1. Sono fonti del diritto:
i) l'Ordinamento Giuridico Naturale del Termometro Politico
ii) la Costituzione della Comunità di POL
iii) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative della Costituzione
iv) le Leggi Organiche
v) le Sentenze della Corte Costituzionale interpretative delle Leggi Organiche
vi) le leggi e gli atti aventi di forza di legge
vii) gli usi tradizionali (precedenti)
Articolo 2
Interpretazione della legge
1. Nell'applicare la legge si devono considerare il complesso delle disposizioni di ogni ordine e grado applicabili al caso concreto e le fonti interpretative esistenti (precedenti, sentenze, leggi interpretative).
2. Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del potere legislativo.
3. L'intenzione del potere legislativo si desume preventivamente dal complesso del sistema normativo secondo il principio di ragionevolezza (la fonte inferiore va sempre letta nel modo più compatibile con quelle superiori) e solo successivamente, e se necessario, dalla concreta interpretazione autentica di ogni singola fonte in questione.
4. Ai fini dell'accertamento successivo dell'intenzione del potere legislativo circa la singola fonte non rilevano le leggi interpretative e le dichiarazioni posteriori all'epoca in cui furono stesi i provvedimenti, ma esclusivamente quelle anteriori o contemporanee.
Articolo 3
Competenza interpretativa
1. L'organo primariamente chiamato ad applicare la legge è interprete di essa, i suoi atti sono considerati precedenti, ogni procedimento interpretativo successivo ai precedenti -dello stesso o di altri organi- dovrà rendere conto dei mutamenti di orientamento sopravvenuti.
2. Il potere Giudiziario ha competenza interpretativa generale, retroattiva e vincolante, nelle forme previste da questa Costituzione.
3. Il potere Legislativo ha competenza interpretativa generale e vincolante tramite lo strumento delle leggi interpretative, disciplinate dal Regolamento della Camera nella sezione relativa alla Camera Alta.
4. Le leggi interpretative della Camera e della Camera Alta sono irretroattive, disciplinano solo per l'avvenire la lettura del singolo atto normativo al quale si riferiscono e devono avere la stessa forma prevista per l'adozione di esso.
Articolo 4
Leggi e Prassi
1. La formazione delle Leggi e l'emanazione degli atti aventi forza di Legge sono disciplinate dalla Costituzione.
2. Le Leggi non possono contenere norme contrarie alle disposizioni della Costituzione o delle Leggi Costituzionali.
3. Gli usi contra legem non sono ammessi.
Articolo 5
Regolamenti
1. Il potere regolamentare è disciplinato dalla Costituzione e dalle Leggi.
2. I regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle Leggi, salvo che siano previste dalle Leggi Organiche.
Articolo 6
Efficacia della legge nel tempo
1. La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.
2. Le sentenze della Corte Costituzionale possono avere efficacia retroattiva.
Articolo 7
Completezza dell'Ordinamento
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i princìpi generali dell'ordinamento giuridico del Termometro Politico.
Articolo 8
Applicazione delle leggi eccezionali
Le leggi che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.
Articolo 9
Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.
Articolo 10
Formalità delle pubblicazioni
1. E' consentito a chi cura la pubblicazione dei testi di legge modificare i testi pubblicati alla condizione che sia mantenuta copia dei testi consolidati prima delle modifiche in almeno una discussione, onde mantenere la comprensibilità dell'ordinamento di ogni tempo per i posteri.
2. E' consentito a chi cura la pubblicazione dei testi di legge correggere gli errori di ortografia e numerare i commi che non siano già numerati nonchè modificare caratteri, grassetti e corsivi. Non è consentito rinumerare gli articoli, nè i commi già numerati, per la possibilità di danneggiare rimandi in altre fonti.