Legge Costituzionale n. 1 del 2015
d'iniziativa del Sen. Ronnie
Recante disposizioni in materia di manutenzione istituzionale e di accoglimento delle direttive della Sovrana Amministrazione
Sezione I
Modifiche della Costituzione
Articolo 1
All’articolo 7 comma 2 la frase “il numero minimo di messaggi, fissato in 100 per la Camera e 300 per il Senato, possono essere candidati al Parlamento.” è sostituita dalla seguente ”il numero minimo di 100 messaggi possono essere candidati alla Camera.“
Articolo 2
All’articolo 8 la frase “nelle due camere” è sostituita dalla seguente “nella Camera“; la frase “Il Presidente, ogni Deputato ed ogni Senatore” è sostituita dalla seguente “Il Presidente e ogni Deputato“
Articolo 3
All’articolo 9 la frase “al Senato” è sostituita dalla seguente “alla Camera“; la frase “dei Senatori” è sostituita dalla seguente “dei Deputati“; la frase “nella seconda seduta della Camera” è sostituita dalla seguente “nella seconda seduta della Camera Alta“
Articolo 4
All’articolo 10 la frase “del Presidente di POL, di un Senatore o di un Deputato” è sostituita dalla seguente “del Presidente di POL o di un Deputato “; la frase “Il Presidente di POL ed ogni Senatore possono proporre al Senato di destituire” è sostituita dalla seguente “Il Presidente di POL ed ogni Deputato possono proporre alla Camera Alta di destituire“ ; la frase “nel Senato, il proponente è sottoposto immediatamente per esercizio irragionevole delle sue prerogative a giudizio di censura Presidenziale o destituzione Senatoriale.” è sostituita dalla seguente “nella Camera Alta, il proponente è sottoposto immediatamente per esercizio irragionevole delle sue prerogative a giudizio di censura Presidenziale o destituzione da membro della Camera.“
Articolo 5
All’articolo 11 comma 1 la frase “per il Senato” è soppressa; al comma 3 la frase “nel rispetto delle competenze delle commissioni del senato” è sostituita dalla seguente “nel rispetto delle competenze degli organi della Camera“, confermando la sentenza della Corte.
Articolo 6
L’articolo 12 è sostituito dal seguente:
“Articolo 12
Formazione del Parlamento
1. La Camera dei Deputati è il Parlamento di POL e si compone di tre organi: Aula, Camera Alta e Ufficio di Presidenza. Spettano all’Aula tutte le determinazioni definitive in materia politica, alla Camera Alta tutte le determinazioni definitive in materia di Regole, all’Ufficio di Presidenza tutte le determinazioni definitive in materia di calendario, organizzazione dei lavori e sanzioni disciplinari.
2. Il numero dei Deputati che costituiscono l’Aula è proporzionale in senso crescente al numero dei voti validi espressi. La Legge Elettorale individua i Deputati eletti e può prevedere basi, sistemi e collegi elettorali diversi per differenti quote del totale dei seggi, a condizione che nell'applicazione di ognuno di essi sia mantenuto il rapporto di proporzionalità tra numero dei voti e numero dei seggi aggiuntivi alla base della Camera. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
3. L’Aula nella sua prima seduta elegge il Presidente della Camera e contestualmente attribuisce ai suoi membri di maggiore esperienza e preparazione il titolo di DECANO della Camera Alta. La formazione della Camera Alta ed il suo funzionamento sono regolati dalle disposizioni della VI Sezione della Costituzione.
4. Non appena eletto, secondo procedure individuate dalla legge, il Presidente della Camera nomina intorno a sé l’Ufficio di Presidenza, che deve prevedere un numero di Vicepresidenti eletti dall’Aula nella prima seduta proporzionale al numero dei Deputati e suddiviso in modo da offrire adeguata garanzia alle diverse opposizioni. Dell’Ufficio sono membri i capi dei gruppi parlamentari e il Presidente della Camera Alta. Quest'ultima carica, presente per dare piena rappresentanza a tutti gli organi della Camera, non avrà tuttavia diritto di voto su questioni che esulino dalle discussioni di competenza del suo organo di appartenenza.”
Articolo 7
All’articolo 13 la rubrica “Potestà legislativa della Camera” è sostituita dalla seguente “Potestà legislativa politica della Camera “
Articolo 8
L’articolo 19 è sostituito dal seguente “Articolo 19
Organizzazione fondamentale della Camera
1. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita: a ogni Deputato, al Governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della Comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
2. A ognuno dei Deputati eletti il Regolamento della Camera attribuisce una frazione del totale dei voti esercitabili in assemblea, definito in 630, diviso tra i deputati nel rispetto dei risultati elettorali, salva la quota di voti eventualmente destinata dalla Legge Elettorale a premio di maggioranza per i soli Deputati del partito o della coalizione intestatari del premio.
3. La prima riunione dell’Aula è convocata di diritto nel forum Transatlantico il secondo giorno dall’elezione ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente della Camera, dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera adempie in via esclusiva alle funzioni costituzionalmente vincolate. Le successive sedute si tengono sul Forum Politica Nazionale o Politica Estera, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.
4. La prima riunione della Camera Alta è convocata di diritto nel forum Transatlantico al termine della prima seduta della Camera ed è presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera Alta elegge il Decano Presidente della Camera Alta.
5. La riunione dell’Ufficio di Presidenza è aperta dal Presidente della Camera subito dopo l’elezione e rimane aperta fino alla fine della legislatura, nel forum Transatlantico.
6. Le deliberazioni dell’Aula, della Camera Alta e dell’Ufficio di Presidenza non sono valide se non è presente il numero legale costituito dalla maggioranza dei voti esercitabili. Al solo conteggio dei voti presenti ai fini del numero legale sono aggiunti i voti a disposizione dei componenti dell’organo che abbiano scritto nella discussione durante il voto o nelle ventiquattro ore precedenti e sono sottratti i voti a disposizione: a) di tutti i componenti dell’organo che abbiano preannunciato la propria assenza chiedendo lo spostamento se possibile della seduta; b) di tutti i componenti che abbiano dichiarato l’intenzione di non partecipare alla seduta per motivi politici.
7. In presenza del numero legale di 316 voti, come conteggiato ai sensi del comma 5, le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti esercitabili a disposizione dei presenti, salvo che la Costituzione o il Regolamento prescrivano più elevate maggioranze speciali.
8. Il Presidente dispone dei moderatori del forum in cui si tengono le sedute per l'ordine dei lavori ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il Regolamento, salvi i poteri di seconda istanza della Corte Costituzionale, e le norme del Regolamento stesso riguardanti la gestione dei contenziosi interpretativi.
9. Il Regolamento può prevedere l'emissione di sanzioni per i Deputati e per il Presidente, ivi compresa la sospensione dal diritto di voto per un certo numero di sedute, a condizione che preveda l'impugnabilità di ogni provvedimento penale di fronte al potere giudiziario.
10. Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per assenze, ma può prevedere la richiesta del provvedimento di destituzione al potere giudiziario. Deve comunque disciplinare il subentro dei non eletti ed in loro assenza di chi la lista di riferimento indichi, in modo da rispettare le rappresentanze elettorali delle forze politiche.
10. Il Regolamento deve prevedere la regolazione delle Commissioni conformemente agli articoli Costituzionali sul potere legislativo e prevedere l'aumento del numero dei componenti delle commissioni in proporzione al numero dei Deputati eletti.
11. Il Regolamento può disciplinare la partecipazione di non Deputati, senza diritto di voto, alle sedute.”
Articolo 9
All’articolo 20 comma 8 la frase “nell’aula del senato e” è soppressa; al comma 10 la frase “del sito” è sostituita dalla seguente “della Comunità“;
Articolo 10
All’articolo 21 comma 2 la frase “del Senato” è soppressa; al comma 5, che si conferma per come modificato dalla Corte, la frase “al Presidente del Senato” è sostituita dalla seguente “al Presidente della Camera Alta“; al comma 6, che si conferma per come modificato dalla Corte, la frase “al Presidente del Senato” è sostituita dalla seguente “al Presidente della Camera Alta“;
Articolo 11
All’articolo 22 comma 1 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“; al comma 2 la frase “Il Senato” è sostituita dalla seguente “La Camera Alta “; al comma 3 la frase “Il Senato” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta “
Articolo 12
All’articolo 24 comma 1 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“;
Articolo 13
All’articolo 25 comma 5 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera“; al comma 6 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta “
Articolo 14
All’articolo 26 comma 1 la frase “nel Senato” è sostituita dalla seguente “nella Camera Alta“; al comma 2 la frase “ai Senatori” è sostituita dalla seguente “ai Deputati“, conformemente alla decisione della corte
Articolo 15
All’articolo 27 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera“, conformemente alla decisione della corte;
Articolo 16
All’articolo 28 comma 2 1 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“; al comma 4 la frase “il Senato” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta“;
Articolo 17
La sezione VI è ridenominata in “La Camera Alta”; all’articolo 32, comma 1 la frase “Il Senato” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta “; la frase “del Senato, che ha invece competenza su ogni iniziativa ludica interna al forum non collegata con la RI.” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta, che ha invece competenza su ogni iniziativa non collegata con la RI. “; al comma 3 1 la frase “il Senato spetta in via esclusiva ad ogni Senatore” è sostituita dalla seguente “la Camera Alta spetta in via esclusiva ad ogni membro“;
Articolo 18
L’articolo 33 è abrogato e sostituito dal seguente:
“Art. 33 Statuto della Camera Alta
1. La Camera Alta è scelta irrevocabilmente dall’Aula per l’intera legislatura, nel corso della prima seduta, tra i propri componenti, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera, nel rispetto dei seguenti principi.
2. Il numero dei componenti della Camera Alta consegue a quello dei Deputati, detratto il numero dei Deputati aggiunti per eventuale suddivisione dei voti esercitabili se prevista dalla legge elettorale, in ragione della proporzione del cinquanta per cento, con arrotondamento per difetto.
3. La scelta della Camera Alta avviene in modo tale da rispecchiare al cinquanta per cento le proporzioni elettorali pure, a questo fine il Regolamento, se la modalità di scelta prevede l’utilizzo di essi, assicura la sterilizzazione di tutti i voti esercitabili attribuiti con eventuale premio di maggioranza.
4. Il Regolamento della Camera attribuisce a ogni membro della Camera Alta eguale quota invariabile del numero di 315 voti esercitabili nella Camera Alta.
5. La cessazione dall’incarico di Deputato comporta decadenza per lo stesso fatto dall’incarico di componente della Camera Alta.
6. Ogni componente della Camera Alta deve indicare il proprio sostituto in caso di rinuncia, a pena di decadenza dall’incarico di Deputato. Ogni componente della Camera Alta può prestare anche temporaneamente il proprio seggio ad altro Deputato di sua fiducia.
7. Ogni gruppo parlamentare ha il diritto di scegliere il sostituto al proprio componente della Camera Alta nel caso egli decada per cessazione dall’incarico di Deputato, tale diritto può essere esercitato irrevocabilmente in qualsiasi momento.
8. Quando dipenda da provvedimento giudiziario, la perdita del solo incarico di componente della Camera Alta dà luogo al procedimento di cui al comma 6, ma al gruppo parlamentare è precluso indicare nuovamente il reo e ad ogni sostituto subentrato è precluso rinunciare o prestare il seggio in suo favore, qualora la corte lo stabilisca. “
Articolo 19
All’articolo 34 comma 1 la frase “per il Senato” è sostituita dalla seguente “per la Camera alta” e la frase “del forum Senato” è sostituita dalla seguente “del forum Camera Alta“; al comma 2 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“;
Articolo 20
All’articolo 35 comma 1 la frase “dal Senato” è sostituita dalla seguente “dalla Camera Alta” e la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“; al comma 3 la frase “ogni Senatore” è sostituita dalla seguente “ogni membro della Camera Alta“ e la frase “del Senato” è soppressa; si conferma l’aggiunta dei commi 6 e 7 operata illecitamente dalla Corte, così modificata: “6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.”; è aggiunto il comma 8: “in caso di scadenza del mandato dei giudici, esso è prorogato fino all’elezione dei successivi nella seconda seduta della Camera Alta.”
Articolo 21
All’articolo 37 comma 1 la frase “i Senatori” è sostituita dalla seguente “i membri della Camera Alta“;
Articolo 22
All’articolo 38 comma 1 la frase “dei Senatori” è soppressa; ai commi 5 e 6 la frase “dei Senatori e” è soppressa;
Articolo 23
All’articolo 39 comma 3 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta“;
Articolo 24
All’articolo 40 la frase “del Senato” è sostituita dalla seguente “della Camera Alta”, la frase “dal Senato” è sostituita da “dalla Camera Alta”, la frase “il Senato” da “la Camera Alta” e la frase “il Regolamento del Senato” da “Il regolamento della Camera”;
Articolo 25
All’articolo 44 comma 1 la frase “del Senato” (o dalla camera, a seguito della sentenza) è sostituita dalla seguente “dalla Camera Alta“; al comma 2 la frase “sulla sezione III riservata alla Camera o” è soppressa insieme con la frase “rispettivamente della Camera e”.
Articolo 26
All’articolo 45 rubricato “Leggi Organiche”, comma 2, la frase “dei Deputati” è sostituita dalla seguente “Alta“; la frase “Il regolamento del Senato” è soppressa; i commi 4, 5 e 6 sono abrogati e sostituiti dai seguenti due: “4. Le disposizioni sulla Legge in Generale sono contenute in una legge organica speciale alla quale questa Costituzione espressamente demanda l’individuazione delle procedure di interpretazione del diritto. 5. I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche devono essere integrati direttamente dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente dalla Camera Alta, a seguito di necessità segnalata dalle parti in giudizio o anche d’ufficio.“
Articolo 27
L’articolo 45 rubricato “Disposizioni sulla Legge in Generale” è rinumerato in articolo 46.
Articolo 28
Le disposizioni transitorie vigenti sono abrogate e sono introdotte le seguenti nuove disposizioni transitorie in calce alla Costituzione:
“I. Disposizione transitoria
1. I Senatori in carica alla data di approvazione del presente testo divengono di diritto Deputati della Camera e Decani componenti della Camera Alta.
2. La prima seduta della Camera Alta a seguito dell’approvazione del presente testo non produce gli effetti di cui all’articolo 19 della Costituzione, e viene numerata come VII Seduta; il medesimo è disposto per la seconda, numerata VIII, con riferimento all’articolo 35 della Costituzione.
II. Disposizione transitoria
1. Se a seguito del procedimento di aggiornamento della presente Costituzione risultassero nel testo di essa, o delle norme di leggi organiche con essa introdotte, dei palesi refusi con l'indicazione delle parole "Camera", “Camera Alta” o "Senato" o "Senatori" o "Deputati" o “membri della Camera Alta” spaiate e non concordanti esse non determineranno vizio sostanziale di alcun atto perché dal contesto dell'articolo e della sezione si dovrà discernere, anche con l'ausilio dei lavori preparatori, se il legislatore intendesse far uso dell'una o piuttosto dell'altra denominazione e, una volta riconosciuti tali errori come "errori" ogni interprete potrà procedere a ignorarli, leggendo le norme come se disponessero per il corretto organo che il legislatore intendeva".
2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Camera", “Camera Alta”, "Senato", "Senatori", "Deputati", “membri della Camera Alta”.”
(segue)