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Metto dunque ai voti la proposta di sentenza. Espungo dall'ultimo periodo l'inciso "in assenza formale del numero legale" perché a questo punto, onde evitare possibili arbitri, la Corte deve dare la possibilità di ricorrere contro qualsiasi decisione dei Presidenti di Camera e Senato circa la validità delle votazioni. I Presidenti di Camera e Senato possono e devono decidere sulla base dell'interpretazione fornita dalla Corte (infatti se notate ho anche aggiunto la frase "I Presidenti di Camera e Senato devono attenersi a questa interpretazione dell'articolo"); ma la Corte non può prescindere dalla possibilità che i Presidenti decidano liberamente caso per caso, data l'impossibilità di stabilire a priori quale è un comportamento da considerare sciatto, negligente e noncurante (nell'interpretazione viene usato l'avverbio "visibilmente", ma quel "visibilmente" può essere oggetto di controversia).
Sarà eventualmente la Corte a giudicare in concreto, in caso di ricorso, se certe assenze prolungate di parlamentari debbano essere ritenute la diretta conseguenza di un comportamento sciatto, negligente e noncurante.
Al momento però non pare il caso di addentrarsi troppo nello specifico, anche perché ogni caso può avere le sue sfumature e le sue particolarità meritevoli di essere prese in considerazione in un eventuale giudizio.
La Corte Costituzionale di PIR,
visto il ricorso presentato dal senatore Ronnie in data 5/12/2014,
visto il successivo dibattito e le ulteriori precisazioni presentate dal ricorrente in sede di udienza di merito,
stante la necessità e l'urgenza di porre rimedio all'annosa questione dell'assenteismo di una parte cospicua di deputati e senatori,
al fine di tutelare la continuità delle attività parlamentari, fin qui gravemente impedite da un assenteismo diffuso e duraturo, dovuto a evidente sciatteria e negligenza, tale da provocare una paralisi della simulazione politica,
al fine di garantire la sopravvivenza stessa della comunità,
PQM
- è accolto il quesito n. 1 del ricorrente. L'articolo 19, comma 3 della Costituzione va così interpretato:
I Presidenti di Camera e Senato devono attenersi a questa interpretazione dell'articolo.La disposizione per la quale "Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti" non si applica secondo il suo senso letterale in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla decisione di rifiutare per sciatteria e noncuranza la partecipazione alle sedute e dalla negligenza nel consultare i 3d delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento, che sia constatata dal presidente della camera d'appartenenza. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida ogni votazione sulla sola base della maggioranza dei presenti (o la più alta richiesta) stabilita dal successivo testo dell'articolo 19.
Contro la decisione dei Presidenti di Camera e Senato circa la validità dei risultati delle votazioni è possibile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione, presentare ricorso alla Corte, alla quale è affidato il giudizio finale sulla corretta applicazione dell'art. 19, comma 3 della Costituzione e dell'interpretazione stabilita dalla presente sentenza.
Così è stabilito,
Dato in PIR, Corte Costituzionale, 14/12/2014
F.to FalcoConservatore, Danny, Haxel
Per aspera ad astra
[x] favorevole
[] contrario
[] astenuto
Per aspera ad astra
[x] favorevole
[] contrario
[] astenuto
(Gv 3, 20-21)
Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio
[x] favorevole
[] contrario
[] astenuto
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La sentenza è approvata all'unanimità:
La Corte Costituzionale di PIR,
visto il ricorso presentato dal senatore Ronnie in data 5/12/2014,
visto il successivo dibattito e le ulteriori precisazioni presentate dal ricorrente in sede di udienza di merito,
stante la necessità e l'urgenza di porre rimedio all'annosa questione dell'assenteismo di una parte cospicua di deputati e senatori,
al fine di tutelare la continuità delle attività parlamentari, fin qui gravemente impedite da un assenteismo diffuso e duraturo, dovuto a evidente sciatteria e negligenza, tale da provocare una paralisi della simulazione politica,
al fine di garantire la sopravvivenza stessa della comunità,
PQM
- è accolto il quesito n. 1 del ricorrente. L'articolo 19, comma 3 della Costituzione va così interpretato:
I Presidenti di Camera e Senato devono attenersi a questa interpretazione dell'articolo.La disposizione per la quale "Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti" non si applica secondo il suo senso letterale in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla decisione di rifiutare per sciatteria e noncuranza la partecipazione alle sedute e dalla negligenza nel consultare i 3d delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento, che sia constatata dal presidente della camera d'appartenenza. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida ogni votazione sulla sola base della maggioranza dei presenti (o la più alta richiesta) stabilita dal successivo testo dell'articolo 19.
Contro la decisione dei Presidenti di Camera e Senato circa la validità dei risultati delle votazioni è possibile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione, presentare ricorso alla Corte, alla quale è affidato il giudizio finale sulla corretta applicazione dell'art. 19, comma 3 della Costituzione e dell'interpretazione stabilita dalla presente sentenza.
Così è stabilito,
Dato in PIR, Corte Costituzionale, 14/12/2014
F.to FalcoConservatore, Danny, Haxel
Per aspera ad astra