000 - 55.000 € 35 % (aliquota 38%, gettito 57,75 miliardi di € )
    55.000 - 75.000 € 15% (aliquota 41%, gettito 24,75 miliardi di €)
    > 75.000 € 33 % (aliquota 43%, gettito 54,45 miliardi di €)
    Possiamo sapere gli effetti della riduzione delle aliquote sul gettito:
    Dal 23 al 17%: -17% pari a 0,4 miliardi di €
    Dal 27 al 23%: -15% pari a 3,9 miliardi di €
    Dal 38 al 33%: -13% pari a 7,6 miliardi di €
    In totale sono 12 miliardi di € di gettito in meno quindi rimangono ancora 5 miliardi di €.
    Il gettito IRES complessivo con aliquota al 27,5% è stato di 37 miliardi di €. Una diminuzione dell'aliquota al 23,5% oltre ad equalizzare la tassazione sugli investimenti finanziari e sugli investimenti sul capitale proprio eliminando così gli effetti distorsivi ha un costo di 5,4 miliardi di €.
    Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui redditi di capitale il gettito complessivo con aliquota al 12,5% è stato di 0,9 miliardi di €. L'aliquota al 23,5% comporta maggiore gettito per 0,76 miliardi di €.
    Tenuto conto delle approssimazioni dell'intera manovra è assicurata la copertura finanziaria. L'aumento dell'imposizione su immobili e plusvalenze finanziarie permette una sostanziale riduzione delle tasse sui redditi delle persone e delle imprese. Inoltre si verifica un sostanziale riequilibrio nei confronti del centro dell'autonomia impositiva locale, realizzando in modo più compiuto il federalismo ora a metà del guado.



    PROPOSTE

    Disposizioni in materia di tributi

    Art. 1 E' abolita l'ICI e sostituita dall'imposta municipale IMU come tributo proprio dei comuni compartecipato dalle regioni e gravante sugli immobili con aliquota del 6 per mille del valore. E' demandato ai comuni il compito di determinare il valore minimo imponibile non superiore a 50.000 € al di sotto del quale praticare l'esenzione totale, e di determinare il valore massimo non inferiore a 400.000 € al di sopra del quale applicare una maggiorazione dell'aliquota fino ad un massimo di 4 punti per mille.

    Art. 2 E' ridotta l'aliquota IRES dal 27,5 al 23,5 per cento. L'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e sulle plusvalenze è fissata al 23,5 per cento.

    Art. 3 Sono ridotte sui redditi dei lavoratori dipendenti e autonomi le aliquote IRPEF al 23, al 27e al 38 per cento rispettivamente al 17, al 23 e al 33 per cento.

    Art. 4 A copertura delle misure previste agli art. 2, 3 è prevista la riduzione per un pari ammontare dei trasferimenti statali a comuni e regioni.

    Art. 5 A copertura delle misure previste all'art. 4 sono previste le misure di cui all'art. 1.

    Art. 6 L'INPS attraverso un meccanismo di abbattimento progressivo del rendimento dei contributi versati determina un importo massimo mensile delle pensioni di anzianità pari a 2.500 € da rivalutarsi annualmente all'inflazione. Determina inoltre per ottenere un importo dello stesso ammontare una riduzione della aliquote contributive sul lavoro privato dipendente, con eccezione dei lavoratori privati dipendenti qualificati come dirigenti.

    IL PRESIDENTE PROMULGA

    Manfr, Presidente di Politicainrete.
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  7. #27
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    LEGGE STEDIESSINO N.26 - Sicurezza sul Lavoro



    INTRODUZIONE

    Il tema dei morti sul lavoro è uno dei più tristi e più squallidi nella nostra società, e purtroppo è anche uno di quei temi più all'ordine del giorno anche se oscurati dai Media e dall'Informazione se non nei casi clamorosi.
    Siamo in un Paese in cui il Ministro dell'Economia ha sentenziato "la legge 626 è un lusso che non ci possiamo più permettere" senza nessuna replica di condanna vera, forte e bipartisan (figuriamoci), la legge 626 del 1994 è di fatto entrata nel Testo Unico Sicurezza sul Lavoro del 2008, noi riteniamo vada difesa e semmai riformata ed ampliata garantendo maggiore sicurezza, maggiori pene, maggiore responsabilità ed incentivi fiscali per le aziende virtuose, quest'ultimo punto (quello relativo agli incentivi) sarà oggetto di un altro DDL.

    ARTICOLI

    Articolo 1 La pena massima prevista dal sistema sanzionatorio a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro viene elevata dall'attuale periodo di 1 anno e 6 mesi di reclusione ad periodo di 10 anni di reclusione.

    Articolo 2 Le pene erogate a seguito di infrazioni delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro non sono in alcun caso commutabili in pene pecuniarie.

    Articolo 3 Viene istituito per le aziende con più di 15 dipendenti l'obbligo di costituire un Tavolo Per la Sicurezza Interna alla quale dovranno partecipare con sedute semestrali i Rappresentanti della sicurezza (eletti dai lavoratori),i Rappresentanti Sindacali,il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'azienda (RSPP), un ispettore indicato dal Ministero del lavoro (in ambito provinciale) e le Forze dell'Ordine locali. Compito del Tavolo è assicurare un vigile e continuativo controllo della sicurezza strutturale e sanitaria dell'ambito lavorativo.

    Articolo 4 Viene fatto divieto alle imprese che stiano subendo un processo per violazione delle norme sulla sicurezza sul luogo di lavoro di partecipare a gare per appalti pubblici statali. A tal proposito sarà quindi necessario presentare un apposito certificato, rilasciato dal ministero del lavoro (necessariamente entro quindici giorni dalla data della richiesta, allo scadere del quale sarà possibile presentare una autocertificazione), per poter partecipare alle gare d'appalto.

    Articolo 5 I sindacati hanno facoltà di chiedere in qualsiasi momento che il datore di lavoro consenta loro di visionare e controllare la sicurezza e la salubrità del luogo di lavoro, per un massimo di 4 volte annuali. Nel caso in cui la richiesta dei sindacati non venga rispettata questi hanno facoltà di rivolgersi al ministero del lavoro che potrà procedere a sospendere l'attività dell'impresa per il tempo necessario al sindacato per svolgere le operazioni di controllo richieste.

    Articolo 6 Un'azienda il cui proprietario abbia precedenti penali a seguito di violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro che venga rilevata da un nuovo proprietario, anche se incensurato, non potrà riprendere le attività prima che il Tavolo per la Sicurezza Interna o il ministero del lavoro in caso di assenza o impossibilità per il primo, non abbia verificato che la sicurezza e la salubrità dell'ambito lavorativo.

    Articolo 7 Un lavoratore o una lavoratrice che abbiano riscontrato lesioni gravi in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza sul luogo di lavoro e le famiglie di un lavoratore o una lavoratrice che abbiano perso la vita in seguito ad incidenti dovuti a carenze della sicurezza hanno facoltà di chiedere un risarcimento pecuniario all'impresa in questione (che deciderà il Giudice del Lavoro tenendo presente alcuni parametri) come risarcimento del danno prima e durante il processo contro i/il colpevole della violazione delle norme sulla sicurezza del luogo di lavoro.

    Articolo 8 In caso di responsabilità evidenti del Subappaltatore per carenze in materia di sicurezza, la responsabilità giuridica di tali violazioni verrà ripartita in parti uguali tra l'azienda appaltatrice ed il subappaltatore.

    Articolo 9 Il lavoratore ha diritto a percepire l'intera retribuzione mensile nei casi in cui l'assenza dal luogo di lavoro sia causata da un infortunio conseguente a negligenze del datore di lavoro in materia di sicurezza interna per tutto il periodo di convalescenza.

    Articolo 10 Il datore di lavoro che, per aumentare la produttività, impedisca l'utilizzo degli strumenti di sicurezza dei macchinari e delle strutture lavorative, potrà subire il sequestro temporaneo dei macchinari e/o l'erogazione di una multa a seguito di un rapporto dell'ispettore del ministro del lavoro, su segnalazione di uno o più dipendenti dell'impresa.

    IL PRESIDENTE DI POLITICAINRETE PROMULGA

    MANFR
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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    LEGGE Olivo N.27 - Riforma del lavoro.



    PRESENTAZIONE

    Questa proposta prova ad aggredire quella parte dei cronici problemi dell'economia italiana determinati dall'attuale legislazione giuslavoristica attraverso una riforma del rapporto di lavoro e della contrattazione.
    Per quanto riguarda il rapporto di lavoro la riforma ha tre principi ispiratori: primo una maggiore equità di tutele, oggi sbilanciate con la ben nota dualità i cui costi ricadono unicamente sui lavoratori giovani; secondo una maggiore flessibilità dell'impiego del fattore lavoro, la cui rigidità oggi è una delle cause della cronica carenza di investimenti esteri, contemperata da una sufficiente protezione dalla disoccupazione e da efficaci meccanismi di reinserimento; terzo una maggiore produttività, stagnante da un decennio e tra le maggiori cause della stagnazione di crescita e salari, che si cerca di incentivare con la consapevolezza di non essere inamovibili.
    Per quanto riguarda la contrattazione la riforma si basa su due principi: primo il decentramento, come condizione essenziale per l'attrazione degli investimenti; secondo un forte collegamento tra salario e produttività come condizione essenziale di competitività.



    PROPOSTE


    Norme in materia di rapporto di lavoro

    Art. 1 La disciplina degli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si applica a tutte le imprese e a tutti i rapporti di lavoro di nuova stipulazione e in essere purché a termine o parasubordinati, dai quali i lavoratori traggano almeno i due terzi del loro reddito e questo in ogni caso sia inferiore a 40.000 €. Per gli altri rapporti di lavoro di nuova stipulazione è prevista la libera recedibilità salvo diversa disposizione dei contratti individuali.

    Art. 2 Il licenziamento determinato da motivo discriminatorio o irrogato per motivo disciplinare in difetto di giustificazione può essere impugnato dal lavoratore. E' nullo ed è prevista la reintegrazione o un risarcimento. Il licenziamento dopo il ventesimo anno di anzianità è presunto come discriminatorio per età e il datore di lavoro deve dimostrarne in giudizio la necessità.

    Art. 3 Il licenziamento determinato da motivo economico richiede un preavviso di un mese per ogni anno di anzianità fino ad un massimo di dodici mesi. Il lavoratore ha diritto ad una indennità corrisposta dal datore di lavoro pari a un mese di retribuzione per ogni anno di anzianità.

    Art. 4 Vengono aboliti la cassa integrazione straordinaria, le liste di mobilità e i sussidi ordinari e a requisiti ridotti, e sostituiti da un sussidio di disoccupazione mensile, subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata, che viene corrisposto a tutti gli iscritti all'INPS da almeno due anni con almeno 52 settimane di lavoro nell'arco del biennio che siano senza un lavoro. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il sussidio di disoccupazione è corrisposto dall'INPS: nella misura del 50% della retribuzione lorda mensile il primo anno, nella misura del 40% il secondo e nella misura del 30% il terzo.

    Art. 5 Il datore di lavoro corrisponde al lavoratore licenziato un trattamento complementare mensile subordinato alla partecipazione del lavoratore licenziato a iniziative di riqualificazione e di ricerca del lavoro promosse dal datore di lavoro o da un'agenzia incaricata. Viene corrisposto per un massimo di tre anni o comunque della durata del precedente rapporto di lavoro diminuita di un anno. Il trattamento complementare mensile è corrisposto dal datore di lavoro nella misura: del 30% della retribuzione lorda mensile il primo anno, del 20% il secondo e del 20% il terzo.

    Art. 6 La retribuzione minima oraria, da applicare a ogni prestazione di lavoro, è determinata annualmente dal CNEL assumendo come limite inferiore il 40 per cento della retribuzione media.

    Art. 7 Qualunque prestazione di lavoro che ricade nei casi di cui all'art. 1 è assoggettata ad un'aliquota previdenziale pari al 33 per cento.


    Norme in materia di contrattazione

    Art. 8 La disciplina degli articoli 9, 10, 11, 12 riguarda tutte le imprese e tutti i rapporti di lavoro in essere e futuri disciplinati da contratto collettivo nazionale e o da contratto aziendale.

    Art. 9 Il contratto collettivo nazionale stipulato dal sindacato o coalizione maggioritaria è la disciplina applicabile in tutta la categoria salvo che ad un livello inferiore un sindacato o coalizione maggioritaria abbia stipulato un altro contratto di contenuto diverso purché il sindacato stipulante in deroga sia radicato in almeno quattro regioni.

    Art. 10 Sono determinati a livello nazionale gli incrementi salariali applicati a tutta la struttura retributiva volti a mantenere inalterata la capacità di acquisto, prendendo come riferimento gli obiettivi di inflazione della Bce. Sono determinate a livello nazionale per ogni settore le regole che legano il salario all’andamento della produttività aziendale, da applicare ex-post alle imprese in cui durante il periodo coperto dal contratto nazionale non sia stato possibile sottoscrivere un contratto aziendale.

    Art. 11 I contratti stipulati in deroga al contratto nazionale devono contemplare premi di produttività positivi o negativi definiti ex-ante e immediatamente monetizzati in base ai risultati aziendali.

    Art. 12 Sono detassati totalmente i guadagni di produttività futuri misurati in termini di crescita del valore aggiunto al netto dell’inflazione per un periodo di tempo prestabilito di cinque anni.

    Disposizioni finali

    Art. 13 Ai rapporti di lavoro indicati all'articolo 1 non si applicano le disposizioni della legge n. 2 ma la disciplina di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge.

    Art. 14 Sono esclusi dai trattamenti di cui agli articoli 4 e 5 i lavoratori che vengono condannati con sentenza definitiva per un reato penale e i lavoratori diventati titolari di un trattamento pensionistico diretto.


    Emendamendo Garat


    Art. 1: E' fatto divieto alle regioni di eccedere la spesa media nazionale calcolata in termini per abitante di oltre il 6% per quanto riguarda il personale pubblico proprio e degli enti sottordinati.
    Art. 2: E' prevista la possibilità di prevedere il numero per i singoli dipartimenti della Pubblica Amministrazione di competenza delle regioni e dello Stato.
    Art. 3: Nei dipartimenti amministrativi nazionali e locali nei quali il limite è stato superato al pensionamento dei dipendenti è fatto divieto di compiere nuove assunzioni, sia precarie che a tempo indeterminato, fin quando il numero complessivo dei dipendenti della Pubblica amministrazione non sia rientrato entro i limiti previsti.
    Art. 4: Nel caso in cui ci sia uno sforamento è attivata una procedura di mobilità che sia compatibile con l'abilitazione professionale di massima, la classe stipendiale e il livello gerarchico dei dipendenti.
    Art. 5: La procedura di mobilità è attuata su base territoriale, avendo per oggetto le strutture di Pubblica Amministrazione nelle quali siano riscontrate comprovate mancanze di personale, entro i confini della medesima Regione.
    Art. 6: Le strutture verso cui è indirizzata la procedura di mobilità cui sono sottoposti i dipendenti in esubero possono essere sia nazionali, che regionali, che locali, senza che sia fatto alcun riguardo per la struttura di provenienza del dipendente.
    Art. 7: È esperita l'offerta di pensionamento anticipato al personale in sovrannumero.
    Art. 8: Se il sovrannumero non è sostenibile in alcuna maniera, ovvero il personale ha rifiutato il trasferimento, ovvero le procedure di mobilità e di pensionamento anticipato non hanno esaurito il personale in esubero, è previsto il licenziamento del minimo numero necessario di dipendenti.
    Art. 9: Ai dipendenti licenziati entro i parametri previsti in capo all'Art. 8 è data una via preferenziale per la riassunzione nel caso in cui l'amministrazione rientri nei limiti previsti e accesso a corsi di formazione gratuiti, di competenza del livello a cui è situata l'amministrazione.
    Art. 10: La procedura di inserimento nella categoria di esubero segue i criteri del merito e dell'anzianità di servizio.
    Art. 11: Ai fini di cui all'art. 10, è istituita la procedura di rilevazione del merito. Tale rilevazione è annuale e la sua redazione è in capo al capo dell'unità operativa di appartenenza del dipendente: la sua revisione è in capo al superiore gerarchico di questi.

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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge Garat N.28 - Legge di Stabilità



    Art. 1: La retribuzione mensile dei Parlamentari viene automaticamente stabilita all'inizio di ogni legislatura sulla base di un calcolo della media statistica delle mensilità al momento dell'apertura della legislatura degli aventi ruolo equivalente dei paesi appartenenti all'Unione Europea.
    Art. 1.2: E' inoltre prevista una ulteriore riduzione del 30% del totale sulla retribuzione per quei Parlamentari che abbiano una fonte di reddito esterna superiore ai 10.000 euro mensili.
    Art. 1.3: Vengono dimezzati i membri eletti di ambedue le Camere della Repubblica.
    Art. 1.4: Sono abrogati i finanziamenti pubblici per l'editoria, salvo eccezioni parziali per quei giornali ritenuti meritevoli di supporto pubblico per motivazioni storiche e sociali.
    Art. 1.5: E' instituita la commissione parlamentare per la tutela dell'editoria, il cui primo compito è la selezione di quei giornali di valore storico o sociale e di conseguenza meritevoli di supporto.
    Art. 1.6: E' secondo compito della commissione stabilire per quei giornali ritenuti meritevoli di supporto l'entità dei finanziamenti pubblici, entro parametri di obbiettività e correttezza.
    Art. 1.7: Sono completamente abrogati i finanziamenti pubblici alle emittenti televisive private politiche.
    Art. 1.8: Laddove il Parlamentare ricopra una qualsiasi altra carica pubblica elettiva a qualsiasi livello amministrativo ha l'obbligo di rinunciare alla retribuzione ed ai contributi pensionistici dovuti per l'incarico secondario.
    Art. 1.9: E' abrogato l'accesso al rimborso delle spese elettorali per i partiti che non riescano ad ottenere almeno una percentuale superiore al 2% anche se in coalizioni o ad ottenere per lo meno un seggio alla camera/consiglio comunale/consiglio regionale in qualsiasi competizione elettorale a qualsiasi livello amministrativo.
    Art. 1.10: E' instituita la commissione di controllo del rimborso elettorale, il cui scopo è la verifica della correttezza e della trasparenza delle richieste di rimborso delle spese presentate dai partiti.
    Art. 1.11: laddove la commissione verifichi scorrettezze nella richiesta ha facoltà di rifiutare completamente il rimborso.
    Art. 1.12: Sono aboliti tutti i finanziamenti pubblici ai partiti.
    Art. 1.13: E' fatto l'obbligo ai partiti di dichiarare con massima trasparenza tutti finanziamenti ricevuti, con previa ricevuta fiscale all'inizio di ogni anno, presso la corte dei conti.
    Art. 1.14: E' fatto obbligo di accorpare i giorni di accesso ai seggi elettorali e di votazione per qualsiasi consultazione elettoale laddove non abbiano una distanza maggiore ad un mese tra le due consultazioni.
    Art. 1.15: Viene introdotto un tetto massimo mensile al costo delle consulenze esterne per tutti i compartimenti della PA, da stabilirsi tramite commissione parlamentare.

    Art. 2: Dalla data di approvazione della suddetta legge è abrogato la disciplina speciale di calcolo dell'età pensionabile e dei contributi previsto per i Parlamentari italiani.
    Art. 2.2: E applicata ai Parlamentari la disciplina ordinaria di calcolo dell'età e dei calcolo dei contributi.

    Art. 3: L'utilizzo dei mezzi pubblici a disposizione esclusiva dei parlamentari è strettamente limitato alle funzioni politiche dei parlamentari stessi. E' fatto divieto assoluto di utilizzare le auto blu per qualsiasi altra motivazione non strettamente legata alle suddette funzioni.
    Art. 3.2: Qualsiasi violazione di quanto previsto in capo all'Art. 3 comporta automaticamente una riduzione del 5% del totale della retribuzione mensile ed il rimborso delle spese.

    Art. 4: E' prevista una riduzione dell'1% sul totale della retribuzione mensile del Parlamentare ogni qualvolta sia assente ad una seduta, salvo l'assenza sia dovuta a motivazioni strettamente legate all'espletazione dei compiti del Parlamentare o motivazioni di particolare importanza.

    Art. 5: Tutti quegli immobili appartenenti al demanio pubblico che non siano utilizzati o immediatamente utilizzabili a fini di utilità pubblica, di ordine pubblico o culturale o privi di un valore storico sono messi all'asta.
    Art.5.2: All'asta sono accettati tutti coloro che possano dimostrare la solvibilità e la capacità economica ed organizzativa di gestire gli immobili.

    Art. 6: le co-partecipazioni di quelle imprese a partecipazione pubblica che abbiano un bilancio negativo vengono messe all'asta. Può partecipare all'asta qualsiasi soggetto che possa dimostrare di possedere:
    - Un patrimonio almeno triplo rispetto al valore dell'impresa in vendita
    - Un piano industriale che tuteli almeno il 75% dei posti di lavoro esistenti sul territorio italiano, almeno fino alla data del pensionamento dei dipendenti al momento dell'asta.
    - Una certificazione legale circa l'assoluta mancanza di rapporti con organizzazioni malavitose, passati procedimenti per falsi in bilancio e fallimenti.
    - Ulteriori parametri di valutazione delle aziendada considerarsi soggette a quanto previsto in capo all'Art. 7 saranno aggiunti tramite apposito DDL.
    Art. 6.1: Sono automaticamente escluse quelle aziende ritenute di interesse strategico per il paese. Tali eccezioni verranno stabilite tramite apposita commissione parlamentare.

    Art. 7: E' abrogato qualsiasi finanziamento pubblico ad istituzioni scolastiche private, salvo quelle ritenute meritevoli di tutela e supporto statale in base a criteri di merito e prestigio.
    Art. 7.2: Al fine di stabilire quali siano le istituzioni scolastiche private meritevoli di tutela e supporto statale è istituita la commissione parlamentare per il supporto all'eccellenza scolastica, che valuterà in base ai parametri espressi in capo all'Art. 9.

    Art. 8: Sono sospesi i finanziamenti per tutte le grandi opere pubbliche.
    Art. 8.1: E' istituita la commissione parlamentare di valutazione dei finanziamenti alle opere pubbliche, il cui scopo è rivalutare le priorità delle opere pubbliche stesse e stabilire a quali vadano indirizzati i finanziamenti e quali non debbano essere finanziate. Tale commissione valuterà entro parametri puramente tecnici.

    Art. 9: E' fatto obbligo per quei comuni rientranti nella cintura urbana di grandi città di unirsi alle sudette città, tenendo conto di parametri di densità abitativa e di collegamenti viari per eventuali eccezioni.

    Art. 10: E' prevista la possibilità per i comuni che ritengano di non poter offrire un servizio pubblico di trasporto cittadino o nettezza urbana la possibilità di appaltare tramite apposita gara il servizio ad enti privati.

    Art. 11: E' prevista la riduzione complessiva delle spese militari entro quanto previsto nel prospetto del ministero competente alla difesa.

    Art. 12: E' istituita l'IGR, Imposta sulle Grandi Ricchezze, di natura Ordinaria, del valore dello 0,7% sui patrimoni complessivi dei nuclei familiari pari o superiori agli 800.000 euro.

    Art. 13: Vengono tagliati gli stipendi della fascia superiore della PA per un totale di 6 miliardi da distribuirsi entro i prossimi 3 anni.

    Art.14: si tassa la finanza speculativa (emendamento Haxel)

    Il totale calcolato è circa di 50 miliardi.

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    Predefinito Re: Albo ufficiale delle leggi di politica reale approvate

    Legge italianista N.29 - Indirizzi di politica estera



    Presentazione degli Intenti
    Troppo a lungo si è ignorata la necessità di attuare una seria e coerente politica estera mirante alla difesa degli interessi nazionali. La parola chiave della nostra diplomazia sarà equilibrio e lungimiranza. Equilibrio nei rapporti con i diversi attori del sistema globale e lungimiranza nelle nostre azioni. La difesa degli interessi nazionali verrà ovviamente attuata nel pieno rispetto di tutte le leggi nazionali ed internazionali.
    E’ necessario inoltre rinnovare i rapporti privilegiati con gli alleati "storici" e sostenere in modo convinto l’europeismo nell'ambito di un rapporto paritario tra gli Stati membri. E’ altresì necessario consolidare e costruire rapporti anche con le nuove realtà emergenti come Cina, India, Russia, Brasile e Messico.. Sarebbe un gravissimo errore sottovalutare il peso che questi nuovi attori avranno nel prossimo futuro.

    Proposte del Governo:
    -Ritiro programmato e scaglionato dall'Afghanistan che inizierà nel mese di gennaio 2012 e dovrà concludersi entro e non oltre il gennaio 2013.
    -Riduzione immediata del contingente militare italiano in Libano. Si passerà dagli attuali 1.549 militari delle diverse Forze Armate a 450 uomini dell'Esercito. La Marina metterà a disposizione un’unità per il pattugliamento costiero per un altro anno.
    -Ritiro del contingente italiano dal Kosovo composto da 550 militari. Continuerà invece la partecipazione nazionale alla missione di polizia guidata dall'Unione Europea per l'addestramento delle forze di sicurezza locali (Eulex)
    -Creazione di un unico Tribunale Militare con sede nella Capitale e con autorità su tutti i casi di giustizia militare nazionale. Tutti gli altri tribunali militari sono aboliti. Riduzione del numero di ufficiali delle FFAA fino a raggiungere livelli proporzionali all’effettivo numero di uomini presenti nelle stesse Forze Armate.
    -Vendita di tutte le proprietà non indispensabili appartenenti al Ministero della Difesa.
    Il risparmio totale dei tagli alla difesa ammonterebbe a circa 5 miliardo di euro annui.
    -Vista la scarsità di risorse e la volontà di ridurre i costi ove possibile, il pattugliamento navale del Canale di Sicilia viene affidato esclusivamente alle unità d'altura della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza. Alle unità della Guardia Costiera viene inoltre assegnato il compito di soccorrere qualsiasi imbarcazione richieda assistenza in zone di giurisdizione nazionale. La Marina Militare avrà un ruolo di supporto laddove si verificassero incidenti di una certa gravità.
    -Vista l'impossibilità di negare lo status di rifugiato a priori per tutti i clandestini, non vi saranno cambiamenti immediati nell'attuale strategia di accoglienza. Il Ministero degli Esteri intende comunque attuare una più stretta collaborazione con il Ministero dell’Interno per trovare una soluzione definitiva a questo problema.
    -Attuare una campagna europea per il controllo del flusso migratorio che coinvolga tutti gli Stati dell'Unione che si affacciano sul Mediterraneo (principalmente Malta e Grecia).


    -Creazione di un unico Tribunale Militare Nazionale con sede nella Capitale con autorità su tutti i casi di giustizia militare nazionale. Tutti gli altri tribunali militari sono aboliti. Riduzione del numero di ufficiali delle FFAA fino a raggiungere livelli proporzionali all’effettivo numero di uomini presenti nelle stesse Forze Armate.

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