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    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Predefinito Regolamento della Camera dei Deputati

    Regolamento della Camera dei Deputati

    Introdotte con Legge organica del 10/5/2015 (Art. 30)


    Preambolo

    La Camera esprime le sue posizioni politiche modificando o adottando leggi che vengono immaginate come leggi reali della Repubblica Italiana, con lo scopo di contribuire come esperimento di simulazione politica virtuale al dibattito pubblico. Nel suo seno, i più esperti tra i Deputati, costituiscono la Camera Alta, da sola competente ad ogni decisione sulle regole del gioco.

    Articolo 1
    Insediamento della Camera

    1. I Deputati assumono le funzioni al momento della proclamazione dei risultati, salvo rinuncia.
    2. La prima riunione dell’Aula è convocata di diritto, da qualunque eletto, nel forum Transatlantico il secondo giorno dall’elezione ed è presieduta, fino all’elezione del Presidente della Camera, dall'eletto con maggior numero di post all'attivo, in essa la Camera adempie in via esclusiva alle funzioni costituzionalmente vincolate.
    3. L’Aula elegge il Presidente della Camera e sceglie i membri chiamati a formare la Camera Alta nella sua prima seduta, dall’inizio della quale, per quarantotto ore, si presentano le candidature per la carica di Presidente della Camera e di VicePresidente della Camera. Successivamente, si tengono le operazioni di voto.
    4. Una volta eletto, il Presidente apre tutte le discussioni necessarie per l’attività della Camera sul forum Transatlantico. Le sole successive discussioni delle sedute si tengono a sua discrezione sul Forum Politica Nazionale o Politica Estera, salvo diversa indicazione dell’Amministrazione.

    Articolo 2
    Voti esercitabili

    1. Ogni seggio rappresenta la frazione del numero di 630 voti esercitabili nell’aula risultante dalla divisione del numero di 630 per il numero di Deputati eletti previsto dalla Legge Elettorale, eventualmente detratta del numero di voti necessari ad assicurare che i Deputati eletti nelle liste collegate al Presidente di POL rappresentino la quota di premio di maggioranza se prevista dalla Legge Elettorale.
    2. E’ consentito a ogni Deputato, con post pubblico irrevocabile in aula all’apertura della prima seduta, cedere parte di questi propri voti esercitabili, fino a un massimo del 50% del valore ripartitogli arrotondato per difetto, per consentire l’elezione di un altro candidato della sua lista come ulteriore Deputato. Qualora le forze politiche rappresentate dai deputati abbiano approvato ufficialmente regolamenti interni disciplinanti la suddivisione dei seggi e il comportamento dei deputati eletti o esprimano il desiderio di dividere secondo una ratio diversa i seggi ottenuti, potranno fare richiesta di eccezione all'ufficio di Presidenza, che valuterà la concessione di eventuali eccezioni entro l'inizio della seconda seduta.
    3. I Deputati di cui al comma 2 sono aggiuntivi rispetto ai Deputati proclamati di cui al comma 1 e vengono ammessi nel corso della prima seduta prima della presentazione delle candidature per gli organi della Camera. La facoltà di suddividere i voti a propria disposizione, per favorire la massima partecipazione, è esercitabile in questa prima seduta o, in alternativa, alla metà della legislatura, aprendosi una nuova seduta per l'ingresso di eventuali nuovi deputati. Il Presidente della Camera, verificato il calendario, fissa la data di questa seduta e la comunica all'inizio della seconda seduta.
    Il deputato di un gruppo potrà esercitare questa facoltà anche qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 3 comma 6.
    4. In ogni disposizione di legge nella quale ci si riferisca a una votazione degli organi della Camera che coinvolga Deputati il valore del voto si deve intendere riferito ai voti esercitabili, salvo diversa espressa previsione.

    Articolo 3
    Nomina dell’Ufficio di Presidenza

    1. Il Presidente della Camera è eletto nella prima votazione con i due terzi dei votanti o, a partire dalla terza, a maggioranza semplice. Non appena eletto, il Presidente della Camera nomina intorno a sé l’Ufficio di Presidenza.
    2. Se il Presidente proviene dalle fila della maggioranza, nomina componenti dell’Ufficio di Presidenza i due candidati presidenti provenienti dalle file dell’opposizione che siano primi non eletti per numero di voti; se il Presidente proviene dalle fila dell’opposizione accade l’inverso.
    3. Il Presidente invita i Deputati a formare i gruppi e nominare i capigruppo entro la seduta. Assegna d’ufficio tutti i Deputati che non ne abbiano uno proprio al gruppo misto, a cui assegna un termine di 72 ore per votare il proprio capogruppo. Successivamente, il Presidente nomina componenti dell’Ufficio di Presidenza i capigruppo.
    4. Nell’Ufficio di Presidenza ogni capogruppo conta per il numero di voti del suo gruppo. Il Presidente e i Vicepresidenti contano per il proprio numero di voti come Deputati.
    5. Al cambiamento dei capigruppo, il Presidente rinnova la nomina.
    6. 6. Quando un gruppo scende sotto i due Deputati esso è sciolto di diritto ed il gruppo misto, se richiesto, tiene nuova votazione per confermare il suo capogruppo. Se a rischio scioglimento del gruppo per mancanza di Deputati, un Deputato potrà suddividere i voti a sua disposizione per far entrare un nuovo Deputato, rispettando tuttavia il limite del 50% dei voti concedibili. Il capogruppo avrà, per esercitare questa eccezione, 48 ore esatte dal momento preciso in cui si sono verificate le condizioni di scioglimento.

    Articolo 4
    La scelta dei Decani della Camera Alta

    1. Il numero dei componenti della Camera Alta consegue a quello dei Deputati, detratto il numero dei Deputati aggiunti per eventuale suddivisione dei voti esercitabili se prevista dalla legge elettorale, in ragione della proporzione del cinquanta per cento, con arrotondamento per difetto.
    2. I gruppi parlamentari formatisi alla Camera dei Deputati indicano, sulla base dei seggi loro dovuti secondo la ripartizione proporzionale ottenuta dalle elezioni e senza considerare il premio di maggioranza, i componenti che li rappresenteranno nella Camera Alta. I nominativi dei rappresentanti di ciascun gruppo saranno scelti con pubblica votazione all'interno di ciascun gruppo parlamentare su una lista di candidati; otterranno la nomina quei candidati che riceveranno almeno i 2/3 dei voti durante la votazione, con diritto di precedenza per chi riceverà più voti. La votazione sopracitata impegnerà il Capogruppo a comunicare gli eletti all'Ufficio di Presidenza.
    3. I componenti della Camera Alta sono proclamati dal Presidente della Camera non appena eletto.
    4. Ogni membro della Camera Alta dispone di una eguale quota invariabile del numero di 315 voti esercitabili nella Camera Alta, senza che ne derivino vantaggi dalla sua appartenenza alla maggioranza.
    5. Ogni membro della Camera Alta resta Deputato a tutti gli effetti. I gruppi parlamentari deleganti possono decidere, se lo ritengono, di cambiare i loro rappresentanti all'interno della Camera Alta; il cambiamento potrà essere effettuato qualora si esprimano in tal senso, in pubblica votazione, i 3/4 del gruppo parlamentare considerato, impegnando il capogruppo a comunicare pubblicamente la sostituzione all'Ufficio di Presidenza della Camera e al Presidente e Vice Presidente della Camera Alta.

    Articolo 5
    L’iniziativa legislativa

    1. L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita a ogni Deputato, al governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    2. L’iniziativa legislativa dei Deputati, del Presidente e degli elettori presso la Camera è esercitata con il deposito di progetti di testo di legge nella discussione “Proposte di legge”, unica e valida per tutte le legislature. La sola iniziativa del governo è esercitata anche con la presentazione oltre la data di convocazione della seduta destinata a trattare i progetti, ma prima della sua apertura.
    3. L’iniziativa legislativa, nelle situazioni di sovrabbondanza, è sottoposta alla calendarizzazione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti

    Articolo 6
    La scelta dei progetti di legge da dibattere

    1. Il Presidente della Camera convoca periodicamente l’Ufficio di Presidenza per stabilire i progetti di legge da dibattere nel turno di discussione. La riunione per stabilire i progetti di legge da dibattere si ripete ad ogni inizio turno di dibattito fino alla fine della legislatura.
    2. Un turno di discussione dura un massimo di venti giorni escluse le operazioni di voto e non si può svolgere più di un turno di discussione per volta. Si possono discutere fino ad un massimo di quattro progetti di legge per ogni turno di discussione.
    3. La scelta dei progetti da trattare è effettuata con le seguenti modalità:
    I) da uno a due progetti possono essere scelti dal Presidente della Camera, fra quelli proposti dai rappresentanti dei gruppi politici. Il Presidente, in pendenza di iniziative arretrate, è tenuto a sceglierne due.
    II) un progetto è scelto da un capogruppo, a rotazione. Per determinare la scaletta di scelta si segue l’ordine alfabetico delle sigle ufficiali. Chi ha beneficiato di questa possibilità non può proporre altri progetti al Presidente per quel turno di discussione.
    III) un quarto e/o un quinto progetto, a seconda di quanti ne abbia scelti il Presidente della Camera, possono essere proposti dal governo in carica. Il relatore dovrà essere il Presidente del consiglio o un suo delegato scelto all'interno del Consiglio dei Ministri
    4. Il Presidente della Camera dovrà vigilare in modo tale che non ci si orienti a trattare grandi progetti di legge (es. “progetto di legge di riforma integrale del codice civile”) in modo generalista in un unico turno di discussione, ma che piuttosto che essi siano suddivisi in più argomenti specifici e trattati in più turni di discussione, e pertanto dopo aver provato a mediare con le parti, se queste insistono nella direzione sbagliata, il Presidente può respingere o modificare un progetto che va contro le indicazioni dimensionali del regolamento.
    5. Nel caso che durante il suo svolgimento ci si accorga successivamente che un progetto è troppo grande e complesso, il Presidente della Camera potrà suddividerlo in due o più sotto-temi che verranno trattati separatamente e/o successivamente.

    Articolo 7
    I progetti di legge

    1. I progetti di legge, per essere selezionati, dovranno essere presentati nella seguente forma:
    a) il titolo del progetto trattato;
    b) un testo di presentazione e annunciazione d'intenti che la legge vuole perseguire;
    c) il testo della proposta, suddiviso secondo l’occorrenza in parti, titoli, sezioni, articoli e commi, ognuno di essi numerato, immaginata come una legge adottabile dal parlamento italiano. (13 c. C.1,2)
    2. Sul medesimo tema del progetto di legge presentato in aula, i Deputati potranno presentare non solo emendamenti ma anche progetti alternativi, a loro volta emendabili.

    Articolo 8
    Le sedute della Camera

    1. Una volta scelti i temi del turno, spetta al Presidente della Camera (o in sua assenza al VicePresidente) aprire una seduta per trattare assieme ognuno di essi e regolamentarne i lavori.
    2. Il Presidente dispone dei moderatori del forum per l'ordine nelle sedute ed ha il diritto di interpretare in prima istanza in modo vincolante il regolamento.
    3. Tutte le sedute della Camera avranno una numerazione progressiva in numeri romani e dovranno riportare nel titolo della discussione anche la materia trattata, in modo da facilitare il lavoro degli archivisti di stato.
    4. Il Presidente della Camera dovrà far svolgere tre fasi ben distinte per ogni progetto di legge entro e non oltre la durata di un turno di discussione. Il Presidente potrà autogestirsi come meglio crede, importante è che riesca a completare la prime due fasi entro il turno di dibattito di massimo 20 giorni escluse le operazioni di voto.
    5. Le tre fasi sono:
    I) dibattito libero, diviso in una discussione per ogni progetto di legge.
    II) presentazione delle proposte successive rispetto alla prima e dichiarazione di voto.
    III) votazione proposte di legge ed eventuali emendamenti.
    6. Nella fase di dibattito i Deputati potranno liberamente dibattere fra di loro sul tema in questione ed eventualmente si potrà presentare in anteprima delle proprie bozze di legge sul tema in questione, cercare consensi, appoggi, ascoltare critiche, accogliere o respingere emendamenti, rifiutare o promettere il voto sulla proposta di un collega.
    7. Nella fase di presentazione i relatori posteranno il loro progetto di legge in modo da illustrare, spiegare e promuovere quanto da loro proposto. In questa fase i Deputati che lo vorranno fare potranno anche presentare ufficialmente gli emendamenti non accolti dal relatore nella fase precedente. In questa fase potranno intervenire anche tutti i Deputati eletti e ognuno di essi potrà prendere parola per un orazione politica sul tema, che dovrà terminare con la propria dichiarazione di voto.
    8. Nella terza e ultima fase il Presidente della Camera dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase. Il voto avrà una durata minima di 48 ore e massima, a discrezione della Presidenza, di 72 ore

    Articolo 9
    Le schede e i casi di votazione particolari

    1. Le schede di voto dovranno essere compilate dal Presidente della Camera, con uno standard ben preciso da mantenere per tutta la legislatura che potrà variare a seconda delle situazioni che si presenteranno.
    2. Prima situazione: Un unico testo da approvare. Il Presidente, dovrà preparare una scheda semplice con tre voci. Dovrà ricordare che il testo sarà approvato se avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
    favorevoli [ ]
    contrari [ ]
    astenuti [ ]
    3. Seconda situazione: Più di un testo da approvare. Nel caso si presentassero due o più testi da approvare, essi saranno da considerare come "testi concorrenti" quindi dovranno essere messi l’uno contro l’altro. Si dovrà ricordare che sarà approvato solo il PdL che avrà preso tanti voti quanto la maggioranza dei presenti. Esempio:
    PdL tizio [ ]
    PdL caio [ ]
    PdL sempronio [ ]
    contrari [ ]
    astenuti [ ]
    4. Gli emendamenti si distingueranno in "non concorrenti", quando non insistono sul medesimo testo nel progetto, e "alternativi", quando insistono anche in parte sul medesimo testo nel progetto. Ci dovrà essere obbligatoriamente una scheda separata per ogni emendamento non concorrente, mentre gli emendamenti "alternativi" verranno votati in un’unica scheda simile a quella per i PdL concorrenti.
    5. Nel caso si presentassero così tanti emendamenti da rendere difficoltoso mantenere un senso logico della votazione, il Presidente a sua discrezione, potrà decidere di dividere la fase di voto in due o tre sessioni, la prima dedicata agli emendamenti, la seconda alla scelta tra testi divenuti alternativi al seguito di emendamenti formalmente non concorrenti ma i cui effetti disgiunti siano contraddittori per combinazione di norme diverse (combinato disposto), e l’ultima, eventuale, di spareggio tra i testi che risultino approvati a parità di voti.
    6. Il Presidente sarà comunque tenuto a dividere il voto quando si verifichi l’approvazione di un emendamento non concorrente in senso tecnico con un altro ma sostanzialmente preclusivo per l’incompatibilità dei reciproci effetti.

    Articolo 10
    Leggi approvate

    1. Tutte le leggi approvate e promulgate dal Presidente di POL, a norma di Costituzione, diventeranno leggi ufficiali dello stato, e rimarranno tali fino a quando non verranno modificate parzialmente o sostituite completamente con l'approvazione di un altra proposta di legge, sul medesimo tema.
    2. Per dare priorità a temi nuovi, salvi i casi previsti dalla Costituzione ed il caso dell’assenza completa di altre iniziative legislative da scegliere per la trattazione, le leggi approvate non potranno più essere modificate o sostituite da nuovi progetti di legge; solo nella legislatura successiva si potrà tornare a legiferare su quello specifico tema.
    3. I temi delle leggi non approvate potranno essere invece di nuovo presentati al turno di dibattito successivo.
    4. Le leggi approvate sono riportate nella discussione "albo delle leggi approvate", unica per tutte le legislature, e posta in rilievo dalla moderazione.
    5. Ogni legge approvata avrà un suo post, dove sarà riportato il discorso di presentazione del relatore, o quello diverso da lui indicato, e il testo di legge per, seguito dai link della specifica fase di discussione e della specifica fase di presentazione e voto, in modo da creare un veloce e pratico archivio delle leggi approvate dalla Camera.

    Articolo 11
    Contrasti tra leggi approvate

    1. Sono principi generali in materia di contrasto tra leggi che la legge più recente prevalga sulla precedente, che la legge riservata ad un caso speciale prevalga sulla legge generale precedente, che la nuova legge generale destinata a regolare una intera materia prevalga su tutte le leggi speciali precedenti nella materia.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge di POL è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione alla commissione legislativa.
    La commissione legislativa può decidere espressamente, volta per volta, di derogare i principi del comma 1 in un caso specifico sollevato.
    3. Dalle deroghe di cui al comma 2 non può derivare la contemporanea vigenza di due leggi contraddittorie applicabili al medesimo fenomeno, poiché la decisione della commissione sul contrasto tra le leggi deve recare sempre con sé l'indicazione di quale delle due o più leggi non debba essere considerata vigente per il caso regolato da un'altra.
    4. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi del comma 2 e risolto ai sensi del comma 3, la corte costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    art. 12
    leggi approvate dalla Camera e leggi italiane

    1. La legge della Camera prevale sulla legge italiana dello stesso rango, andando effettivamente a costituire una proposta permanente di modifica della medesima. Sono principi generali inderogabili in materia di contrasto tra leggi che la legge italiana di rango superiore prevalga sulla legge di POL di rango ad essa inferiore e che la legge regionale italiana non prevalga mai sulla legge di POL. E' principio generale altresì che la legge italiana relativa all'attuazione di trattati, derivando da un accordo pattizio con una controparte la cui legislazione non rientra nella simulazione politica, prevalga sempre sulla legge di POL.
    2. Quando una legge di POL minaccia di contraddire una precedente legge della repubblica italiana è onere di chi abbia interesse sollevare la questione indirizzando una segnalazione alla commissione legislativa.
    3. Sono ammesse leggi ordinarie di POL in contrasto con leggi costituzionali della RI quando accompagnate da simultanee leggi costituzionali di POL dirette a modificare le leggi costituzionali della RI in modo da sopprimerne le parti contrastanti con le prime; la commissione legislativa verifica la congruenza delle modifiche proposte con i loro scopi. La stessa disposizione si applica per il caso in cui il contrasto sia tra una legge attuativa di trattato ed una legge di POL modificativa della Costituzione italiana per la parte in cui riguardi diritti fondamentali, a proposito dei quali l'orientamento della corte costituzionale italiana prevede l'unica possibilità di modificare un accordo internazionale regolarmente sottoscritto prevista per il parlamento della repubblica.
    4. La legge di POL che modifica una legge italiana il cui effetto pratico sia simultaneamente determinato dall'attuazione coordinata di altre norme dell'ordinamento italiano non discusse parimenti dalla Camera, anche se non formalmente in contrasto con le suddette norme, si considera comunque soggetta a un vizio di applicabilità qualora per l'effetto delle suddette altre norme il suo significato non rappresenti ciò che il proponente intendeva e pertanto rientri tra i casi di contraddizione sui quali è ammessa l'istanza di cui al comma 2. Sul vizio di applicabilità e sul fatto che la Camera abbia o meno l'obbligo di chiamare in discussione anche le altre norme connesse con quella modificata decide insindacabilmente la commissione legislativa.
    5. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione non sia stato sollevato ai sensi dei commi 2, 3 o 4 e risolto ai sensi dei seguenti, la corte costituzionale può essere investita con ricorso del compito di stabilire se detto contrasto esista e quale delle leggi contrastanti debba prevalere, e se sussista o meno, nel solo caso di cui al comma 4, l'esigenza di sessioni speciali prioritarie della Camera per integrare le discussioni svolte.
    7. Per le leggi circa le quali il contrasto di legislazione sollevato e risolto sia oggetto di contestazione la corte è competente unicamente a stabilire se le norme deputate alla risoluzione del contrasto siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 13
    Nuove leggi italiane e leggi di POL

    1. E' principio generale che la modifica delle leggi italiane non modifichi le precedenti leggi di POL neppure per le parti non più compatibili, le precedenti posizioni della Camera, infatti, continuano a costituire un invito alla legislazione per il parlamento italiano nel senso precedentemente espresso, risalente al tempo in cui furono formate.
    2. Ogni nuova legge di POL deve invece rispettare i limiti dettati negli articoli precedenti con riferimento ad altre leggi del Camera ed alle leggi italiane sopravvenute.
    3. Quando una legge della repubblica italiana modifica una legge precedentemente oggetto di interventi della Camera di POL chiunque abbia interesse può sollevare la questione presso la commissione legislativa.
    4. Il Presidente della Camera, laddove la commissione accolga la richiesta di cui al comma 3, rimette in discussione in seduta straordinaria e informale le proprie leggi onde consentire l'espressione di nuove posizioni modificative sulla legge italiana modificata, in tal caso solo il voto sulla nuova legge abroga interamente ogni legge precedente per tutte le norme che non siano nuovamente in essa riportate.
    5. Nel caso di cui al comma 4 ove la nuova legge ribadisca la precedente pur in presenza di una modifica di una norma italiana di rango superiore si applicano comunque anche le disposizioni sul contrasto tra leggi di POL e leggi italiane, per tutta la parte eventualmente divenuta non compatibile.
    6. Il fatto che la Camera di POL non rimetta in discussione la propria legge su richiesta, non pregiudica l'iniziativa legislativa successiva per la sua abrogazione.

    Articolo 14
    Mozioni della Camera

    1. La Camera di POL esprime le proprie posizioni con mozioni di indirizzo politico adottate a maggioranza semplice, rivolte all'opinione pubblica e ai partiti italiani in ogni caso nel quale non ritenga di esprimerle con legge formale.
    2. La mozione può essere presentata con la firma singola di un Deputato, nel rispetto delle forme e dei limiti disciplinati dal regolamento.
    3. La mozione, sotto la voce “visto”, deve contenere un esauriente contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione stessa, una spiegazione, sotto la voce “considerato”, degli obiettivi della proposta ed una formula dispositiva nella quale deve essere elencato in concreto ciò che la Camera desidera esprimere (es. La Camera di POL condanna/raccomanda/plaude etc).
    4. L'obiettivo che le mozioni non contrastino tra di loro richiede che il contenuto delle mozioni successive sia considerato abrogante del solo contenuto difforme delle mozioni precedenti: Pertanto quando una mozione non modifichi integralmente una precedente posizione della Camera, un quinto dei componenti può richiedere che, per semplicità, il proponente proceda ad integrare la parte ancora valida della precedente posizione nella nuova mozione.

    Articolo 15
    Qualità delle mozioni

    1. Le mozioni non hanno limiti di contenuto diversi da quelli previsti dalla Costituzione, ferma l'assenza di espressioni costituenti reato ai sensi della repubblica italiana.
    2. Le mozioni si compongono di un "visto", al quale deve essere riservato l'intero contenuto informativo sulle ragioni di fatto per l'emanazione della mozione, di un "considerato", al quale deve essere riservata la spiegazione della scelta che la Camera fa, e di un dispositivo, recante l'incipit "la Camera di POL" e una delle formule "raccomanda", "plaude", "condanna" ed ogni altra che il Presidente della Camera ritenga di accettare.
    3. Il Presidente della Camera non ammette al voto alcuna mozione che non rispetti le seguenti limitazioni di forma inderogabili:
    a) la corretta lingua italiana
    b) la forma testuale, salvo il permesso ed auspicato inserimento di grafici e fotografie nel visto e nel considerato
    c) il carattere a dimensione 2 del corpo del testo esclusi i titoli di ogni tipo
    d) la presenza di tutti e tre gli elementi di cui al comma 2 ed il rispetto delle sue prescrizioni.
    4. Il contenuto delle mozioni, ferma la piena libertà degli obbiettivi in esse rappresentati nel "considerato" e nel dispositivo, non può contenere l'elencazione nel "visto" e nel "considerato" di presupposti quantitativi di tipo numerico o di tipo giuridico positivo evidentemente contrastanti al di là di ogni ragionevole dubbio, e dunque salvo tutti i casi di interpretabilità o misura controversa, con la realtà. (es. "visto che il PIL dell'Italia è la metà di quello del Botswana"; "visto che l'omicidio è stato depenalizzato").
    5. Sono fatte salve dai limiti del comma 4 tutte le questioni attinenti la coscienza, la fede, i diritti naturali ed altri valori fondamentali che non abbiano un contenuto quantitativo, o normativo di tipo positivo.
    6. Quando nel contenuto di una mozione siano indicati presupposti oltre i limiti di cui al comma 4, un decimo dei membri della Camera può sollevare questione di eccesso dei presupposti di fronte all'organo competente per le questioni di legislazione, nel caso di presupposti giuridici, o all'organo preposto alla verifica delle coperture, nel caso di presupposti numerici.
    7. Gli organi esaminano le circostanze del caso e deliberano a maggioranza il mantenimento o la cancellazione del presupposto in discussione, indicando altresì all’aula la versione alternativa che essi ritengono legittima. Nel corso del procedimento il primo proponente partecipa come osservatore con diritto di parola.
    8. Quando il Presidente o un decimo dei Deputati constatino che il proponente non proceda all'integrazione di cui al 7 comma o che l'integrazione sia stata fatta in modo negligente, il regolamento disciplina l'intervento della commissione legislativa per la risistemazione della materia.
    9. Le questioni di cui al comma 4, importando la serietà dei lavori, devono essere considerate dal regolamento pregiudiziali e prioritarie rispetto alla votazione delle mozioni e, fermo che l'aula può comunque proseguire i propri lavori su altri temi anche in pendenza di esse, determinano la sospensione dei lavori dell'aula su quanto è loro oggetto fino all'avvenuta risoluzione.

    Articolo 16
    Ostruzionismo alle mozioni

    1. I Deputati che abbiano sollevato presso le commissioni legislativa o la ragioneria questione di eccesso dei presupposti o che abbiano richiesto al proponente una integrazione dimostratasi infondata su di una mozione, non ricevono sanzione se il caso è isolato, ma il Presidente li avvisa subito dopo la prima violazione.
    2. Alla seconda questione o integrazione infondata sollevata, il Presidente dispone, con decreto appellabile di fronte alla corte, che ogni Deputato responsabile perda il diritto di sollevarne altre fino alla fine della legislatura, salvo che il Presidente della commissione competente attesti che la questione era così dubbia da doversi ritenere positivo che la questione sia stata sollevata a beneficio di chiarezza.
    3. La questione infondata solo in parte non determina sanzione.
    4. Se un gruppo o un insieme di gruppi, incuranti delle sanzioni, adottano esplicitamente o per fatti concludenti la sollevazione delle questioni sulle mozioni come pratica ostruzionistica fino ad esaurimento dei propri membri con diritto di porle, il Presidente della Camera, un mese prima delle elezioni, pone all'indice i Deputati che si prestino, pubblicando decreto di pubblica gogna sul forum, onde assicurare che l'elettorato possa venire informato del comportamento illegale adottato. La corte costituzionale, su ricorso, può procedere all'emissione del decreto ove il Presidente non abbia provveduto.
    5. Tutti i Deputati posti all’indice sono sospesi in via disciplinare per le sedute successive. La sanzione è immediatamente appellabile di fronte alla corte, perché giudichi se sussistono le ragioni per emetterla.

    Articolo 17
    Decadenza e sostituzione dei Deputati

    1. I Deputati decadono se rimangono assenti, senza giustificazione preventiva, per due turni di discussione consecutivi. Ai Vicepresidenti, con la supervisione del Presidente della Camera, spetta la compilazione di una tabella delle presenze/assenze da mostrarsi in apposita discussione intitolata "presenze/assenze alla Camera".
    2. Ad ogni Deputato decaduto può subentrare il primo dei non eletti della lista in cui si era candidato alle elezioni o il secondo e i seguenti in caso di suo rifiuto.
    3. Alla decadenza del Deputato, il Presidente della Camera comunica privatamente a tutti i non eletti della lista (1°, 2°, 3° etc.) di rendere nota entro 10 giorni la loro disponibilità. Chiunque di essi può darla immediatamente. In caso di parità tra candidati che potrebbero subentrare della stessa lista è seguito l'ordine comunicato all'atto di presentazione delle liste.
    4. In assenza di non eletti di lista, il titolare legale attuale del movimento che presentò la lista, può indicare il subentrante.
    5. Trascorsi 10 giorni dall’indicazione, se il subentrante non accetta, il seggio è soppresso ed i suoi voti esercitabili sono distribuiti equamente fra tutti i Deputati.

    Articolo 18
    Commissione legislativa

    1. La commissione legislativa è la prima istanza parlamentare di ogni proposta di legge sulla quale siano sollevati conflitti legislativi di cui agli articoli della III sezione della Costituzione, i termini per la sua convocazione sono definiti dal Presidente d'intesa con il Presidente della Camera. La commissione non è competente sulle questioni riguardanti la congruità o la legittimità dei mezzi di copertura finanziaria, riservate alla ragioneria generale.
    2. La commissione si compone di Deputati ed è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice dei presenti durante la prima seduta della Commissione, presieduta in via provvisoria dal membro più anziano. Il primo Vice Presidente della Camera è commissario di diritto. Gli altri componenti sono nominati dal Presidente della Camera, sentiti i Vicepresidenti e su indicazione dei capigruppo, in modo che il plenum sia costituito entro la terza seduta della Camera e ricostituito, ogni volta che si producano decadenze, entro la prima seduta ordinaria successiva della Camera.
    3. Il numero dei componenti della commissione dipenderà dalla rappresentanza dei diversi gruppi parlamentari.
    4. I membri della Commissione saranno nominati dal Presidente, su indicazione dei Capigruppo, nella misura di uno per Gruppo Parlamentare presente alla Camera. Ciascuno dei membri così nominati potrà esprimere un voto ponderato pari alla percentuale proporzionale di consensi ottenuta alle elezioni, senza considerare il premio di maggioranza.
    5. La sostituzione di un membro non importa l'annullamento dei lavori svolti fino al momento della sua decadenza. Il gruppo parlamentare di riferimento ha un termine di 24 ore di sospensione dei lavori per procedere all'indicazione del nuovo membro, scaduto il quale i lavori proseguono.
    6. La commissione decide ogni questione a maggioranza semplice dei presenti, il voto di astensione è considerato voto contrario, l’assenza è considerata voto favorevole.
    7. Le decisioni della commissione non sono sindacabili dall'aula ma unicamente dalla corte costituzionale ai sensi degli articoli della III sezione della Costituzione.

    Articolo 19
    Ragioneria generale dello stato

    1. Le questioni finanziarie previste dalla III sezione della Costituzione e dal presente Articolo sono affidate alla ragioneria generale dello stato come individuata nel previsto decreto della sovrana amministrazione.
    2. Ogni legge della Camera che importi nuovi o maggiori oneri per le finanze della repubblica italiana deve indicare i mezzi per farvi fronte, nel rispetto delle limitazioni di costituzionalità a questo proposito previste dal testo della Costituzione della RI e delle leggi italiane in materia fiscale, salvo che la legge stessa rechi con sé modifiche coerenti di esse.
    3. Non è richiesta la coerenza tra una legge della Camera ed il bilancio della RI ma unicamente la coerenza tra l'ammontare delle spese e l'ammontare delle coperture indicati all'interno della medesima legge, indipendentemente dal bilancio.
    4. I costi non sufficientemente elevati da essere ragionevolmente considerati nei requisiti finanziari di un provvedimento possono essere trascurati, la ragioneria generale dello stato definisce il limite di rilevanza.
    5. I costi imprevedibili, poiché derivanti da una contrattazione privata, sono determinati con riferimento a precedenti progetti simili, studi internazionali, o al bilancio della RI, ferma restando la possibilità per la ragioneria generale dello stato di prevedere modalità alternative di simulazione delle controparti contrattuali dello stato e di determinazione ad opera di esse dei costi, avvenuta la quale queste ultime si considerano fonti di riferimento prevalenti.
    6. Le coperture di natura tributaria sono stimabili con riferimento a voci analoghe del bilancio dello stato, anche di anni passati se corrette per l'inflazione ed il PIL e sono comunque soggette al vincolo di legittimità del prelievo previsto dalle leggi e dallo statuto dei diritti del contribuente.
    7. Nel caso del ricorso all'indebitamento la copertura è stimabile con riferimento ad analoghe emissioni di debito del passato, corrette per il tasso correntemente praticato.
    8. Le coperture derivanti da taglio delle spese sono anch'esse condizionate alla legittimità costituzionale del taglio indicato.
    9. Le coperture derivanti da privatizzazione fanno riferimento a un elenco di fonti di quantificazione determinate dalla ragioneria generale dello stato.
    10. Qualora una successiva legge individui la propria copertura nei mezzi di copertura già utilizzati dalla Camera di POL per un'altra, la Camera di POL è tenuta ad abrogare contestualmente la precedente, salvo che la capienza realistica accertata dalla ragioneria generale dello stato dei mezzi di copertura individuati consenta il finanziamento di entrambe le spese.
    11. La ragioneria generale dello stato stabilisce i criteri di determinazione e precisione quantitativa richiesti, le procedure preposte alla loro verifica e gli effetti della stessa sul procedimento legislativo.
    12. La ragioneria generale dello stato è l'unico organo competente alle verifiche di legittimità di cui ai commi 1-9, e presso di essa i soli Deputati possono sollevare questione circa la inadeguatezza delle stime dei costi o della copertura.
    13. La ragioneria generale dello stato stabilisce forme di pubblicità per le indicazioni non recepite dell'organo di verifica delle coperture.
    14. Il mancato rispetto delle indicazioni sulla copertura finanziaria è causa legittima di rinvio delle leggi per il Presidente di POL.
    15. Per le leggi circa le quali siano state sollevate e risolte questioni ai sensi del comma 12, la corte costituzionale può essere investita con ricorso da parte dei soli Deputati del compito di stabilire se le norme in materia siano state applicate correttamente. Se la decisione è nel senso che le norme non siano state applicate correttamente, la corte indica alla Camera di rivedere entro un termine determinato la questione. Trascorso il termine senza che la Camera abbia provveduto procede essa stessa.

    Articolo 20
    La Camera Alta

    1. La Camera Alta, essendo priva di premio di maggioranza, è presieduta da un Presidente eletto a maggioranza semplice ed un solo VicePresidente eletto tra i gruppi che siano dell’opposizione d’Aula. I membri rappresentativi delle forze politiche, qualora lo vogliano, possono formare gruppi politici. L'ufficio di Presidenza è Costituito dal Presidente della Camera Alta, dal Vicepresidente e dai Capigruppo dei diversi gruppi formatisi.
    2. La seconda seduta della Camera Alta è vincolata all’elezione dei Giudici della Corte Costituzionale secondo la Legge Organica sulla Corte Costituzionale.
    3. Il Presidente della Camera Alta esercita in essa i poteri del Presidente della Camera, ma il Regolamento e il Calendario della Camera Alta, oltre queste previsioni e gli obblighi costituzionali, sono costituiti solo dalle sue libere ordinanze.
    4. Il Presidente della Camera Alta apre il voto per la propria sostituzione su richiesta di due membri. Il voto si svolge parallelamente a ogni attività. Il Presidente può essere sempre sostituito a maggioranza semplice con un altro, ma non può essere destituito senza l’elezione del successore, tranne che dal potere giudiziario. In tal caso, il più anziano apre il voto di sostituzione.

    Articolo 21

    Sospensioni, annullamenti, prestito del seggio e casi particolari
    1. Le sospensioni/riaperture di seduta determinate dalle questioni sottoposte alla commissione legislativa o alla ragioneria generale non determinano la sospensione della convocazione delle sedute del turno successivo una volta che siano terminati i lavori delle altre sedute non sospese. Le singole sedute interessate dalle sospensioni pregiudiziali procedono come attività arretrata parallelamente e indipendentemente dall’aprirsi del turno seguente.
    2. L’annullamento di atti amministrativi relativi a un turno ne provoca la riapertura in seduta speciale e parallela non interferendo con lo svolgersi delle sedute del turno susseguito.
    3. Le sedute previste come obbligatorie dalla Costituzione procedono ad oltranza e non possono essere sospese temporaneamente o rinviate sine die finché non sia esaurito il loro Ordine del Giorno.
    4. Un Deputato che sappia di doversi assentare può cedere il proprio seggio in prestito a un elettore di sua fiducia o a un altro Deputato di sua fiducia, che ne recepisce i voti esercitabili in aggiunta ai propri. Costoro a tutti gli effetti sono proclamati dal Presidente immediatamente, ricoprono il ruolo e possono perderlo. Nel solo caso costoro non lo abbiano perso, al ritorno del Deputato mutuante esso gli è restituito immediatamente dopo la sua richiesta.

    Disposizione transitoria I

    1. In prima applicazione, i Deputati assenti da ogni seduta del primo turno di discussione successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, decadono senza attendere il secondo. “
    Ultima modifica di Ronnie; 09-09-15 alle 22:55 Motivo: Sistemazione suffissi femminili comma 2. art. 5

 

 

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