Ricorso alla Corte Costituzionale
il Sen. Ronnie
interpretativo ex art. 36 comma 1, a)
- nell'interessse dell'ordinamento
- con urgenza, visto l'aggravarsi progressivo dell'emergenza
- per la disapplicazione della vigente interpretazione circa l'obbligo di numero legale delle Camere
FATTO
1.
Il climax di inoperatività del corpi politico e regolamentare dell'organo legislativo. In data
3/12/2014 due autorevoli esponenti parlamentari del ramo politico chiedevano la sospensione
extra ordinem dell'attività del parlamento tutto, rilevando l'inabilità
de facto delle due compagini parlamentari ad approvare alcunchè per assenza sistematica del numero legale. Inoltre, come dimostrato dai fatti resi noti alla Corte in precedente giudizio, anche il Senato è inabilitato de facto, dall'assenteismo sopravvenuto dei
non decadendi, a deliberare circa la decadenza dei
decadendi, nel frattempo tornati presenti ma comunque sottoposti, come statuito con sentenza dalla Corte Ill.ma.
2.
L'inesistenza di rimedi legislativi praticabili. Non essendo possibile ad alcun organo del gioco intervenire modificando il tasso di presenza delle persone alle attività del forum, si è rivelato altresì impossibile, per l'inoperatività ipso facto delle due camere che sono le uniche abilitate a modificare il principio di inderogabilità del numero legale, anche percorrere la via dell'annullamento o sospensione legislativa del vincolo del numero legale. Si sottolinea che, derivando il vincolo del numero legale dall'articolo 19 comma 3 (valido sia per la camera che, per richiamo, per il senato), sottoposto dall'articolo 44 alla procedura di revisione rafforzata dalla ratifica della Camera, è sufficiente che una sola delle due camere sia inabilitata (e abbiamo visto che lo sono entrambe) a bloccare di fatto l'ordinamento.
3.
L'urgenza di un intervento interpretativo disapplicativo. Di tutta evidenza, il Senato non è già più in grado di approvare alcuna legge costituzionale per il situarsi della richiesta maggioranza oltre il numero medio di ciascuno dei gruppi politici collaborativi presenti. Quanto alla Camera: essa non sta approvando il suo stesso regolamento, nonostante un sostegno bipartisan. All'evidenza: presto la Camera non sarà in grado di operare, e presto anche il Senato perderà anche la teorica fattibilità di modifiche di regolamento e approvazione di leggi ordinarie. Senza una interpretazione differente del diritto già vigente, il gioco sarà in stallo permanente fino al mutare del tasso di partecipazione di fatto.
4.
La ragionevolmente certa improbabilità di un miglioramento spontaneo. Per lo stesso fatto che il gioco cadrebbe in stasi è improbile che esso attrarrebbe nuova partecipazione in coloro i quali già non ne traggono interesse sufficiente. Ciò vale a dimostrare che dal
cul de sac non si può uscire per via diversa dall'intervento giudiziale interpretativo per ragioni che non sono giuridiche ma fattuali, alle quali la volontà dell'ordinamento non può opporre una posizione conformatrice controfattuale, ma solo accedere con umiltà adeguatrice al diverso contesto...o perire.
DIRITTO
1.
La salvezza della cosa pubblica sia la suprema legge. Al ricorrente, come è certamente noto alla Corte Ill.ma, non è mai sfuggita d'attenzione l'esigenza di tutelare la Costituzione quanto al dato testuale, e quindi anche intorno alla vigenza delle leggi e alla loro inderogabilità equitativa, che non consentono giudicati
legibus soluti. Pur tuttavia, come certamente anche le SS.VV. vorranno rilevare, è proprio dal dato testuale che si evince anche che noi artefici della Costituzione codificammo in essa principi superiori, riconosciuti e non creati dall'ordinamento positivo, tra i quali sono tanto la legge naturale delle cose umane, a cui dobbiamo la Libertà di esprimerci, che la legge derivante dalla Sovranità dell'Amministrazione di questo forum, a cui dobbiamo la possibilità di farlo, entrambe citate nel preambolo, che, per finire ma non per ultima, la legge di ragionevolezza inscritta nel Principio di Completezza dell'Ordinamento giuridico e nelle regole dell'interpretazione del nostro diritto. Che il generale principio di Marco Tullio Cicerone "
Salus rei publicae suprema lex esto" sia stato introdotto, rispetto alle precedenti Costituzioni, nel nostro ordinamento, è un merito che noi costituenti vantiamo e che oggi è il momento di mobilitare a difesa dello stesso. Molteplici dati testuali confermano che in nessun caso una norma assolutamente
necessaria e insostituibile all'ordinamento può essere considerata "assente" solo perchè "non scritta":
Disposizioni sulla Legge in Generale
Articolo 1
Indicazione delle fonti
1. Sono fonti del diritto:
i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
ii) la Costituzione della Comunità di POL
Articolo 46
Interpretazione della legge
[...]
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
Articolo 39
Garanzie d'indipendenza
1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
Articolo 45
Disposizioni sulla Legge in Generale
1. Con legge organica sono disciplinate la gerarchia delle fonti di diritto, la competenza interpretativa, l’interpretazione della legge, l’efficacia della legge nel tempo, la completezza dell’ordinamento e l’abrogazione delle leggi.
[...]
Articolo 51 Completezza dell'Ordinamento
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico del Termometro Politico.
II. Trans.
[...]2. Fino all’approvazione di ogni altra Legge Organica necessaria al funzionamento del gioco le altre disposizioni momentaneamente assenti di tali leggi necessarie all’attuazione Costituzionale sono sostituite, rispettivamente, dalle decisioni secondo opportunità del Presidente di POL, del Presidente della Camera, del Presidente del Senato e del Presidente della Corte Costituzionale, ognuno per la sua materia.
[...]
4. La Corte Costituzionale, limitatamente alla fattispecie della violazione di norme Costituzionali compiuta tramite l'esercizio del potere di disposizione provvisoria d’opportunità ai sensi della presente disposizione transitoria seconda, non può comminare pene.
etc.
2.
L'esigenza giuridica e non meramente fattuale di tutelare la funzionalità del Parlamento.
Abbiamo visto che la volontà del legislatore non è insignificante. La volontà del legislatore è il senso della legge! E' altresì evidente senza bisogno di particolari spiegazioni, che ritenere compatibile con la volontà del legislatore costituente e con l'ordinamento naturale l'ipotesi di uno stallo per eccesso di assenze del parlamento, che come abbiamo visto non è temporaneo o sostenibile ma strutturale e insostenibile, equivarrebbe ad asserire che fosse intenzione dei legislatori di distruggere l'ordinamento stesso. Ma questo contrasta con i citati dati testuali. E' infatti certo al di là di ogni ragionevole dubbio che noi intendevamo l'ordinamento come completo di ogni norma a se stesso necessaria e pertanto abbiamo previsto precise valvole di sicurezza, che consentono interpretazioni creative ed estensive a questa Corte, ogni qualvolta esista una reale necessità non risolubile in altro modo, tra le quali anche quelle sopra citate.
3.
Per la tutela del principio del numero legale dalle interpretazioni autocontraddittorie dello stesso.
E' noto che
il principio del numero legale necessario è posto a tutela di quei componenti che non devono essere postergati nel loro diritto di decidere esercitando la propria funzione da convocazioni in giornate di festa, in periodi di disattenzione, notturne, o comunque scorrette
perchè calendarizzate consapevolmente dalla presidenza d'aula in date nelle quali essa sia consapevole della impossibilità dei di parlamentari di parteciparvi. Come è chiaro, usualmente il principio autolimita se stesso perchè è formulato con il limite che l'impedimento dei membri a esser presenti rileva solo se è la maggioranza dei membri a mancare. Ma che succede se la maggioranza non manca per colpa di una convocazione scorretta, ma semplicemente perchè non ha nessun interesse a partecipare?
Ebbene succede che il principio, se letto solo letteralmente, contraddice se stesso, e per tutelare parlamentari che non hanno alcun interesse violenta il diritto di decidere di parlamentari che invece hanno interesse a farlo
4.
La possibilità di una interpretazione dell'articolo 19 comma 3 della Costituzione disapplicatrice E conforme alla volontà del legislatore.
Il ricorrente, onde evitare di dover chiedere alla Sovrana Amministrazione un intervento autoritativo, propone alla Corte di interpretare in modo vincolante il seguente articolo:
Originariamente Scritto da
testo dell'articolo 19 comma 3
3. Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti
esponendo come sua lettura costituzionalmente vincolata, ai sensi del principio di completezza e ragionevolezza dell'ordinamento, il seguente principio di diritto:
<<La disposizione per la quale "Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti" non si applica secondo il suo senso letterale in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla consapevole decisione di rifiutare la partecipazione o dalla consapevole negligenza nel consultare i 3d delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento, che sia constatata dal presidente della camera d'appartenenza. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida ogni votazione sulla sola base della maggioranza dei presenti (o la più alta richiesta) stabilita dal successivo testo dell'articolo 19.>>
Tale interpretazione, salvando anche il diritto, salverebbe la cosa pubblica, e risulterebbe, in fede qui lo testimonio, completamente coerente con ciò che intendevamo quando abbiamo deciso di fondare
un nuovo ordinamento completo e retto dal principio di ragionevolezza, che non può essere dimenticato in modo da consentire il protrarsi di una interpretazione solo letterale e non ragionevolmente orientata del principio del numero legale di cui all'articolo 19 comma 3, quale è quella fino a questo momento invalsa da parte dei presidenti delle Camere (tutti, non solo gli ultimi), che consegue il paradossale risultato di vedere un principio colpire se stesso.
Per questi motivi
CHIEDE
Domanda n.1. L'interpretazione nel senso indicato dell'articolo 19 comma 3 della Costituzione.
Domanda n. 2. L'interpretazione in ogni altro senso sufficiente a risolvere il problema delle norme che serviranno.
POL, addì 4 dicembre 2014
Sen.
Ronnie