.... perchè non si applica quanto segue?
Dispositivo dell'art. 306 Codice Penale
Quando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata (1), coloro che la promuovono o costituiscono od organizzano, soggiacciono, per ciò solo, alla pena della reclusione da cinque a quindici anni.
Per il solo fatto di partecipare alla banda armata, la pena è della reclusione da tre a nove anni.
I capi o i sovventori della banda armata soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori (2).
Note
(1) In assenza di una definizione legislativa, all'interno del concetto di banda armata sono stati ricondotti diversi gruppi armati. Tendenzialmente vien comunque definita come un gruppo di persone tra cui intercorre un vincolo di permanente collegamento al fine specifico di commettere reati con armamento, organizzato in modo idoneo alla scopo e soggetto al comando di uno o più capi.
(2) Sono previste due autonome ipotesi delittuose: la formazione di una banda armata (comma1), un reato plurisoggettivo, e la partecipazione alla banda armata (comma 2), un reato monosoggettivo. In questo ultimo caso, essendo caratterizzato dalla non essenzialità del partecipe all'esistenza dell'associazione, se si hanno una pluralità di partecipi, al contempo si realizzano altrettanti distinti reati di partecipazione.