Massimo Romagnoli, ex parlamentare di Forza Italia, è detenuto nel carcere di Podgorica da prima di Natale, accusato di traffico d'armi.
L'arresto è avvenuto su richiesta degli Stati Uniti. ItaliaChiamaItalia, che segue il caso fin dall'inizio, oggi vi propone ampi stralci dell'intervista che il quotidiano "il Garantista" ha voluto fare a Nicola Pisani, avvocato italiano di Romagnoli.
Fra le altre cose, Pisani ricorda di essere stato in carcere a visitare il suo cliente, insieme al senatore Aldo Di Biagio. E poi spiega: "Romagnoli sta abbastanza bene sul piano fisico, ma è letteralmente devastato sul piano psicologico da questa vicenda e durante il nostro incontro ha pianto tutto il tempo, protestando con forza la sua innocenza".

Quali sono gli elementi di prova a oggi resi noti dall'accusa?
"Vorrei precisare che a oggi quella che noi chiamiamo la discovery degli elementi di accusa è solo parziale: le carte della Procura statunitense verranno scoperte integralmente solo con la formale richiesta di estradizione che ancora non è pervenuta alle autorità montenegrine dagli Stati Uniti. Nell'atto di accusa (Indictment) - che è pubblicato sul sito della Procura di Manhattan - si parla di una serie di incontri videoregistrati tra due cittadini rumeni, Vintila e Georgescu, e tre agenti sotto copertura della Dea, nel corso dei quali questi ultimi, interessati all'acquisto di armi, avrebbero dichiarato che le armi erano destinate al compimento di atti di terrorismo contro cittadini statunitensi. A Romagnoli si contesta un unico incontro dell'8.10.2104 a Tivat in Montenegro, durato pochi minuti".
Come ha reagito Massimo Romagnoli alle accuse?
"Ripete ossessivamente di essere innocente ed estraneo a questa vicenda e di non aver avuto neanche per un attimo il sospetto che le armi fossero destinate ad azioni terroristiche, contro il governo americano o contro cittadini americani; dice che era sicuro che l'operazione commerciale - perché per lui di questo si trattava - si sarebbe svolta in piena trasparenza e nel rispetto delle regole. Un dato emerge comunque dalla lettura degli atti: non vi è stata nessuna vendita di armi ma neanche il benché minimo accordo finalizzato a una vendita; si può forse parlare di una generica disponibilità al reperimento di armi? E comunque, al momento degli incontri incriminati, la merce non solo non era stata acquistata dai fornitori ma neanche definita per qualità e quantità. Inutile dire che di passaggi danaro in questa vicenda non v'è neppure l'ombra".
Eppure gli americani dicono di avere le prove di una consapevolezza di Romagnoli e degli altri due rumeni che queste armi fossero destinate alle Farc.
"Senta io questi video non li ho ancora visti. Ha idea di quante accuse si smontano solo dopo aver ascoltato registrazioni, intercettazioni etc.? Ma poi di quali armi parliamo, se non si era deciso nulla? Qui c'è un dato: Romagnoli ha una conoscenza davvero rudimentale della lingua inglese, mi creda. Non vorrei scendere troppo nei particolari in questa fase: mi chiedo comunque come sia possibile incriminare con accuse così pesanti una persona solo sulla base di un colloquio preliminare, e senza che ci siano stati sviluppi concreti della vicenda. Dalle nostre parti, si direbbe - traducendo un brocardo latino che esprime uno dei cardini del garantismo penale - che nessuno può essere punito per la manifestazione di un mero proposito. Ma c'è di più: ci troviamo di fronte a comportamenti (incontri, riunioni etc.) tenuti su istigazione, per così dire, di agenti provocatori con tutte le conseguenze immaginabili sul piano della correttezza e lealtà nel processo di formazione della prova".
Si spieghi meglio.
"Sembra, almeno dalla lettura dell'atto di accusa, che gli incontri incriminati si siano svolti su input degli agenti della Dea sotto copertura, che, come dire, avrebbero "provocato" la trattativa allo scopo preciso di acquisire la prova e successivamente arrestare i tre. La Corte europea dei diritti dell'uomo si è espressa in proposito affermando un precedente per noi importantissimo nel caso Furcht c. Germania deciso con la sentenza del 23 ottobre 2014: l'interesse pubblico alla lotta al crimine, ha detto la Corte di Strasburgo, non può giustificare l'uso in sede processuale di prove ottenute all'esito di istigazioni compiute da agenti di polizia, poiché ciò esporrebbe l'imputato al rischio di una irreparabile lesione del diritto a un equo processo".
Professore ci può spiegare allora su che basi la Procura di Manhattan afferma la sua giurisdizione in questo caso?
"Guardi questa è una domanda da un milione di dollari! A ben vedere nessuno dei comportamenti che vengono contestati a Romagnoli e agli altri due rumeni sarebbero stati compiuti - sempre stando all'Indictment - sul territorio degli Usa. Gli Stati Uniti però come si sa, affermano la loro giurisdizione soltanto perché il reato sarebbe commesso in loro danno; e la giurisdizione è esercizio di sovranità".
Cosa rischierebbe Romagnoli se venisse estradato negli Stati Uniti?
"Negli Usa, per la partecipazione a questa pre-trattativa - perché niente di più sembra emergere dall'atto di accusa della Procura di Manhattan, ove fosse provata la sua consapevolezza di questo fantomatico collegamento con le Farc, Romagnoli rischierebbe l'ergastolo. Pre-trattativa, lo si ripete, che sembra essersi avviata su input di agenti provocatori. Fatto sta che le pene previste nella legislazione statunitense per i reati contestati al Romagnoli, in ogni caso andrebbero da un minimo di 17 anni sino all'ergastolo".
Ci sono differenze rilevanti tra il trattamento previsto dalla legislazione statunitense e quello previsto in Italia? E con quali conseguenze?
"Differenze rilevantissime direi. Nel nostro ordinamento, ad esempio, esiste una fattispecie criminosa punita con la pena fino a quattro anni di reclusione (quindi da quindici giorni a quattro anni), per il sol fatto di prendere parte a trattative commerciali che hanno ad oggetto la vendita di armi, senza aver preventivamente comunicato al ministero degli Affari esteri e al ministero della Difesa l'inizio delle trattative contrattuali. Insomma se fosse giudicato secondo la legislazione statunitense, il Romagnoli sarebbe trattato in modo gravemente discriminatorio rispetto a qualunque altro cittadino italiano giudicato in Italia, e direi anche in Europa, per fatti analoghi".
Lei ritiene che ci siano i presupposti per affermare la giurisdizione italiana e per far sì che il Romagnoli venga estradato e processato secondo la legislazione nazionale?
"Ne sono convinto e sto facendo di tutto perché ciò avvenga. Dall'atto di accusa emesso dalla procura di Manhattan emergono elementi chiarissimi per affermare la giurisdizione italiana in base alla Convenzione di Palermo e alla disciplina del cosiddetto 'crimine transnazionalè. Per parte mia sono convinto che se fosse processato secondo le nostre leggi, Romagnoli sarebbe certamente giudicato innocente, perché, come ho detto prima, manca del tutto la materialità dei comportamenti".
Quali sono le iniziative intraprese dalle istituzioni nazionali e, in particolare, dalla magistratura italiana nei confronti del Romagnoli?
"Preferirei mantenere il riserbo sulla situazione processuale in Italia. Posso solo dire che allo stato non ci risulta che la procura della Repubblica di Roma abbia iscritto un procedimento penale in senso stretto nei confronti di Romagnoli per un reato giudicabile secondo la nostra legislazione".
Quale pensa che sarà l'esito della richiesta di estradizione dal Montenegro agli Usa?
"La risposta deve essere articolata. Bisogna considerare che la decisione finale sull'estradizione spetta al ministro della Giustizia in Montenegro: è quindi inevitabile che la questione si sposti sul terreno politico, dei rapporti tra Stati. Da avvocato dico solo che mi sentirei molto più tranquillo a difendere un cittadino americano davanti a una richiesta di estradizione avanzata dal Montenegro! Ma sono anche convinto che esistono molte buone ragioni per i Giudici del Montenegro per negare l'estradizione richiesta dagli Usa. Anzitutto perché, nella peggiore delle ipotesi, questo fantomatico reato si sarebbe consumato in parte anche sul territorio del Montenegro e quindi andrebbe giudicato in quello Stato. Inoltre, la concessione dell'estradizione del Romagnoli verso gli Usa, per reati che secondo la legislazione statunitense sarebbero puniti con una pena assolutamente sproporzionata alla gravità del fatto (da 17 anni all'ergastolo) violerebbe l'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come di recente affermato nel caso Trabelsi c. Belgio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Lo stesso discorso vale in relazione alla potenziale violazione dell'art. 6 della Convenzione europea e al principio del giusto processo. A questo punto resta solo da chiedersi se, come spero, la Corte di Podgorica sia realmente intenzionata ad applicare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo alla quale il Montenegro, almeno sulla carta, ha aderito. Sarebbe un bel visto d'ingresso nell'Unione europea".

Montenegro: caso Romagnoli; un trafficante senza armi, è detenuto in attesa di... prove | Le Notizie di Ristretti