Liberalizzazioni, non tutte quelle annunciate sono rientrate nel ddl Concorrenza varato dal Cdm venerdì scorso. Ci sono quelle riguardanti assicurazioni, poste, comunicazioni, banche, energia, avvocati, notai, ingegneri, farmacie; altre invece ne sono rimaste escluse, almeno momentaneamente. Potranno infatti essere inserite tramite emendamenti nel corso dell’esame parlamentare del ddl. Qui passiamo in rassegna alcune delle liberalizzazioni mancate che potrebbero rivedere la luce in seguito.
Università, no fabbisogno professionalità per posti annuali

Figura tra queste la norma riguardante il mondo dell’Università e nello specifico le professioni legali. Secondo questa, il ministero dell’Istruzione, nel determinare il numero di posti annuali per le professioni legali, non avrebbe più dovuto tenere conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo. Avrebbe dovuto invece valutare l’offerta potenziale del sistema universitario. Una norma che sarebbe valsa, oltre che per le professioni legali, anche per medici e architetti.
La norma riguardante la Tari

C’è poi il passaggio riguardante la Tari che avrebbe abrogato il secondo comma dell’art. 649 della legge di Stabilità 2014: “Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati”.
Editoria, stampa periodica e quotidiana, e Copyright

Manca all’appello anche la norma riguardante la stampa periodica e quotidiana. Con questa sarebbe stata consentita la vendita di quotidiani e periodici senza autorizzazione alcuna ma nel rispetto delle “norme relative alla tutela della salute e dell’ordine pubblico”.*Si voleva inoltre abolire il tetto massimo del 15% di sconto sui libri fissato dalla legge Levi del 2011. I commi della legge in questione che si intendeva abrogare erano il 3 e il 4 dell’articolo 2. Fosse passata la norma, il mercato del libro sarebbe tornato ad essere soggetto alle norme in materia di vendite promozionali, di saldi di fine stagione e di disciplina del settore della distribuzione commerciale previste, oltre che dal decreto 223/2006, dalla legge 248/2006.*C’era poi la norma riguardante il Copyright. Anche questa manca all’appello finale. Stabiliva che la quota dell’equo compenso per copia privata dovesse essere specificata nel prezzo degli apparecchi in vendita.
Sanità, più privati per raggiungere livelli essenziali assistenza

Non inserita nemmeno la norma riguardante la sanità. Nello specifico la norma avrebbe consentito l’aumento delle aziende private nel caso in cui non fossero stati raggiunti i livelli “essenziali” di assistenza sanitaria: “Ciascuna Regione verifica, con decadenza biennale, l’adeguatezza al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano sanitario regionale del numero e della dislocazione delle struttura accreditate. In caso di mancato o parziale raggiungimento dei livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi locali, e comunque al fine di razionalizzare la rete delle strutture accreditate, ciascuna Regione indice almeno ogni due anni una selezione per l’accreditamento istituzionale di operatori provati operanti da almeno due anni”.
Allo Stato competenza campi elettromagnetici

Un altro articolo avrebbe trasferito dai Comuni allo Stato la competenza sulla “minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici”. Un provvedimento che aveva la finalità di evitare “limitazioni alla realizzazione delle reti”.
Liberalizzazioni: trasporto pubblico locale

Non ha superato l’esame del Consiglio dei Ministri nemmeno il provvedimento riguardante il trasporto pubblico locale. La norma avrebbe consentito ad imprese diverse dal concessionario del servizio di poter “fornire servizi di trasporto anche in sovrapposizione alle linee gestite in regime di esclusiva”. Sarebbe stata inoltre abrogata la possibilità di affidamento “in house” per il Tpl.
Liberalizzazioni: il capitolo Ferrovie

In chiusura, manca all’appello la norma riguardante i servizi ferroviari. Questa avrebbe abolito ogni limitazione nel diritto di far scendere o salire passeggeri *nelle stazioni situate lungo il percorso del servizio stesso. Nel caso in cui tale misura avesse compromesso in termini di redditività un contratto di servizio pubblico, l’operatore ferroviario avrebbe dovuto corrispondere diritti per l’esercizio del collegamento tra le due stazioni della rete nazionale in questione.


Scritto da: Felice Tommasino
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