Il Governo di POL da me rappresentato intende sviluppare un ampio dibattito in materia fiscale per arrivare alla elaborazione di un testo unico organico e completo da sottoporre alla Corte dei Conti di Pol e all'amministrazione per la sua pubblicazione sul sito una volta approvato dalla Camera dei Deputati in parallelo alla discussione reale.

Questo è il testo base del Governo aperto ad ogni proposta migliorativa costruttiva


Testo Unico sulla Riscossione dei Tributi

Capo I: Riscossione dei Tributi
Art.1
1.E’ la disposta la cessata attività di Equitalia SPA e delle sue filiali a decorrere dall’ 1 gennaio 2016. Si dispone altresì a decorrere da quella data la messa in liquidazione amministrativa coatta del gruppo stesso; Commissario Liquidatorio è il direttore dell’Agenzia dell’Entrate.
2.Per la liquidazione amministrativa coatta di Equitalia SPA si applicano in deroga le norme previste in materia nella legge bancaria.

Art.2
1.Le competenze in materia di riscossione dei tributi precedentemente affidate ad Equitalia SPA, sono delegate ai comuni.
2.Sono fatte salve le competenze dell’Agenzia dell’Entrate, tranne la riscossione, affidata completamente ai comuni.

Art.3
1.I comuni sono obbligati ad assumere ex dipendenti e dirigenti di Equitalia SPA nel caso per necessità strutturali debbano implementare l’organico attivo dell’Ufficio Tributi.

Art.4
1.Tutti i comuni hanno l’obbligo di fornire relazione annuale all’Agenzia dell’Entrate delle entrate riscosse e segnalare gli eventuali evasori in un apposita lista contenuta nella relazione. Copia della relazione è inviata alla Guardia di Finanza.
2. In base alla relazione i comuni trattengono direttamente gli importi di loro competenza trasferendo i restanti importi alla Regione e allo Stato entro il termine dell’anno solare.
3. I comuni sulla base della relazione possono disporre, previo consenso dell’Agenzia dell’Entrate, la compensazione tra debiti della Pubblica Amministrazione e crediti d’imposta.

Art.5
1.La riscossione avviene mediante modulo precompilato fornito dall’Ufficio Tributi del comune e può essere effettuata mediante pagamento integrale entro il 15 Dicembre o pagamento rateizzato ogni 3 mesi in una data determinata dal comune che non può essere oltre il giorno 15 del mese di riferimento. Il pagamento rateale non comporta alcun tasso di interesse.
2. I comuni non possono:
a) iscrivere ipoteche su immobili destinati ad abitazione principale per crediti inferiori ad almeno il 30% del valore dell’immobile stesso, se non per evidente evasione fiscale.
b)impedire il pignoramento di beni strumentali dell’impresa e di una percentuale di credito superiore al 20% del totale iscritto in bilancio, abolirà il pignoramento di beni delle attività economiche, se non per evidente evasione fiscale.
c) pignorare beni dell’ evasore, nella misura in cui gli impediscano una vita sostenibile e la possibilità di ripagare totalmente il debito, nei limiti delle sue possibilità.

Capo II: Norme sull’evasione
Art. 6
1.Si definisce evasore chi che non provvede a versare, secondo le disposizioni di legge, le somme dovute al fisco.

Art. 7
1.Non è evasore chi non versa la tassa per la fornitura di un servizio, erogato da un ente pubblico, ove il soggetto dimostri che il servizio non è stato fornito per colpa esclusiva dell'ente erogante. Non è altresì evasore chi non paga una somma dovuta che sia inferiore ad € 100,00.

Art. 8
1.Il redditometro e gli studi di settore sono strumenti integrativi delle indagini della Guardia di Finanza o degli altri Enti preposti ad operazioni di verifica e controllo in materia fiscale.
2.Non possono in alcun caso essere utilizzati da soli per presumere la condizione di evasore a carico del cittadino.

Art. 9
1.Il contenzioso tributario avviene mediante contraddittorio.
2.Il dolo è escluso qualora il presunto evasore dimostri che il mancato pagamento fu dovuto ad un'erronea interpretazione della legge, ovvero venne fatto su indicazione di un professionista o un ente certificatore della sua dichiarazione fiscale. In tale caso la responsabilità, salvo che le informazioni fornite al professionista o all'ente siano state mendaci, si trasferisce al professionista o all'ente.
3.Qualora l'accusa di evasione fiscale si dimostri infondata l'amministrazione fiscale deve, senza ritardo, rimborsare al contribuente tutte le spese sostenute per la sua difesa, e pagare un equo indennizzo per il disagio provocato.
4.A tale scopo è istituito presso il Ministero delle Finanze un capitolo di bilancio apposito. Qualora sia esaurito il fondo l'Amministrazione Fiscale non può ritenersi comunque esonerata dal pagamento.

Art. 10
1.E' fatto divieto di utilizzo della detenzione cautelare per le ipotesi di reato legate all'evasione fiscale, fatti salvi i casi in cui dalle indagini emergano fattispecie di reato per le quali la legge consenta il ricorso a misure di limitazione della libertà personale salvo che vi sia un pericolo grave e imminente di fuga o inquinamento delle prove.

Art.11
1.Colui che sia condannato per evasione fiscale è tenuto a pagare quanto inizialmente dovuto, maggiorato di sanzioni ed interessi, oltre a rimborsare all'Amministrazione Fiscale tutte le spese sostenute.
2.Il condannato incorre nella pena della multa pari al doppio e fino al decuplo della somma evasa, e della reclusione da uno a cinque anni, con l'interdizione perpetua ai pubblici uffici.

Art. 12
1.Qualora il condannato non sia solvibile ogni suo bene immobile e mobile registrato è sottoposto a confisca, ad eccezione della casa di abitazione salvo quanto disposto dall’art.5 comma 2 del presente testo.
2.Altresì fino alla metà di ogni suo introito mensile, superiore ad € 250,00, sarà devoluto all'Amministrazione Fiscale ed a quella Giudiziaria.

Art .13
1.Chi agisce, per consentire al condannato, di sfuggire al provvedimento di confisca, o per occultare i suoi guadagni futuri, soggiace alla pena della multa dal doppio al quintuplo della somma in questione, e della reclusione da uno a tre anni.

Art. 14
1.I condannati di cui all'articolo 13 possono accedere alla sostituzione della pena detentiva o sostitutiva della detenzione, versando un'oblazione pari a dieci volte della multa loro inflitta. La condanna, con l'accesso all'oblazione, resta iscritta nel casellario giudiziario.
2.All'oblazione potranno accedere solo coloro che non abbiano mai riportato condanne per reati non colposi.

Disposizioni Finali
Art.15
1.Le leggi 88 e 86 del Senato di Pir sono abrogate e integrate nel presente Testo Unico.

Art.16
1.Si invita il Governo italiano a tenere in considerazione le seguenti proposte nell’ambito della Riforma del Fisco.