Legge del centrodestra sull’energia
Premessa
La necessità di salvaguardare la dinamica planetaria del clima compromessa dal inquinamento petrolifero e la forte e costosa dipendenza energetica dell’Italia dall’estero richiedono una forte incentivazione delle energie rinnovabili combinata con un limitato e controllato utilizzo di centrali nucleari.
In particolare si fissano i seguenti obiettivi
1) aumento dell'efficienza energetica in tutti i settori dell’economia nazionale, nessuno
escluso, in modo da raggiungere l'obiettivo di risparmio dei consumi di energia primaria
del 20% rispetto alle proiezioni al 2020
2) riduzione delle emissioni di gas a effetto serra del 13 % rispetto al 2005;
c) raggiungimento della quota del 17 % di energia da fonti rinnovabili sul consumo
complessivo di energia;
d) utilizzazione nei trasporti – individuali e collettivi - di una quota del 10 % di energia da
fonti rinnovabili, quali a titolo esemplificativo: biocarburanti, biogas, biometano, idrogeno
ed elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili e utilizzata da ferrovie,
metropolitane, auto elettriche
Testo normativo
Art. 1
1. Le fonti rinnovabili, che debbono essere con il risparmio energetico fondamento del piano,
sono il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la
trasformazione dei rifiuti organici animali e vegetali.
2. Ai fini della presente legge, le fonti energetiche rinnovabili sono distinte in sostenibili e non
sostenibili.
3. Si intendono fonti rinnovabili sostenibili quelle il cui utilizzo non altera in modo significativo
le dinamiche ambientali del territorio in cui vengono realizzate, con particolare attenzione alla
biodiversità; a tale scopo con Decreto del Ministro dell’Ambiente di concerto con il Ministro
dello Sviluppo Economico è prevista l’adozione entro 60 giorni dall’approvazione della
presente legge di specifiche linee guida per la minimizzazione dell’impatto ambientale. In
particolare è da considerarsi sostenibile - se adeguatamente e correttamente realizzato – lo
sfruttamento delle seguenti fonti: il solare fotovoltaico, il solare termodinamico, il solare
termico, l’eolico, il biogas, le maree, il moto ondoso e - previa la certificazione prevista al
successivo comma 4 - i piccoli impianti idraulici.
4 oltre alle fonti rinnovabili sostenibili indicate nel precedente comma 3 sono ammessi al
beneficio dell’incentivazione, previa certificazione di sostenibilità ambientale e sanitaria
rilasciata dai competenti organismi e/o agenzie: gli impianti idroelettrici e geotermici, le filiere
di produzione dell’energia da biomasse con particolare riguardo alla filiera corta e di scarto
anche in attuazione delle direttive comunitarie in materia, i biocarburanti, quali il biodiesel, il
bio-oil, il bio-etanolo, l’ETBE e consimili.
5. In quanto risorsa limitata e pertanto preziosa, l’impiego della biomassa per la sola produzione
di energia elettrica, senza cogenerazione, è da considerare non sostenibile e pertanto non
beneficia delle incentivazioni della presente legge.
6. In generale le biomasse debbono essere prodotte senza riduzione dell’attuale superficie
forestale e agricola. E’ vietata la loro importazione da aree sottoposte a deforestazione.
Articolo 2
1 La produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili, che contribuisce alla riduzione delle
emissioni inquinanti e di gas climalteranti, è riconosciuta di pubblica utilità ai fini della
premialità e delle agevolazioni procedurali di Comuni, Province, Regioni per
l’attuazione dei piani di produzione delle energie da fonti rinnovabili.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro 4 mesi dall’entrata in vigore della
presente legge definiscono gli obiettivi e le priorità della produzione di energia con carattere di
pubblica utilità nell’ambito regionale e le linee guida per l’inserimento degli impianti di
produzione di energie da fonti rinnovabili nel rispettivo territorio indicando le zone escluse, le
zone in cui l’inserimento è possibile nel rispetto di prescrizioni preventive di tutela e le
modalità con cui gli impianti dovranno essere sottoposti a VIA.
1. Tutti gli impianti che utilizzano fonti rinnovabili sostenibili godono della priorità di
allacciamento alle reti energetiche (elettrica, gas metano, calore per teleriscaldamento) e della
priorità nel dispacciamento in attuazione dell'obbligo di utilizzo prioritario dell'energia
prodotta con carattere di pubblica utilità.
2. Il Gestore della rete è obbligato al ritiro e alla remunerazione dell’energia prodotta da fonti
rinnovabili immessa in rete secondo le modalità previste dalla presente legge.
Articolo 3
1. Il riconoscimento di pubblica utilità della produzione di energia da fonti rinnovabili sostenibili
comporta il diritto ad un’equa e congrua remunerazione dell’energia prodotta.
2. La produzione di energia elettrica da ogni tipo di fonte rinnovabile sostenibile è remunerata
attraverso il meccanismo del conto energia, inteso come tariffa minima garantita e
omnicomprensiva. I valori della tariffa di ciascuna fonte rinnovabile sostenibile sono stabiliti
dall’Autorità per l’Energia e il Gas, avvalendosi del parere di 3 Istituti di ricerca come definito
al comma 7 dell’articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a. diversificazione della tariffa per tipo di fonte rinnovabile per coprire lo specifico
differenziale di costo;
b. taglia d’impianto di produzione con tariffe più favorevoli per gli impianti più piccoli, in
modo da stimolare la piccola generazione distribuita nel territorio, fermo restando
comunque quanto stabilito dal successivo comma 3;
c. premiare l’innovazione tecnologica;
d. premiare la qualità ambientale degli interventi, compresa la rimozione e lo smaltimento
dell’amianto
e. distinzione fra impianti nuovi, oppure rifacimenti, ampliamenti, potenziamenti;
f. concessione di benefici maggiori agli interventi in condizioni particolarmente disagiate
come isole minori, zone isolate, aree montane.
3. La tariffa incentivata per ciascuna delle tipologie di intervento di cui al comma 2 è fissata
dall’Autorità per l’Energia elettrica e il Gas sulla base del differenziale di costo con la
produzione di energia elettrica nell’anno precedente.
4. La tariffa incentivata, distinta per tipologia produttiva, è di importo decrescente, stabilito anno
per anno all’inizio dell’investimento, e di durata tali da garantire una equa remunerazione dei
costi di investimento e di esercizio per tenere conto dell’andamento dei costi effettivi.
Articolo 4
E’ prevista la costruzione di tre centrali nucleari civili di quarta generazione per il rifornimento di energia elettrica in luoghi distanti almeno cento chilometri da qualsiasi città e paese previa verifica del rischio sismico della zona.
Lo smaltimento delle scorie nucleari è affidato no alle regioni ma unicamente al ministero dell’energia sotto stretta vigilanza del ministero dell’interno contro eventuali infiltrazioni criminose