Regolamento della Corte Costituzionale
Titolo I - Organizzazione Generale della Corte
Articolo 1
La Corte Costituzionale di PIR si riunisce ogni qual volta viene convocata, nei termini definiti dalla legge e dal presente regolamento, dal suo Presidente o dal Presidente di PIR.
Articolo 2
La Corte Costituzionale, al fine di svolgere al meglio le sue funzioni, si dota di thread Specifici aperti dal Presidente della Corte e sui quali vige il Regolamento specificato negli articoli successivi.
La Corte possiede un thread in rilievo denominato “Ricorsi alla Corte” che è aperto a tutti i forumisti, e qui devono essere postate le richieste e i ricorsi alla Corte, già comprensive delle firme necessarie per legge al loro accoglimento.
La Corte crea inoltre un thread specifico per ogni ricorso, nel quale si svolge il dibattimento. In questo thread possono intervenire solo i Giudici e le parti in causa.
Ogni sentenza della Corte, con le relative motivazioni, è pubblicata su di un thread specifico per ogni ricorso. In questi thread non è consentito il dibattito dei semplici forumisti sulle sentenze, che deve essere spostato in altre sedi.
La Corte possiede un thread tenuto dall'Archivista nazionale dove vengono archiviate le Sentenze e i dibattimenti.
Titolo II - Il Presidente della Corte Costituzionale
Articolo 3
Il Presidente della Corte Costituzionale viene eletto durante la prima seduta della stessa convocata dal Giudice eletto con più messaggi.
Il Presidente della Corte viene eletto a maggioranza.
Articolo 4
In caso di assenza temporanea o di decadimento del Presidente della Corte assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.
I Giudici possono procedere all'elezione di un nuovo Presidente della Corte.
Articolo 5
Il Presidente della Corte Costituzionale coordina i lavori della Corte.
Decide l’Ordine del Giorno dei Lavori di ogni seduta.
Convoca le Sedute della Corte.
Pubblica le sentenze e le motivazioni sul thread specificato all’articolo 2.
Titolo III - I Giudici della Corte Costituzionale
Articolo 6
I Giudici della Corte Costituzionale di PIR devono rispettare i requisiti di Legge previsti dalla Costituzione, pena il decadimento dall’Incarico.
Articolo 7
I Giudici della Corte Costituzionale non sono responsabili di dichiarazioni effettuate nei Forum esterni al Forum Transatlantico.
Essi non possono essere rimossi per opinioni espresse in dibattiti politici che sono la normalità nel Forum di PoliticaInRete.
Ai giudici è fatto divieto di preannunciare anche ufficiosamente la loro opinione sui casi presentati alla Corte.
Data la pubblicità del voto alle elezioni, essi possono votare alle elezioni ma non possono essere giudicati per il voto che hanno liberamente espresso.
Titolo IV - Della deliberazione intorno ai ricorsi e dello svolgimento delle sedute
Articolo 8: dell' udienza preliminare di ammissibilità
Ogni ricorso presentato nel Thread “Ricorsi alla Corte”, che rispetti i requisiti di legge, deve essere sottoposto a controllo preliminare di ammissibilità entro giorni 7 dalla presentazione.
Il Presidente della Corte (o il vicepresidente), presentato il ricorso, entro le successive quarantottore, convoca, in camera di consiglio, la Corte e nomina contestualmente il relatore.
L'udienza è validamente aperta se vi partecipano almeno tre Giudici della Corte, ivi incluso il Presidente o, in sua sostituzione, il vicepresidente.
All'udienza, la Corte, dopo la sommaria esposizione del relatore, decide sull'ammissibilità del ricorso presentato, considerando la formale correttezza della loro presentazione a norma di legge e la loro pertinenza con le competenze della Corte stessa, così come espresse nella Costituzione.
La Corte decide, a maggioranza assoluta, in camera di consiglio e con ordinanza, redatta dal relatore e firmata dal Presidente, in merito all'ammissibilità del ricorso.
Si applica l'art. 53 della Costituzione.
Se la Corte allorchè dichiara inammissibile il ricorso, indica le ragioni di inammissibilità. Il ricorrente, in tal caso, potrà ripresentare un nuovo ricorso sanando i vizi che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità.
Il nuovo ricorso è nuovamente sottoposto al vaglio preliminare della Corte.
Se la Corte dichiara ammissibile il ricorso, nell'ordinanza è fissata l'udienza di merito e la calendarizzazione della discussione. Nell'ordinanza si nomina il nuovo relatore che non può essere lo stesso del giudizio di ammissibilità.
La prima udienza di merito deve avvenire entro dieci giorni dall'emissione dell'ordinanza.
Articolo 9: dell'udienza di merito
All'udienza fissata, partecipa di diritto l'Avvocato Generale.
Alla stessa udienza partecipano altresì il ricorrente nonchè eventuali controinteressati.
Entro ventriquattrore prima dell'udienza fissata, le parti si costituiscono in giudizio, depositando, nell'apposito thread di discussione aperto dal Presidente almeno quarantotto ore prima della stessa udienza, una propria memoria di costituzione nella quale sono esposte in maniera esaustiva le rispettve ragioni ed indicati, a pena di decadenza, i testimoni ed i capitoli di prova, per articoli separati, sui quali questi debbano essere escussi.
All'udienza di merito, il relatore illustra sinteticamente la questione in fatto e le ragioni delle parti intervenute.
L'udienza è validamente aperta se vi partecipano almeno tre Giudici della Corte, ivi incluso il Presidente o, in sua sostituzione, il vicepresidente.
Il Presidente (o il vicepresidente), quindi, dichiara aperta la discussione, dando a ciascuna parte il diritto di replicare alle avverse eccezioni e deduzioni, nonchè a quelle dell'Avvocato Generale.
Nell'ordine di replica spetta la parola al ricorrente, ai controinteressati ed, infine, all'Avvocato Generale.
Durante la discussione, se necessario, potranno essere sentiti testimoni.
Ciascun testimone, prima di essere escusso, dovrà indicare le proprie generalità formunistiche e dovrà prestare dichiarazione di rito secondo la seguente formula: "consapevole della mia responsabilità formunistica, dichiaro di rispondere fedelmente alle domande che mi sono poste e di non nascondere nulla, onde far conoscere ai giudici la verità".
Il teste che dichiara il falso o rifiuta di rispondere sarà deferito dall'Avvocato Generale all'admin onde assuma i necessari provvedimenti.
Articolo 10: della conclusione del procedimento
Terminata la discussione, il Presidente (o il vicepresidente) invita le parti a precisare le proprie conclusioni.
Nella precisazione si segue l'ordine della discussione.
Il Presidente (o il vicepresidente) riunisce la Corte in camera di consiglio.
In camera di consiglio a nessuna parte è consentito intervenire.
Il relatore esporrà alla Corte sinteticamente le nuove ragioni indicate dalle parti che hanno partecipato. Segue immediatamente la deliberazione assunta a maggioranza assoluta.
Si applica l'art. 53 della Costituzione.
Il Presidente della Corte (o il vicepresidente), quindi, dà lettura immediata del dispostivo della sentenza.
Entro le successive novantasei ore, il relatore redige il testo della sentenza, esponendo compiutamente le ragioni in fatto ed in diritto della decisione. La sentenza è firmata dal relatore e dal Presidente (o dal vicepresidente).
Il dispositivo e le motivazioni della sentenza vengono pubblicate integralmente sulla Gazzetta Ufficiale dall'archivista di Stato entro 48 ore dall'emissione della sentenza.
Titolo V - Del mantenimento dell’Ordine e delle sanzioni
Articolo 13
L’Ordine nelle sedute viene mantenuto dai Moderatori del Forum Transatlantico, che ricoprono l’incarico di Cancellieri della Corte.
Articolo 14
Nel qual caso un giudice della Corte Costituzionale sia anche un Moderatore del Forum Transatlantico, le funzioni di Cancelliere e di mantenimento dell’Ordine nelle sedute viene mantenuto da egli stesso.
Titolo VI - Del Presente Regolamento e della Modifica dello Stesso
Articolo 15
Il presente Regolamento disciplina l’organizzazione interna alla Corte Costituzionale di PIR.
Il presente Regolamento deve essere conforme ai principi e alle norme espresse dalla Costituzione di PIR.
Articolo 16
Qualsiasi modifica al presente Regolamento necessita dei voti della maggioranza dei giudici della Corte Costituzionale.
Ogni giudice può presentare modifiche al regolamento inserendo la propria proposta nel thread denominato “Ricorsi alla Corte”.
Il Presidente della Corte è tenuto a convocare una seduta per votare la suddetta proposta entro una settimana dalla presentazione della stessa.
Le sedute che prevedono l’elezione del Presidente o le modifiche al Regolamento non possono prevedere ulteriori dibattimenti riguardanti cause pendenti presso la Corte.
Articolo 17
Le modifiche al presente statuto devono essere promulgate dal Presidente di PIR sulla Gazzetta Ufficiale, entro e non oltre dieci giorni dalla loro approvazione.




