Il Governo intende presentare questo Disegno di Legge in ottemperanza e attuazione della Costituzione, chiedo alla Presidenza del Senato di acquisire il testo e predisporre gli adempimenti necessari affinchè il provvedimento giunga in aula per il dibattito e la votazione.


Disegno di Legge Organica sul Primo Ministro e il Governo

Art.1
Il Primo Ministro, è riconosciuto anche con il titolo di Premier o di Presidente del Consiglio. La procedura di nomina e le sue funzioni sono disciplinate dalla Costituzione. Inoltre ha la facoltà di specificare le competenze dei Ministeri come da Regolamento interno del Consiglio dei Ministri e di nominare la squadra di Governo ed inoltre:
a) coordina e promuove l'attività dei ministri in ordine agli atti che riguardano la politica generale del Governo;
b) può sospendere l'adozione di atti da parte dei ministri competenti in ordine a questioni politiche e amministrative, sottoponendoli al Consiglio dei ministri nella riunione immediatamente successiva;
c) concorda con i ministri interessati le pubbliche dichiarazioni che essi intendano rendere ogni qualvolta eccedendo la normale responsabilità ministeriale, possano impegnare la politica generale del Governo;
d) la nomina facoltativa di un Consiglio di Gabinetto per attuare l’attività del Governo;
e) proporre Decreti Leggi secondo quanto previsto dalla Costituzione;
f) tutte le altre funzioni attribuite dalla legge

Art.2
Il Primo Ministro nel comporre la squadra di Governo deve obbligatoriamente nominare un Ministro dell’Interno, della Giustizia, e dell’Economia e Finanze per garantire almeno lo svolgimento dell’attività governativa basilare.

Le competenze del Ministero dell’Interno sono quelle stabilite dalla Costituzione, dalla legge elettorale, ed inoltre:
- tutela della sicurezza pubblica, protezione civile, cittadinanza e immigrazione, funzionamento degli enti locali;
- garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento, regolamentazione della finanza locale e dei servizi elettorali, vigilanza sullo stato civile e sull'anagrafe e attività di collaborazione con gli enti locali;
- tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e coordinamento delle forze di polizia;
- amministrazione generale e rappresentanza generale di governo sul territorio;
- tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;

Le competenze del Ministero della Giustizia:
- Pubblicazione delle Sentenze della Corte Costituzionale;
- Coordinamento della difesa delle Leggi del Governo d'innanzi alla Corte Costituzionale;
- Riforma della giustizia, del sistema penitenziario, del codice civile e penale;
- Riforme della legislazione riguardante modifiche al codice (fine vita, matrimoni, unioni civili, prostituzione, cittadinanza, etc.);
- Collaborazione con il Ministero deli Interni sulla materia di Polizia;
- amministrazione degli organi giudiziari, svolgendo anche le funzioni dell'ufficio di Guardasigilli;
Le competenze del Ministero dell’Economia e Finanze:
- gestione della spesa, di bilancio e fiscale, nonché delle entrate finanziarie dello Stato;
- esercita le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica, politica finanziaria e di bilancio, in relazione alla programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, catasto e dogane, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione;
- organizzare la formazione e gestione del bilancio dello Stato, assicurandone il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del fabbisogno finanziario, nonché alla verifica della quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni normative ed al monitoraggio della spesa;
- cura la programmazione economica e finanziaria, il coordinamento e la verifica degli interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse, esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di strumenti di programmazione negoziata e di programmazione dell'utilizzo dei fondi strutturali comunitari.


Art.3
Altre competenze a quelle specificate nell’art.2 posso essere attribuite dal Primo Ministro o dal Consiglio dei Ministri. Le competenze non coperte dal Governo tramite i suoi ministeri sono svolte d’ufficio dal Primo Ministro.

Art.4
Il Primo Ministro, nello svolgimento delle funzioni previste dalla Costituzione e dal presente testo di legge, puo' essere coadiuvato da un comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai ministri da lui designati, di provenienza politica diversa, sentito il Consiglio dei ministri. Per le sedute del suddetto si applica il regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

Art.5
Il Primo Ministro, per un migliore coordinamento del Consiglio dei Ministri e dell’attivitò di governo, può nominare un Segretario di Stato che assicuri il supporto all'espletamento dei compiti del Primo Ministro, curando, qualora non siano state affidate alle responsabilità di un ministro le seguenti funzioni:
- assicurare il quadro conoscitivo sullo stato di attuazione del programma di Governo;
-aggiornare e coordinare i membri del Governo sul quadro normativo;
- assistere il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua attività;
- predisporre gli adempimenti per l'intervento del Governo nella programmazione dei lavori parlamentari e per la proposizione nelle sedi competenti delle priorita' governative, assicurare una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari anche al fine di coordinare la presenza dei rappresentanti del Governo.

Art.6
Il Regolamento interno del Consiglio dei Ministri disciplina l’attività, l’organizzazione e le modalità di svolgimento del Consiglio dei Ministri ed è adottato e modificato a maggioranza semplice dei presenti.

Art.7
Il Governo, al fine di tenere aggiornata e informata la comunità del Forum, a metà Legislatura tiene un Discorso sullo Stato del Governo di fronte al Parlamento riunito in seduta comune. Per le stesse finalità il Governo può convocare Conferenze Stampa occasionalmente o periodicamente.

Art.8
Il Governo, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla lettera e) dell’art.1 della presente legge, può emanare Decreti Legge quando sussistono motivi di necessità e urgenza, ovvero quando sussistano gli stessi requisiti del Governo Italiano seguendo la prassi italiana, quando lo richiedano i 4/5 dei presenti con diritto di voto durante il Consiglio dei Ministri, quando l’attività parlamentare sia in tutto o in parte inoperante, cause di forza maggiore, calamità naturali reali, quando la materia oggetto del Decreto sia la stessa di un analogo Decreto Legge della Repubblica Italiana.