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Discussione: Legge Elettorale

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    Fiamma dell'Occidente
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    Legge Elettorale


    (vigente dal 10.5.15 e successive modifiche)

    Articolo 1
    La data delle elezioni
    1. Il Presidente di POL, due mesi prima della scadenza di un organo, constatata la necessità di indire un’elezione, apre la procedura con proprio decreto nel quale propone all’Amministrazione una data compresa tra il decimo giorno precedente e il ventesimo giorno successivo alla scadenza del mandato.
    2. Il Presidente richiede in calce al decreto che sia reso un parere, su tale data o altre plausibili, dal Primo Ministro e dal Presidente della Camera.
    3. L’Amministrazione, recependo il decreto, considerati i pareri, stabilisce entro dieci giorni la data di inizio del periodo della votazione.
    4. Il periodo di votazione deve necessariamente comprendere il sabato e la domenica e durare non meno di quattro e non oltre sei giorni.

    Articolo 2
    I controlli sulla Procedura Elettorale
    1. Il Governo, anche tramite il Ministro delegato, si avvale di un Supermoderatore indicato dall'Amministrazione per la gestione dei 3d della fase di presentazione delle Liste. A ogni altro moderatore è interdetto l’intervento sui post recanti gli elenchi dei candidati.
    2. Ogni reclamo circa la fase di presentazione deve essere indirizzato in copia alla Corte Costituzionale e per conoscenza al Supermoderatore indicato.
    3. La Corte Costituzionale, con procedura abbreviata e d’urgenza, su iniziativa del titolare legale di un partito, del Supermoderatore di cui al primo comma o del Governo, anche tramite il Ministro delegato, giudica della validità delle liste presentate, con riguardo in particolare alla legittimità dell’atto di presentazione, ai poteri di legale rappresentante del movimento del presentatore, all’uso legittimo dei nomi e delle loro abbreviazioni, dei simboli, alla veridicità dei requisiti personali per la candidatura in esso attestati.
    4. La Corte ha il potere, anche oltre i termini di chiusura della presentazione, di espungere le parti illegali delle presentazioni, sostituirle, aderendo per quanto possibile alle richieste del presentatore, con altre legali, cassare le presentazioni completamente irricevibili e consentire al presentatore la presentazione tardiva di una nuova lista sostitutiva quando le variazioni siano tali da non consentirgli di mantenere unicamente quella presentata senza grave pregiudizio.
    5. In assenza di reclami nelle quarantotto ore successive alla chiusura dei termini le liste si intendono validamente presentate ed ogni vizio relativo a quelle già presentate cessa di essere rilevabile, resta tuttavia consentito presentare reclamo a proposito delle liste che abbiano subito modifiche di cui al quinto comma ritenute, a giudizio di altri presentatori, lesive della propria.
    6. Qualunque reclamo sull’elenco degli aventi diritti al voto deve essere indirizzato all’Amministrazione ed al Supermoderatore, e in ordine ad esso la Corte Costituzionale non ha poteri.

    Articolo 3
    La presentazione delle liste
    1. Il Ministro dell'Interno apre, entro il terzo giorno successivo alla pubblicazione della data del voto, una discussione di presentazione delle liste da porre in evidenza nel forum Transatlantico, valida per la presentazione delle liste di candidati concorrenti nelle circoscrizioni Forum e Facebook.
    2. Tali discussioni rimarranno aperte sino allo scadere del decimo giorno completo successivo alla loro apertura, facendo fede all'orario del forum. Le liste di candidati o i candidati presentati posteriormente a tale termine, a meno di rimessione in termini dovuta ai provvedimenti di cui all’articolo 2, non potranno partecipare alle elezioni.
    3. Ogni partito del forum ha diritto a presentare una lista di candidati per concorrere alle elezioni.
    4. I post di presentazione delle liste valide per le circoscrizioni devono essere corredate dai seguenti punti:
    a) nome ed eventuale sigla della lista;
    b) simbolo della lista;
    c) un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine, specificando i post all'attivo all'atto della presentazione; per la circoscrizione Facebook.
    d) link di un thread separato all'interno del quale la lista sia stata sottoscritta da ogni candidato;
    e) Il nome del candidato presidente di POL sostenuto;
    f) il link alla dichiarazione in cui egli accetta il sostegno;
    g) in piccolo, i nomi delle altre liste che lo sostengono;
    5. Nessun candidato può essere incluso in liste differenti concorrenti nella medesima circoscrizione, a pena di nullità della prima candidatura in ordine di tempo.

    Articolo 4
    Le circoscrizioni
    1. Per l’elezione del Parlamento sono costituite due circoscrizioni differenti: la circoscrizione Forum e la circoscrizione Facebook.
    2. Alla data delle elezioni, ciascun avente diritto può esprimere il proprio voto per il rinnovo della Camera in tutte le circoscrizioni.
    3. Ciascun avente diritto può altresì esprimere il proprio voto per il candidato preferito alla Presidenza di POL, prescindendo dalle liste ad esso collegate.

    Articolo 5
    La votazione
    1. Un giorno prima delle votazioni l’Amministrazione apre le discussioni di votazione per la Camera ed il Presidente.
    2. Nel Forum Transatlantico devono essere aperte discussioni distinte, una per il rinnovo del Presidente di POL, una della Camera.
    3. In ciascuna discussione l’Amministrazione riporta al primo post le liste concorrenti in ordine di presentazione, e prima di tutto, in alto e con a fianco i nomi delle liste che li sostengono, i nomi dei candidati alla presidenza e lo shortlink del loro programma.
    4. Per tutta la durata delle elezioni ogni avente diritto potrà esprimere una preferenza in ciascuna circoscrizione per tutte le distinte votazioni, le modalità di espressione del voto nella circoscrizione Facebook sono stabilite discrezionalmente dall’Amministrazione.
    5. Sarà diritto dell'elettore votare la sola lista oppure esprimere altresì una preferenza per un candidato della lista votata.
    6. Il voto espresso solo al Presidente non si estende ad alcuna lista [ma contribuisce al conseguimento del premio di maggioranza].
    (Parole abrogate con legge 24-04-18 della Camera Alta https://forum.termometropolitico.it/...l#post17007595 )


    Articolo 6
    Lo scrutinio
    1. Al termine delle votazioni l’amministrazione annulla i voti non validi, successivamente il Supermoderatore indicato per la procedura elettorale effettua in nome dell’Amministrazione il conteggio dei voti validi in ciascuna circoscrizione.
    2. In via provvisoria, al termine delle operazioni di conta, il Supermoderatore mette a verbale in una discussione denominata “Scrutinio Elettorale” i voti ottenuti dalle singole liste, le preferenze ottenute da ciascun candidato presentato nelle liste, i voti ottenuti dai candidati Presidente e i voti ottenuti dai candidati nella circoscrizioni Nazionale e Facebook.
    3. Ciascun presentatore di lista rende noti eventuali dubbi di legittimità e di validità dei voti annullati dall’Amministrazione o conteggiati dal Supermoderatore, e su di essi si prosegue per 48 ore dalla comunicazione dei risultati di Scrutinio nella discussione.
    4. Sulle questioni relative al conteggio dei voti espressi che non si siano risolte amichevolmente decide la Corte Costituzionale, su quelle relative alla validità del nick del votante decide l’Amministrazione, resta in ogni caso preclusa la proposizione di questioni non denunciate nelle 48 ore di discussione successive allo scrutinio.
    5. Una volta terminata la procedura di discussione, se non risultano ricorsi pendenti e non deve tenersi ballottaggio, l’Amministrazione, alla presenza del Presidente della Corte Costituzionale o in sua vece di un giudice, chiamati a confermare che nessun ricorso può essere sollevato contro di essi, conferma gli esiti del voto e annunzia il risultato.
    6. Se risultano ricorsi pendenti o è previsto ballottaggio la proclamazione è comunque effettuata ma per le sole parti non direttamente implicate nei ricorsi o nei ballottaggi e che non possano subire modifiche a seguito di essi, esplicitamente indicate dal Presidente della Corte o dal suo sostituto, o con riserva di successiva modifica. Gli organi non sono riuniti fino al loro completamento con la conclusione dei ricorsi o dei ballottaggi.

    Articolo 7
    La determinazione del numero e dei seggi
    1. La proporzione tra Deputati proclamati all’inizio della prima seduta ed elettori è in ragione di un minimo di venti seggi assegnati al quale si aggiunge un ulteriore seggio per ogni venticinque voti validi oltre la soglia di duecento.
    2. Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento della Camera, poiché ogni Deputato rappresenta una frazione del numero di 630 voti esercitabili nell’aula, è consentito a ogni Deputato cedere parte di questi propri voti esercitabili, fino a un massimo del 50% del valore ripartitogli arrotondato per difetto, per consentire l’elezione di un altro candidato della sua lista come ulteriore Deputato, nelle modalità e con i limiti di cui al citato articolo.

    Articolo 8
    L'assegnazione dei seggi
    1. E’ eletto il candidato Presidente che ha ottenuto la metà più uno dei voti validi. Qualora questa soglia non sia raggiunta l’Amministrazione apre un secondo turno di votazioni entro quattordici giorni dalla chiusura delle urne. Al secondo turno concorrono i due candidati più votati al precedente.
    2. Al secondo turno, che segue le modalità di votazione e scrutinio previste per il turno ordinario, è eletto Presidente il candidato che ottiene il maggior numero dei voti validi. In caso di ulteriore pareggio entra in carica il candidato con più post che, alla metà del mandato, decade e viene sostituito dall’altro.
    3. La circoscrizione Facebook elegge tre deputati, assegnati alle tre liste in essa più votate. Sono eletti i primi dei non eletti nella circoscrizione Forum delle rispettive liste.
    4. La circoscrizione Forum elegge il numero rimanente dei seggi della Camera, attribuiti interamente seguendo il metodo proporzionale Hare e i più alti resti.
    5. In ciascuna lista sono eletti con priorità i candidati con il maggior numero di preferenze. In caso di parità tra candidati della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
    6. Qualora una lista esaurisca i candidati, i seggi rimanenti sono distribuiti tra le liste con i più alti resti.

    Articolo 9
    La determinazione del valore dei seggi
    1. La determinazione del valore dei seggi è effettuata in sede di presentazione dei risultati dall’Amministrazione, secondo le regole stabilite dal Regolamento della Camera.
    [2. I Deputati eletti nelle liste collegate al Presidente di POL eletto ricevono su base paritaria la quota aggiuntiva di voti esercitabili in aula necessaria ad assicurare che, complessivamente, esse ottengano 350 voti esercitabili.
    3. La quota necessaria a formare il premio di maggioranza è sottratta proporzionalmente a tutte le liste non collegate al presidente.
    4. L’Amministrazione cura la presentazione del risultato in modo che i voti esercitabili discendenti dal premio di maggioranza risultino separatamente da quelli ordinari. L’Amministrazione non pubblica i risultati del voto fino ad aver calcolato tale distribuzione.
    5.
    ]
    2. La Corte, sentita l’Amministrazione, è competente alla rettifica su reclamo della corretta distribuzione del numero di voti esercitabili, e per essa può sospendere con ordinanza la celebrazione della prima seduta.
    (commi abrogati e rinumerato con legge 24-04-18 della Camera Alta https://forum.termometropolitico.it/...l#post17007595 )

    Disposizione Finale I

    1. Ogni altra legge elettorale è abrogata.
    Ultima modifica di Ronnie; 04-10-18 alle 21:46 Motivo: update all'ultima modifica legislativa

 

 

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