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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Exclamation Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Legge Costituzionale n. 1 del 2015
    d'iniziativa del Sen. Ronnie
    Recante disposizioni in materia di manutenzione istituzionale e di accoglimento delle direttive della Sovrana Amministrazione

    Sezione I
    Modifiche della Costituzione


    Articolo 1
    All’articolo 7 comma 2 la frase “il numero minimo di messaggi, fissato in 100 per la Camera e 300 per il Senato, possono essere candidati al Parlamento.” è sostituita dalla seguente ”il numero minimo di 100 messaggi possono essere candidati alla Camera.“

    Articolo 2
    All’articolo 8 la frase “nelle due camere” è sostituita dalla seguente “nella Camera“; la frase “Il Presidente, ogni Deputato ed ogni Senatore” è sostituita dalla seguente “Il Presidente e ogni Deputato“

    Articolo 3
    All’articolo 9 la frase “al Senato” è sostituita dalla seguente “alla Camera“; la frase “dei Senatori” è sostituita dalla seguente “dei Deputati“; la frase “nella seconda seduta della Camera” è sostituita dalla seguente “nella seconda seduta della Camera Alta“

    Articolo 4
    All’articolo 10 la frase “del Presidente di POL, di un Senatore o di un Deputato” è sostituita dalla seguente “del Presidente di POL o di un Deputato “; la frase “Il Presidente di POL ed ogni Senatore possono proporre al Senato di destituire” è sostituita dalla seguente “Il Presidente di POL ed ogni Deputato possono proporre alla Camera Alta di destituire“ ; la frase “nel Senato, il proponente è sottoposto immediatamente per esercizio irragionevole delle sue prerogative a giudizio di censura Presidenziale o destituzione Senatoriale.” è sostituita dalla seguente “nella Camera Alta, il proponente è sottoposto immediatamente per esercizio irragionevole delle sue prerogative a giudizio di censura Presidenziale o destituzione da membro della Camera.“

    Articolo 5
    All’articolo 11 comma 1 la frase “per il Senato” è soppressa; al comma 3 la frase “nel rispetto delle competenze delle commissioni del senato” è sostituita dalla seguente “nel rispetto delle competenze degli organi della Camera“, confermando la sentenza della Corte.

    Articolo 6
    L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
    “Articolo 12
    Formazione del Parlamento
    1. La Camera dei Deputati è il Parlamento di POL e si compone di tre organi: Aula, Camera Alta e Ufficio di Presidenza. Spettano all’Aula tutte le determinazioni definitive in materia politica, alla Camera Alta tutte le determinazioni definitive in materia di Regole, all’Ufficio di Presidenza tutte le determinazioni definitive in materia di calendario, organizzazione dei lavori e sanzioni disciplinari.
    2. Il numero dei Deputati che costituiscono l’Aula è proporzionale in senso crescente al numero dei voti validi espressi. La Legge Elettorale individua i Deputati eletti e può prevedere basi, sistemi e collegi elettorali diversi per differenti quote del totale dei seggi, a condizione che nell'applicazione di ognuno di essi sia mantenuto il rapporto di proporzionalità tra numero dei voti e numero dei seggi aggiuntivi alla base della Camera. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
    3. L’Aula nella sua prima seduta elegge il Presidente della Camera e contestualmente attribuisce ai suoi membri di maggiore esperienza e preparazione il titolo di DECANO della Camera Alta. La formazione della Camera Alta ed il suo funzionamento sono regolati dalle disposizioni della VI Sezione della Costituzione.
    4. Non appena eletto, secondo procedure individuate dalla legge, il Presidente della Camera nomina intorno a sé l’Ufficio di Presidenza, che deve prevedere un numero di Vicepresidenti eletti dall’Aula nella prima seduta proporzionale al numero dei Deputati e suddiviso in modo da offrire adeguata garanzia alle diverse opposizioni. Dell’Ufficio sono membri i capi dei gruppi parlamentari e il Presidente della Camera Alta. Quest'ultima carica, presente per dare piena rappresentanza a tutti gli organi della Camera, non avrà tuttavia diritto di voto su questioni che esulino dalle discussioni di competenza del suo organo di appartenenza.”

    Articolo 7
    All’articolo 13 la rubrica “Potestà legislativa della Camera” è sostituita dalla seguente “Potestà legislativa politica della Camera “

    Articolo 8
    L’articolo 19 è sostituito dal seguente “Articolo 19
    Organizzazione fondamentale della Camera

    1. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita: a ogni Deputato, al Governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della Comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    2. A ognuno dei Deputati eletti il Regolamento della Camera attribuisce una frazione del totale dei voti esercitabili in assemblea, definito in 630, diviso tra i deputati nel rispetto dei risultati elettorali, salva la quota di voti eventualmente destinata dalla Legge Elettorale a premio di maggioranza per i soli Deputati del partito o della coalizione intestatari del premio.
    3. La prima riunione dell’Aula è convocata di diritto nel forum Transatlantico il secondo giorno dall’elezione ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente della Camera, dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera adempie in via esclusiva alle funzioni costituzionalmente vincolate. Le successive sedute si tengono sul Forum Politica Nazionale o Politica Estera, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.
    4. La prima riunione della Camera Alta è convocata di diritto nel forum Transatlantico al termine della prima seduta della Camera ed è presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera Alta elegge il Decano Presidente della Camera Alta.
    5. La riunione dell’Ufficio di Presidenza è aperta dal Presidente della Camera subito dopo l’elezione e rimane aperta fino alla fine della legislatura, nel forum Transatlantico.
    6. Le deliberazioni dell’Aula, della Camera Alta e dell’Ufficio di Presidenza non sono valide se non è presente il numero legale costituito dalla maggioranza dei voti esercitabili. Al solo conteggio dei voti presenti ai fini del numero legale sono aggiunti i voti a disposizione dei componenti dell’organo che abbiano scritto nella discussione durante il voto o nelle ventiquattro ore precedenti e sono sottratti i voti a disposizione: a) di tutti i componenti dell’organo che abbiano preannunciato la propria assenza chiedendo lo spostamento se possibile della seduta; b) di tutti i componenti che abbiano dichiarato l’intenzione di non partecipare alla seduta per motivi politici.
    7. In presenza del numero legale di 316 voti, come conteggiato ai sensi del comma 5, le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti esercitabili a disposizione dei presenti, salvo che la Costituzione o il Regolamento prescrivano più elevate maggioranze speciali.
    8. Il Presidente dispone dei moderatori del forum in cui si tengono le sedute per l'ordine dei lavori ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il Regolamento, salvi i poteri di seconda istanza della Corte Costituzionale, e le norme del Regolamento stesso riguardanti la gestione dei contenziosi interpretativi.
    9. Il Regolamento può prevedere l'emissione di sanzioni per i Deputati e per il Presidente, ivi compresa la sospensione dal diritto di voto per un certo numero di sedute, a condizione che preveda l'impugnabilità di ogni provvedimento penale di fronte al potere giudiziario.
    10. Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per assenze, ma può prevedere la richiesta del provvedimento di destituzione al potere giudiziario. Deve comunque disciplinare il subentro dei non eletti ed in loro assenza di chi la lista di riferimento indichi, in modo da rispettare le rappresentanze elettorali delle forze politiche.
    10. Il Regolamento deve prevedere la regolazione delle Commissioni conformemente agli articoli Costituzionali sul potere legislativo e prevedere l'aumento del numero dei componenti delle commissioni in proporzione al numero dei Deputati eletti.
    11. Il Regolamento può disciplinare la partecipazione di non Deputati, senza diritto di voto, alle sedute.”

    Articolo 9
    All’articolo 20 comma 8 la frase “nell’aula del senato e” è soppressa; al comma 10 la frase “del sito” è sostituita dalla seguente “della Comunità“;

    Articolo 10
    All’articolo 21 comma 2 la frase “del Senato” è soppressa; al comma 5, che si conferma per come modificato dalla Corte, la frase “al Presidente del Senato” è sostituita dalla seguente “al Presidente della Camera Alta“; al comma 6, che si conferma per come modificato dalla Corte, la frase “al Presidente del Senato” è sostituita dalla seguente “al Presidente della Camera Alta“;

    Articolo 11
    All’articolo 22 comma 1 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“; al comma 2 la frase “Il Senato” è sostituita dalla seguente “La Camera Alta “; al comma 3 la frase “Il Senato” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta “

    Articolo 12
    All’articolo 24 comma 1 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“;

    Articolo 13
    All’articolo 25 comma 5 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera“; al comma 6 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta “

    Articolo 14
    All’articolo 26 comma 1 la frase “nel Senato” è sostituita dalla seguente “nella Camera Alta“; al comma 2 la frase “ai Senatori” è sostituita dalla seguente “ai Deputati“, conformemente alla decisione della corte

    Articolo 15
    All’articolo 27 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera“, conformemente alla decisione della corte;

    Articolo 16
    All’articolo 28 comma 2 1 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“; al comma 4 la frase “il Senato” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta“;

    Articolo 17
    La sezione VI è ridenominata in “La Camera Alta”; all’articolo 32, comma 1 la frase “Il Senato” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta “; la frase “del Senato, che ha invece competenza su ogni iniziativa ludica interna al forum non collegata con la RI.” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta, che ha invece competenza su ogni iniziativa non collegata con la RI. “; al comma 3 1 la frase “il Senato spetta in via esclusiva ad ogni Senatore” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta spetta in via esclusiva ad ogni membro“;

    Articolo 18
    L’articolo 33 è abrogato e sostituito dal seguente:
    “Art. 33 Statuto della Camera Alta
    1. La Camera Alta è scelta irrevocabilmente dall’Aula per l’intera legislatura, nel corso della prima seduta, tra i propri componenti, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera, nel rispetto dei seguenti principi.
    2. Il numero dei componenti della Camera Alta consegue a quello dei Deputati, detratto il numero dei Deputati aggiunti per eventuale suddivisione dei voti esercitabili se prevista dalla legge elettorale, in ragione della proporzione del cinquanta per cento, con arrotondamento per difetto.
    3. La scelta della Camera Alta avviene in modo tale da rispecchiare al cinquanta per cento le proporzioni elettorali pure, a questo fine il Regolamento, se la modalità di scelta prevede l’utilizzo di essi, assicura la sterilizzazione di tutti i voti esercitabili attribuiti con eventuale premio di maggioranza.
    4. Il Regolamento della Camera attribuisce a ogni membro della Camera Alta eguale quota invariabile del numero di 315 voti esercitabili nella Camera Alta.
    5. La cessazione dall’incarico di Deputato comporta decadenza per lo stesso fatto dall’incarico di componente della Camera Alta.
    6. Ogni componente della Camera Alta deve indicare il proprio sostituto in caso di rinuncia, a pena di decadenza dall’incarico di Deputato. Ogni componente della Camera Alta può prestare anche temporaneamente il proprio seggio ad altro Deputato di sua fiducia.
    7. Ogni gruppo parlamentare ha il diritto di scegliere il sostituto al proprio componente della Camera Alta nel caso egli decada per cessazione dall’incarico di Deputato, tale diritto può essere esercitato irrevocabilmente in qualsiasi momento.
    8. Quando dipenda da provvedimento giudiziario, la perdita del solo incarico di componente della Camera Alta dà luogo al procedimento di cui al comma 6, ma al gruppo parlamentare è precluso indicare nuovamente il reo e ad ogni sostituto subentrato è precluso rinunciare o prestare il seggio in suo favore, qualora la corte lo stabilisca. “

    Articolo 19
    All’articolo 34 comma 1 la frase “per il Senato” è sostituita dalla seguente “per la Camera alta” e la frase “del forum Senato” è sostituita dalla seguente “del forum Camera Alta“; al comma 2 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“;

    Articolo 20
    All’articolo 35 comma 1 la frase “dal Senato” è sostituita dalla seguente “dalla Camera Alta” e la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“; al comma 3 la frase “ogni Senatore” è sostituita dalla seguente “ogni membro della Camera Alta“ e la frase “del Senato” è soppressa; si conferma l’aggiunta dei commi 6 e 7 operata illecitamente dalla Corte, così modificata: “6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
    7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.”; è aggiunto il comma 8: “in caso di scadenza del mandato dei giudici, esso è prorogato fino all’elezione dei successivi nella seconda seduta della Camera Alta.”

    Articolo 21
    All’articolo 37 comma 1 la frase “i Senatori” è sostituita dalla seguente “i membri della Camera Alta“;

    Articolo 22
    All’articolo 38 comma 1 la frase “dei Senatori” è soppressa; ai commi 5 e 6 la frase “dei Senatori e” è soppressa;

    Articolo 23
    All’articolo 39 comma 3 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“;

    Articolo 24
    All’articolo 40 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta”, la frase “dal Senato” è sostituita da “dalla Camera Alta”, la frase “il Senato” da “la Camera Alta” e la frase “il Regolamento del Senato” da “Il regolamento della Camera”;

    Articolo 25
    All’articolo 44 comma 1 la frase “del Senato” (o dalla camera, a seguito della sentenza) è sostituita dalla seguente “dalla Camera Alta“; al comma 2 la frase “sulla sezione III riservata alla Camera o” è soppressa insieme con la frase “rispettivamente della Camera e”.

    Articolo 26
    All’articolo 45 rubricato “Leggi Organiche”, comma 2, la frase “dei Deputati” è sostituita dalla seguente “Alta“; la frase “Il regolamento del Senato” è soppressa; i commi 4, 5 e 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti due: “4. Le disposizioni sulla Legge in Generale sono contenute in una legge organica speciale alla quale questa Costituzione espressamente demanda l’individuazione delle procedure di interpretazione del diritto. 5. I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche devono essere integrati direttamente dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente dalla Camera Alta, a seguito di necessità segnalata dalle parti in giudizio o anche d’ufficio.“

    Articolo 27
    L’articolo 45 rubricato “Disposizioni sulla Legge in Generale” è rinumerato in articolo 46.

    Articolo 28
    Le disposizioni transitorie vigenti sono abrogate e sono introdotte le seguenti nuove disposizioni transitorie in calce alla Costituzione:
    “I. Disposizione transitoria
    1. I Senatori in carica alla data di approvazione del presente testo divengono di diritto Deputati della Camera e Decani componenti della Camera Alta.
    2. La prima seduta della Camera Alta a seguito dell’approvazione del presente testo non produce gli effetti di cui all’articolo 19 della Costituzione, e viene numerata come VII Seduta; il medesimo è disposto per la seconda, numerata VIII, con riferimento all’articolo 35 della Costituzione.
    II. Disposizione transitoria
    1. Se a seguito del procedimento di aggiornamento della presente Costituzione risultassero nel testo di essa, o delle norme di leggi organiche con essa introdotte, dei palesi refusi con l'indicazione delle parole "Camera", “Camera Alta” o "Senato" o "Senatori" o "Deputati" o “membri della Camera Alta” spaiate e non concordanti esse non determineranno vizio sostanziale di alcun atto perché dal contesto dell'articolo e della sezione si dovrà discernere, anche con l'ausilio dei lavori preparatori, se il legislatore intendesse far uso dell'una o piuttosto dell'altra denominazione e, una volta riconosciuti tali errori come "errori" ogni interprete potrà procedere a ignorarli, leggendo le norme come se disponessero per il corretto organo che il legislatore intendeva".
    2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Camera", “Camera Alta”, "Senato", "Senatori", "Deputati", “membri della Camera Alta”.”

    (segue)
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
    * * *

    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Sezione II
    Adeguamento delle leggi Organiche


    Articolo 29
    Con forza di Legge Organica la legge elettorale è abrogata e sostituita dalla seguente: “Legge Elettorale

    Articolo 1
    La data delle elezioni
    1. Il Presidente di POL, due mesi prima della scadenza di un organo, constatata la necessità di indire un’elezione, apre la procedura con proprio decreto nel quale propone all’Amministrazione una data compresa tra il decimo giorno precedente e il ventesimo giorno successivo alla scadenza del mandato.
    2. Il Presidente richiede in calce al decreto che sia reso un parere, su tale data o altre plausibili, dal Primo Ministro e dal Presidente della Camera.
    3. L’Amministrazione, recependo il decreto, considerati i pareri, stabilisce entro dieci giorni la data di inizio del periodo della votazione.
    4. Il periodo di votazione deve necessariamente comprendere il sabato e la domenica e durare non meno di quattro e non oltre sei giorni.

    Articolo 2
    I controlli sulla Procedura Elettorale
    1. Il Governo, anche tramite il Ministro delegato, si avvale di un Supermoderatore indicato dall'Amministrazione per la gestione dei 3d della fase di presentazione delle Liste. A ogni altro moderatore è interdetto l’intervento sui post recanti gli elenchi dei candidati.
    2. Ogni reclamo circa la fase di presentazione deve essere indirizzato in copia alla Corte Costituzionale e per conoscenza al Supermoderatore indicato.
    3. La Corte Costituzionale, con procedura abbreviata e d’urgenza, su iniziativa del titolare legale di un partito, del Supermoderatore di cui al primo comma o del Governo, anche tramite il Ministro delegato, giudica della validità delle liste presentate, con riguardo in particolare alla legittimità dell’atto di presentazione, ai poteri di legale rappresentante del movimento del presentatore, all’uso legittimo dei nomi e delle loro abbreviazioni, dei simboli, alla veridicità dei requisiti personali per la candidatura in esso attestati.
    4. La Corte ha il potere, anche oltre i termini di chiusura della presentazione, di espungere le parti illegali delle presentazioni, sostituirle, aderendo per quanto possibile alle richieste del presentatore, con altre legali, cassare le presentazioni completamente irricevibili e consentire al presentatore la presentazione tardiva di una nuova lista sostitutiva quando le variazioni siano tali da non consentirgli di mantenere unicamente quella presentata senza grave pregiudizio.
    5. In assenza di reclami nelle quarantotto ore successive alla chiusura dei termini le liste si intendono validamente presentate ed ogni vizio relativo a quelle già presentate cessa di essere rilevabile, resta tuttavia consentito presentare reclamo a proposito delle liste che abbiano subito modifiche di cui al quinto comma ritenute, a giudizio di altri presentatori, lesive della propria.
    6. Qualunque reclamo sull’elenco degli aventi diritti al voto deve essere indirizzato all’Amministrazione ed al Supermoderatore, e in ordine ad esso la Corte Costituzionale non ha poteri.

    Articolo 3
    La presentazione delle liste
    1. Il Ministro dell'Interno apre, entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione della data del voto, una discussione di presentazione delle liste da porre in evidenza nel forum Transatlantico, valida per la presentazione delle liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni Forum e Facebook.
    2. Tali discussioni rimarranno aperte sino allo scadere del decimo giorno completo successivo alla loro apertura, facendo fede all'orario del forum. Le liste di candidati o i candidati presentati posteriormente a tale termine, a meno di rimessione in termini dovuta ai provvedimenti di cui all’articolo 2, non potranno partecipare alle elezioni.
    3. Ogni partito del forum ha diritto a presentare una lista di candidati per concorrere alle elezioni.
    4. I post di presentazione delle liste valide per le circoscrizioni devono essere corredate dai seguenti punti:
    a) nome ed eventuale sigla della lista;
    b) simbolo della lista;
    c) un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, specificando i post all'attivo all'atto della presentazione; per la circoscrizione Facebook.
    d) link di un thread separato all'interno del quale la lista sia stata sottoscritta da ogni candidato;
    e) Il nome del candidato presidente di POL sostenuto;
    f) il link alla dichiarazione in cui egli accetta il sostegno;
    g) in piccolo, i nomi delle altre liste che lo sostengono;
    5. Nessun candidato può essere incluso in liste differenti concorrenti nella medesima circoscrizione, a pena di nullità della prima candidatura in ordine di tempo.

    Articolo 4
    Le circoscrizioni
    1. Per l’elezione del Parlamento sono costituite due circoscrizioni differenti: la circoscrizione Forum e la circoscrizione Facebook.
    2. Alla data delle elezioni, ciascun avente diritto può esprimere il proprio voto per il rinnovo della Camera in tutte le circoscrizioni.
    3. Ciascun avente diritto può altresì esprimere il proprio voto per il candidato preferito alla Presidenza di POL, prescindendo dalle liste ad esso collegate.

    Articolo 5
    La votazione
    1. Un giorno prima delle votazioni l’Amministrazione apre le discussioni di votazione per la Camera ed il Presidente.
    2. Nel Forum Transatlantico devono essere aperte discussioni distinte, una per il rinnovo del Presidente di POL, una della Camera.
    3. In ciascuna discussione l’Amministrazione riporta al primo post le liste concorrenti in ordine di presentazione, e prima di tutto, in alto e con a fianco i nomi delle liste che li sostengono, i nomi dei candidati alla presidenza e lo shortlink del loro programma.
    4. Per tutta la durata delle elezioni ogni avente diritto potrà esprimere una preferenza in ciascuna circoscrizione per tutte le distinte votazioni, le modalità di espressione del voto nella circoscrizione Facebook sono stabilite discrezionalmente dall’Amministrazione.
    5. Sarà diritto dell'elettore votare la sola lista oppure esprimere altresì una preferenza per un candidato della lista votata.
    6. Il voto espresso solo al Presidente non si estende ad alcuna lista ma contribuisce al conseguimento del premio di maggioranza.

    Articolo 6
    Lo scrutinio
    1. Al termine delle votazioni l’amministrazione annulla i voti non validi, successivamente il Supermoderatore indicato per la procedura elettorale effettua in nome dell’Amministrazione il conteggio dei voti validi in ciascuna circoscrizione.
    2. In via provvisoria, al termine delle operazioni di conta, il Supermoderatore mette a verbale in una discussione denominata “Scrutinio Elettorale” i voti ottenuti dalle singole liste, le preferenze ottenute da ciascun candidato presentato nelle liste, i voti ottenuti dai candidati Presidente e i voti ottenuti dai candidati nella circoscrizioni Nazionale e Facebook.
    3. Ciascun presentatore di lista rende noti eventuali dubbi di legittimità e di validità dei voti annullati dall’Amministrazione o conteggiati dal Supermoderatore, e su di essi si prosegue per 48 ore dalla comunicazione dei risultati di Scrutinio nella discussione.
    4. Sulle questioni relative al conteggio dei voti espressi che non si siano risolte amichevolmente decide la Corte Costituzionale, su quelle relative alla validità del nick del votante decide l’Amministrazione, resta in ogni caso preclusa la proposizione di questioni non denunciate nelle 48 ore di discussione successive allo scrutinio.
    5. Una volta terminata la procedura di discussione, se non risultano ricorsi pendenti e non deve tenersi ballottaggio, l’Amministrazione, alla presenza del Presidente della Corte Costituzionale o in sua vece di un giudice, chiamati a confermare che nessun ricorso può essere sollevato contro di essi, conferma gli esiti del voto e annunzia il risultato.
    6. Se risultano ricorsi pendenti o è previsto ballottaggio la proclamazione è comunque effettuata ma per le sole parti non direttamente implicate nei ricorsi o nei ballottaggi e che non possano subire modifiche a seguito di essi, esplicitamente indicate dal Presidente della Corte o dal suo sostituto, o con riserva di successiva modifica. Gli organi non sono riuniti fino al loro completamento con la conclusione dei ricorsi o dei ballottaggi.

    Articolo 7
    La determinazione del numero e dei seggi
    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento.
    2. Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento della Camera, poiché ogni Deputato rappresenta una frazione del numero di 630 voti esercitabili nell’aula, è consentito a ogni Deputato cedere parte di questi propri voti esercitabili, fino a un massimo del 50% del valore ripartitogli arrotondato per difetto, per consentire l’elezione di un altro candidato della sua lista come ulteriore Deputato, nelle modalità e con i limiti di cui al citato articolo.

    Articolo 8
    L'assegnazione dei seggi
    1. E’ eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi. Qualora questa soglia non sia raggiunta l’Amministrazione apre un secondo turno di votazioni entro quattordici giorni dalla chiusura delle urne. Al secondo turno concorrono i due candidati più votati al precedente.
    2. Al secondo turno, che segue le modalità di votazione e scrutinio previste per il turno ordinario, è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi. In caso di ulteriore pareggio entra in carica il candidato con più post che, alla metà del mandato, decade e viene sostituito dall’altro.
    3. La circoscrizione Facebook elegge tre deputati, assegnati alle tre liste in essa più votate. Sono eletti i primi dei non eletti nella circoscrizione Forum delle rispettive liste.
    4. La circoscrizione Forum elegge il numero rimanente dei seggi della Camera, attribuiti interamente seguendo il metodo proporzionale Hare e i più alti resti.
    5. In ciascuna lista sono eletti con priorità i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra candidati della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
    6. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.

    Articolo 9
    La determinazione del valore dei seggi
    1. La determinazione del valore dei seggi è effettuata in sede di presentazione dei risultati dall’Amministrazione, secondo le regole stabilite dal Regolamento della Camera.
    2. I Deputati eletti nelle liste collegate al Presidente di POL eletto ricevono su base paritaria la quota aggiuntiva di voti esercitabili in aula necessaria ad assicurare che, complessivamente, esse ottengano 350 voti esercitabili.
    3. La quota necessaria a formare il premio di maggioranza è sottratta proporzionalmente a tutte le liste non collegate al presidente.
    4. L’Amministrazione cura la presentazione del risultato in modo che i voti esercitabili discendenti dal premio di maggioranza risultino separatamente da quelli ordinari. L’Amministrazione non pubblica i risultati del voto fino ad aver calcolato tale distribuzione.
    5. La Corte, sentita l’Amministrazione, è competente alla rettifica su reclamo della corretta distribuzione del numero di voti esercitabili, e per essa può sospendere con ordinanza la celebrazione della prima seduta.

    Disposizione Finale I

    1. Ogni altra legge elettorale è abrogata.“

    Articolo 30
    Con forza di Legge Organica, il Regolamento della Camera è sostituito dal seguente: “Regolamento della Camera dei Deputati

    Preambolo

    La Camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della Repubblica Italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico. Nel suo seno, i più esperti tra i Deputati, costituiscono la Camera Alta, da sola competente ad ogni decisione sulle regole del gioco.

    Articolo 1
    Insediamento della Camera
    1. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
    2. La prima riunione dell’Aula è convocata di diritto, da qualunque eletto, nel forum Transatlantico il secondo giorno dall’elezione ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente della Camera, dall'eletto con maggior numero di post all'attivo, in essa la Camera adempie in via esclusiva alle funzioni costituzionalmente vincolate.
    3. L’Aula elegge il Presidente della Camera e sceglie i membri chiamati a formare la Camera Alta nella sua prima seduta, dall’inizio della quale, per quarantotto ore, si presentano le candidature per la carica di Presidente della Camera e di VicePresidente della Camera. Successivamente, si tengono le operazioni di voto.
    4. Una volta eletto, il Presidente apre tutte le discussioni necessarie per l’attività della Camera sul forum Transatlantico. Le sole successive discussioni delle sedute si tengono a sua discrezione sul Forum Politica Nazionale o Politica Estera, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.

    Articolo 2
    Voti esercitabili
    1. Ogni seggio rappresenta la frazione del numero di 630 voti esercitabili nell’aula risultante dalla divisione del numero di 630 per il numero di Deputati eletti previsto dalla Legge Elettorale, eventualmente detratta del numero di voti necessari ad assicurare che i Deputati eletti nelle liste collegate al Presidente di POL rappresentino la quota di premio di maggioranza se prevista dalla Legge Elettorale.
    2. E’ consentito a ogni Deputato, con post pubblico irrevocabile in aula all’apertura della prima seduta, cedere parte di questi propri voti esercitabili, fino a un massimo del 50% del valore ripartitogli arrotondato per difetto, per consentire l’elezione di un altro candidato della sua lista come ulteriore Deputato. Qualora le forze politiche rappresentate dai deputati abbiano approvato ufficialmente regolamenti interni disciplinanti la suddivisione dei seggi e il comportamento dei deputati eletti o esprimano il desiderio di dividere secondo una ratio diversa i seggi ottenuti, potranno fare richiesta di eccezione all'ufficio di Presidenza, che valuterà la concessione di eventuali eccezioni entro l'inizio della seconda seduta.
    3. I Deputati di cui al comma 2 sono aggiuntivi rispetto ai Deputati proclamati di cui al comma 1 e vengono ammessi nel corso della prima seduta prima della presentazione delle candidature per gli organi della Camera. La facoltà di suddividere i voti a propria disposizione, per favorire la massima partecipazione, è esercitabile in questa prima seduta o, in alternativa, alla metà della legislatura, aprendosi una nuova seduta per l'ingresso di eventuali nuovi deputati. Il Presidente della Camera, verificato il calendario, fissa la data di questa seduta e la comunica all'inizio della seconda seduta.
    Il deputato di un gruppo potrà esercitare questa facoltà anche qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 3 comma 6.
    4. In ogni disposizione di legge nella quale ci si riferisca a una votazione degli organi della Camera che coinvolga Deputati il valore del voto si deve intendere riferito ai voti esercitabili, salvo diversa espressa previsione.

    Articolo 3
    Nomina dell’Ufficio di Presidenza
    1. Il Presidente della Camera è eletto nella prima votazione con i due terzi dei votanti o, a partire dalla terza, a maggioranza semplice. Non appena eletto, il Presidente della Camera nomina intorno a sé l’Ufficio di Presidenza.
    2. Se il Presidente proviene dalle fila della maggioranza, nomina componenti dell’Ufficio di Presidenza i due candidati presidenti provenienti dalle file dell’opposizione che siano primi non eletti per numero di voti; se il Presidente proviene dalle fila dell’opposizione accade l’inverso.
    3. Il Presidente invita i Deputati a formare i gruppi e nominare i capigruppo entro la seduta. Assegna d’ufficio tutti i Deputati che non ne abbiano uno proprio al gruppo misto, a cui assegna un termine di 72 ore per votare il proprio capogruppo. Successivamente, il Presidente nomina componenti dell’Ufficio di Presidenza i capigruppo.
    4. Nell’Ufficio di Presidenza ogni capogruppo conta per il numero di voti del suo gruppo. Il Presidente e i Vicepresidenti contano per il proprio numero di voti come Deputati.
    5. Al cambiamento dei capigruppo, il Presidente rinnova la nomina.
    6. 6. Quando un gruppo scende sotto i due Deputati esso è sciolto di diritto ed il gruppo misto, se richiesto, tiene nuova votazione per confermare il suo capogruppo. Se a rischio scioglimento del gruppo per mancanza di Deputati, un Deputato potrà suddividere i voti a sua disposizione per far entrare un nuovo Deputato, rispettando tuttavia il limite del 50% dei voti concedibili. Il capogruppo avrà, per esercitare questa eccezione, 48 ore esatte dal momento preciso in cui si sono verificate le condizioni di scioglimento.

    Articolo 4
    La scelta dei Decani della Camera Alta
    1. Il numero dei componenti della Camera Alta consegue a quello dei Deputati, detratto il numero dei Deputati aggiunti per eventuale suddivisione dei voti esercitabili se prevista dalla legge elettorale, in ragione della proporzione del cinquanta per cento, con arrotondamento per difetto.
    2. I gruppi parlamentari formatisi alla Camera dei Deputati indicano, sulla base dei seggi loro dovuti secondo la ripartizione proporzionale ottenuta dalle elezioni e senza considerare il premio di maggioranza, i componenti che li rappresenteranno nella Camera Alta. I nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo saranno scelti con pubblica votazione all'interno di ciascun gruppo parlamentare su una lista di candidati; otterranno la nomina quei candidati che riceveranno almeno i 2/3 dei voti durante la votazione, con diritto di precedenza per chi riceverà più voti. La votazione sopracitata impegnerà il Capogruppo a comunicare gli eletti all'Ufficio di Presidenza.
    3. I componenti della Camera Alta sono proclamati dal Presidente della Camera non appena eletto.
    4. Ogni membro della Camera Alta dispone di una eguale quota invariabile del numero di 315 voti esercitabili nella Camera Alta, senza che ne derivino vantaggi dalla sua appartenenza alla maggioranza.
    5. Ogni membro della Camera Alta resta Deputato a tutti gli effetti. I gruppi parlamentari deleganti possono decidere, se lo ritengono, di cambiare i loro rappresentanti all'interno della Camera Alta; il cambiamento potrà essere effettuato qualora si esprimano in tal senso, in pubblica votazione, i 3/4 del gruppo parlamentare considerato, impegnando il capogruppo a comunicare pubblicamente la sostituzione all'Ufficio di Presidenza della Camera e al Presidente e Vice Presidente della Camera Alta.

    Articolo 5
    L’iniziativa legislativa
    1. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita a ogni Deputato, al governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    2. L’iniziativa legislativa dei Deputati, del Presidente e degli elettori presso la Camera è esercitata con il deposito di progetti di testo di legge nella discussione “proposte di legge”, unico e valido per tutte le legislature. La sola iniziativa del governo è esercitata anche con la presentazione oltre la data di convocazione della seduta destinata a trattare i progetti, ma prima della sua apertura.
    3. L’iniziativa legislativa, nelle situazioni di sovrabbondanza, è sottoposta alla calendarizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti

    Articolo 6
    La scelta dei progetti di legge da dibattere
    1. Il Presidente della Camera convoca periodicamente l’Ufficio di Presidenza per stabilire i progetti di legge da dibattere nel turno di discussione. La riunione per stabilire i progetti di legge da dibattere si ripete ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
    2. Un turno di discussione dura un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si può svolgere più di un turno di discussione per volta. Si possono discutere fino ad un massimo di quattro progetti di legge per ogni turno di discussione.
    3. La scelta dei progetti da trattare è effettuata con le seguenti modalità:
    I) da uno a due progetti possono essere scelti dal Presidente della Camera, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici. Il Presidente, in pendenza di iniziative arretrate, è tenuto a sceglierne due.
    II) un progetto è scelto da un capogruppo, a rotazione. Per determinare la scaletta di scelta si segue l’ordine alfabetico delle sigle ufficiali. Chi ha beneficiato di questa possibilità non può proporre altri progetti al Presidente per quel turno di discussione.
    III) un quarto e/o un quinto progetto, a seconda di quanti ne abbia scelti il Presidente della Camera, possono essere proposti dal governo in carica. Il relatore dovrà essere il Presidente del consiglio o un suo delegato scelto all'interno del Consiglio dei Ministri
    4. Il Presidente della Camera dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi progetti di legge (es. “progetto di legge di riforma integrale del codice civile”) in modo generalista in un unico turno di discussione, ma che piuttosto che essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati in più turni di discussione, e pertanto dopo aver provato a mediare con le parti, se queste insistono nella direzione sbagliata, il Presidente può respingere o modificare un progetto che va contro le indicazioni dimensionali del regolamento.
    5. Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga successivamente che un progetto è troppo grande e complesso, il Presidente della Camera potrà suddividerlo in due o più sotto-temi che verranno trattati separatamente e/o successivamente.

    Articolo 7
    I progetti di legge
    1. I progetti di legge, per essere selezionati, dovranno essere presentati nella seguente forma:
    a) il titolo del progetto trattato;
    b) un testo di presentazione e annunciazione d'intenti che la legge vuole perseguire;
    c) il testo della proposta, suddiviso secondo l’occorrenza in parti, titoli, sezioni, articoli e commi, ognuno di essi numerato, immaginata come una legge adottabile dal parlamento italiano. (13 c. C.1,2)
    2. Sul medesimo tema del progetto di legge presentato in aula, i Deputati potranno presentare non solo emendamenti ma anche progetti alternativi, a loro volta emendabili.

    Articolo 8
    Le sedute della Camera
    1. Una volta scelti i temi del turno, spetta al Presidente della Camera (o in sua assenza al VicePresidente) aprire una seduta per trattare assieme ognuno di essi e regolamentarne i lavori.
    2. Il Presidente dispone dei moderatori del forum per l'ordine nelle sedute ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il regolamento.
    3. Tutte le sedute della Camera avranno una numerazione progressiva in numeri romani e dovranno riportare nel titolo della discussione anche la materia trattata, in modo da facilitare il lavoro degli archivisti di stato.
    4. Il Presidente della Camera dovrà far svolgere tre fasi ben distinte per ogni progetto di legge entro e non oltre la durata di un turno di discussione. Il Presidente potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare la prime due fasi entro il turno di dibattito di massimo 20 giorni escluse le operazioni di voto.
    5. Le tre fasi sono:
    I) dibattito libero, diviso in una discussione per ogni progetto di legge.
    II) presentazione delle proposte successive rispetto alla prima e dichiarazione di voto.
    III) votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti.
    6. Nella fase di dibattito i Deputati potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente si potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.
    7. Nella fase di presentazione i relatori posteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto. In questa fase i Deputati che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente. In questa fase potranno intervenire anche tutti i Deputati eletti e ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.
    8. Nella terza e ultima fase il Presidente della Camera dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase. Il voto avrà una durata minima di 48 ore e massima, a discrezione della Presidenza, di 72 ore

    Articolo 9
    Le schede e i casi di votazione particolari
    1. Le schede di voto dovranno essere compilate dal Presidente della Camera, con uno standard ben preciso da mantenere per tutta la legislatura che potrà variare a seconda delle situazioni che si presenteranno.
    2. Prima situazione: Un unico testo da approvare. Il Presidente, dovrà preparare una scheda semplice con tre voci. Dovrà ricordare che il testo sarà approvato se avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
    favorevoli [ ]
    contrari [ ]
    astenuti [ ]
    3. Seconda situazione: Più di un testo da approvare. Nel caso si presentassero due o più testi da approvare, essi saranno da considerare come "testi concorrenti" quindi dovranno essere messi l’uno contro l’altro. Si dovrà ricordare che sarà approvato solo il PdL che avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
    PdL tizio [ ]
    PdL caio [ ]
    PdL sempronio [ ]
    contrari [ ]
    astenuti [ ]
    4. Gli emendamenti si distingueranno in "non concorrenti", quando non insistono sul medesimo testo nel progetto, e "alternativi", quando insistono anche in parte sul medesimo testo nel progetto. Ci dovrà essere obbligatoriamente una scheda separata per ogni emendamento non concorrente, mentre gli emendamenti "alternativi" verranno votati in un’unica scheda simile a quella per i PdL concorrenti.
    5. Nel caso si presentassero così tanti emendamenti da rendere difficoltoso mantenere un senso logico della votazione, il Presidente a sua discrezione, potrà decidere di dividere la fase di voto in due o tre sessioni, la prima dedicata agli emendamenti, la seconda alla scelta tra testi divenuti alternativi al seguito di emendamenti formalmente non concorrenti ma i cui effetti disgiunti siano contraddittori per combinazione di norme diverse (combinato disposto), e l’ultima, eventuale, di spareggio tra i testi che risultino approvati a parità di voti.
    6. Il Presidente sarà comunque tenuto a dividere il voto quando si verifichi l’approvazione di un emendamento non concorrente in senso tecnico con un altro ma sostanzialmente preclusivo per l’incompatibilità dei reciproci effetti.

    Articolo 10
    Leggi approvate
    1. Tutte le leggi approvate e promulgate dal Presidente di POL, a norma di Costituzione, diventeranno leggi ufficiali dello stato, e rimarranno tali fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l'approvazione di un altra proposta di legge, sul medesimo tema.
    2. Per dare priorità a temi nuovi, salvi i casi previsti dalla Costituzione ed il caso dell’assenza completa di altre iniziative legislative da scegliere per la trattazione, le leggi approvate non potranno più essere modificate o sostituite da nuovi progetti di legge; solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    3. I temi delle leggi non approvate potranno essere invece di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
    4. Le leggi approvate sono riportate nella discussione "albo delle leggi approvate", unica per tutte le legislature, e posta in rilievo dalla moderazione.
    5. Ogni legge approvata avrà un suo post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, o quello diverso da lui indicato, e il testo di legge per, seguito dai link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dalla Camera.

    Articolo 11
    Contrasti tra leggi approvate
    1. Sono principi generali in materia di contrasto tra leggi che la legge più recente prevalga sulla precedente, che la legge riservata ad un caso speciale prevalga sulla legge generale precedente, che la nuova legge generale destinata a regolare una intera materia prevalga su tutte le leggi speciali precedenti nella materia.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge di POL è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione alla commissione legislativa.
    La commissione legislativa può decidere espressamente, volta per volta, di derogare i principi del comma 1 in un caso specifico sollevato.
    3. Dalle deroghe di cui al comma 2 non può derivare la contemporanea vigenza di due leggi contraddittorie applicabili al medesimo fenomeno, poiché la decisione della commissione sul contrasto tra le leggi deve recare sempre con sé l'indicazione di quale delle due o più leggi non debba essere considerata vigente per il caso regolato da un'altra.
    4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la corte costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    art. 12
    leggi approvate dalla Camera e leggi italiane
    1. La legge della Camera prevale sulla legge italiana dello stesso rango, andando effettivamente a costituire una proposta permanente di modifica della medesima. Sono principi generali inderogabili in materia di contrasto tra leggi che la legge italiana di rango superiore prevalga sulla legge di POL di rango ad essa inferiore e che la legge regionale italiana non prevalga mai sulla legge di POL. E' principio generale altresì che la legge italiana relativa all'attuazione di trattati, derivando da un accordo pattizio con una controparte la cui legislazione non rientra nella simulazione politica, prevalga sempre sulla legge di POL.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge della repubblica italiana è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione alla commissione legislativa.
    3. Sono ammesse leggi ordinarie di POL in contrasto con leggi costituzionali della RI quando accompagnate da simultanee leggi costituzionali di POL dirette a modificare le leggi costituzionali della RI in modo da sopprimerne le parti contrastanti con le prime; la commissione legislativa verifica la congruenza delle modifiche proposte con i loro scopi. La stessa disposizione si applica per il caso in cui il contrasto sia tra una legge attuativa di trattato ed una legge di POL modificativa della Costituzione italiana per la parte in cui riguardi diritti fondamentali, a proposito dei quali l'orientamento della corte costituzionale italiana prevede l'unica possibilità di modificare un accordo internazionale regolarmente sottoscritto prevista per il parlamento della repubblica.
    4. La legge di POL che modifica una legge italiana il cui effetto pratico sia simultaneamente determinato dall'attuazione coordinata di altre norme dell'ordinamento italiano non discusse parimenti dalla Camera, anche se non formalmente in contrasto con le suddette norme, si considera comunque soggetta a un vizio di applicabilità qualora per l'effetto delle suddette altre norme il suo significato non rappresenti ciò che il proponente intendeva e pertanto rientri tra i casi di contraddizione sui quali è ammessa l'istanza di cui al comma 2. Sul vizio di applicabilità e sul fatto che la Camera abbia o meno l'obbligo di chiamare in discussione anche le altre norme connesse con quella modificata decide insindacabilmente la commissione legislativa.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la corte costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della Camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 13
    Nuove leggi italiane e leggi di POL
    1. E' principio generale che la modifica delle leggi italiane non modifichi le precedenti leggi di POL neppure per le parti non più compatibili, le precedenti posizioni della Camera, infatti, continuano a costituire un invito alla legislazione per il parlamento italiano nel senso precedentemente espresso, risalente al tempo in cui furono formate.
    2. Ogni nuova legge di POL deve invece rispettare i limiti dettati negli articoli precedenti con riferimento ad altre leggi del Camera ed alle leggi italiane sopravvenute.
    3. Quando una legge della repubblica italiana modifica una legge precedentemente oggetto di interventi della Camera di POL chiunque abbia interesse può sollevare la questione presso la commissione legislativa.
    4. Il Presidente della Camera, laddove la commissione accolga la richiesta di cui al comma 3, rimette in discussione in seduta straordinaria e informale le proprie leggi onde consentire l'espressione di nuove posizioni modificative sulla legge italiana modificata, in tal caso solo il voto sulla nuova legge abroga interamente ogni legge precedente per tutte le norme che non siano nuovamente in essa riportate.
    5. Nel caso di cui al comma 4 ove la nuova legge ribadisca la precedente pur in presenza di una modifica di una norma italiana di rango superiore si applicano comunque anche le disposizioni sul contrasto tra leggi di POL e leggi italiane, per tutta la parte eventualmente divenuta non compatibile.
    6. Il fatto che la Camera di POL non rimetta in discussione la propria legge su richiesta, non pregiudica l'iniziativa legislativa successiva per la sua abrogazione.

    Articolo 14
    Mozioni della Camera
    1. La Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico adottate a maggioranza semplice, rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale.
    2. La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato, nel rispetto delle forme e dei limiti disciplinati dal regolamento.
    3. La mozione, sotto la voce “visto”, deve contenere un esauriente contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione stessa, una spiegazione, sotto la voce “considerato”, degli obiettivi della proposta ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. La Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc).
    4. L'obiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante del solo contenuto difforme delle mozioni precedenti: Pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione.

    Articolo 15
    Qualità delle mozioni
    1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla Costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della repubblica italiana.
    2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la Camera di POL" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il Presidente della Camera ritenga di accettare.
    3. Il Presidente della Camera non ammette al voto alcuna mozione che non rispetti le seguenti limitazioni di forma inderogabili:
    a) la corretta lingua italiana
    b) la forma testuale, salvo il permesso ed auspicato inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato
    c) il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo
    d) la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni.
    4. Il contenuto delle mozioni, ferma la piena libertà degli obbiettivi in esse rappresentati nel "considerato" e nel dispositivo, non può contenere l'elencazione nel "visto" e nel "considerato" di presupposti quantitativi di tipo numerico o di tipo giuridico positivo evidentemente contrastanti al di là di ogni ragionevole dubbio, e dunque salvo tutti i casi di interpretabilità o misura controversa, con la realtà. (es. "visto che il PIL dell'Italia è la metà di quello del Botswana"; "visto che l'omicidio è stato depenalizzato").
    5. Sono fatte salve dai limiti del comma 4 tutte le questioni attinenti la coscienza, la fede, i diritti naturali ed altri valori fondamentali che non abbiano un contenuto quantitativo, o normativo di tipo positivo.
    6. Quando nel contenuto di una mozione siano indicati presupposti oltre i limiti di cui al comma 4, un decimo dei membri della Camera può sollevare questione di eccesso dei presupposti di fronte all'organo competente per le questioni di legislazione, nel caso di presupposti giuridici, o all'organo preposto alla verifica delle coperture, nel caso di presupposti numerici.
    7. Gli organi esaminano le circostanze del caso e deliberano a maggioranza il mantenimento o la cancellazione del presupposto in discussione, indicando altresì all’aula la versione alternativa che essi ritengono legittima. Nel corso del procedimento il primo proponente partecipa come osservatore con diritto di parola.
    8. Quando il Presidente o un decimo dei Deputati constatino che il proponente non proceda all'integrazione di cui al 7 comma o che l'integrazione sia stata fatta in modo negligente, il regolamento disciplina l'intervento della commissione legislativa per la risistemazione della materia.
    9. Le questioni di cui al comma 4, importando la serietà dei lavori, devono essere considerate dal regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto alla votazione delle mozioni e, fermo che l'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di esse, determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione.

    Articolo 16
    Ostruzionismo alle mozioni
    1. I Deputati che abbiano sollevato presso le commissioni legislativa o la ragioneria questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il Presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
    2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il Presidente dispone, con decreto appellabile di fronte alla corte, che ogni Deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il Presidente della commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
    3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
    4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il Presidente della Camera, un mese prima delle elezioni, pone all'indice i Deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La corte costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il Presidente non abbia provveduto.
    5. Tutti i Deputati posti all’indice sono sospesi in via disciplinare per le sedute successive. La sanzione è immediatamente appellabile di fronte alla corte, perché giudichi se sussistono le ragioni per emetterla.

    Articolo 17
    Decadenza e sostituzione dei Deputati
    1. I Deputati decadono se rimangono assenti, senza giustificazione preventiva, per due turni di discussione consecutivi. Ai Vicepresidenti, con la supervisione del Presidente della Camera, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposita discussione intitolata "presenze/assenze alla Camera".
    2. Ad ogni Deputato decaduto può subentrare il primo dei non eletti della lista in cui si era candidato alle elezioni o il secondo e i seguenti in caso di suo rifiuto.
    3. Alla decadenza del Deputato, il Presidente della Camera comunica privatamente a tutti i non eletti della lista (1°, 2°, 3° etc.) di rendere nota entro 10 giorni la loro disponibilità. Chiunque di essi può darla immediatamente. In caso di parità tra candidati che potrebbero subentrare della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
    4. In assenza di non eletti di lista, il titolare legale attuale del movimento che presentò la lista, può indicare il subentrante.
    5. Trascorsi 10 giorni dall’indicazione, se il subentrante non accetta, il seggio è soppresso ed i suoi voti esercitabili sono distribuiti equamente fra tutti i Deputati.

    Articolo 18
    Commissione legislativa
    1. La commissione legislativa è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della III sezione della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente della Camera. La commissione non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla ragioneria generale.
    2. 2. La commissione si compone di Deputati ed è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice dei presenti durante la prima seduta della Commissione, presieduta in via provvisoria dal membro più anziano. Il primo Vice Presidente della Camera è commissario di diritto. Gli altri componenti sono nominati dal Presidente della Camera, sentiti i Vicepresidenti e su indicazione dei capigruppo, in modo che il plenum sia costituito entro la terza seduta della Camera e ricostituito, ogni volta che si producano decadenze, entro la prima seduta ordinaria successiva della Camera.
    3. Il numero dei componenti della commissione dipenderà dalla rappresentanza dei diversi gruppi parlamentari.
    4. 4. I membri della Commissione saranno nominati dal Presidente, su indicazione dei Capigruppo, nella misura di uno per Gruppo Parlamentare presente alla Camera. Ciascuno dei membri così nominati potrà esprimere un voto ponderato pari alla percentuale proporzionale di consensi ottenuta alle elezioni, senza considerare il premio di maggioranza.
    5. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
    6. La commissione decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    7. Le decisioni della commissione non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla corte costituzionale ai sensi degli articoli della III sezione della Costituzione.

    Articolo 19
    Ragioneria generale dello stato
    1. Le questioni finanziarie previste dalla III sezione della Costituzione e dal presente Articolo sono affidate alla ragioneria generale dello stato come individuata nel previsto decreto della sovrana amministrazione.
    2. Ogni legge della Camera che importi nuovi o maggiori oneri per le finanze della repubblica italiana deve indicare i mezzi per farvi fronte, nel rispetto delle limitazioni di costituzionalità a questo proposito previste dal testo della Costituzione della RI e delle leggi italiane in materia fiscale, salvo che la legge stessa rechi con sé modifiche coerenti di esse.
    3. Non è richiesta la coerenza tra una legge della Camera ed il bilancio della RI ma unicamente la coerenza tra l'ammontare delle spese e l'ammontare delle coperture indicati all'interno della medesima legge, indipendentemente dal bilancio.
    4. I costi non sufficientemente elevati da essere ragionevolmente considerati nei requisiti finanziari di un provvedimento possono essere trascurati, la ragioneria generale dello stato definisce il limite di rilevanza.
    5. I costi imprevedibili, poiché derivanti da una contrattazione privata, sono determinati con riferimento a precedenti progetti simili, studi internazionali, o al bilancio della RI, ferma restando la possibilità per la ragioneria generale dello stato di prevedere modalità alternative di simulazione delle controparti contrattuali dello stato e di determinazione ad opera di esse dei costi, avvenuta la quale queste ultime si considerano fonti di riferimento prevalenti.
    6. Le coperture di natura tributaria sono stimabili con riferimento a voci analoghe del bilancio dello stato, anche di anni passati se corrette per l'inflazione ed il PIL e sono comunque soggette al vincolo di legittimità del prelievo previsto dalle leggi e dallo statuto dei diritti del contribuente.
    7. Nel caso del ricorso all'indebitamento la copertura è stimabile con riferimento ad analoghe emissioni di debito del passato, corrette per il tasso correntemente praticato.
    8. Le coperture derivanti da taglio delle spese sono anch'esse condizionate alla legittimità costituzionale del taglio indicato.
    9. Le coperture derivanti da privatizzazione fanno riferimento a un elenco di fonti di quantificazione determinate dalla ragioneria generale dello stato.
    10. Qualora una successiva legge individui la propria copertura nei mezzi di copertura già utilizzati dalla Camera di POL per un'altra, la Camera di POL è tenuta ad abrogare contestualmente la precedente, salvo che la capienza realistica accertata dalla ragioneria generale dello stato dei mezzi di copertura individuati consenta il finanziamento di entrambe le spese.
    11. La ragioneria generale dello stato stabilisce i criteri di determinazione e precisione quantitativa richiesti, le procedure preposte alla loro verifica e gli effetti della stessa sul procedimento legislativo.
    12. La ragioneria generale dello stato è l'unico organo competente alle verifiche di legittimità di cui ai commi 1-9, e presso di essa i soli Deputati possono sollevare questione circa la inadeguatezza delle stime dei costi o della copertura.
    13. La ragioneria generale dello stato stabilisce forme di pubblicità per le indicazioni non recepite dell'organo di verifica delle coperture.
    14. Il mancato rispetto delle indicazioni sulla copertura finanziaria è causa legittima di rinvio delle leggi per il Presidente di POL.
    15. Per le leggi circa le quali siano state sollevate e risolte questioni ai sensi del comma 12, la corte costituzionale può essere investita con ricorso da parte dei soli Deputati del compito di stabilire se le norme in materia siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    (segue)
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    (segue)

    Articolo 20
    La Camera Alta
    1. La Camera Alta, essendo priva di premio di maggioranza, è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice ed un solo VicePresidente eletto tra i gruppi che siano dell’opposizione d’Aula. I membri rappresentativi delle forze politiche, qualora lo vogliano, possono formare gruppi politici. L'ufficio di Presidenza è Costituito dal Presidente della Camera Alta, dal Vicepresidente e dai Capigruppo dei diversi gruppi formatisi.
    2. La seconda seduta della Camera Alta è vincolata all’elezione dei Giudici della Corte Costituzionale secondo la Legge Organica sulla Corte Costituzionale.
    3. Il Presidente della Camera Alta esercita in essa i poteri del Presidente della Camera, ma il Regolamento e il Calendario della Camera Alta, oltre queste previsioni e gli obblighi costituzionali, sono costituiti solo dalle sue libere ordinanze.
    4. Il Presidente della Camera Alta apre il voto per la propria sostituzione su richiesta di due membri. Il voto si svolge parallelamente a ogni attività. Il Presidente può essere sempre sostituito a maggioranza semplice con un altro, ma non può essere destituito senza l’elezione del successore, tranne che dal potere giudiziario. In tal caso, il più anziano apre il voto di sostituzione.

    Articolo 21
    Sospensioni, annullamenti, prestito del seggio e casi particolari
    1. Le sospensioni/riaperture di seduta determinate dalle questioni sottoposte alla commissione legislativa o alla ragioneria generale non determinano la sospensione della convocazione delle sedute del turno successivo una volta che siano terminati i lavori delle altre sedute non sospese. Le singole sedute interessate dalle sospensioni pregiudiziali procedono come attività arretrata parallelamente e indipendentemente dall’aprirsi del turno seguente.
    2. L’annullamento di atti amministrativi relativi a un turno ne provoca la riapertura in seduta speciale e parallela non interferendo con lo svolgersi delle sedute del turno susseguito.
    3. Le sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione procedono ad oltranza e non possono essere sospese temporaneamente o rinviate sine die finché non sia esaurito il loro Ordine del Giorno.
    4. Un Deputato che sappia di doversi assentare può cedere il proprio seggio in prestito a un elettore di sua fiducia o a un altro Deputato di sua fiducia, che ne recepisce i voti esercitabili in aggiunta ai propri. Costoro a tutti gli effetti sono proclamati dal Presidente immediatamente, ricoprono il ruolo e possono perderlo. Nel solo caso costoro non lo abbiano perso, al ritorno del Deputato mutuante esso gli è restituito immediatamente dopo la sua richiesta.

    Disposizione transitoria I
    1. In prima applicazione, i Deputati assenti da ogni seduta del primo turno di discussione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, decadono senza attendere il secondo. “

    Articolo 31
    Con forza di Legge Organica, il Regolamento del Senato è abolito.

    Sezione III
    Attuazione


    Articolo 32
    Con forza di Legge Organica, le Disposizioni sulla Legge in Generale sono sostituite dalle seguenti: “Disposizioni sulla Legge in Generale

    Articolo 1
    Indicazione delle fonti
    1. Sono fonti del diritto:
    i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
    ii) la Costituzione della Comunità di POL
    iii) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative della Costituzione
    iv) le Leggi Organiche
    v) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative delle Leggi Organiche
    vi) le leggi e gli atti aventi di forza di legge
    vii) gli usi tradizionali (precedenti)

    Articolo 2
    Interpretazione della legge
    1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
    2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
    3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
    4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.

    Articolo 3
    Competenza interpretativa
    1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
    2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
    3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera nella sezione relativa alla Camera Alta.
    4. Le leggi interpretative della Camera e della Camera Alta sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.

    Articolo 4
    Leggi e Prassi
    1. La formazione delle Leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di Legge sono disciplinate dalla Costituzione.
    2. Le Leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle Leggi Costituzionali.
    3. Gli usi contra legem non sono ammessi.

    Articolo 5
    Regolamenti
    1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle Leggi.
    2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle Leggi, salvo che siano previste dalle Leggi Organiche.

    Articolo 6
    Efficacia della legge nel tempo
    1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
    2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.

    Articolo 7
    Completezza dell'Ordinamento
    Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico del Termometro Politico.

    Articolo 8
    Applicazione delle leggi eccezionali
    Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

    Articolo 9
    Abrogazione delle leggi
    Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.

    Articolo 10
    Formalità delle pubblicazioni
    1. E' consentito a chi cura la pubblicazione dei testi di legge modificare i testi pubblicati alla condizione che sia mantenuta copia dei testi consolidati prima delle modifiche in almeno una discussione, onde mantenere la comprensibilità dell'ordinamento di ogni tempo per i posteri.
    2. E' consentito a chi cura la pubblicazione dei testi di legge correggere gli errori di ortografia e numerare i commi che non siano già numerati nonchè modificare caratteri, grassetti e corsivi. Non è consentito rinumerare gli articoli, nè i commi già numerati, per la possibilità di danneggiare rimandi in altre fonti."


    (FINE)
    Ultima modifica di C@scista; 04-06-16 alle 00:52
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  4. #4
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Preciso che agisco per delega scritta del presidente del Senato Thomas Lenin rinvenibile nella seduta.

    (Ho ricomposto il testo a seguito di emendamenti, quindi l'ho postato qui, ma è come se lo avesse fatto lui)
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  5. #5
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    la ringrazio sen. ronnie
    io non riuscirei mai ha scrivere una cosa più chiara di cosi, come l'ha scritta lei.

    presidente
    senato
    sen. thomas lenin
    partecipate e aderite al partito COMUNISTA in pieno congresso a questo link http://forum.termometropolitico.it/6...l#post13212177

  6. #6
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Legge Costituzionale n. 1 del 2015
    d'iniziativa del Sen. Ronnie
    Recante disposizioni in materia di manutenzione istituzionale e di accoglimento delle direttive della Sovrana Amministrazione

    [...]

    Il testo non viene inserito per l'eccessiva lunghezza del testo nel singolo post

    [...]


    Tale legge NON viene promulgata, in quanto l'ufficio di Presidenza ha rilevato un evidente incostituzionalità nell'art. 33 della III^ Sezione, con il quale si assegna una FUNZIONE Amministrativa e di moderazione direttamente ad una persona a livello di costituzione. Tali funzioni NON possono essere inserite in una Costituzione, che deve contenere principi di massima. Questo poiché la loro modifica, un domani, sarebbe di difficile messa in esecuzione, essendo una modifica Costituzionale.
    Le funzioni, amministrative, politiche o fiduciarie, DEVONO essere inserite in una Legge Organica, o comunque in un disposto esterno alla Costituzione. Questo perchè si sta dando un potere DIRETTO ad un utente che alla stregua dei fatti potrebbe non essere voluto dall'elettorato (gli utenti del Forum) e dai suoi successivi rappresentanti.

    Pertanto il Presidente di POL Seyen rimanda il testo al Senato, per competenza, al fine di rivedere l'articolo in questione ed effettuare una successiva votazione di approvazione. Nel contempo, per quanto riguarda il resto del testo Costituzionale approvato, non rileva nessun profilo di incostituzionalità e fa i complimenti al relatore per il lavoro svolto nel complesso.

    F.to il Presidente di POL Seyen


  7. #7
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    essendo il contenuto dell'articolo 33 una cosa di competenza della amministrazione ed essendo una norma transitoria si può anche rimuovere, tanto è una disposizione nostra che niente a a che vedere con il resto del gioco, è solo una questione gestionale amministrativa

    per quanto mi riguarda non c'è nemmeno bisogno di rivotare, basta rimuovere quel punto (inserito per errore ma che non ha niente a che vedere con lo sviluppo del gioco)

  8. #8
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Problema risolto, si ringrazia il Presidente di POL per la segnalazione e lo si invita a firmare il testo corretto che in effetti si supponeva essere separato nei punti che competono l'amministrazione (ma che come detto non incidono assolutamente sul gioco).

    Non c'è bisogno di alcuna altra votazione.

  9. #9
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca Visualizza Messaggio
    essendo il contenuto dell'articolo 33 una cosa di competenza della amministrazione ed essendo una norma transitoria si può anche rimuovere, tanto è una disposizione nostra che niente a a che vedere con il resto del gioco, è solo una questione gestionale amministrativa

    per quanto mi riguarda non c'è nemmeno bisogno di rivotare, basta rimuovere quel punto (inserito per errore ma che non ha niente a che vedere con lo sviluppo del gioco)
    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca Visualizza Messaggio
    Problema risolto, si ringrazia il Presidente di POL per la segnalazione e lo si invita a firmare il testo corretto che in effetti si supponeva essere separato nei punti che competono l'amministrazione (ma che come detto non incidono assolutamente sul gioco).

    Non c'è bisogno di alcuna altra votazione.
    A seguito della spiegazione dell'amministrazione, che evidenzia la bontà della mia scelta, dato che il problema sembra essere risolto (quindi il punto viene cancellato e non fa parte di un dettame costituzionale), e vista la richiesta dell'amministrazione di bypassare una nuova votazione:

    Promulgo la legge costituzionale, decurtato dell'art. 33 della sezione III

    F.to il Presidente di POL Seyen

  10. #10
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    Predefinito Re: Legge Costituzionale alla firma del Presidente

    Ringrazio il presidente per la firma.
    Il testo dell'art. 33 è diventato direttamente un decreto sovrano dell'amministrazione.

    Citazione Originariamente Scritto da Gianluca Visualizza Messaggio
    L'Amministrazione attribuisce al Sen. Ronnie per 504 ore i poteri di moderazione interforum (i.e. con possibilità di operare nei sottoforum e in transatlantico assieme, e spostare le discussioni attraverso) necessari a derilevare, accorpare, modificare, rilevare tutte le discussioni recanti le fonti normative vigenti riscritte dalla presente novella personalmente.
    Sarà il Sen. Ronnie a definire il luogo di pubblicazione delle fonti nuove e vecchie.
    Al Sen. Ronnie è consentito di creare un archivio dei vecchi testi per mantenere comprensibili le vecchie discussioni e le vecchie sentenze ora che moltissimi articoli sono stati rinumerati.
    Al Sen. Ronnie è concesso nel corso dell'operazione correggere qualunque errore di ortografia, numerazione di commi o articoli sbagliata.
    Ove il Senato ritenga con emendamento necessario modificare il nome della Camera Alta in altro di suo gradimento, non occorrerà modificare la presente legge approvata, ma sarà sufficiente che il Sen. Ronnie a questo autorizzato modifichi il testo pubblicato, risparmiando tempo.
    Ai Supermoderatori Gdem88 e C@scista è affidato il compito di verificare la congruenza esatta di contenuti sostanziali tra il testo di legge promulgato e quelli che saranno distribuiti ove opportuno dal Sen. Ronnie.
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