Il Sen. Ronnie
ai sensi degli articoli 33 e 45 (come risultante dalle Sentenze 20/12/2013 e 23.12.2013 della Corte Provvisoria) della Costituzione
considerato
che la Camera dei Deputati ha ormai approvato di suggerire un proprio regolamento che evidentemente incontrerebbe il favore del ramo politico del parlamento, garantendo una conseguente veloce ratifica se fosse presa come riferimento da questo altro ramo regolatore
Originariamente Scritto da
Cabraizinho
Si ricorda che la seduta non ha esiti vincolanti ma costituisce una discussione volta a dare al Senato - istituzionalmente competente a ogni legge organica del gioco - un utile riferimento e traccia di base in ordine alle esigenze regolamentari sperimentate in questi mesi di attività della Camera, che potrà agevolare il processo di adozione e successiva ratifica della Camera.
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premesso
che nell'interesse della chiarezza ritiene doveroso procedere a trascrizione e rinumerazione in commi degli articoli immodificati dello stesso (salvo per la necessaria correzione degli errori di ortografia e della decina di occorrenze del nome "Senato" rimaste nel testo approvato dalla camera)
che a seguito della presentazione e di un primo dibattito, raccolti tutti i pareri e invitato il presidente della Camera a riferire, presenterà un emendamento volto a correggere tutte eventuali le discrasie rispetto alla costituzione (come già avvenuto per il reg. senato)
conseguentemente propone
l'adozione della raccomandazione ricevuta, ed il seguente testo sul Regolamento della Camera dei Deputati come testo base per il lavoro al Senato
* * *
Regolamento della Camera dei Deputati
Preambolo
La Camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della Repubblica Italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico
Articolo 1
Insediamento della Camera
1. La prima riunione della nuova Camera è convocata di diritto il quinto giorno dall’elezione e presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente.
2. Ricevuto così l' incarico il presidente provvisorio entro tre giorni, dalla distribuzione ufficiale dei seggi, dovrà aprire la prima seduta della Camera, se non lo farà, questo compito spetterà al secondo deputato con più post all'attivo o a tutti gli altri che seguiranno come numero di post, fino a quando la seduta non sarà ufficialmente aperta.
3. Gli eletti non sono tenuti ad accettare ufficialmente la loro carica in aula, decadranno solo e soltanto nei casi previsti dalla Costituzione.
4. In questa seduta della durata di 48 ore si dovranno presentare le candidature per la carica di Presidente della Camera e per le due vicepresidenze della Camera.
5. Nelle successive 48 ore in seduta unica si dovranno tenere le operazioni di voto per l'elezione del Presidente della Camera e per i due vicepresidenti.
Articolo 2
Il Presidente della Camera
1. La carica del Presidente della Camera viene eletta nelle prime due sedute con i due terzi dei votanti e al partire dalla terza seduta a maggioranza semplice.
2. Le cariche di Vicepresidente della Camera saranno attribuite nelle stesse modalità previste per quelle del Presidente della Camera.
3. Il Presidente della Camera ha il compito di vigilare sulla regolarità dei lavori della Camera e sul rispetto del regolamento.
4. Il Presidente della Camera ha la responsabilità e pertanto l'ultima parola su ogni controversia e disputa regolamentare che riguarda il Senato, egli dovrà rispondere del suo operato solo e soltanto davanti alla corte costituzionale.
Articolo 3
Gruppi Parlamentari alla camera
1. Una volta eletto il Presidente della Camera, le varie liste o coalizioni politiche presenti alla camera dovranno indicare pubblicamente ed ufficialmente il loro capogruppo presso l'ufficio di presidenza.
2. Basta un solo deputato eletto per formare un gruppo parlamentare. In alternativa si puo' aderire al gruppo misto
Articolo 4
La scelta dei temi da dibattere
1. Il Presidente della Camera periodicamente dovrà convocare i capigruppo nel suo ufficio di presidenza per stabilire i temi da dibattere nel turno di discussione. La riunione per stabilire i temi da dibattere si dovrà ripetere ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
2. Un turno di discussione potrà durare un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si potrà svolgere più di un turno di discussione per volta.
3. I temi che potranno essere presi in esame sono quelli permessi dalla Costituzione per la Camera.
4. Si potranno discutere fino ad un massimo di quattro temi per ogni turno di discussione. La scelta dei temi da trattare dovrà seguire le seguenti indicazioni:
- Da uno a due temi possono essere scelti dal Presidente della Camera, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici.
- Un tema verrà scelto, a rotazione, da un rappresentante di un gruppo politico.
Per determinare la scaletta di scelta si seguirà l' ordine alfabetico delle sigle ufficiali. Chi ha beneficiato di questa possibilità non potrà proporre altri temi al Presidente del Senato per quel turno di discussione.
- Un quarto o parallelamante anche un quinto tema potrà essere proposto dal Governo in carica.
Il relatore di questo progetto di legge (o di questi due progetti) dovrà essere il presidente del Consiglio stesso o il Vicepresidente del Consiglio.
Il Governo potrà comunque presentare una propria proposta di legge per ogni tema trattato dalla Camera nel turno di dibattito, attraverso il capo del governo o il ministro competente, ma questa facoltà comunque non inciderà sulla libertà di ogni deputato o delle singole liste di presentare un proprio progetto di legge indipendente da quello del Governo.
5. Il Presidente della Camera dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi temi in modo generalista in un unico turno di discussione, ma che piuttosto che essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati in più turni di discussione, e pertanto dopo aver provato a mediare con le parti, se queste insisteranno nella direzione sbagliata, il Presidente del Senato potrà respingere o modificare un tema che va contro le indicazioni del regolamento del Senato.
6. Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga che un tema è troppo grande e complesso, il Presidente della Camera potrà suddividerlo in due o più sottotemi che verranno poi votati separatamente e se approvati assumeranno la valenza di Legge della Camera.
Articolo 5
Le sedute della Camera
1. Una volta scelti i temi, spetterà al Presidente della Camera (o in sua assenza al vicepresidente) aprire una seduta ufficiale per ognuno di essi e regolamentare i lavori.
2. Tutte le sedute della Camera (comprese quelle che riguardano l'approvazione dei DDL costituzionali e dei DDL popolari) avranno una numerazione progressiva in numeri romani e dovranno riportare nel titolo del thread anche la materia trattata, in modo da facilitare il lavoro degli archivisti di Stato.
3. Il Presidente della Camera dovrà far svolgere tre fasi ben distinte per ogni tema entro e non oltre la durata di un turno di discussione. Il presidente potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare la prime due fasi entro il turno di dibattito di massimo 15 giorni escluse le operazioni di voto.
4. Le tre fasi sono:
- Dibattito libero
- Presentazione delle leggi e dichiarazione di voto.
- Votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti.
5. Nella fase di dibattito i deputati potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente si potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.
6. Nella fase di presentazione i relatori posteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto. In questa fase i deputati che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente. In questa fase potranno intervenire anche tutti i deputati eletti e ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.
7. Nella terza e ultima fase indicata come: "Votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti" il Presidente della Camera dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase. Il voto avrà una durata di 48 ore.
8. Tutte le deliberazioni della Camera non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo nei casi che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Articolo 6
Le schede di voto
1. Le schede di voto dovranno essere compilate dal Presidente della Camera, con uno standard ben preciso da mantenere per tutta la legislatura che potrà variare a seconda delle situazioni che si presenteranno.
2. Prima situazione: Un unico DDL da approvare. Il Presidente, dovrà preparare una scheda semplice con quattro voci. Dovrà ricordare che il DDL sarà approvato se presente la maggioranza dei componenti del Senato, e se avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
FAVOREVOLI [ ]
CONTRARI [ ]
ASTENUTI [ ]
3. Seconda situazione: Più di un unico DDL da approvare, "DDL "Concorrenti". Nel caso si presentassero due o più DDL da approvare, essi saranno da considerare come "DDL Concorrenti" quindi dovranno essere messi l' uno contro l' altro. Si dovrà ricordare che sarà approvato solo il DDL che, presente la maggioranza dei componenti del Senato, avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
DDL Tizio [ ]
DDL Caio [ ]
DDL Sempronio [ ]
CONTRARI [ ]
ASTENUTI [ ]
4. Gli emendamenti si distingueranno in "aggiuntivi" e "concorrenti". Ci dovrà essere obligatoriamente una scheda separata per ogni emendamento aggiuntivo, mentre gli emendamenti "concorrenti" verranno votati in un unica scheda simile a quella per i DDL concorrenti.
5. Nel caso si presentassero molti emendamenti da rendere difficoltoso il senso della votazione, il Presidente a sua discrezione, potrà decidere di dividere la fase di voto in due sessioni, la prima dedicata agli emendamenti, la seconda al voto di rettifica finale sul testo emendato.
Articolo 7
I progetti di legge
I progetti di legge dovranno essere presentati in aula in questa forma:
- Dovrà essere riportato in calce il titolo del Tema trattato.
- Seguirà un testo di presentazione e annunciazione d' intenti che questa legge vuole perseguire.
- Successivamente dovrà figurare una seconda parte, divisa dalla prima , titolata in calce "Proposte", nella quale si dovranno elencare una o più proposte concrete per finalizzare e trasformare dalla teoria alla pratica l' annunciazione d'intenti della prima parte.
Articolo 8
Leggi Approvate
1. Tutte le leggi approvate e promulgate dal Presidente di POL a norma di Costituzione, diventeranno leggi ufficiali dello Stato, e rimarranno tali fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l'approvazione di un altra proposta di legge, sul medesimo tema.
2. Le leggi approvate in ogni caso non potranno più essere modificate o sostituite, e quello specifico tema non potrà più essere trattato, fino alla fine della legislatura. Solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema. I temi delle leggi non approvate potranno essere di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
3. Le leggi approvate verranno riportate nel Thread "Albo delle leggi approvate".
Il Thread dovrà essere unico per tutte le legislature, e dovrà essere messo in rilievo dalla moderazione.
Il Thread "Albo delle leggi approvate" dovrà essere organizzato in questo modo:
- Ogni legge approvata avrà un suo personale post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, e il testo di legge per intero. Seguiranno i link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dalla Camera.
Articolo 8
Mozioni della Camera
1. La Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico adottate a maggioranza semplice, rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale.
2. La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato, nel rispetto delle forme e dei limiti disciplinati dal Regolamento.
3. La mozione deve contenere un esauriente contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione stessa, una spiegazione degli obiettivi della proposta ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. la Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc).
4. L'obiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante del solo contenuto difforme delle mozioni precedenti: pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione.
Articolo 9
Modifiche del regolamento della Camera
1. Nel caso di richiesta ufficiale di 5 deputati, il Presidente della Camera e i capigruppo della Camera andranno a formare una commissione per il regolamento che entro cinque giorni dovrà redigere le varie modifiche al regolamento interno della Camera, da presentate successivamente in aula per l' approvazione finale. In commissione ogni rappresentante avrà un potere di voto calcolato in base a quanti deputati rappresenta.
2. Le modifiche così proposte per essere definitivamente approvate dovranno raggiungere la maggioranza speciale richiesta dalla Costituzione.
Articolo 10
Decadenza dei deputati
1. I deputati decadono se rimangono assenti per tre turni di discussione consecutivi, ai Vicepresidenti, con la supervisione del Presidente della Camera, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposito thread intitolato "Presenze/Assenze alla Camera". A norma di Costituzione al deputato decaduto è concesso ricorrere alla Corte Costituzionale
2. Subentro ai deputati decaduti. Ad ogni deputato decaduto subentra il primo dei non eletti della lista in cui si era candidato alle elzioni. In caso di parità tra candidati che potrebbero subentrare della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.
Articolo 11
Commissione Finanze e Commissione legislativa
1. A norma dell’articolo 17 della Costituzione vengono istituite la Commissione Finanze che esprime il suo parere con voto preso a maggioranza semplice sulla sostenibilità finanziaria delle proposte di legge presentate in ogni turno di discussione della camera e la Commissione Legislativa a cui la conferenza dei capigruppo della Camera puo’ talvolta delegare il dibattito di una specifica proposta di legge prima di presentarla al dibattito dell’assemblea generale della Camera
2. Ogni gruppo della Camera puo’ nominare un solo deputato come membro in ciascuna delle due commissioni ma il voto di ogni deputato membro della Commissione verrà pesato in base al numero dei deputati del gruppo a cui è iscritto il deputato.
Sen. Ronnie
Capogruppo del Centrodestra di POL