Originariamente Scritto da
Edmond Dantes
Quì siamo davanti alla dissertazione dottrinaria.
Tu dici che solamente lo Stato è tenuto all'osservanza della norma (art. 27 2° co Cost.).
Dovremmo abbandonare per un momento la procedura penale per addentrarci nel diritto costituzionale.
Poveri lettori! ...e poveri noi!
Penso sia sufficiente, per semplificare, segnalare una generica identificazione Stato/consorzio sociale mediante la quale si perviene alla logica conclusione che i Cittadini della Repubblica e lo Stato, entità astratta ma che indica l'Ordinamento al quale gli stessi cittadini appartengono, siano figure, per così dire, coincidenti.
Quindi se per lo Stato, il cittadino, non è considerato colpevole sino a condanna definitiva, altresì per il consorzio sociale è valida la medesima risoluzione.
La costituzione, con i suoi principi fondamentali, è diretta, nei suoi diritti e nei suoi doveri, ad ogni singolo cittadino Italiano.
Perchè dunque il principio che "eleva a gravame" in capo al cittadino l'obbligo della contribuzione fiscale è vincolante ed il principio che lo "eleva alla tutela" che gli garantisce la non colpevolezza sino alla condanna definitiva dovrebbe riguardare solo l'entità astratta Stato?
Gravame e tutela non riguardano forse della medesima persona fisica?
Dunque, per farla breve altrimenti mi becco la condanna di Seyen (
) non è lo Stato, astrattamente inteso, quale tenutario del 2° co dell'art. 27 della costituzione, ma il cittadino in quanto parte dello Stato.
Dunque noi siamo tenuti all'osservanza di quel principio. E come noi siamo tenuti a quella osservanza, lo è il legislatore che deve contemperare le norme di rango inferiore a quelle di rango superiore.