Legge organica sulla Corte Costituzionale
approvata il 23.9.2013
modificata ex art. 45 comma 5 il 25.10.2014
Articolo 1
Candidati alla Corte Costituzionale
1. Sono candidati, salvo rinunzia, all'elezione come magistrati della Corte tutti i forumisti abbiano patrocinato come avvocati o validamente presentato come ricorrenti almeno un ricorso ammesso nel giudizio di merito di fronte alla Corte.
2. La lista di candidati per l'elezione è formata dalla Corte Costituzionale uscente nei giorni tra le elezioni e la seconda seduta della Camera. La Corte uscente si assicura che i candidati sappiano della candidatura e possano rinunziarvi se indisponibili.
3. E' obbligatorio riportare nella lista sottoposta al voto informazioni minime su ogni candidato, con particolare riguardo al numero di vittorie, parziali accoglimenti e sconfitte nei ricorsi.
4. Se la lista così formata presenta più di nove candidati, non si aggiungono altri nomi e si procede al voto, a seguito del quale i tre candidati eletti accettano il mandato.
5. Nel solo caso in cui la lista, prima della prima votazione o dopo la votazione in caso di candidati che rifiutino il mandato, non presenti più di nove candidati ad essa, su convocazione del Presidente della Camera, si aggiungono coloro i quali accettino di farne parte tra gli ex componenti della Corte Costituzionale, gli ex Presidenti di POL e gli ex Presidenti della Camera e del Senato.
6. Nel caso in cui per indisponibilità degli aventi diritto, anche con la lista aggiunta non si raggiungano nove o più di nove candidati, sono ammesse le libere candidature dei forumisti in possesso dei requisiti per l'elezione alla Presidenza di POL.
Articolo 2
Elezione suppletiva
1. In caso di dimissioni volontarie o decadenza di un giudice nell’arco del mandato annuale si procede con tempestività all'elezione del sostituto secondo le procedure dell'articolo 35 della costituzione.
2. Il mandato del giudice eletto in seguito a dimissioni o decadenza di un altro giudice è legato a quello della corte che va a reintegrare.
Articolo 3
Istanza di correzione
1. E' legittimo ricorrere alla corte per la correzione di errori materiali e/o interpretativi contenuti nelle sentenze della corte stesse, limitatamente a quei soli casi nei quali dall'accoglimento del ricorso non possano dispiegarsi in nessun caso effetti di alcun tipo a favore del ricorrente originario, e l'intera nuova decisione della corte non serva dunque a produrre effetti salvo che per l'avvenire e in nuovi casi.
2. La mancanza della circostanza di cui al primo comma è accertata secondo un giudizio prognostico che può essere preventivo in sede di ammissibilità o successivo in sede di decisione, in tale caso la corte dichiara con sentenza improcedibile il ricorso.