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Discussione: Costituzione di POL

  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Post Costituzione di POL

    COSTITUZIONE DI POL


    Dichiarazione Fondamentale

    Noi membri della Comunità, per grazia dell’Amministrazione e volontà del Popolo, Costituenti, riconosciamo come presupposti naturali ed inevitabili dell’esistenza della Comunità l’inalienabile Libertà di espressione di ogni individuo che ad essa decida in coscienza di aderire e la disponibilità per questa adesione del dominio del Termometro Politico e di regole preesistenti e insindacabili certe ed uguali per tutti garantite dalla sua sovrana Amministrazione.

    Per questo, nella nostra ferma convinzione intorno all’utilità del libero Confronto e del necessario rispetto per le forme ed i luoghi che lo rendono concretamente possibile, poniamo qui di seguito i principi di una democrazia virtuale, che condanni ogni violenza e che tuteli tutte le opinioni politiche, etiche e filosofiche, incoraggiandone la diffusione in un luogo comune, pacifico, unito dal Rispetto per gli individui e per le formazioni sociali in cui si esplica la loro personalità.





    TITOLO I
    DIRITTI FONDAMENTALI


    Articolo 1
    Libera espressione

    Ognuno ha il diritto di esprimere liberamente le sue opinioni e nessuna discriminazione fondata sulle opinioni politiche o religiose, o sulle condizioni sessuali, razziali o di genere, liberamente espresse dai forumisti potrà essere imposta tramite la legge.

    Articolo 2
    Diritto alla riservatezza

    1. La libertà e la segretezza delle comunicazioni sono inviolabili, nessun post pubblico, atto o procedimento giurisdizionale potrà contenere riferimenti a conversazioni o comunicazioni non liberamente consultabili per la comunità al momento in cui si sono tenute.
    2. E' vietato a tutti i membri della comunità riportare dati personali dei forumisti, qualora non siano stati autorizzati dagli stessi o non siano essi già stati postati in precedenza con l'assenso del forumista interessato.
    3. E' vietato pubblicare per scopo denigratorio indirizzi che rimandino ad altri siti dove scrivano membri della Comunità.

    Articolo 3
    Proprietà Privata

    1. La Comunità riconosce la proprietà dei forumisti e le sue leggi non pregiudicano il rispetto del diritto d'autore e dei marchi registrati, in linea con il Regolamento di POL.
    2. La legge disciplina in ogni caso l'esclusiva titolarità dei simboli dei movimenti politici a prescindere ed oltre dalla presenza delle registrazioni previste secondo la Legge Italiana a tutela del loro impiego, onde consentire che ogni movimento politico partecipante alle elezioni virtuali possa conservare senza formalità il proprio simbolo storico anche se non ricorre alle tutele di legge Italiane.

    Articolo 4
    Libertà di Associazione

    1. I membri della Comunità hanno diritto di associarsi liberamente in movimenti, associazioni, e partiti, al fine di esprimere la propria personalità in essa, e di dotare queste associazioni tra loro delle regole che più ritengono opportune.
    2. Le associazioni, i movimenti ed i partiti possono partecipare alle elezioni di POL purché, al momento della presentazione delle liste elettorali, abbiano almeno tre iscritti e un rappresentante, eletto tra gli stessi, aventi i requisiti per l’elettorato passivo previsti al successivo articolo 7 comma 1.

    Articolo 5
    Libertà personale

    1. La Comunità riconosce la Libertà di ognuno e l'eguaglianza in essa di tutti i forumisti.
    2. Nessuna restrizione alla Libertà dei forumisti potrà essere prevista dalla legge se non secondo le norme, nelle sole materie e per le sole finalità autorizzate da questa Costituzione.
    3. La Costituzione riconosce espressamente il Regolamento del Termometro Politico come proprio riferimento vincolante in materia di diritti preesistenti.
    4. I forumisti iscritti al Forum Pol del Termometro Politico acquistano Libertà di voto e di candidatura per gli organi della Comunità secondo le regole del Titolo II della Costituzione.
    5. I forumisti che liberamente decidono di aderire alla Comunità accettano in ogni sua parte la presente Costituzione con l'espressione dei propri post nelle sezioni del Forum che la ospitano.


    Articolo 6
    Diritto di Difesa

    1. La tutela giudiziaria dei diritti e degli interessi legittimi è inviolabile ed inviolabile è anche il diritto alla difesa in condizioni di parità con l'accusa.
    2. L'Ordine Giudiziario assicura il rispetto dei diritti e degli interessi legittimi, secondo le procedure previste dalle leggi.
    3. Non è ammessa l’istituzione di Giudici straordinari.





    TITOLO II
    ORDINAMENTO DELLA COMUNITÀ

    Sezione I
    La Sovranità

    Articolo 7
    Sovranità Elettorale

    1. Il Potere promana dal popolo. I forumisti lo esercitano per mezzo dei propri rappresentanti o con referendum.
    2. I forumisti che risultano dagli elenchi che l'amministrazione comunica, e tutti coloro i quali siano iscritti al forum da almeno 30 giorni che possiedano alla data d'indizione delle elezioni il numero minimo di 100 messaggi possono essere candidati alla Camera.
    3. Con i medesimi requisiti del comma 2 i forumisti iscritti al forum da almeno 15 giorni acquisiscono il solo diritto di voto.
    4. La legge elettorale può estendere la sovranità elettorale ai votanti di collegi uninominali su Facebook sotto la condizione che il loro voto determini quote comunque minoritarie degli esiti elettorali generali.
    5. Amministratori e Supermoderatori del Forum hanno diritto di votare ma, trovando la propria legittimazione in diritti originari preesistenti alla Costituzione che garantiscono loro ampli poteri di influenza, non concorrono personalmente per alcuna carica eletta dal popolo.



    Sezione II
    La divisione dei Poteri

    Articolo 8
    Potere Legislativo e Potere Esecutivo

    1. Il Potere Legislativo ed il Potere Esecutivo risiedono rispettivamente nella Camera e nel Presidente di POL eletti dal popolo.
    2. Il Presidente e ogni Deputato esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato per l'intera durata annuale, non prorogabile, della Legislatura, che comprende le pause istituzionali, e restano in carica per gli affari ordinari fino all'entrata in carica dei propri successori; la legge elettorale, ferma la proporzione numerica tra il numero dei votanti sul forum alle elezioni precedenti e il numero di seggi messi in votazione, può disciplinare una quota minoritaria di Deputati eletta con collegi esterni al forum con un differente mandato temporale, anche svolto pro parte in una legislatura e pro parte nella successiva.
    3. Il Presidente e la Camera, con l'atto di incarico e la votazione della Fiducia al Primo Ministro, compartecipano del proprio Potere Legislativo ed Esecutivo di natura politica il Governo, costituito dal Consiglio dei Ministri scelto dal PM.

    Articolo 9
    L'Ordine Giudiziario

    1. Il Potere Giudiziario originariamente attribuito alla Camera è delegato all'Ordine Giudiziario.
    2. I magistrati, per delega dei Deputati costituiscono l'Ordine titolare del potere Giudiziario e sono soggetti solo alle leggi.
    3. I magistrati sono scelti nella seconda seduta della Camera Alta che si svolge in comune con il Presidente di POL, ai sensi delle regole di cui alla VII Sezione.

    Articolo 10
    La cessazione dei Poteri

    1. Solo il Potere Giudiziario, per gravi motivi e nei soli casi disciplinati dalla Costituzione, può disporre la destituzione, anche per inattività, del Presidente di POL o di un Deputato, a seguito della quale subentrano rispettivamente il Vicepresidente o il primo non eletto della Camera. E' fatta salva da tale riserva di giurisdizione la sola decadenza per assenze prevista dai regolamenti.
    2. Il Primo Ministro ed i Ministri del Governo possono essere destituiti dalla Camera con voto di sfiducia, da chi ricopre le funzioni di PM nel caso di revoca di un Ministro, e dal Potere Giudiziario nei casi previsti dalla legge, tra i quali deve essere disciplinata l'inattività.
    3. Il Presidente di POL ed ogni Deputato possono proporre alla Camera Alta di destituire, con la maggioranza dei due terzi, o di richiamare ai doveri, con la maggioranza assoluta, un magistrato per una violazione di legge precisamente motivata ed esplicitamente indicata nella loro proposta. La proposta è irrevocabile e a seguito della sua formale presentazione è obbligatoria la votazione.
    4. Nel caso la mozione di destituzione di un giudice raggiunga meno di un quarto di voti favorevoli nella Camera Alta, il proponente è sottoposto immediatamente per esercizio irragionevole delle sue prerogative a giudizio di censura Presidenziale o destituzione da membro della Camera. di fronte alla Corte stessa ed il giudice oggetto della mozione ha l'obbligo di non astenersi dal votare.

    Articolo 11
    Legge Elettorale

    1. La Legge Elettorale disciplina le modalità di espressione del suffragio per il Presidente, per la Camera e dispone ogni altra norma necessaria in materia elettorale e referendaria.
    2. La Legge Elettorale prevede le sanzioni per l'utilizzo dei cloni e la violazione delle procedure di presentazione delle liste elettorali e riserva
    - al Governo ogni competenza sulla preparazione delle elezioni
    - al potere Giudiziario ogni competenza sulle controversie elettorali precedenti e successive al voto
    - all'Amministrazione la gestione delle discussioni per la votazione e la redazione della lista dei voti non validi
    3. La Legge Elettorale disciplina i referenda di tipo propositivo ed abrogativo di leggi e mozioni nel rispetto delle competenze degli organi della Camera. Essa prevede un controllo di qualità e di legittimità dei quesiti proposti prima del voto; esclude ogni referendum in materia riservata alla Costituzione, salvo il caso del referendum confermativo di revisione Costituzionale; prevede quorum minimi di partecipazione e disciplina maggioranze di approvazione, queste ultime, nel caso di referendum abrogativi o istitutivi di Leggi Organiche non minori delle maggioranze legislativamente previste per tali atti da parte del Parlamento.

    Articolo 12
    Formazione del Parlamento

    1. La Camera dei Deputati è il Parlamento di POL e si compone di tre organi: Aula, Camera Alta e Ufficio di Presidenza. Spettano all’Aula tutte le determinazioni definitive in materia politica, alla Camera Alta tutte le determinazioni definitive in materia di Regole, all’Ufficio di Presidenza tutte le determinazioni definitive in materia di calendario, organizzazione dei lavori e sanzioni disciplinari.
    2. Il numero dei Deputati che costituiscono l’Aula è proporzionale in senso crescente al numero dei voti validi espressi. La Legge Elettorale individua i Deputati eletti e può prevedere basi, sistemi e collegi elettorali diversi per differenti quote del totale dei seggi, a condizione che nell'applicazione di ognuno di essi sia mantenuto il rapporto di proporzionalità tra numero dei voti e numero dei seggi aggiuntivi alla base della Camera. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
    3. L’Aula nella sua prima seduta elegge il Presidente della Camera e contestualmente attribuisce ai suoi membri di maggiore esperienza e preparazione il titolo di Decano della Camera Alta. La formazione della Camera Alta ed il suo funzionamento sono regolati dalle disposizioni della VI Sezione della Costituzione.
    4. Non appena eletto, secondo procedure individuate dalla legge, il Presidente della Camera nomina intorno a sé l’Ufficio di Presidenza, che deve prevedere un numero di Vicepresidenti eletti dall’Aula nella prima seduta proporzionale al numero dei Deputati e suddiviso in modo da offrire adeguata garanzia alle diverse opposizioni. Dell’Ufficio sono membri i capi dei gruppi parlamentari e il Presidente della Camera Alta. Quest'ultima carica, presente per dare piena rappresentanza a tutti gli organi della Camera, non avrà tuttavia diritto di voto su questioni che esulino dalle discussioni di competenza del suo organo di appartenenza.



    Sezione III
    La Camera dei Deputati di POL

    Articolo 13
    Potestà legislativa politica della Camera

    1. La Camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della Repubblica Italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico.
    2. La natura delle leggi di POL ne esclude ogni effetto pratico ma la serietà del processo di legislazione virtuale impone che nel redigerle sia tenuto adeguato conto dell'esigenza di evitare le antinomie interne fra l'una e l'altra legge così come le antinomie esterne tra leggi di POL e leggi reali della Repubblica Italiana, la presenza delle quali segnalerebbe nel primo caso una contraddittorietà delle posizioni della Camera e nel secondo caso l'adozione virtuale di atti che nella Repubblica Italiana non sarebbero adottabili e che, come tali, non potrebbero dunque costituire una plausibile indicazione politica.
    3. Le questioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 , importando la serietà dei lavori della Camera, devono essere considerate dal Regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto al calendario comunque stabilito e determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione. L'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di tali questioni.
    4. La Corte Costituzionale è competente a tutelare la qualità del lavoro della Camera secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

    Articolo 14
    Contrasti tra leggi approvate

    1. Sono principi generali in materia di contrasto tra leggi che la legge più recente prevalga sulla precedente, che la legge riservata ad un caso speciale prevalga sulla legge generale precedente, che la nuova legge generale destinata a regolare una intera materia prevalga su tutte le leggi speciali precedenti nella materia. La Camera, nel suo competente organo, può decidere espressamente, volta per volta, di derogarli in un caso specifico sollevato.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge di POL è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione al competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    3. Dalle deroghe di cui al comma 1 non può derivare la contemporanea vigenza di due leggi contraddittorie applicabili al medesimo fenomeno, poichè la decisione della Camera sul contrasto tra le leggi deve recare sempre con sè l'indicazione di quale delle due o più leggi non debba essere considerata vigente per il caso regolato da un'altra.
    4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte Costituzionale è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Art. 15
    Leggi approvate dalla Camera e leggi Italiane.

    1. La legge della Camera prevale sulla legge italiana dello stesso rango, andando effettivamente a costituire una proposta permanente di modifica della medesima. Sono principi generali inderogabili in materia di contrasto tra leggi che la legge Italiana di rango superiore prevalga sulla legge di POL di rango ad essa inferiore e che la legge regionale italiana non prevalga mai sulla legge di POL. E' principio generale altresì che la legge Italiana relativa all'attuazione di trattati, derivando da un accordo pattizio con una controparte la cui legislazione non rientra nella simulazione politica, prevalga sempre sulla legge di POL.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge della Repubblica Italiana è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione al competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    3. Sono ammesse leggi ordinarie di POL in contrasto con leggi costituzionali della RI quando accompagnate da simultanee leggi costituzionali di POL dirette a modificare le leggi costituzionali della RI in modo da sopprimerne le parti contrastanti con le prime, l'organo di cui al comma 2 verifica la congruenza delle modifiche proposte con i loro scopi. La stessa disposizione si applica per il caso in cui il contrasto sia tra una legge attuativa di trattato ed una legge di POL modificativa della Costituzione Italiana per la parte in cui riguardi diritti fondamentali, a proposito dei quali l'orientamento della Corte Costituzionale Italiana prevede l'unica possibilità di modificare un accordo internazionale regolarmente sottoscritto prevista per il Parlamento della Repubblica.
    4. La legge di POL che modifica una legge italiana il cui effetto pratico sia simultaneamente determinato dall'attuazione coordinata di altre norme dell'ordinamento italiano non discusse parimenti dalla Camera, anche se non formalmente in contrasto con le suddette norme, si considera comunque soggetta a un vizio di applicabilità qualora per l'effetto delle suddette altre norme il suo significato non rappresenti ciò che il proponente intendeva e pertanto rientra tra i casi di contraddizione sui quali è ammessa l'istanza di cui al comma 2. Sul vizio di applicabilità e sul fatto che la Camera abbia o meno l'obbligo di chiamare in discussione anche le altre norme connesse con quella modificata decide insindacabilmente l'organo della Camera stessa individuato secondo il comma 2.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della Camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la Corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 16
    Nuove leggi Italiane e leggi di POL.

    1. E' principio generale che la modifica delle leggi italiane non modifichi le precedenti leggi di POL neppure per le parti non più compatibili, le precedenti posizioni della Camera, infatti, continuano a costituire un invito alla legislazione per il Parlamento Italiano nel senso precedentemente espresso, risalente al tempo in cui furono formate.
    2. Ogni nuova legge di POL deve invece rispettare i limiti dettati negli articoli precedenti con riferimento ad altre leggi del Camera ed alle leggi italiane sopravvenute.
    3. Quando una legge della Repubblica Italiana modifica una legge precedentemente oggetto di interventi della Camera di POL chiunque abbia interesse può sollevare la questione presso il competente organo della Camera disciplinato secondo il suo Regolamento ad esaminare i contrasti di legislazione.
    4. La Camera, laddove il competente organo accolga la richiesta di cui al comma 3, può stabilire di rimettere in discussione senza formalità le proprie leggi onde consentire l'espressione di nuove posizioni modificative sulla legge italiana modificata, in tal caso solo il voto sulla nuova legge abroga interamente ogni legge precedente per tutte le norme che non siano nuovamente in essa riportate.
    5. Nel caso di cui al comma 4 ove la nuova legge ribadisca la precedente pur in presenza di una modifica di una norma italiana di rango superiore si applicano comunque anche le disposizioni sul contrasto tra leggi di Pol e leggi Italiane, per tutta la parte eventualmente divenuta non compatibile.
    6. Il fatto che la Camera di POL non rimetta in discussione la propria legge su richiesta, non pregiudica l'iniziativa legislativa successiva per la sua abrogazione.

    Articolo 17
    Copertura finanziaria

    1. E' istituito l'organo denominato "Ragioneria generale dello Stato". Tempi e modalità di funzionamento del suddetto organo vengono decisi per mezzo decreto da parte dell'amministrazione del forum di termometropolitico.
    2. Ogni legge della Camera che importi nuovi o maggiori oneri per le finanze della RI deve indicare i mezzi per farvi fronte, nel rispetto delle limitazioni di costituzionalità a questo proposito previste dal testo della Costituzione della RI e delle leggi italiane in materia fiscale, salvo che la legge stessa rechi con sè modifiche coerenti di esse.
    3. Non è richiesta la coerenza tra una Legge della Camera ed il Bilancio della RI ma unicamente la coerenza tra l'ammontare delle spese e l'ammontare delle coperture indicati all'interno della medesima legge, indipendentemente dal bilancio.
    4. I costi non sufficientemente elevati da essere ragionevolmente considerati nei requisiti finanziari di un provvedimento possono essere trascurati, la Ragioneria Generale dello Stato definisce il limite di rilevanza.
    5. I costi imprevedibili, poichè derivanti da una contrattazione privata, sono determinati con riferimento a precedenti progetti simili, studi internazionali, o al bilancio della RI, ferma restando la possibilità per la Ragioneria Generale dello Stato di prevedere modalità alternative di simulazione delle controparti contrattuali dello Stato e di determinazione ad opera di esse dei costi, avvenuta la quale queste ultime si considerano fonti di riferimento prevalenti.
    6. Le coperture di natura tributaria sono stimabili con riferimento a voci analoghe del bilancio dello Stato, anche di anni passati se corrette per l'inflazione ed il PIL e sono comunque soggette al vincolo di legittimità del prelievo previsto dalle leggi e dallo Statuto dei diritti del Contribuente.
    7. Nel caso del ricorso all'indebitamento la copertura è stimabile con riferimento ad analoghe emissioni di debito del passato, corrette per il tasso correntemente praticato.
    8. Le coperture derivanti da taglio delle spese sono anch'esse condizionate alla legittimità costituzionale del taglio indicato.
    9. Le coperture derivanti da privatizzazione fanno riferimento a un elenco di fonti di quantificazione determinate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
    10. Qualora una successiva legge individui la propria copertura nei mezzi di copertura già utilizzati dalla Camera di POL per un'altra, la Camera di POL è tenuta ad abrogare contestualmente la precedente, salvo che la capienza realistica accertata dalla Ragioneria Generale dello Stato dei mezzi di copertura individuati consenta il finanziamento di entrambe le spese.
    11. La Ragioneria Generale dello Stato stabilisce i criteri di determinazione e precisione quantitativa richiesti, le procedure preposte alla loro verifica e gli effetti della stessa sul procedimento legislativo.
    12. La Ragioneria Generale dello Stato è l'unico organo competente alle verifiche di legittimità di cui ai commi 1-9, e presso di essa i soli Deputati possono sollevare questione circa la inadeguatezza delle stime dei costi o della copertura.
    13. La Ragioneria Generale dello Stato stabilisce forme di pubblicità per le indicazioni non recepite dell'organo di verifica delle coperture.
    14. Il mancato rispetto delle indicazioni sulla copertura finanziaria è causa legittima di rinvio delle leggi per il PdPOL.
    15. Per le leggi circa le quali siano state sollevate e risolte questioni ai sensi del comma 12, la Corte Costituzionale può essere investita con ricorso da parte dei soli Deputati del compito di stabilire se le norme in materia siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la Corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 17 bis

    1. L'articolo n. 17 è sospeso fino all'istituzione per mezzo decreto da parte dell'amministrazione dell'organo finanziario precedentemente definito come "Ragioneria Generale dello stato" e delle sue regole di funzionamento.


    Articolo 18
    Mozioni della Camera

    1. la Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale ai sensi dell'articolo 13.
    2. La natura delle mozioni ne esclude ogni effetto pratico ma la serietà del processo di decisione virtuale impone che nel redigerle sia tenuto adeguato conto dell'esigenza di evitare le antinomie interne fra l'una e l'altra mozione, la presenza delle quali segnalerebbe una contraddittorietà nell'indirizzo espresso dalla Camera che minerebbe l'altro scopo dello strumento: l'espressione di posizioni che, a prescindere dalla loro condivisione di merito, possano essere considerate espressione di ragionevolezza dall'opinione pubblica italiana.
    3. La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato. Le forme ed i limiti delle mozioni sono disciplinati dal Regolamento, che deve contenere quantomeno l'elencazione dei loro titoli, tra i quali sono richiesti il "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, il "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. la Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc. ).
    4. L'obbiettivo che le mozioni rappresentino un razionale indirizzo per la Repubblica Italiana richiede che il contenuto delle medesime, ferma la piena libertà degli obbiettivi in esse rappresentati nel "considerato" e nel dispositivo, non comprenda l'elencazione nel "visto" e nel "considerato" di presupposti quantitativi di tipo numerico o di tipo giuridico positivo evidentemente contrastanti al di là di ogni ragionevole dubbio, e dunque salvo tutti i casi di interpretabilità o misura controversa, con la realtà. (es. "visto che il pil dell'Italia è la metà di quello del Botswana"; "visto che l'omicidio è stato depenalizzato")
    5. Tutte le questioni attinenti la coscienza, la fede, i diritti naturali ed altri valori fondamentali che non abbiano un contenuto quantitativo, o normativo di tipo positivo, sono per ciò stesso escluse dai limiti di cui al quarto comma e possono venire liberamente proposte nei "visto" al voto.
    6. L'obbiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante il solo contenuto difforme delle mozioni precedenti, pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione, compresi i "visto" e il "considerato".
    7. La Camera adotta le mozioni a maggioranza semplice.

    8. Le mozioni della Camera diventano 3d di discussione su Politica Nazionale, postati dal proponente. Ad essi i moderatori consentono di aggirare l'obbligo di accorpamento in discussioni sul medesimo tema. Il Termometro Politico ha il copyright della proposta e può pubblicare le mozioni come articoli o parti di essi, anche accoppiandole a commenti della sua redazione, curando di segnalarne obbligatoriamente l'autore e la fonte.
    9. Quando nel contenuto di una mozione siano indicati presupposti oltre i limiti di cui al comma 4, un decimo dei membri della Camera può sollevare questione di eccesso dei presupposti di fronte all'organo competente per le questioni di legislazione, nel caso di presupposti giuridici, o all'organo preposto alla verifica delle coperture, nel caso di presupposti numerici, ognuna di esse esamina le circostanze del caso e delibera a maggioranza il mantenimento o la cancellazione del presupposto in discussione, indicando altresì all’aula la versione alternativa che essa ritenga legittima. Nel corso del procedimento il primo proponente partecipa come osservatore con diritto di parola.
    10. Quando il Presidente o un decimo dei Deputati constatino che il proponente non proceda all'integrazione di cui al 6 comma o che l'integrazione sia stata fatta in modo negligente, il regolamento disciplina l'intervento della Commissione Legislativa per la risistemazione della materia.
    11. Le questioni di cui al comma 4, importando la serietà dei lavori, devono essere considerate dal Regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto alla votazione delle mozioni e determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione. L'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di tali questioni.
    12. A garanzia della speditezza dei lavori il Regolamento prevede sanzioni per i Deputati che abusano degli strumenti di cui ai commi 9 e 10 e l'organo autorizzato ad irrogarle.
    13. Per i ricorsi circa il procedimento di cui al comma 9 la Corte Costituzionale è competente a giudicare solo della correttezza formale della procedura. Per i ricorsi contro le sanzioni di cui al comma 12 la Corte Costituzionale è competente a giudicare anche del merito.

    Articolo 19
    Organizzazione fondamentale della Camera

    1. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita: a ogni Deputato, al Governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della Comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    2. A ognuno dei Deputati eletti il Regolamento della Camera attribuisce una frazione del totale dei voti esercitabili in assemblea, definito in 630, diviso tra i deputati nel rispetto dei risultati elettorali, salva la quota di voti eventualmente destinata dalla Legge Elettorale a premio di maggioranza per i soli Deputati del partito o della coalizione intestatari del premio.
    3. La prima riunione dell’Aula è convocata di diritto nel forum Transatlantico il secondo giorno dall’elezione ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente della Camera, dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera adempie in via esclusiva alle funzioni costituzionalmente vincolate. Le successive sedute si tengono sul Forum Politica Nazionale o Politica Estera, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.
    4. La prima riunione della Camera Alta è convocata di diritto nel forum Transatlantico al termine della prima seduta della Camera ed è presieduta dall'eletto con maggior numero di post all'attivo presente, in essa la Camera Alta elegge il Decano Presidente della Camera Alta.
    5. La riunione dell’Ufficio di Presidenza è aperta dal Presidente della Camera subito dopo l’elezione e rimane aperta fino alla fine della legislatura, nel forum Transatlantico.
    6. Le deliberazioni dell’Aula, della Camera Alta e dell’Ufficio di Presidenza non sono valide se non è presente il numero legale costituito dalla maggioranza dei voti esercitabili. Al solo conteggio dei voti presenti ai fini del numero legale sono aggiunti i voti a disposizione dei componenti dell’organo che abbiano scritto nella discussione durante il voto o nelle ventiquattro ore precedenti e sono sottratti i voti a disposizione: a) di tutti i componenti dell’organo che abbiano preannunciato la propria assenza chiedendo lo spostamento se possibile della seduta; b) di tutti i componenti che abbiano dichiarato l’intenzione di non partecipare alla seduta per motivi politici.
    7. In presenza del numero legale di 316 voti, come conteggiato ai sensi del comma 5, le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei voti esercitabili a disposizione dei presenti, salvo che la Costituzione o il Regolamento prescrivano più elevate maggioranze speciali.
    8. Il Presidente dispone dei moderatori del forum in cui si tengono le sedute per l'ordine dei lavori ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il Regolamento, salvi i poteri di seconda istanza della Corte Costituzionale, e le norme del Regolamento stesso riguardanti la gestione dei contenziosi interpretativi.
    9. Il Regolamento può prevedere l'emissione di sanzioni per i Deputati e per il Presidente, ivi compresa la sospensione dal diritto di voto per un certo numero di sedute, a condizione che preveda l'impugnabilità di ogni provvedimento penale di fronte al potere giudiziario.
    10. Il Regolamento non può prevedere la destituzione interna di Deputati, ad esclusione che per assenze, ma può prevedere la richiesta del provvedimento di destituzione al potere giudiziario. Deve comunque disciplinare il subentro dei non eletti ed in loro assenza di chi la lista di riferimento indichi, in modo da rispettare le rappresentanze elettorali delle forze politiche.
    11. Il Regolamento deve prevedere la regolazione delle Commissioni conformemente agli articoli Costituzionali sul potere legislativo e prevedere l'aumento del numero dei componenti delle commissioni in proporzione al numero dei Deputati eletti.
    12. Il Regolamento può disciplinare la partecipazione di non Deputati, senza diritto di voto, alle sedute.



    Articolo 19 bis
    Referendum abrogativo

    1. Il referendum si svolge con la pubblicazione, con la firma di almeno 5 forumisti, sul forum Camera di un quesito abrogativo, esposto per 60 giorni alla firma dei sostenitori dell'abrogazione.
    2. La Commissione Legislativa, entro dieci giorni, ammette il quesito se correttamente formulato e valido a raggiungere i propri scopi legali, redigendo una frase sintetica che lo descriva agli elettori laddove esso appaia complesso.
    3. La proposta si intende abrogata quando il quesito raggiunga, entro 60 giorni, un numero di firme pari alla metà più uno degli elettori votanti validi delle ultime elezioni svolte.


    Sezione IV
    Il Presidente di POL

    Articolo 20
    Il Presidente di POL

    1. Il Presidente di POL rappresenta la Comunità.
    2. Partecipa alla formazione del Potere Giudiziario e nomina il Primo Ministro.
    3. Indice le votazioni per il referendum e tutte le elezioni per le quali si richieda il suffragio diretto dei membri della comunità.
    4. Promulga le leggi e le mozioni.
    5. Cura i rapporti istituzionali della Comunità con l'Amministrazione Sovrana, con altre comunità e, in generale, con l’esterno.
    6. Conferisce di sua propria iniziativa le onorificenze del Forum, stabilite con legge apposita.
    7. Con proprio decreto ha il potere di nominare e revocare i singoli Ministri su richiesta del Primo Ministro.
    8. Può rivolgere messaggi alla Comunità nell'aula della Camera.

    9. Possono concorrere per la carica di Presidente i soli membri della comunità che alla data dell'indizione delle elezioni abbiano raggiunto i mille messaggi o siano iscritti al Forum da almeno due anni, la carica è incompatibile con qualsiasi altra.

    10. Il Presidente entra in carica dopo la proclamazione dei risultati dichiarando col suo primo intervento pubblico, in apposita discussione aperta dalla Corte Costituzionale: «Giuro solennemente che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente della Comunità, e col massimo dell'impegno preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione del gioco» o altra formula equivalente.

    Articolo 21
    Il VicePresidente di POL

    1. Con la candidatura a Presidente il candidato designa colui destinato a ricoprire, nei casi di assenza, impedimento, dimissioni o destituzione del Presidente, le funzioni di PdPOL.
    2. Il Vicepresidente non può ricoprire le cariche di Giudice, di Ministro e di Presidente o della Camera ma, fino al manifestarsi di un impedimento permanente del Presidente, può ricoprirne ogni altra.
    3. Nel caso di impedimento temporaneo che determini il suo impegno come facente funzioni del Presidente il Vicepresidente si astiene dall'esercizio dei poteri previsti dalla sua altra carica.
    4. La Legge Organica disciplina il passaggio dei poteri dal Presidente al VPdPOL e specifica le regole di sostituzione provvisoria del Vicepresidente nella sua carica per i periodi di impegno temporaneo come facente funzioni.
    5. Nel caso di passaggio definitivo dei poteri il nuovo Presidente di PIR ha la facoltà di nominare a sua discrezione un nuovo Vicepresidente, ed ove non eserciti questa facoltà entro cinque giorni la Vicepresidenza è assegnata al Presidente della Camera Alta in deroga ad ogni incompatibilità.
    6. Nel caso di successive dimissioni del Presidente già subentrato, il nuovo Presidente subentrato non ha il potere di nominare un vicepresidente, e l'incarico è senz'altro attribuito al Presidente della Camera Alta.

    Articolo 22
    Il rinvio delle Leggi e delle Mozioni

    1. Il Presidente, prima di promulgare una legge della Camera Alta o una legge o una Mozione della Camera dei deputati, può rinviare il testo in esame all'aula per motivi di merito politico o di legittimità, i quali devono risultare adeguatamente in calce all'atto rinviato.
    2. La Camera Alta o la Camera dei deputati riesaminano e si pronunciano nuovamente sul testo rinviato dal Presidente non prima di dieci giorni dal rinvio stesso, con votazione aperta per un tempo non inferiore a sette giorni, salvo il pervenimento anticipato di tutti i voti.
    3. Se la Camera Alta o la Camera dei deputati approvano nuovamente il medesimo testo della legge, il Presidente è tenuto a promulgarla.
    4. Se una mozione della Camera dei deputati rinviata è nuovamente approvata dai tre quinti dei deputati presenti, il Presidente ha l’obbligo di promulgare la mozione.

    Articolo 23
    Il controllo Presidenziale sui Decreti, i Regolamenti e le Nomine del Governo

    1. Il Presidente, prima di promulgare un Decreto del Governo, può rinviare il testo in esame al CDM per motivi di merito politico.
    2. Il Presidente, prima di emanare un Decreto o un Regolamento, quando ravvisi nel testo violazioni della legge o gravi ambiguità normative, può rinviare il decreto o il regolamento al potere giudiziario.
    3. Il Presidente, prima di emanare una Nomina del Governo, quando ravvisi incompatibilità di legge, firma una emanazione con riserva e rinvia la decisione al potere giudiziario.
    4. Quando la Nomina del Governo è prevista dal secondo comma dell'articolo 29 il Presidente può rinviarla al Governo, per una sola volta, per motivi di merito politico, e/o trasmetterla al Potere Giudiziario perchè accerti la sussistenza di una incompatibilità ai sensi della legge italiana e la annulli definitivamente.
    5. Ogni rinvio del Presidente deve essere esaurientemente motivato in calce all'atto.



    Sezione V
    Il Governo di POL

    Articolo 24
    Nomina del Primo Ministro

    1. Il PM è scelto dal Presidente di POL a seguito della consultazione delle forze parlamentari, del Presidente della Camera Alta e dei Presidenti Emeriti di POL,aperta subito dopo l'elezione del Presidente della Camera, ed acquisisce immediatamente il potere di chiedere la nomina e revoca dei Ministri. Tutte le consultazioni dovranno essere pubbliche e consultabili in un apposito thread sul Forum. Le consultazioni del Presidente devono svolgersi in 4 giorni al massimo.

    2. Il PM riceve gli altri poteri con il voto della Fiducia da parte della maggioranza assoluta dei componenti della Camera su una mozione non vincolante recante il suo programma presentata all'aula.

    Articolo 25
    Sostituzione del Primo Ministro


    1. Il PM decade dall'incarico se non riceve il voto di Fiducia, per sue dimissioni accettate dal Presidente di POL, se la Camera non approva una legge o mozione su cui sia stata posta questione di fiducia o per la votazione di una mozione di sfiducia costruttiva (ovvero indicante un nuovo candidato alla carica di PM ) a maggioranza assoluta dei componenti.
    2. Se il PM decade dall'incarico il Presidente svolge nuove consultazioni ed effettua una nuova nomina, col vincolo di perseguire, se presente, almeno una delle candidature che alla luce delle dichiarazioni delle forze parlamentari possa teoricamente raggiungere la fiducia.
    3. Nel caso in cui il PM sia decaduto dal proprio incarico a seguito di una mozione di sfiducia indicante un nuovo candidato alla carica, il Presidente incarica quest’ultimo,senza consultazioni.
    4. Se il nuovo PM, incaricato dal Presidente ai sensi del secondo o del terzo comma, non ottiene la fiducia della Camera, il Presidente assume su di sé anche i poteri di PM, trasmissibili in caso di destituzione od assenza al suo vice, ed acquisisce la denominazione di Presidente di POL e Capo del Governo.
    5. Qualora nel proseguo della Legislatura, a seguito di dichiarazioni pubbliche dei rappresentanti dei partiti politici e dei gruppi parlamentari risulti possibile nominare un PM che ottenga la fiducia della Camera il Presidente di PIR ha l'obbligo di avviare le consultazioni previste dall’art. 24.
    6. Nel caso di cui al comma 4 ognuno dei poteri di rinvio di cui all'articolo 23 è trasmesso in via esclusiva al Presidente della Camera Alta
    .

    Articolo 26
    Poteri del Primo Ministro

    1. Il PM ha il diritto di intervenire nella Camera Alta ed alla Camera e di esprimere, prima di ogni votazione, l'intendimento del Governo circa ogni questione al voto.
    2. Il PM può porre la questione di fiducia sulle Leggi e Mozioni della Camera con la formula “chiedo ai Deputati di approvare l'atto in ragione della propria fiducia verso il Governo”.
    3. Il PM comunica al Presidente le decisioni del CDM sull'emanazione di Decreti, Regolamenti e Nomine.
    4. Il PM dispone dei Moderatori del Transatlantico per il mantenimento dell'ordine.

    Articolo 27
    Il Consiglio dei Ministri

    1. Il CDM è presieduto dal Primo Ministro e si compone dei Ministri.
    2. Il CDM delibera l'iniziativa legislativa del Governo, che può essere delegata ai singoli Ministri.
    3. Il Presidente di POl può partecipare alla riunione del Consiglio dei ministri per esprimere il suo parere sulle specifiche iniziative legislative del Governo che saranno presentate alla Camera dei deputati
    4. Il CDM esercita, o delega ai Ministri, le funzioni delegate al Governo.
    5. I Ministri hanno il diritto, e se richiesti l'obbligo, di intervenire nelle sedute della Camera.


    Articolo 28
    Decreti Legge

    1. Il Primo Ministro comunica al Presidente di POL la decisione di avvalersi del potere Legislativo delegato al Governo in ogni caso in cui, per circostanze di necessità ed urgenza, il CDM approvi un Decreto col valore di Legge della Camera.
    2. Resta salvo il diritto della Camera di legiferare autonomamente sulla materia e disporre l'abrogazione di ogni Decreto Legge del Governo, ma a seguito della emanazione il decreto ha definitivo valore di Legge, salvo che la Camera Alta accerti che non sussistevano le ragioni di Necessità ed Urgenza ed annulli l'atto.
    3. Le ragioni di necessità ed urgenza sussistono di diritto quando il decreto riprenda il contenuto o sia riferito alle medesime cause di un Decreto Legge della Repubblica Italiana emanato nel mese precedente. I mesi ricadenti nelle pause Istituzionali sono conteggiati aggiuntivamente.
    4. Il potere giudiziario può disporre l'annullamento del Decreto per mancanza dei requisiti di Necessità ed Urgenza anche dopo che la Camera Alta ne abbia ritenuta la sussistenza, senza che ne derivi responsabilità per i membri di quest'ultima.

    Articolo 29
    Le Nomine del Governo

    1. Il Primo Ministro comunica al Presidente la decisione di avvalersi del potere Esecutivo delegato al Governo in ogni caso in cui il CDM deliberi una Nomina.
    2. Il Governo, oltre alle nomine previste dalle leggi di POL, ha il potere di proporre la nomina di funzionari della Pubblica Amministrazione e di ogni azienda ed ente controllati dallo Stato Italiano.
    3. La nomina di cui al comma 2 non è rivolta a membri della Comunità ma assume il significato della proposta all'opinione pubblica ed al Governo Italiano a favore della nomina di personalità pubbliche della vita istituzionale Italiana ad incarichi nella disponibilità del Governo della Repubblica Italiana.

    Articolo 30
    Regolamento del Governo

    1. Il Regolamento del Governo è previsto con delibera del CDM e dispone le attribuzioni dei singoli Ministeri anche in deroga alle previsioni Costituzionali e legislative, ferma la condizione che i poteri costituzionalmente richiesti siano comunque affidati a un Ministro.

    Articolo 31
    Legge sui Poteri del Governo

    1. La Legge Organica sui poteri costituzionali del Governo disciplina almeno la procedura di revisione del regolamento interno del Governo da parte del CDM e i requisiti di necessità ed urgenza per la decretazione, e può dettare criteri e limiti di esercizio del potere di nomina di cui all’articolo 29 comma 2.

    (segue)
    Ultima modifica di Ronnie; 20-03-19 alle 19:35 Motivo: correzione che aggiorna il testo alla riforma dell'articolo 22

  2. #2
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    Predefinito Re: Costituzione di POL

    Sezione VI
    La Camera Alta

    Articolo 32
    Potestà legislativa della Camera Alta

    1. La Camera Alta ha potestà legislativa esclusiva su ogni legge, legge organica e riforma costituzionale dell'ordinamento interno della Comunità.
    2. Le leggi e le mozioni della Camera, riguardando la Repubblica Italiana, non rientrano nella competenza della Camera Alta, che ha invece competenza su ogni iniziativa non collegata con la R.I.
    3. L'iniziativa legislativa presso la Camera Alta spetta in via esclusiva ad ogni membro ed al Governo.

    Art. 33
    Statuto della Camera Alta

    1. La Camera Alta è scelta irrevocabilmente dall’Aula per l’intera legislatura, nel corso della prima seduta, tra i propri componenti, secondo le disposizioni del Regolamento della Camera, nel rispetto dei seguenti principi.
    2. Il numero dei componenti della Camera Alta consegue a quello dei Deputati, detratto il numero dei Deputati aggiunti per eventuale suddivisione dei voti esercitabili se prevista dalla legge elettorale, in ragione della proporzione del cinquanta per cento, con arrotondamento per difetto.
    3. La scelta della Camera Alta avviene in modo tale da rispecchiare al cinquanta per cento le proporzioni elettorali pure, a questo fine il Regolamento, se la modalità di scelta prevede l’utilizzo di essi, assicura la sterilizzazione di tutti i voti esercitabili attribuiti con eventuale premio di maggioranza.
    4. Il Regolamento della Camera attribuisce a ogni membro della Camera Alta eguale quota invariabile del numero di 315 voti esercitabili nella Camera Alta.
    5. La cessazione dall’incarico di Deputato comporta decadenza per lo stesso fatto dall’incarico di componente della Camera Alta.
    6. Ogni componente della Camera Alta deve indicare il proprio sostituto in caso di rinuncia, a pena di decadenza dall’incarico di Deputato. Ogni componente della Camera Alta può prestare anche temporaneamente il proprio seggio ad altro Deputato di sua fiducia.
    7. Ogni gruppo parlamentare ha il diritto di scegliere il sostituto al proprio componente della Camera Alta nel caso egli decada per cessazione dall’incarico di Deputato, tale diritto può essere esercitato irrevocabilmente in qualsiasi momento.
    8. Quando dipenda da provvedimento giudiziario, la perdita del solo incarico di componente della Camera Alta dà luogo al procedimento di cui al comma 6, ma al gruppo parlamentare è precluso indicare nuovamente il reo e ad ogni sostituto subentrato è precluso rinunciare o prestare il seggio in suo favore, qualora la corte lo stabilisca.

    Articolo 34
    Organizzazione fondamentale della Camera Alta

    1. Si applicano per la Camera Alta le disposizioni di cui all’articolo 19 commi
    9, 10 e quella di cui al comma 8 del medesimo con riferimento ai moderatori del forum Camera.
    2. Il Regolamento della Camera Alta può disciplinare l'audizione obbligatoria dei magistrati.


    Sezione VII
    La Corte Costituzionale

    Articolo 35
    L'elezione della Corte Costituzionale

    1. La Corte Costituzionale è eletta dalla Camera Alta e dal Presidente di POL durante la seconda seduta della Camera Alta ed ha mandato annuale.
    2. La lista dei candidati è predeterminata secondo la legge organica sulla Corte in modo da garantire magistrati scelti tra i giuristi di provata esperienza, deve comporsi di almeno nove nomi e può essere integrata da candidature libere solo in mancanza di candidati di diritto.
    3. Nella votazione ogni membro della Camera Alta può esprimere più di una preferenza, al massimo una per ognuno dei candidati presentati al voto, di cui risultano eletti solo i primi tre per numero di preferenze ricevute, a condizione che esse superino i due terzi dei membri partecipanti alla seduta.
    4. Il Presidente di POL vota per ultimo, ed il suo voto assicura precedenza al candidati che siano, con esso, alla pari di un altro. Se due candidati sono entrambi alla pari tra loro a seguito del voto presidenziale su entrambi, il Presidente attribuisce con proprio pronunciamento un ulteriore precedenza ad uno tra di loro.
    5. In caso uno o più candidati rigettino il mandato ricevuto o non raggiungano la maggioranza minima, si procede ad oltranza a nuove votazioni per i soli posti ancora da coprire.
    6. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure stabilite dai commi precedenti.
    7. Il mandato del giudice eletto in seguito a rifiuto dell’incarico, dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della Corte che va a reintegrare.
    8. In caso di scadenza del mandato dei giudici, esso è prorogato fino all’elezione dei successivi nella seconda seduta della Camera Alta.


    Articolo 36
    Poteri della Corte Costituzionale

    1. La Corte Costituzionale è competente a giudicare su ricorso degli organi abilitati dalla Costituzione:
    a) sull'interpretazione delle norme;
    b) sulla costituzionalità di ogni tipo di leggi, atti avente forza di legge e regolamenti;
    c) sui conflitti di attribuzioni e competenze tra organi del gioco;
    d) sulla censura e destituzione degli organi costituzionali
    e) sugli altri casi disciplinati dal presente testo;
    2. La Corte Costituzionale delibera a maggioranza. I voti di astensione non contano ai fini del risultato finale. In caso di parità fra i voti favorevoli e i voti contrari, o di astensione unanime dei votanti, la decisione è di rigetto del ricorso.
    3. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno efficacia costitutiva, modificativa ed eliminativa, vincolante dal momento della delibera e contro di esse non è ammessa alcuna impugnazione.
    4. L'efficacia della pubblicazione delle Sentenze, effettuata comunque dal Presidente della Corte entro 5 giorni dalla deliberazione, è meramente dichiarativa.
    5. La Corte Costituzionale, col consenso dell'Amministrazione, dispone dei Moderatori di ognuno dei forum sui quali sono ospitate le Istituzioni della Comunità, con priorità rispetto a ogni altro organo.

    Articolo 37
    Ricorso alla Corte

    1. Possono presentare ricorso alla Corte dieci membri della comunità che abbiano raggiunto, al momento della sottoscrizione del ricorso, almeno 500 messaggi, i rappresentanti legali dei partiti, i Deputati, il Governo ed il Presidente di Pol.
    2. Il Regolamento interno prevede le forme e i limiti circa la manifesta infondatezza per la proposizione dei ricorsi alla Corte Costituzionale e l'udienza di Ammissibilità, le modalità di svolgimento dei lavori e i sistemi per la redazione delle sentenze e dei decreti.
    3. Il Regolamento provvede ad accelerare il procedimento qualora il Presidente della Corte dichiari, in una qualsiasi fase del dibattimento, l'urgenza del ricorso.

    Articolo 38
    Procedura di Censura e Destituzione

    1. La Corte Costituzionale in caso di gravi violazioni della legge dolose può dichiarare la censura o la destituzione del Presidente di POL, del Primo Ministro, dei Ministri e dei Deputati, nonchè, con il consenso dell'Amministrazione reso in udienza, dei Moderatori del Transatlantico.
    2. Con il provvedimento di Censura, che può essere disposto solo a seguito dell'annullamento di un atto illegale, la Corte Costituzionale dispone il richiamo pubblico del responsabile dell'atto.
    3. Con il provvedimento di Destituzione la Corte, rilevata e motivata l'insufficienza punitiva della sola censura, dispone la cessazione dai poteri dell'organo condannato.
    4. La Destituzione del Presidente di POL e dei Moderatori può essere votata solo all'unanimità, salvo che, nel caso del Presidente, essa segua a due censure precedenti.
    5. La Destituzione dei Deputati per atti illegali può essere votata solo all'unanimità, salvo che segua a una censura precedente.
    6. La Destituzione dei Deputati per inattività nel corso dell'incarico può essere disposta solo all'unanimità e si distingue dalla decadenza per assenze poichè prende in esame quelle condotte non assenteiste ma gravemente sciatte e negligenti che pregiudichino il funzionamento corretto degli organi.
    7. Il Presidente della Corte informa l'Amministrazione della richiesta di Destituzione dei moderatori, che resta condizionata a un provvedimento dell’amministrazione di recepimento della Sentenza.
    8. In caso di destituzione disposta non all’unanimità nel giudizio della corte il destinatario del provvedimento ha facoltà di indirizzare privatamente, senza pubblici proclami pena la nullità, un ricorso privato all’Amministrazione, che deciderà entro cinque giorni se concedere un provvedimento di Grazia. Il Presidente della Corte, in ogni caso di destituzione non unanime, sospende dunque l’esecuzione della sentenza per cinque giorni, in attesa dello scadere dei termini o del provvedimento suindicato.

    Articolo 39
    Garanzie di indipendenza

    1. I Giudici sono soggetti soltanto alla legge, devono giudicare secondo essa e non possono rimettere ad altri organi l'individuazione delle disposizioni da applicare, né possono dichiararsi impossibilitati a decidere o in altro modo denegare giustizia al ricorrente.
    2. L’ufficio di Giudice della Corte Costituzionale è incompatibile con l’accettazione di qualsiasi altra carica istituzionale o della dirigenza di movimenti politici, pena la decadenza immediata dall'Ordine Giudiziario.
    3. Essendo necessario alla serenità del giudizio che i giudici non provino avversione verso i potenziali ricorrenti è legalmente proibito ai membri della Comunità commentare durante il suo mandato le decisioni passate, presenti o future di un Giudice presentandole come collegate alla sua affiliazione politica passata, presente o futura, i moderatori garantiscono il rispetto del divieto in ogni discussione salvo che nelle sole sedute della Camera Alta sulla revoca o audizione dei giudici.
    4. Essendo necessario alla cultura del rispetto per le leggi che i ricorrenti non dubitino della correttezza dei magistrati, la Legge sulla Corte Costituzionale può eventualmente prevedere il diritto, per la parte in udienza, di chiedere la ricusazione e temporanea sostituzione di un Giudice che possa avere interesse personale al ricorso in discussione con un sostituto scelto in aggiunta ai giudici ordinari all'inizio della legislatura e regolato da norme speciali. Ogni norma necessaria in materia è disposta dalla Legge Organica.

    Articolo 40
    Garanzie di efficienza

    1. I Giudici decadono per assenza non giustificata ai propri doveri d'ufficio e alle riunioni del proprio organo pari a più di 10 giorni.
    2. la decadenza è accertata dal Presidente della Camera Alta se non c'è giustificazione proposta dall'assente, e dalla Camera Alta a maggioranza dei tre quinti se la giustificazione pur presente è ritenuta non sufficiente. Il Giudice ha diritto che la Camera Alta valuti la giustificazione prima dell'assenza ed il regolamento della Camera stabilisce le procedure del caso.
    3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume provvisoriamente le sue funzioni il Giudice con maggior numero di messaggi.

    Articolo 41
    Garanzie di Merito

    1. Nessuna disposizione normativa in materia di procedura intervenuta fra l’inizio ed il termine di un procedimento specifico potrà essere applicata ad esso.
    2. La Corte, con sentenza di merito, dichiara anche solo parzialmente inefficaci i ricorsi che mettano in discussione, sulla base di vizi formali e violazioni di legge non dolose, la sussistenza e/o la validità di atti e/o fatti risalenti a oltre i 30 giorni precedenti dalla data di presentazione del ricorso stesso, fatta salva la possibilità della Corte di giudicare sulla costituzionalità delle leggi, degli atti aventi forza di legge e dei regolamenti, nonché esprimersi sul piano interpretativo e dei conflitti di attribuzione a norma dell'art. 36.
    3. Qualora il ricorso sia presentato entro il termine previsto sono sospesi i termini di prescrizione e può essere emessa legittimamente una sentenza.

    Articolo 42
    Garanzie Penali

    1. Sono procedimenti Penali i procedimenti dai quali può conseguire la destituzione dalle funzioni di un organo Costituzionale ed i procedimenti di impugnazione a seguito di sanzioni inflitte dagli organi Costituzionali ai forumisti autorizzate dalla Costituzione.
    2. Nei procedimenti penali la legge sulla Corte Costituzionale dispone adeguati e sufficienti correttivi al principio di parità tra accusa e difesa valenti a sancire un favor rei nell’istruzione del caso.

    Articolo 43
    Organizzazione della Corte

    1. La Corte Costituzionale elegge fra i suoi membri un Presidente, secondo le norme stabilite dal Regolamento interno. Il Presidente ha l’obbligo di aprire, appena insediato, un thread che conterrà le sentenze emesse nel corso del proprio mandato.
    2. Ogni norma ulteriore necessaria al funzionamento della Corte è disposta con legge organica che deve prevedere almeno quanto necessario all'attuazione piena della Costituzione e può disporre ulteriori norme non in contrasto con essa e dalle quali non derivino in nessun caso conseguenze penali.




    TITOLO III
    DISPOSIZIONI SULLA LEGGE

    Sezione I
    Revisione ed Attuazione della Costituzione


    Articolo 44
    Leggi Costituzionali

    1. Le leggi di revisione della Costituzione e tutte le altre leggi Costituzionali sono adottate dalla Camera Alta a maggioranza dei due terzi dei presenti, l'iniziativa legislativa è quella ordinaria.
    2. Le parti delle leggi di revisione e costituzionali che incidano o sulla sezione IV riservata al Presidente sono soggette alla ratifica, senza facoltà di emendamento ed ai due terzi dei componenti, da parte della Camera in seduta comune con il Presidente di POL, il cui voto conta in tale caso per doppio.

    Articolo 45
    Leggi Organiche

    1. Le Leggi Organiche regolano gli Organi Costituzionali e demandano ogni normativa ulteriore e subordinata a specifici Regolamenti la cui adozione è propria degli organi.
    2. Le Leggi Organiche sono adottate dalla Camera Alta con la maggioranza dei tre quinti dei presenti.
    3. Sono Leggi Organiche:
    - Le Disposizioni sulla Legge in Generale
    - Il Regolamento della Camera
    - La legge sulla Corte Costituzionale
    - La legge Elettorale
    - La legge sui poteri Costituzionali del Governo
    4. Le disposizioni sulla Legge in Generale sono contenute in una legge organica speciale alla quale questa Costituzione espressamente demanda l’individuazione delle procedure di interpretazione del diritto.
    5. I contenuti necessari a norma della Costituzione delle Leggi Organiche devono essere integrati direttamente dalle Sentenze della Corte Costituzionale se non previsti adeguatamente dalla Camera Alta, a seguito di necessità segnalata dalle parti in giudizio o anche d’ufficio.


    Sezione II
    Norme Giuridiche


    Articolo 46
    Disposizioni sulla Legge in Generale

    1. Con legge organica sono disciplinate la gerarchia delle fonti di diritto, la competenza interpretativa, l’interpretazione della legge, l’efficacia della legge nel tempo, la completezza dell’ordinamento e l’abrogazione delle leggi.
    2. Le disposizioni sulla legge in generale non riguardano e non sostituiscono le disposizioni sulle leggi della Camera di POL e si riferiscono unicamente alle disposizioni che non costituiscano suggerimento alla Repubblica Italiana ma spieghino effetti sostanziali nell’ordinamento polliano.

    I. Disposizione transitoria
    1. I Senatori in carica alla data di approvazione del presente testo divengono di diritto Deputati della Camera e Decani componenti della Camera Alta.
    2. La prima seduta della Camera Alta a seguito dell’approvazione del presente testo non produce gli effetti di cui all’articolo 19 della Costituzione, e viene numerata come VII Seduta; il medesimo è disposto per la seconda, numerata VIII, con riferimento all’articolo 35 della Costituzione.

    II. Disposizione transitoria
    1. Se a seguito del procedimento di aggiornamento della presente Costituzione risultassero nel testo di essa, o delle norme di leggi organiche con essa introdotte, dei palesi refusi con l'indicazione delle parole "Camera", “Camera Alta” o "Senato" o "Senatori" o "Deputati" o “membri della Camera Alta” spaiate e non concordanti esse non determineranno vizio sostanziale di alcun atto perché dal contesto dell'articolo e della sezione si dovrà discernere, anche con l'ausilio dei lavori preparatori, se il legislatore intendesse far uso dell'una o piuttosto dell'altra denominazione e, una volta riconosciuti tali errori come "errori" ogni interprete potrà procedere a ignorarli, leggendo le norme come se disponessero per il corretto organo che il legislatore intendeva".
    2. La Corte Costituzionale, con le sue sentenze, potrà legalmente apportare le correzioni al testo che si rendessero necessarie in ordine alla questione del corretto utilizzo delle parole "Camera", “Camera Alta”, "Senato", "Senatori", "Deputati", “membri della Camera Alta”.
    Ultima modifica di Ronnie; 22-07-15 alle 21:09 Motivo: correzione comma 2 art. 40 da Senato a Camera Alta

 

 

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