DDL Supermario sulla tutela e sulla promozione del Made in Italy.
Art.1 - Viene istituita l' Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy.
Tale agenzia verrà finanziata dalle aziende pubbliche e private per mezzo di una royalty da pagare sull' utilizzo dei marchi di certificazione di sua proprietà.
Art.2 - Le competenze di questa agenzia solo le seguenti:
- Creare e detenere i diritti di un unico logo e marchio "Made in Italy".
La dicitura "Made in Italy" cesserà di essere un semplice indicazione di produzione geografica ma diventerà un vero marchio di qualità e origine garantita, che sostituirà tutte le altre certificazioni di qualità e di origine quali DOC, DOCG, IGP, DOP ecc. ecc.
- Certificazione della effettiva produzione in Italia e nelle specifico nelle zone geografiche indicate nell' etichetta.
- Certificazione per quanto riguarda l' agroalimentare dell' utilizzo di materie prime di origine nazionale.
- Controllo e certificazione della qualità della produzione agroalimentare, manifatturiera e artigianale secondo criteri ben precisi precedentemente stabiliti dalla agenzia stessa in collaborazione con i ministeri competenti, confindustria, confartigianato, confcommercio, coldiretti e le rappresentanze dei consumatori e di associazioni quali Slow Food.
- Supporto legale alle imprese per la tutela dei loro marchi e denominazioni geografiche all' estero.
- Coordinare la promozione dei prodotti nei mercati esteri, tramite massive campagne pubblicitarie ed informative del marchio "Made in Italy", finanziate con le royalty del marchio stesso.
- Accompagnare, assistere e fare sistema con le aziende italiane aderenti al marchio "Made in Italy" presso le fiere internazionali, affittando ed allestendo padiglioni nazionali "Casa Italia" a spese dell' agenzia, dove ospitare a rotazione a fianco delle aziende leader anche le aziende con meno possibilità di investimento e startup con la necessità di promuoversi presso nuovi mercati.
- Supportare, promuovere e coordinare attività istituzionali e nuovi accordi di carattere commerciale con paesi esteri ponendosi come obiettivo finale la tutela dei marchi e dei prodotti italiani dentro e fuori l' UE.
- Incentivare le startup attraverso consulenze di marketing e promozione e con un opera di condivisione delle esperienze delle aziende leader del rispettivo settore.
- Collaborare con le forze dell' ordine per prevenire e debellare le truffe, la commercializzazione di prodotti con loghi o diciture false e la violazione di Copyrights
Art.3 - Il marchio esclusivo Made in Italy ( logo e dicitura ) e tutti i rispettivi diritti saranno di esclusiva proprietà della Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy.
Il logo e la dicitura definitivi saranno scelti tramite concorso internazionale al quale si darà ampio risalto mediatico.
I settori che si potranno richiedere di poter marchiare i propri prodotti con tale logo saranno i seguenti:
industria automobilistica
- automobili
- motori automobilistici
- componenti automobilistici
- design
- cicli e motocicli
- motociclette
- biciclette
- veicoli commerciali
- industria della moda
- artigianato
- gioielleria
- occhiali
- pelletteria
- abbigliamento
- industria alimentare
- prodotti da forno
- pasta e pizza
- pasticceria
- gelateria
- carni e insaccati
- industria casearia
- alcolici, acqua e bibite
- vini e spumanti
- liquori e birra
- bevande analcoliche
- attività manifatturiera
- industria tessile
- oreficeria
ART.4- Il logo "Made in Italy" potrà essere esposto anche da quei esercizi commerciali o di ristorazione fuori dal territorio nazionale dove l' agenzia per la tutela e la promozione certificherà ( con scadenza annuale ) l' uso e la vendita di prodotti nazionali originali marchiati.
ART.5- Il marchio oltre al logo e alla dicitura Made in Italy dovrà essere accompagnato anche da un codice digitale QR che colleghi il prodotto al rispettivo video dove oltre a promuovere il prodotto stesso viene pubblicizzato anche il territorio dove viene prodotto le sue bellezze naturalistiche e monumentali.
Art.6 - Il presidente dell' Agenzia Nazionale per la tutela e la promozione del Made in Italy sarà nominato dal consiglio dei ministri in carica e resterà in carica per quattro anni.
Art.7 - Il presidente dell' Agenzia dovrà tenere ogni trimestre un incontro con i ministri competenti ( Agricoltura, industria, commercio, sviluppo economico ) con le rappresentanze di confcommercio, confindustria, confartigianato , coldiretti, associazioni consumatori e Slow Food in modo da creare una Task Force in grado di aggiornarsi periodicamente sui provvedimenti da prendere, correggere in corsa possibili mancanze e sbagli e programmare nuove aggressive strategie di sviluppo e promozione.
Art.8 - Il presidente dell' Agenzia dovrà tenere ogni quadrimestre un incontro con i ministri della cultura e del turismo con lo scopo di coordinare le rispettive sinergie e fare sistema in modo tale da offrire al visitatore straniero ( con promozioni combinate full optional ) un pacchetto completo, che spazi dalla cultura classica, alle bellezze paesaggistiche alla cultura enogastronomica.
Art.9 - Le pene per il reato di contraffazione vengono inasprite nel seguente modo:
Reclusione da uno a quattro anni e multa da 10.000 a 100.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano marchi o altri segni distintivi.
Reclusione da due a sei anni e multa da 15.000 a 200.000 euro nel caso in cui oggetto del reato siano brevetti, modelli o disegni industriali
- PROMULGO.
F.to
Il Presidente, DADO