
Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Trattasi di un classico esempio di USO POLITICO DELLA GIUSTIZIA.
In sintesi.
Se il giudice di Firenze si fosse attenuto alle prescrizioni del codice di procedura penale, avrebbe dovuto correttamente valutare la propria competenza territoriale.
Una volta accertata la propria sfera di competenza solo sui fatti relativi a Firenze, avrebbe dovuto rimettere l’intero incarto al giudice competente (presumibilmente quello di Perugia, visto che uno degli imputati è un procuratore aggiunto presso la Procura di Roma – Perugia è la sede territorialmente competente in presenza di magistrati imputati che svolgono funzioni presso il Tribunale di Roma).
In questo modo, a decidere su eventuali richieste formulate dal pm a decidere sarebbe stato il GIP di Perugia.
La posizione di Bertolaso però risulterebbe avulsa dal contesto delle imputazioni rivolte al magistrato di Roma (Achille Toro), per cui nutro qualche perplessità sulla competenza di Perugia in ordine ad essa.
Il fascicolo relativo a Bertolaso potrebbe essere di competenza romana ove fosse dimostrato che non sussita connessione tra Toro e Bertolaso (e mi pare che sia proprio così).
Cosa è accaduto?
Il GIP di Firenze, volendo scongiurare il rischio che il giudice naturale (quello di Perugia) decidesse in maniera difforme al preciso “intento persecutorio” che si celebrava nella sua mente, trattiene a sé gli atti e dispone le ordinanze di custodia cautelare in carcere, realizzando così quanto effettivamente si presume progettato: sollevare lo scandalo prima delle elezioni di marzo.
Perché parliamo di intento persecutorio?
Perché le valutazioni a cui il GIP è tenuto, nell’applicare le norme del codice di procedura penale in fatto di misure cautelari (artt. 272 e segg. cpp), debbono rispondere a criteri precisi.
In assenza dei presupposti che riguardano l’applicazione delle norme relative alle disposizioni delle misure in ordine alle esigenze cautelari, il GIP si trova nella oggettiva condizione di rigettare le richieste formulate dal pm. Il pm chiede l’emissione dell’ordinanza di custodia cautelare (carcere o domicilio) ma il GIP non la accoglie.
Non volendo correre questo rischio, il GIP di Firenze, trattiene a sé gli atti e decide conformemente alle richieste del pm.
Un dubbio sulla sussistenza della necessità di applicare quelle misure cautelari. Dubbio divenuto certezza.
Se infatti le condizioni di applicabilità risultano oggettive, qualsiasi Giudice (Roma-Firenze-Perugia-etc…) le avrebbe disposte. In questo caso il GIP di Firenze anche inviando gli atti a Perugia (come avrebbe dovuto fare) avrebbe potuto confidare nello scontato risultato dell’accoglimento, da parte del giudice perugino, delle richiesta di custodia cautelare in carcere avanzate dal pm.
Ma, come abbiamo detto, si insinua il sospetto che non ci si trovi di fronte alla oggettiva necessità di ricorrere a quelle misure cautelari. Allora il giudice di Firenze, per raggiungere lo scopo di suscitare lo scandalo che altrimenti rischiava di abortire, decide lui.
Ecco dunque cosa è accaduto.
Senza l’ordinanza di custodia cautelare ed in assenza dell’avviso di garanzia a Bertolaso non ci sarebbe stato alcun clamore. Nessun chiasso. Nessuno scalpore.
Magari scopriamo anche quì (come a Trani) che i rapporti tra magistrati fiorentini e stampa non sono proprio limpidi.
Magari scopriamo che esiste una vera e propria organizzazione mediatica. Una associazione occulta.
Appalti, inchiesta da Firenze a Roma - Corriere della Sera
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