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Re: Raccolta delle prassi della Camera
/////// ------ SUPERATO DA SUCCESSIVO -------- ///////
CORREZIONE DEI TESTI IN FASE FINALE
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che: il Presidente della Camera, per gli scopi di cui al comma 1 lett. c dell'articolo 7 del Regolamento (tutela dell'adottabilità eventuale dei testi del parlamento di POL nel Parlamento Italiano), laddove non ritenga di poter correggere preventivamente il testo delle proposte di legge e degli emendamenti per carenza di tempo, ma ritenga comunque eccessivo escluderli dal voto, potrà ammettere gli emendamenti nonostante la presenza di irregolarità formali quali errori ortografici o grammaticali, numerazioni errate e linguaggio incontinente o improprio, avendo facoltà di correggerli anche in sede di redazione del testo sottoposto al voto finale, fermo restando che resti invariato il significato sostanziale delle norme. A tutela del significato della norma, il proponente, dopo averla esaminata, può rifiutare la riscrittura con propria dichiarazione anche resa nel corso del voto. In tal caso il Presidente inserirà nel testo finale approvato il testo non corretto, per quanto privo dei requisiti.
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Re: Raccolta delle prassi della Camera
FORMAZIONE DEL CALENDARIO DELLA CAMERA, MANCATA SCELTA DEL CAPOGRUPPO DI TURNO
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che: il numero limitato di progetti esaminabili in ogni seduta, a tutela dell'effettività dell'iniziativa legislativa del parlamentare, impone di far prevalere l'esigenza di presentare O.D.G. completi sul diritto a scegliere il progetto del capogruppo di turno, se non esercitato. Pertanto nel caso in cui nel corso della procedura di formazione del calendario non pervenga la valida scelta, anche dopo la concessione di un termine per esprimerla, di un progetto di legge o mozione da dibattere da parte del capogruppo di turno per la scelta, il Presidente della Camera supplisce in assenza, integrando l'ordine del giorno con un ulteriore progetto, tenendo conto, ove presenti, delle richieste esposte.
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Re: Raccolta delle prassi della Camera
CORREZIONE DEI TESTI IN FASE DI DISCUSSIONE E/O FINALE
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che: il Presidente della Camera, per gli scopi di cui al comma 1 lett. c dell'articolo 7 del Regolamento (tutela dell'adottabilità eventuale dei testi del parlamento di POL nel Parlamento Italiano), laddove non ritenga di poter correggere preventivamente il testo delle proposte di legge e degli emendamenti per carenza di tempo, ma ritenga comunque eccessivo escluderli dalla discussione o dal voto, potrà ammettere alla discussione o al voto i testi e gli emendamenti nonostante la presenza di irregolarità formali quali errori ortografici o grammaticali, numerazioni errate e linguaggio incontinente o improprio, avendo facoltà di imporre al presentatore un termine per la correzione al quale è subordinata l'apertura del voto o di correggerli personalmente o tramite segretari d'aula anche in sede di redazione del testo sottoposto al voto finale, fermo restando che resti invariato il significato sostanziale delle norme. A tutela del significato della norma, il proponente, dopo averla esaminata, può rifiutare la riscrittura non effettuata personalmente con propria dichiarazione anche resa nel corso del voto. In tal caso, nella sola ipotesi di correzione non effettuata personalmente, il Presidente inserirà nel testo finale approvato il testo non corretto, per quanto privo dei requisiti.
- considerata la minore esigenza di coordinamento centralizzato delle operazioni
- considerata l'opportunità che i vicepresidenti espressione delle opposizioni svolgano un ruolo decisionale maggiore ad incremento dell'imparzialità percepita dell'ufficio da parte delle forze politiche
DISPONE
l'avvio di una turnazione di Presidenza sul modello Italiano con l'obbiettivo di ripartire il carico di lavoro tra Presidente e Vicepresidenti
e detta pertanto i seguenti criteri per la sua sostituzione, con l'obbiettivo di raggiungere la proporzione 40% al Presidente, 30% e 30% Vicepresidenti:
- Il Presidente della Camera si occuperà degli adempimenti dell'UdP, presiederà alle procedure di sostituzione e interverrà inoltre in tutte le votazioni sui temi di maggiore importanza a suo discrezionale giudizio, restando disponibile e sorvegliando il formarsi di precedenti ad opera dei Vicepresidenti per correggerli e/o precisarli autonomamente o su richiesta di chi abbia interesse;
- I Vicepresidenti della Camera presiederanno di base tutte le sedute e le votazioni, a turno alternato derogabile di comune accordo, senza necessità di esplicita indicazione da parte del Presidente, salvo le sole in cui il Presidente intervenga.
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Re: Raccolta delle prassi della Camera
Cessioni dei seggi alla metà della legislatura.
+++ AVVISO AGLI SPETTATORI +++ A BREVE SARA' POSSIBILE LA COOPTAZIONE DI NUOVI DEPUTATI
CHI E' INTERESSATO LEGGA QUI SOTTO
+++++
La Presidenza della Camera
- visto il superamento della prima metà della legislatura
(trascorsa da 7 giorni di gioco esatti il 18 dicembre u.s., prima dei 20 giorni di ferie istituzionali)
- rilevato che ai sensi dell'art. 2 nella prima seduta utile dopo la metà della legislatura si riapre legalmente la finestra per la cessione di voti esercitabili a nuovi Deputati aggiunti
- considerato che la seduta successiva si aprirà realisticamente entro 10 giorni e resterà nella fase di discussione per almeno altri 10
- ritenendo opportuno preavvisare dell'occasione gli interessati
INVITA
- coloro i quali vorrebbero entrare in Parlamento
- coloro i quali vogliono sponsorizzare nuovi ingressi nel Parlamento
a prepararsi agli adempimenti nella seguente maniera:
A) per chi non è in parlamento e vuole entrare per i prossimi 6 mesi fino alle elezioni:
1) inizi dal leggere questo articolo (dal quale per semplicità ho oscurato le parti irrilevanti):
Regolamento della Camera dei Deputati
Articolo 2 Voti esercitabili
1. Ogni seggio rappresenta la frazione del numero di 630 voti esercitabili nell’aula risultante dalla divisione del numero di 630 per il numero di Deputati eletti previsto dalla Legge Elettorale, eventualmente detratta del numero di voti necessari ad assicurare che i Deputati eletti nelle liste collegate al Presidente di POL rappresentino la quota di premio di maggioranza se prevista dalla Legge Elettorale. 2. E’ consentito a ogni Deputato, con post pubblico irrevocabile in aula all’aperturadella prima seduta, cedere parte di questi propri voti esercitabili, fino a un massimo del 50% del valore ripartitogli arrotondato per difetto, per consentire l’elezione di un altro candidato della sua lista come ulteriore Deputato. Qualora le forze politiche rappresentate dai deputati abbiano approvato ufficialmente regolamenti interni disciplinanti la suddivisione dei seggi e il comportamento dei deputati eletti o esprimano il desiderio di dividere secondo una ratio diversa i seggi ottenuti, potranno fare richiesta di eccezione all'ufficio di Presidenza, che valuterà la concessione di eventuali eccezioni entro l'inizio della seconda seduta. 3. I Deputati di cui al comma 2 sono aggiuntivi rispetto ai Deputati proclamati di cui al comma 1 e vengono ammessi nel corso dellaprima seduta prima della presentazione delle candidature per gli organi della Camera. La facoltà di suddividere i voti a propria disposizione, per favorire la massima partecipazione, è esercitabile in questa prima seduta o, in alternativa,alla metà della legislatura, aprendosi una nuova seduta per l'ingresso di eventuali nuovi deputati. Il Presidente della Camera, verificato il calendario, fissa la data di questa seduta e la comunica all'inizio della seconda seduta. Il deputato di un gruppo potrà esercitare questa facoltà anche qualora si verifichino le condizioni di cui all'articolo 3 comma 6. 4. In ogni disposizione di legge nella quale ci si riferisca a una votazione degli organi della Camera che coinvolga Deputati il valore del voto si deve intendere riferito ai voti esercitabili, salvo diversa espressa previsione.
2) proceda a contattarevia MP il capogruppo in carica del gruppo di sua fiducia 3) identifichi nel frattempo un parlamentare che potrebbe cedere dei voti se convinto, e contatti anch'esso nel caso di inattività del capogruppo
B) per è già in Parlamento da sei mesi e vuole far entrare un nuovo Deputato
1) inizi contattando il proprio capogruppo e i colleghi per confrontarsi sulla decisione 2) contatti l'utente che secondo lui è degno del ruolo e un proprio parlamentare che abbia voti da cedere 3) effettui la cessione solo una volta iniziata la seduta e la effettui in modo chiaro ai sensi di legge ricordando che l'atto è irrevocabile
DISPONE
- che l'Ordine del Giorno della prossima V seduta preveda la celebrazione della fase di nuovi ingressi ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Regolamento della Camera
- che questo post costituisca precedente ai sensi degli artt. 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera sul livello di informazione che è necessario offrire in questo importante momento di eventuale apertura del gioco a nuovi utenti
Ronnie
Presidente della Camera
+++ AVVISO AGLI SPETTATORI DEL GIOCO +++
A BREVE SARA' PER 20 GIORNI POSSIBILE LA COOPTAZIONE DI NUOVI DEPUTATI
CHI E' INTERESSATO LEGGA QUI SOPRA
+++++
_ P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L * * * Presidente di Progetto Liberale
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che l'articolo 17 del Regolamento è norma di stretta interpretazione ai sensi delle disposizioni sulla legge in generale, e specialmente degli Artt. 8; 2 cc. 2 e 3; 4 cc. 3 e 2, che vincolano l'interprete a tenere sempre come obbiettivo nell'interpretazione la tutela dei diritti costituzionali dell'eletto e delle elettore e non quella delle aspettative altrui connesse alla cessazione di essi. Di conseguenza il comma 1 dell'articolo (1. I Deputati decadono se rimangono assenti, senza giustificazione preventiva, per due turni di discussione consecutivi.) si interpreta nel senso che, dovendosi intendere per "turni di discussione" solo quelli esplicitamente previsti ai sensi dell'Art. 6 c.1 e 2 come tali, unicamente l'assenza nelle sedute legislative, cioè quelle in cui si è discussa una iniziativa legislativa in senso stretto, è assistita dalla sanzione della decadenza.
Parimenti da ciò consegue che il comma 4 dell'articolo (4. In assenza di non eletti di lista, il titolare legale attuale del movimento che presentò la lista, può indicare il subentrante.) si interpreta nel senso che il titolare legale del partito ha diritto di indicare nuovamente l'assente come Deputato, giacchè la Costituzione non autorizza alcuna limitazione ai diritti elettorali del membro della comunità che, anche nel recentissimo passato, sia appena decaduto.
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che i commi 1 e 8 dell'art. 8 del Regolamento (1. Una volta scelti i temi del turno, spetta al Presidente della Camera (o in sua assenza al VicePresidente) aprire una seduta per trattare assieme ognuno di essi e regolamentarne i lavori.)(8. Nella terza e ultima fase il Presidente della Camera dovrà mettere ai voti quanto presentato nella precedente fase. Il voto avrà una durata minima di 48 ore e massima, a discrezione della Presidenza, di 72 ore.) alla luce di prassi consolidata da decine di legislature, e del necessario favor da riservare a chi partecipa votando anzichè non partecipare, si devono interpretare nel senso che i voti pervenuti oltre l'orario di chiusura del voto teoricamente annunciato sono validi se pervengono prima del post di chiusura del voto, essendo al presidente consentito in qualunque momento rivedere al rialzo discrezionalmente la durata massima del voto, anche se non lo annuncia prima della chiusura.
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che il comma 4 dell'art. 21 del Regolamento (4. Un Deputato che sappia di doversi assentare può cedere il proprio seggio in prestito a un elettore di sua fiducia o a un altro Deputato di sua fiducia, che ne recepisce i voti esercitabili in aggiunta ai propri. Costoro a tutti gli effetti sono proclamati dal Presidente immediatamente, ricoprono il ruolo e possono perderlo. Nel solo caso costoro non lo abbiano perso, al ritorno del Deputato mutuante esso gli è restituito immediatamente dopo la sua richiesta.) si deve interpretare nel senso che al Deputato è sempre consentito cedere i propri seggi, anche a votazione aperta, con un post pubblico che sia riconoscibile alla Presidenza e ai lettori, e pertanto sia depositato regolarmente nella Seduta in corso della Camera o della Camera Alta, oppure nell'Ufficio di Presidenza, e che tale cessione abbia effetto immediato anche sul voto in corso.
Del pari, si deve riconoscere che il Deputato assente che ha imprestato i seggi che vota stia in re ipsa richiedendo il proprio seggio e pertanto che si debba immediatamente riaccordargli i suoi voti a far conto già dal voto espresso.
_ P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L * * * Presidente di Progetto Liberale
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Re: Raccolta delle prassi della Camera
EMENDAMENTO IMPLICITO
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che l'Art. 9 del Regolamento alla luce si deve interpretare nel senso che se un emendamento sostanzialmente coerente con il testo in discussione viene presentato dalla nascita in modo tuttavia incompleto di tutte le modifiche che lo avrebbero reso perfettamente compatibile con la legge, e tali inammissibilità non sono in precedenza rilevate, allora esso può essere ammesso al voto o integrato dopo il voto, correggendo, prima o dopo il voto, le parti con esso incoerenti del testo della legge e avvertendo l'aula delle modifiche, semprechèa) tali modifiche siano minimali e/o stilistiche b) manchino altri emendamenti concorrenti con esso che ostacolino questa possibilità c) il presentatore dell'emendamento o il presentatore della legge non si oppongano. LINK
_ P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L * * * Presidente di Progetto Liberale
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Re: Raccolta delle prassi della Camera
SOSTITUTO DEL PRIMO VICEPRESIDENTE NELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA
Ai sensi dell'articolo 19 c. 8 della Costituzione e 8 c. 2 del Regolamento della Camera dichiaro che l'articolo 18 c. 2 del Regolamento laddove prevede che "Il primo Vice Presidente della Camera è commissario di diritto." si interpreta nel senso che, in caso di decadenza successiva del Primo Vice Presidente, il suo sostituto diviene Commissario di diritto.
Originariamente Scritto da Ronnie
NOMINA DELLA COMMISSIONE LEGISLATIVA
Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento della Camera
Vista la formazione di n. 8 Gruppi Parlamentari Vista l'elezione del Primo Vicepresidente della Camera On. Francpolitik.
Richiedo ai Capigruppo l'indicazione di n. 1 componente per gruppo, ai fini dell'integrazione della Commissione Legislativa della Camera, attualmente composta dal solo Primo Vicepresidente Francpolitik fino alla concorrenza del plenum di 9 Commissari.
Ai sensi del Regolamento stabilisco i seguenti precedenti interpretativi vincolanti:
1. Fino a quando non sarà pervenuta almeno un'altra indicazione la Commissione Legislativa, essendo abilitata a votare a maggioranza dei presenti senza alcun quorum minimo, sarà comunque operativa anche sotto la guida del solo Primo Vicepresidente e risolverà qualunque questione a essa posta senza indugio.
2. Essendo non specificata nel regolamento la quantità di voti ponderati a disposizione del Primo Vicepresidente dopo la nomina, si riterrà, una volta ricevuta l'indicazione del suo gruppo, che egli disponga della metà dei voti del gruppo al quale appartiene, restando l'altra al membro indicato dal loro comune gruppo.