Giusto.
Giusto.
La cosa che forse sfugge ai più è che l incesto deriva prevalentemente da plagio e non da slanci amorosi
Sarà, ma iol plagio non c'e' piu' in Italia da almeno trenta anni, se non ricordo male. Al contrario l'incesto, perpretato nei confronti di un minore, è probabilmente uno dei reati piu' squallidi dell'epoca moderna. Poi tutte le chiacchiere inutili, gli arrampicamenti linguistici, gli exploit pseudo legali di chi si inventa pure il codice penale ..... lasciano il tempo che trovano. Parlo di incesto perpetrato nei confronti di minori. I maggiorenni possono fare quello che vogliono, non me ne frega un tubo.
Non sono arrampicamenti, nel caso di genitore-figlio non si procede per il reato di incesto (anche se è un incesto) ma per il reato di abuso di minore (che è decisamente più grave), anche perchè tipicamente la cosa mica si riduce al rapporto sessuale tout court (come nel caso dell'incesto) ma a abusi anche psicologici che si protraggono nel tempo.
Il caso di incesto è pertanto lasciato al caso di fratelli-sorelle.
Va bene, continui a trollare. La discussione è partita da considerazioni di un altro utente che ripetutamente sosteneva che l'incesto poteva essere sostituito dalla pedofilia, e che ho ripetutamente e dettagliatamente cercato di spiegare, senza esito evidentemente. Ora tu continui ad inventarti cose, insistendo prima sull'assenza del reato di incesto fra maggiorenne e minore (e ti ho fatto vedere che ti sbagliavi) poi hai affermato che il codice penale era sbagliato, ora insisti nel ritenere che l'incesto padre-figlia non rientra nella legge, ma solo quella fratello/sorella. Non è vero, a te piace trollare e deviare largomento della discussione. Va bene cosi'.
Guarda che io mi riferivo da sempre al GENITORE.
E' semplicemente un altro articolo
sono considerati reato di Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a querela della persona offesa (Art. 609-septies c.p.), ma è procedibile d'ufficio nel caso in cui:
- il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;
Ma non è vero, eccolo, non è un altro articolo. Esistono altri motivi per cui un giudice puo' decidere se usare il reato d'incesto o di violenza. Ma non è quello di cui stiamo parlando. Ma perchè continui a dire palle ?.....NON E' AFFATTO UN ALTRO ARTICOLO. E non è ver che interessi il fratello/sorella, te lo sei inventato. E' un'altra palla. Ma basta trollare, eccheccazzo......
ART. 564 CODICE PENALE ITALIANO
Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo , commette incesto con un discendente o un ascendente , o con un affine in linea retta [78], ovvero con una sorella o un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa .
Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto , la pena è aumentata per la persona maggiorenne.
Ultima modifica di paolo.rica; 15-07-15 alle 22:19
E io replico con lo stesso di prima eh
Sono considerati reato di Atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.). Il reato è punibile a querela della persona offesa (Art. 609-septies c.p.), ma è procedibile d'ufficio nel caso in cui:
- il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;