Ogni partito indichi un rappresentante per coordinare la coalizione


Ogni partito indichi un rappresentante per coordinare la coalizione
Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese


Proposte:
MOZIONE D’INDIRIZZO avente ad oggetto : Rete per la Salute della Donna, della Coppia e del Bambino: ridefinizione e riordino delle funzioni e delle attività dei Consultori Familiari regionali
La Camera dei Deputati di TP-POL
VISTA la Legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 200 I;
VISTA la Legge n. 405 del 29 luglio 1975 "Istituzione dei consultori familiari";
VISTA la Legge n. 194 del 22 maggio 1978 "Norme per la tutela sociale della maternità e
sull'interruzione volontaria della gravidanza"
VISTA la Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale"
VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia
sanitaria, a norma dell'articolo I della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Legge regionale n. 18 del 16 giugno 1994 "Disposizioni per il riordino del Servizio
Sanitario regionale ai sensi del Decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre e successive
modificazioni e integrazioni. Istituzioni delle Aziende Unità Sanitarie Locali e delle Aziende
Ospedaliere" e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Decreto Ministeriale del 24 aprile 2000 del Ministero della Sanità, avente ad oggetto:
Adozione del progetto obiettivo materno-infantile relativo al "Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000";
VISTA la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali
RILEVATA l'esigenza di proseguire complessivamente nelle azioni tese a migliorare il livello di
appropriatezza organizzativa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie, alla luce della normativa
vigente, anche al fine di ottimizzare l'intera offerta sanitaria;
CONSIDERATO necessario, per quanto sopra evidenziato, quale obiettivo prioritario nell 'ambito
della programmazione sanitaria, potenziare e riqualificare l'assistenza territoriale, anche attraverso
l'omogeneizzazione delle funzioni e delle attività svolte dai Consultori Familiari regionali
CONSIDERATO che dati recenti pongono l'esercizio dell'obiezione di coscienza fra i medici ginecologi al 69,3% in Italia (Relazione Ministeriale sullo Stato di attuazione della Legge 194/78 ; anni 20 Il – 2012 Commissione Affari Sociali - XVII Legislatura - Esame della Relazione sullo stato di attuazione della
" egge 194/78 2011-2012)
CONSIDERATO che il suddetto esercizio di obiezione di coscienza riguarda l'attività degli operatori impegnati esclusivamente nel trattamento dell'interruzione volontaria di gravidanza
CONSIDERATO che il personale operante nel Consultorio Familiare non è coinvolto direttamente nella pratica d’interruzione volontaria di gravidanza, bensì solo in attività di attestazione dello stato di gravidanza e
certificazione attestante la richiesta inoltrata dalla donna di effettuare interruzione volontaria
INVITA
Le istituzioni regionali italiane ad elaborare, a partire dalle allegate "Linee di indirizzo regionali per le attività dei Consultori Familiari" approvate dalla Regione Lazio e consultabili al link http://www.regione.lazio.it/binary/r..._domicilio.pdf normative regionali che garantiscano:
- la prescrizione di contraccettivi ormonali, sia routinaria che in fase post-coitale, nonché all'applicazione di sistemi contraccettivi meccanici, vedi I.U.D.(lntra Uterine Devices) nelle strutture territoriali preposte;
- il soddisfacimento del fabbisogno per i Consultori familiari (CF) definito dalla normativa in uno standard di I CF:20.000 abitanti per le aree urbane, e di 1 CF: 10.000 per le aree extraurbane, necessari alla effettiva ottemperanza alla mission stabilita dal mandato legislativo
- un numero di ore settimanali di apertura al pubblico non inferiore a 30 per ciascun Consultorio, articolate tra mattina e pomeriggio, dal lunedi al sabato;
- un orario di apertura e di chiusura flessibili e trasparenti, onde consentire l'accesso alla popolazione nelle sue varie componenti, con particolare riferimento alla tipologia degli insediamenti residenziali e produttivi e ad altre specifiche esigenze sociali;
- un tempo di compresenza dei diversi professionisti di almeno 14 ore settimanali, per gli interventi condivisi e le attività di programmazione e verifica, al fine di garantire l’interdisciplinarietà del lavoro d'equipe del Consultorio Familiare.
Ultima modifica di Gdem88; 10-11-14 alle 15:48
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]


DDL Gdem88 a tutela della bellezza naturale, paesaggistica, culturale
Articolo 1
(La bellezza patrimonio del Paese)
1.
La bellezza è un patrimonio del Paese e una fondamentale forma di espressione della sua identità e
cultura da tutelare e promuovere.
2.
In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la presente legge detta i principi generali di promozio
-
ne, tutela, valorizzazione e creazione della bellezza in quanto bene comune indisponibile. Le Regioni
si adeguano a tali principi nell’esercizio della propria potestà legislativa e regolamentare.
Articolo 2
(Tutela e riqualificazione del patrimonio paesaggistico italiano)
1.
Il Ministro per i Beni e le attività culturali presenta al Parlamento ogni anno il programma nazionale
di conservazione e restauro del patrimonio storico artistico e architettonico, nel quale sono indivi
-
duate le priorità di intervento, gli obiettivi di tutela e di fruizione dei beni. Il programma è sottoposto
per il parere alla Conferenza Stato Regioni e per la sua attuazione è costituito, presso la Presidenza
del Consiglio, un tavolo per l’attuazione degli interventi e per il cofinanziamento con fondi regionali,
europei e locali e il coinvolgimento di altri Ministeri, di privati e di associazioni di tutela.
2.
Le aree costiere libere da edificazione e comprese in una fascia della profondità di 1.000 metri dalla
linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, sono sottoposte a vincolo di inedificabilità. Il
vincolo ha valore al di fuori dei centri abitati e nei confronti delle previsioni di piano regolatore non
ancora attuate alla data di entrata in vigore della presente Legge. I Comuni hanno 90 giorni per rece
-
pire i vincoli nei propri strumenti urbanistici. Le Regioni attraverso i Piani paesaggistici definiscono
le forme di tutela e valorizzazione delle aree costiere libere da edificazione, gli usi compatibili non
di carattere edilizio, e gli obiettivi e le strategie di riqualificazione del patrimonio edilizio e turistico
esistente.
3.
Il Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell’ambiente approva entro
90 giorni dall’entrata in vigore della presente Legge un piano per la riqualificazione dei paesaggi dal
degrado ambientale e sociale. Nel piano, che viene aggiornato con cadenza biennale, sono indivi
-
duate le aree dove concentrare risorse provenienti da fondi europei, statali e regionali per costruire
progetti innovativi di riqualificazione e bonifica ambientale delle aree industriali e agricole dismesse
e degradate, di demolizione di costruzioni abusive o incompatibili e insicure. Gli obiettivi contenuti
nel piano costituiscono la base per un’intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rap
-
porti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, contenente l’individuazione degli obiettivi che ciascuna
regione e ciascuna provincia autonoma si impegna ad adottare con i propri strumenti di programma
-
zione urbanistica e pianificazione paesaggistica.
Articolo 3
(Tutela del suolo e contenimento del consumo)
1.
La Repubblica tutela la risorsa suolo e le funzioni che essa svolge in quanto elemento essenziale
per la vita degli ecosistemi e del genere umano. Per suolo s’intende lo strato superiore della crosta
terrestre, costituito da componenti minerali, organici, acqua, aria e organismi viventi che rappresenta
l’interfaccia tra terra, aria e acqua e ospita gran parte della biosfera La presente legge detta principi
fondamentali in materia di pianificazione del territorio per il contenimento del consumo del suolo,
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE
PER LA BELLEZZA
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la mitigazione e la compensazione degli impatti ambientali provocati, l’orientamento degli interventi
edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate degradate e le aree ad uso produttivo dismesse
da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l’attività agricola, il paesaggio e l’ambiente.
2.
E’ istituito presso l’ISTAT il Registro nazionale del consumo del suolo, quale sistema informativo
statistico e geografico integrato. Esso deve avvalersi delle informazioni disponibili e dei risultati
metodologici e classificatori prodotti nell’ambito degli studi in sede internazionale, nazionale e ac
-
cademica utilizzando, sia sul piano della produzione dei dati che su quello metodologico, i risultati
cui sono pervenuti gli enti pubblici e privati che, a vario titolo, dispongono di informazioni e di
strumenti utili a questo scopo.
3.
Il Ministro competente in materia di infrastrutture, d’intesa con il Ministro competente in materia di
ambiente, presenta annualmente al Parlamento un Rapporto sul consumo del suolo e sui processi
di più rilevante trasformazione ambientale dovuti alla crescita dell’urbanizzazione, nell’ambito del
quale sono individuati gli obiettivi di contenimento quantitativo da perseguire su scala pluriennale
nella pianificazione territoriale e urbanistica.
4.
Gli obiettivi contenuti nel Rapporto di cui al comma precedente costituiscono la base per un’intesa
da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province au
-
tonome di Trento e Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
contenente l’individuazione degli obiettivi che ciascuna Regione e ciascuna Provincia autonoma si
impegna ad adottare con i propri strumenti di programmazione urbanistica. Tale intesa va aggiornata
almeno ogni tre anni. Qualora l’intesa non sia raggiunta entro novanta giorni dalla prima seduta
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e Bolzano in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri approva un atto di
natura legislativa da sottoporre al Parlamento con una relazione nella quale sono indicate le speci
-
fiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.
5.
Il suolo non edificato costituisce una risorsa il cui consumo comporta oneri diretti e indiretti a carico
della collettività. La trasformazione dello stato dei suoli causata dall’espansione delle aree urbane è
suscettibile di contribuzione in ragione dell’impatto che determina sulla risorsa suolo, ferma restan
-
do la disciplina abilitativa applicabile a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Articolo 4
(Bellezza delle opere pubbliche e concorsi di progettazione)
1.
In tutte le opere pubbliche di rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico
e conservativo, nonché tecnologico, è applicata la procedura del concorso di progettazione o del
concorso di idee. Ogni altra modalità di affidamento deve essere motivata e approvata dall’Autorità
di Vigilanza sui Contratti pubblici, pena la nullità del bando.
2.
Il comma 5 dell’articolo 99 del Codice Appalti è sostituito dal seguente: “Con il pagamento del pre
-
mio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso,
se in possesso dei requisiti previsti dal bando, sono affidati con procedura negoziata senza bando
i successivi livelli di progettazione. Nel caso in cui il vincitore del concorso non sia in possesso dei
requisiti previsti dal bando può ugualmente ottenere l’incarico associandosi con un soggetto in pos
-
sesso di tali requisiti, mantenendo il ruolo di capogruppo e responsabile del progetto nei confronti
della stazione appaltante.
3.
L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 109 del Codice Appalti è sostituito dal seguente: «Al vin
-
citore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, è affidato l’incarico della proget
-
tazione definitiva ed esecutiva. L’incarico è affidato con procedura negoziata senza bando nel caso
in cui il corrispettivo per le ulteriori attività di progettazione non sia già stato indicato nel bando di
concorso».
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Articolo 5
(Rigenerazione urbana)
1.
I Comuni possono individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, gli ambiti caratterizzati da
degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare ad interventi di rigenerazione urbana, am
-
bientale e sociale i cui obiettivi dovranno essere individuati dai medesimi strumenti urbanistici. Per
rigenerazione urbana si intende un insieme organico di interventi che riguardi edifici pubblici e pri
-
vati e spazi pubblici, attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, ristrutturazione e nuova co
-
struzione, con l’obiettivo di conseguire una significativa riduzione dei consumi sia idrici che energe
-
tici, intervenendo sulle prestazioni degli edifici, sul risparmio e la produzione da fonti rinnovabili, la
messa in sicurezza degli edifici da un punto di vista statico, la bonifica delle aree e la qualificazione
naturalistica degli spazi pubblici, la riduzione delle aree impermeabili, la realizzazione di interventi
per la gestione e la raccolta differenziata del ciclo dei rifiuti, la mobilità sostenibile incentrata sugli
spostamenti pedonali e ciclabili, sul trasporto pubblico, e l’integrazione della residenza con attività
e funzioni miste.
2.
Per favorire gli investimenti in tali ambiti di rigenerazione urbana i comuni possono disporre, per un
periodo massimo di dieci anni, di un regime agevolato, consistente nella riduzione del contributo di
costruzione relativamente a tutte le sue componenti e nell’applicazione di una aliquota ridotta agli
effetti dell’Imposta municipale unica.
3.
Oltre agli incentivi di cui al comma 1, negli ambiti di rigenerazione urbana il comune può prevedere
compensazioni e incentivazioni attraverso l’attribuzione di diritti edificatori alle proprietà immobiliari
pubbliche e private. Il comune può inoltre promuovere interventi di riqualificazione del sistema
delle infrastrutture e delle attrezzature pubbliche anche utilizzando i proventi del contributo di cui
all’articolo 6 della presente legge.
4.
I trasferimenti di beni immobili che intervengono negli ambiti di rigenerazione urbana fino alla re
-
alizzazione degli interventi sono soggetti all’imposta di registro nella misura dell’1 per cento e alle
imposte ipotecarie e catastali, se dovute, in misura fissa.
Articolo 6
(Contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana)
1.
Il consumo del suolo, per l’impatto che determina su una risorsa non rinnovabile, è gravato da un
contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana legato alla perdita di valore ecologico,
ambientale e paesaggistico che esso determina. Il contributo si aggiunge agli obblighi di pagamento
connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione, la cui misura è stabilita dai
comuni ai sensi delle leggi statali e regionali vigenti.
2.
Il contributo di cui al comma 1 si applica, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, su
tutto il territorio nazionale con riferimento a ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia
che determina un nuovo consumo di suolo. Esso è pari a tre volte il contributo relativo agli oneri
di urbanizzazione ed al costo di costruzione, nel caso in cui l’area sia coperta da superfici naturali
o seminaturali, ovvero pari a due volte il medesimo contributo, nel caso in cui l’area sia coperta da
superfici agricole in uso o dismesse. Il contributo di cui al comma 1 non è dovuto per interventi su
aree edificate o comunque utilizzate ad usi urbani e da riqualificare, nonché nei casi in cui non sono
dovuti gli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Il contributo di cui al
comma 1 può essere sostituito, previo accordo con il Comune, con una cessione compensativa di un
area, e il corrispondente vincolo a finalità di uso pubblico, per la realizzazione di nuovi sistemi
naturali permanenti quali siepi, filari, prati permanenti, boschi, aree umide e di opere per la fru
-
izione ecologico-ambientale dell’area quali percorsi pedonali, percorsi ciclabili. Tale area deve essere
di dimensione minima pari alla superficie territoriale dell’intervento previsto.
PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE
PER LA BELLEZZA
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3.
Sono tenuti al pagamento del contributo di cui al comma 1 gli stessi soggetti tenuti al pagamento
degli oneri relativi ai costi di urbanizzazione ed al costo di costruzione, secondo le stesse modalità e
gli stessi termini. I Comuni destinano i proventi del contributo ad un fondo per interventi di bonifi
-
ca dei suoli, per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, per la demolizione
e ricostruzione di edifici posti in aree a rischio idrogeologico, per l’acquisizione e realizzazione di
aree verdi.
4.
I proventi degli oneri relativi all’urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione
di cui all’articolo 16 del Testo Unico dell’edilizia approvato con DPR n. 380/2001 sono versati in un
conto corrente vincolato presso la tesoreria del comune e sono esclusivamente destinati alla realiz
-
zazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi com
-
presi nei centri storici e in altri tessuti urbani da tutelare, all’acquisizione delle aree da espropriare,
nonché, nel limite massimo del 30 per cento, a spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del
patrimonio comunale.
Articolo 7
(Repressione dell’abusivismo edilizio e recupero ambientale delle aree)
1.
Ai fini dell’attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, le opere abusive non suscettibili di sanatoria
ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n.47, della legge 6 giugno 2011, n. 378 e del decreto legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
realizzate nelle aree soggette a vincolo, sono acquisite al patrimonio disponibile dello Stato me
-
diante la procedura di cui ai successivi commi, fino all’esecuzione degli interventi di demolizione e
di ripristino ambientale delle aree. L’acquisizione è estesa fino al limite di 10 volte la superficie utile
abusivamente costruita. Qualora l’abuso sia stato compiuto in aree assoggettate alla tutela di cui
alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.
2.
L’acquisizione al patrimonio disponibile dello Stato opera qualora il responsabile dell’abuso non
provveda alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di quarantacinque giorni
dall’ingiunzione a demolire che, alla scadenza del termine predetto, costituisce il titolo per l’immis
-
sione nel possesso e per la trascrizione, a titolo gratuito, nei registri immobiliari.
3.
Il segretario comunale, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede alla tra
-
smissione al prefetto dell’elenco contenente le opere non sanabili ai sensi del comma 1 e lo stato
dell’iter per i procedimenti di sanatoria non ancora conclusi. L’elenco contiene, tra l’altro, il nomina
-
tivo del proprietario e dell’eventuale occupante dell’immobile abusivo, gli estremi di identificazione
catastale e il verbale di consistenza delle opere abusive e il titolo di occupazione dell’immobile. Le
amministrazioni statali e regionali preposte alla tutela, nonché, nel caso della aree protette nazionali,
gli Enti Parco, trasmettono al Prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire nelle ipotesi previste al
comma 1.
4.
Il prefetto competente per territorio, acquisiti gli elenchi di cui al comma 3, provvede, entro trenta
giorni, agli adempimenti relativi al trasferimento allo Stato dei beni e delle aree interessate, no
-
tificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso. L’esecuzione della
demolizione delle opere abusive è disposta dal Prefetto, in danno del responsabile dell’abuso, che
può avvalersi in caso di motivata necessità delle strutture tecnico-operative del Genio militare. Tale
facoltà è estesa a tutti i soggetti competenti, ai sensi della Legge 47/85, alla demolizione di opere
abusive. Qualora l’opera abusiva risulti adibita ad unica abitazione, anche di fatto, del nucleo fami
-
liare dell’autore dell’abuso, il Prefetto può sospendere la demolizione per un tempo da tre a 12 mesi
e emettere un provvedimento per uso temporaneo e oneroso dell’abitazione.
8
5.
Il dirigente degli uffici o il responsabile dei procedimenti di repressione dell’abusivismo edilizio, che
non emanino gli atti di propria competenza entro il termine di trenta giorni da quando è insorto l’ob
-
bligo, sono sottoposti a procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e sono passibili di sospensione.
6.
Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle
opere alla normativa vigente, alle previsioni di piano e, unitamente al direttore dei lavori, a quelle
della concessione. Essi sono tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese
per l’esecuzione in danno in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate e per il ripristino dello stato dei luoghi.
7.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni pubbliche che
realizzano demolizioni ai sensi del presente articolo possono accedere alle risorse del Fondo per le
demolizioni delle opere abusive, di cui all’articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 326,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Articolo 8
(Dibattito pubblico per l’approvazione delle infrastrutture di interesse nazionale)
1.
Per l’approvazione delle nuove infrastrutture di interesse nazionale realizzate da enti pubblici o
concessionarie, società private, è istituita la procedura del Dibattito pubblico. Tale procedura deve
garantire, prima della decisione finale di approvazione dell’opera, la corretta informazione di tutti i
soggetti interessati e la debita considerazione delle osservazioni emerse da parte di cittadini e stake
-
holder. Il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell’Ambiente, nomina il Garante
del dibattito pubblico a cui spetta disporre che tutte le informazioni riguardanti il progetto siano rese
disponibili per i cittadini e tutti i soggetti interessati, anche attraverso sistemi informatici, nonché
stabilire le forme della discussione attraverso iniziative pubbliche e farsi garante che alle richieste
di informazione e approfondimento sia data adeguata risposta da parte dei proponenti l’opera. Al
Garante spetta il compito di predisporre il documento finale del Dibattito pubblico da sottoporre alle
autorità competenti e da rendere pubblico come tutti gli atti della procedura. Possono essere nominati garanti membri della Magistratura o docenti universitari in servizio o in pensione.
Articolo 9
(Bando di idee per la bellezza)
1.
E’ istituito un bando di idee per la bellezza, promosso d’intesa tra il Ministero per i Beni e le atti vità culturali e il Ministero per le Politiche giovanili. Il bando è finalizzato a promuovere la capacità
progettuale ed innovativa delle giovani generazioni e la produzione di bellezza.
Al bando, che avrà cadenza biennale a partire dall’anno 2013, possono partecipare cittadini singoli o in gruppo, di età
compresa tra i 18 ed i 35 anni.
2.Il bando dovrà individuare i criteri per valutare le proposte presentate nell’ambito dei seguenti ambiti: riqualificazione del territorio: la bellezza da portare nel futuro; vivibilità urbana: la bellezza di
fare comunità e del ritrovare l’identità; produzioni artistiche e culturali: la bellezza della creatività
che guarda al futuro. Nel bando verranno individuati i contenuti delle proposte, per la descrizione
del tema/problema che si vuole affrontare, delle idee e soluzioni e dei vantaggi sociali, ambientali
e culturali. I criteri di valutazione dovranno tenere prioritariamente in considerazione: la capacità
dell’idea di essere un modello innovativo, perché utilizza nuove conoscenze, tecnologie e
inediti approcci organizzativi; la capacità dell’idea di avere una concreta ricaduta territoriale valorizzando
filiere virtuose legate a bellezza, cultura e coesione sociale, arti visive, teatrali e musicali, innovazione ed occupazione.
3.Per le attività di cui al comma 1 sono stanziati 10 milioni di Euro per il primo biennio. Le proposte
selezionate potranno ricevere finanziamenti pari alla copertura di tutte le spese nel caso di studi di
fattibilità, e pari a una compartecipazione fino al settanta per cento delle spese nel caso di realizzazione dei progetti. Il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero per le politiche giovanili
d’intesa con il Ministero per la coesione territoriale, individuano nell’ambito dei fondi europei risorse
e ulteriori benefici fiscali per la realizzazione delle idee e dei progetti oggetto del bando.
Articolo 10
(Bellezza dei gesti e senso civico)
1.
E’ istituito un Osservatorio nazionale per la promozione della bellezza dei gesti e delle azioni civiche, che ha lo scopo di rilevare le tendenze ed i contesti principali dentro ai quali si sviluppano
fenomeni riconducibili ad un sano civismo e di diffonderne le buone pratiche che possono rappre sentare una soluzione ai bisogni sociali, educativi e strutturali esistenti, agendo sulla prevenzione.
L’osservatorio è composto da rappresentanti del Ministero dell’Interno, del Ministero per i beni e le
attività culturali, del Ministero per le politiche giovanili, e rappresentanti nominati da Regioni, Anci,
Upi, istituti di ricerca, associazionismo e società civile.
2.
L’Osservatorio produrrà un report annuale sul rapporto fra cittadini e civismo e ricerche in particolare
focalizzate sul ruolo dei giovani e del volontariato. Indirà inoltre annualmente un bando finalizzato
a raccogliere e sostenere le buone pratiche di civismo sviluppate a livello territoriale articolandole in
tre sessioni: buone pratiche di civismo delle comunità locali, buone pratiche di civismo delle comunità scolastiche, arte e cultura per l’impegno civile.
3.
Al fine di valorizzare la bellezza legata ad azioni di civismo delle comunità viene indetta, sotto l’Alto
Patronato del Presidente della Repubblica, la Giornata Nazionale della Virtù Civica.
In occasione di tale giornata il Presidente della Repubblica premierà le buone pratiche selezionate
dal suddetto bando promosso dall’Osservatorio.
4.
Le attività di cui al comma 1 e 2 sono finanziate attraverso la compartecipazione alle spese da parte
delle istituzioni presenti nell’Osservatorio. Le suddette istituzioni e gli altri componenti l’Osservatorio
individuano nell’ambito di bandi europei e delle fondazioni bancarie risorse ulteriori per specifiche
azioni e progetti
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]


http://www.legambiente.it/sites/defa...entali_def.pdf PROPOSTA DI MANIESTO PER UNA NUOVA FISCALITA' AMBIENTALE
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]


MOZIONE D’INDIRIZZO: LOTTA AL DISSESTO IDROGEOLOGICO
La Camera dei Deputati di TP-POL
CONSIDERATI i fatti di Cronaca che in questi giorni, come ogni anno, ci ricordano dolorosamente quanto il dissesto idrogeologico sia un problema serio e spesso non affrontato con la dovuta cura nel nostro Paese;
CONSIDERATE le dichiarazioni del Sottosegretario Delrio riguardanti le intenzioni del Governo Renzi di elaborare un piano “ambizioso” per la lotta al dissestro idrogeologico (http://www.europaquotidiano.it/2014/...rogeologico/);
VALUTATE le possibili coperture enunciate dal Sottosegretario alla Presidenza (4 miliardi del fondo di sviluppo e coesione, 2 miliardi delle Regioni e ulteriori 2 miliardi di fondi europei sugli obiettivi tematici che riguardano la cura del territorio, oltre alle risorse dei consorzi di bonifica) e l’ammontare del Piano stimato in 9 Miliardi di Euro
INVITA
Il Governo Italiano e nello specifico la Presidenza del Consiglio, il Sottosegretario alla Coesione e il Ministero dell’Ambiente a:
1) Procedere in tempi certi e brevi alla realizzazione di quanto annunciato, con l’elaborazione di un Piano Unico Nazionale di Manutenzione e Prevenzione, con politiche e interventi per ridurre il rischio idrogeologico e salvaguardare le città e i territori colpiti dai disastri causati da frane e alluvioni, non solo agendo ex post sulle criticità ma scegliendo le opportune strategie di salvaguardia preventiva;
2) Garantire il coordinamento e l’integrazione tra gli strumenti previsti in attuazione della Direttiva quadro sulle acque (n.2000/60/CE) e della Direttiva relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni (n.2007/60/CE), considerando che la gestione razionale delle risorse idriche e del territorio rappresenta uno degli aspetti più rilevanti della pianificazione di bacino;
3) Definire con maggiore chiarezza il ruolo, le competenze e la composizione delle Autorità di Bacino Distrettuali, avviando urgentemente la loro costituzione, dotandole di adeguate risorse umane e finanziarie;
4) Uscire dalla logica dei Commissari straordinari e garantire il coinvolgimento e la partecipazione dei territori per la costruzione di una concreta politica di mitigazione;
5) Liberare tutte le risorse già stanziate per la prevenzione che Stato e Enti locali non sono riusciti a spendere, con l’allentamento dei vincoli del Patto di Stabilità interno per le spese relative alla mitigazione del rischio idrogeologico e inserendo la difesa del suolo e gli interventi di prevenzione come priorità all'interno della programmazione dei fondi strutturali per reperirne di nuove;
6) Tenere la cifra annunciata dal Sottosegretario Delrio come base minima di spesa, confermandola nelle successive fase di deliberazione e progetto;
7) Concertare adeguatamente con tutti i livelli istituzionali e privati il succitato Piano Unico, ponendo attenzione ai bilanci regionali e comunali già in precarie condizioni di equilibrio, se non di dissesto;
8) Garantire a livello nazionale, attraverso opportuni interventi normativi, un controllo sulla qualità dei progetti e degli interventi di manutenzione e prevenzione del rischio, ispirati a un modello di sostenibilità ambientale ed economica, efficacia, trasparenza delle regole e delle procedure.
9) Tenere nella giusta considerazione le posizioni e le proposte espresse sull’argomento della lotta al dissesto da Istituzioni e Associazioni ambientaliste nel corso degli ultimi anni (http://www.legambiente.it/sites/defa..._rischio_0.pdf)
Ultima modifica di Gdem88; 11-11-14 alle 16:30
«Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]


Progetto di Legge "Misure straordinarie infrastrutturali per la competitività"
Relazione Tecnica
Il Corridoio Ten-T 1 rappresenta uno snodo importante nella sua realizzazione per la competitività economica del nostro paese. Permette infatti di collegare il cuore dell'Europa con l'intero paese: nella fattispecie dell'intervento che sto per illustrare si tratta di realizzare infrastrutture che collegheranno le imprese del nord-Italia ai porti del Mar Ligure-Tirreno dimezzando i tempi e ampliando le possibilità di sinergia tra i principali porti del Mediterraneo Occidentale e i principali scali e punti intermodali d'Italia e d'Europa. Opere di tipo stradale e ferroviario di primaria importanza strategica ed economica che permetteranno anche di creare forza lavoro per i prossimi 5 anni.
Per maggiori informazioni: TiBre
Art. 1
Lo Stato Italiano ritiene di primaria importanza il potenziamento e miglioramento del corridoio Tirreno-Brennero all'interno progetto Europeo TEN-T 1 pertanto dispone la realizzazione entro il 2020 delle seguenti opere:
a) Completamento di 72km del tracciato Parma Fontevivo- Nogarole Rocca a partire da Parma-Terre Verdiane per 1,8 miliardi di Euro tramite la concessionaria Autocamionale della Cisa S.p.A. per l'appalto dei lavori;
b) Completamento del raddoppio della Ferrovia Pontremolese per un importo totale di 2,3 miliardi di euro tramite RFI S.p.A.
c) Costruzione dell'Autostrada Tirrenica da San Pietro in Palazzi a Tarquinia per un importo totale di 2,2 miliardi di euro tramite la Concessionaria Società Autostrada Tirrenica S.p.A.
Art.2
Per la corretta esecuzione delle opere di cui alle lettere a,b e c dell'art.1 è prevista la nomina di un Commissario Unico da parte del Consiglio dei Ministri.
Art.3
Per il finanziamento delle opere di cui all'art.1 si adottano i seguenti provvedimenti:
1) cessione mediante asta pubblica del 90% di EUR S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 645.248.000 euro;
2) collocazione sul mercato azionario del 40% di Poste Italiane S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 520.000.000 euro;
3) collocazione sul mercato azionario del 40% di ENAV S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 448.700.000 euro;
4) collocazione sul mercato azionario del 3,93 % di ENI S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 2,6 miliardi di euro;
5) collocazione sul mercato azionario del 6,24 % di ENEL S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 2,2 miliardi di euro;
6) collocazione sul mercato azionario del 17,5 % di Fincantieri S.p.A di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 77.157.952 euro;
7) acquisto di azioni proprie per lo 0,5% da parte di Cassa Depositi e Prestiti di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 17.500.000 euro;
8) cessione alla Banca d'Italia del 4,6% di Cassa Depositi e Prestiti di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze per un valore di 161.000.000 euro.
Art.4
Al Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione è affidato di ruolo di vigilare e monitorare, e intervenire se necessario, sull'attività del Commissario di cui all'art.2 della presente legge.
Art.5
Per le opere di cui alla lettera a e c dell'art.1 non sono consentiti aumenti delle tariffe ad opera delle società concessionarie per 10 anni; per lo stesso periodo di tempo lo Stato Italiano avrà il diritto al 50% dei proventi ottenuti dai pedaggi a garanzia dell'investimento fatto.
Art.6
Le spese totali per le opere di cui all'art.1 ammontano a 6,3 miliardi di euro, interamente coperti dai provvedimenti di cui all'art.3 che permettono ricavi per 6,5 miliardi di euro.
Art.7
I ricavi ottenuti dai provvedimenti di cui all'art.3 sono convogliati in un apposito fondo denominato "Fondo per la realizzazione del corridoio Ti.Bre" creato presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Ultima modifica di Daniele; 11-11-14 alle 20:20
Non chiedete cosa possa fare il paese per voi: chiedete cosa potete fare voi per il paese