L'articolo 19, comma 3 della Costituzione va così interpretato:
La disposizione per la quale "Le deliberazioni d'aula non sono valide se non è presente la maggioranza dei componenti" non si applica secondo il suo senso letterale in quei casi in cui l'assenza dei componenti, o di una parte di essi con la presenza della quale vi sarebbe la maggioranza dei membri, visibilmente non consegua dalla data di calendarizzazione arbitrariamente prescelta ma dalla decisione di rifiutare per sciatteria e noncuranza la partecipazione alle sedute e dalla negligenza nel consultare i 3d delle convocazioni e comunicare le proprie indisponibilità e le richieste di spostamento, che sia constatata dal presidente della camera d'appartenenza. In tale caso il presidente l'aula può dichiarare valida ogni votazione sulla sola base della maggioranza dei presenti (o la più alta richiesta) stabilita dal successivo testo dell'articolo 19.
I Presidenti di Camera e Senato devono attenersi a questa interpretazione dell'articolo.
Contro la decisione dei Presidenti di Camera e Senato circa la validità dei risultati delle votazioni è possibile, nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione, presentare ricorso alla Corte, alla quale è affidato il giudizio finale sulla corretta applicazione dell'art. 19, comma 3 della Costituzione e dell'interpretazione stabilita dalla presente sentenza.
Così è stabilito,
Dato in PIR, Corte Costituzionale, 14/12/2014
F.to FalcoConservatore, Danny, Haxel