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  1. #1
    Fiamma dell'Occidente
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    Nei cuori degli uomini liberi. ---------------------- Su POL dal 2005. Moderatore forum Liberalismo.
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    Exclamation Proposte di Legge - deposito unico

    La Presidenza della Camera

    Ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento della Camera

    Dispone che solo nella presente discussione
    "unica e valida per tutte le legislature" siano
    legalmente depositate le iniziative legislative degli aventi diritto ai sensi degli artt. 19 della Costituzione e 5 del richiamato regolamento.

    "L’iniziativa legislativa, comprendente il diritto di emendamento, è attribuita a ogni Deputato, al governo, al Presidente di POL e a un numero non inferiore a quindici elettori della comunità che sottoscrivano la medesima proposta.
    La sola iniziativa del governo è esercitata anche con la presentazione oltre la data di convocazione della seduta destinata a trattare i progetti, ma prima della sua apertura."


    Ai sensi del Regolamento, è disposta la seguente interpretazione vincolante della norma:

    1. Fatto salvo il diritto di emendamento, per sua natura esercitabile in aula, tutte le iniziative legislative diverse da quella del Governo si intendono esercitate legalmente prima di una seduta solo se presentate prima della convocazione di quella seduta.

    Ronnie
    Presidente p.t. - XVII Legislatura di POL
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    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  2. #2
    Super Troll
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    Predefinito Re: Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati

    Al presidente della Camera dei deputati


    In qualità di presidente del Consiglio dei ministri presento alla Camera il seguente Disegno Di Legge del governo chiedendo che sia convocata la Camera per cominciare l'esame e la discussione del DDL


    Disegno di legge del governo C@scista sull'immigrazione

    Presentazione e annunciazione d'intenti
    La presente legge è mirata al raggiungimento di una seria azione di repressione dello
    sfruttamento del traffico dell’immigrazione clandestina e ad una ordinata disciplina giuridica dei respingimenti , delle espulsioni dei clandestini e della possibilità di ricorso per i richiedenti il diritto di asilo come profughi. La legge è altesi finalizzata alla gestione dei flussi regolari dell’immigrazione e alla disciplina della concessione della cittadinanza agli stranieri

    Capitolo primo
    Articolo 1

    Disposizioni Contro lo sfruttamento e l’organizzazione del traffico dell’immigrazione clandestina

    1. L'articolo 12 della Legge 189/2002 (che inseriva nel Codice penale italiano il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina) è sostituito dal articolo primo della presente legge
    2. Con Immigrazione Clandestina si intendono ingresso e permanenza nel territorio della Repubblica senza avere titoli e autorizzazioni previste dalla Legge.
    3.Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compia atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non é cittadina o non ha titolo di residenza permanente, é punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 25.000 euro per ogni persona.
    Aggravanti del Reato
    4.Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate se:
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
    - per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona é stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
    - il fatto é commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
    5. Se i fatti sopra indicati sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 50.000 euro per ogni persona.
    6. Per gli organizzatori del traffico dell’immigrazione clandestina la pena prevista è la reclusione da dieci a 20 anni ed è prevista la possibilità di richiedere l’estradizione degli organizzatori agli Stati in cui si nascondono.
    Sequestro e distruzione dei mezzi di trasporto
    7. I mezzi di trasporto utilizzati nel traffico di clandestini (natanti, motoscafi , navi, automobili o camion ) sono sequestrati dalle forze di polizia una volta superato il confine anche se appartenenti ad uno stato estero per essere destinati alla distruzione.

    Capitolo secondo
    Articolo 2
    Respingimenti ed espulsioni e possibilità di ricorsi per i richiedenti il diritto di asilo come profughi
    1. Il personale di vigilanza preposto alle frontiere terresti , alle acque nazionali e alle coste respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera e sulle coste del territorio della Repubblica senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.
    2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera, il rimpatrio con mezzi aerei e navali é altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera terrestre o marina, sono fermati all'ingresso o subito dopo. Il respingimento in mare dovrà sempre essere accompagnato da apposito personale
    Disciplina dei richiedenti il diritto di asilo come profughi
    3. Gli stranieri che fanno richiesta di asilo vengono accolti nelle strutture apposite di
    permanenza temporanea obbligatoria sorvegliate da cui non è possibile uscire in attesa che la domanda sia valutata. La procedura di accoglimento o respingimento di asilo politico avviene secondo i trattati internazionali vigenti
    Espulsione dei clandestini
    4. I clandestini che aggirando o superando i controlli entrano nel territorio italiano vengono trattenuti nei Centri di permanenza temporanea per essere espulsi dal territorio nazionale entro il tempo massimo di un mese verso lo Stato di transito da cui sono pervenuti in cui è presente un ambasciata o un consolato italiano. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi saranno possibili presso il consolato italiano nel paese da cui sono provenienti in cui verrà effettuato il respingimento, solo una volta effettuato il respingimento
    5. Le disposizioni hanno effetto immediato ed eventuali ricorsi per richiedere il diritto di asilo come profughi contro il respingimento saranno possibili ,al consolato italiano nel paese di provenienza e verso il quale e' stato effettuato il respingimento. Il respingimento è sospeso solo qualora ci siano controindicazioni riguardanti lo stato di salute degli immigrati. In tal caso verranno prestate tutte le cure del caso e l'espulsione avverrà nel momento in cui le autorità sanitarie stesse lo riterranno opportuno.

    Articolo 3
    Disciplina dell'accertamento del diritto alla concessione dello status di profugo

    1. Le domande di asilo verranno immediatamente trasmesse ai tribunali italiani che avranno l’obbligo di valutarle con la massima celerità possibile .Se la domanda verrà riconosciuta fondata dal tribunale il richiedente a cui è riconosciuto lo status verrà trasportato nel territorio italiano ed accolto in apposite strutture di accoglienza dislocate nel territorio italiano dal ministero degli interni.
    2. Se la domanda non verrà riconosciuta fondata la richiesta è definitivamente considerata respinta.
    3. Il governo puo’ stabilire un limite massimo annuale al numero di rifugiati accolti

    Capitolo terzo
    Articolo 4

    Gestione dei flussi regolari dell’immigrazione
    1. Gli immigrati regolari che all'entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il permesso di soggiorno conservano lo status di immigrati regolari.
    2. Per i nuovi ingressi, il Governo stabilisce entro il 1 gennaio di ogni anno un contingente di immigrazione regolare e limitata ai cittadini stranieri senza precedenti penali e con adeguata conoscenza della lingua italiana, tenendo conto delle necessità che le imprese comunicano al governo.
    3. Hanno accesso al contingente annuale di immigrati regolari unicamente cittadini degli stati che hanno stipulato con l’Italia un accordo di gestione dell’immigrazione. Nell'ambito di questi ultimi, il Governo può assegnare una priorità alle domande degli immigrati culturalmente più compatibili con l’Italia.
    4. L'accesso al contingente è regolato con decreto in modo da assicurare, secondo indici il più possibile oggettivi:
    - i) l'omogeneità formativa tra il contingente e la distribuzione per fasce di istruzione della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat;
    - ii) l'omogeneità religiosa (o aconfessionale) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per adesione confessionale (o aconfessionale) della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    - iii) l'omogeneità demografica (età, sesso) tra le proporzioni degli ammessi a formare il contingente e la distribuzione per età e sesso della popolazione italiana secondo l'ultimo censimento Istat.
    In assenza di candidati omogenei l'accesso è comunque consentito ai candidati disomogenei, fino al raggiungimento del numero massimo di ammessi.
    5. In ognuno degli stati a cui annualmente il governo comunica il numero di immigrati che possono presentare domanda, il consolato italiano, prima di dare il via libera, seleziona i richiedenti stranieri controllando il loro certificato penale e la conoscenza della lingua italiana. Una volta superata la selezione i rappresentanti delle imprese italiane che lo ritengano necessario firmano una dichiarazione di impegno ad assumere il candidato o a richiedere allo stesso una prestazione autonoma. In caso di mancato superamento del controllo o di mancata firma dell'impegno il candidato non può accedere al territorio italiano ed il suo posto è assegnato a un altro.
    6. In ogni momento al contingente annualmente stabilito è sottratto il numero delle domande dei profughi fino a quel momento accolte.
    7. Il governo può annualmente sospendere la chiamata del contingente in caso di elevata disoccupazione dei cittadini italiani.

    Articolo 5
    Il permesso di soggiorno

    1. Per il lavoratore dipendente, la durata del soggiorno coincide con quella di validità del contratto di assunzione ed è prolungata nel corso di ognuno dei successivi eventualmente ottenuti. Al termine del contratto, per la ricerca di un nuovo impiego, sono consentiti non oltre sei mesi di permanenza sul territorio nazionale.
    2. Per il lavoratore autonomo, la durata del soggiorno è variabile in ragione del numero di mesi risultante dalla divisione dell'incasso lordo delle commesse validamente fatturate per il reddito medio mensile lordo dei lavoratori italiani, più tre mesi.
    3. Al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno è dovuta, alla scadenza del permesso, la restituzione in contanti di quanto versato in contribuzione previdenziale.

    Capitolo quarto
    Articolo 6
    Cittadinanza

    1. Lo straniero, se ne fa richiesta, può acquistare la cittadinanza italiana nei seguenti modi:
    - i) Jure sanguinis. Se discendente da cittadino italiano per nascita, fino al secondo grado, che abbia perso la cittadinanza, alla condizione di aver prestato ferma breve nelle forze armate oppure assunto pubblico impiego, per concorso, alle dipendenze dello Stato;
    - ii) Jure soli. In caso di matrimonio, dopo cinque anni di convivenza in Italia, con interruzioni non superiori ai tre mesi. Altrimenti, se risiede legalmente in Italia da 10 anni consecutivamente, con interruzioni non superiori ai tre mesi.
    2. In entrambi i casi è richiesto il rispetto dei seguenti requisiti:
    - a) Non aver commesso reati;
    - b) Aver superato l’Esame per la Cittadinanza, istituito allo scopo di valutare l'assimilazione dello straniero nella comunità nazionale italiana e consistente in una serie di prove scritte ed orali tese ad accertare il livello richiesto di conoscenza della lingua, delle norme costituzionali e delle tradizioni italiane.
    Ultima modifica di C@scista; 27-09-15 alle 20:17

  3. #3
    Fiamma dell'Occidente
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    Prego il Primo Ministro, per consentirmi la convocazione, di riformulare quella parte del testo che non è pienamente a norma del regolamento

    Articolo 7
    I progetti di legge

    1. I progetti di legge, per essere selezionati, dovranno essere presentati nella seguente forma:
    a) il titolo del progetto trattato;
    b) un testo di presentazione e annunciazione d'intenti che la legge vuole perseguire;
    c) il testo della proposta, suddiviso secondo l’occorrenza in parti, titoli, sezioni, articoli e commi, ognuno di essi numerato, immaginata come una legge adottabile dal parlamento italiano. (13 c. C.1,2)
    Un buon riferimento di come il testo va editato sono gli ultimi tre articoli, salvo un capitolo in cui è saltato un corsivo.
    Iniziare da subito con una buona prassi di qualità è una buona cosa, considerando che i testi andranno discussi sul nazionale.
    _
    P R I M O_M I N I S T R O_D I _P O L
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    Presidente di Progetto Liberale

  4. #4
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    DDL Gdem88 sull'Active Ageing: Misure per favorire l’invecchiamento attivo,il pensionamento flessibile, l’occupazione degli anziani e dei giovani, e per l’incremento della domanda di lavoro


    Onorevoli Colleghi, questo disegno di legge si propone non soltanto di tonificare la domanda di lavoro mediante una riduzione generale del costo del lavoro stesso, finanziata attraverso il riordino degli incentivi alle imprese (secondo il progetto elaborato per incarico del Governo da Francesco Giavazzi, cui attingiamo largamente), ma più specificamente di contribuire alla rivitalizzazione del mercato del lavoro italiano attraverso la rimozione di ostacoli che impediscono o comunque frenano la domanda e l’offerta nella fascia dei sessantenni, anche in considerazione della necessità di risolvere i problemi transitori sorti in conseguenza dell’abolizione del pensionamento di anzianità e dell’aumento dell’età del pensionamento di vecchiaia, disposti dal decreto-legge n. 201/2011, nella misura in cui essi non possano essere risolti con gli interventi di “salvaguardia” già adottati e quelli che potranno essere ulteriormente adottati nel prossimo futuro (il disegno di legge contiene anche alcune misure volte a promuovere il lavoro giovanile, ma nella consapevolezza che in questo segmento ciò che sarebbe indispensabile e urgente è il superamento del difetto di un servizio capillare ed efficiente di orientamento scolastico e professionale, capace di raggiungere ciascun adolescente all’uscita da ogni ciclo scolastico fornendogli/le l’informazione e il consiglio indispensabili per una scelta consapevole in materia di formazione professionale e/o universitaria: materia, questa, di competenza esclusiva delle Regioni).
    La necessità di favorire l’invecchiamento attivo impone l’introduzione di nuove forme giuridiche di conciliazione e combinazione tra le esigenze particolari tipiche dei lavoratori anziani, quelle delle imprese e quelle delle famiglie o comunità locali. Queste ultime esprimono sovente una domanda sempre più ampia – attuale o potenziale – di servizi, che non incontra oggi una corrispondente offerta nel mercato del lavoro, ma potrebbe domani trovarla se si creeranno le condizioni giuridico-amministrative favorevoli all’attivazione in questo campo dei lavoratori anziani.
    Questo disegno di legge, che negli articoli da 1 a 3 riprende il contenuto del disegno di legge 29 febbraio 2012 n. 3181, presentato al Senato con la prima firma di Tiziano Treu, intende rispondere a queste esigenze con la previsione:
    – della possibilità di riduzione dell’orario di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale per i lavoratori nel quinquennio precedente al pensionamento, con agevolazione della copertura previdenziale per la parte che rimarrebbe altrimenti scoperta;
    – di un incentivo alla assunzione di giovani in corrispondenza con la riduzione dell’orario dei lavoratori anziani;
    – della possibilità di attivazione di un pensionamento parziale, in corrispondenza con la riduzione dell’orario di cui sopra;
    – per i lavoratori che sarebbero stati prossimi al pensionamento secondo la disciplina in vigore prima del decreto “Salva-Italia” del dicembre 2011 e non salvaguardati a norma del decreto stesso o di altri provvedimenti legislativi successivi, un incentivo all’assunzione con contratti di lavoro subordinato ordinario, costituito da uno sgravio contributivo totale e dall’estensione a un anno del limite massimo di durata del periodo di prova; inoltre l’estensione ad essi di un congruo trattamento di disoccupazione.




    DISEGNO DI LEGGE
    .
    Articolo 1
    Incentivo alla riduzione dell’orario di lavoro in prossimità dell’età di pensionamento
    1. Nel quinquennio precedente al conseguimento dei requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia, a norma dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, i lavoratori possono concordare con il datore di lavoro la riduzione del proprio orario di lavoro, con qualsiasi modalità di distribuzione dell’orario stesso, anche secondo clausole elastiche o flessibili di qualsiasi tipo, beneficiando della facoltà di cui al comma seguente. Non si fa applicazione in tali casi del disposto dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 2000 n. 61, e successive modificazioni, dell’articolo 3 commi 2, 7, 8 e 9, dell’articolo 5, commi 2 e 3, dell’articolo 8, commi 2, 2-bis e 3, dello stesso decreto. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, e successive modificazioni, del citato decreto legislativo n. 61 del 2000, ove ne ricorrano i presupposti.
    2. A seguito della riduzione dell’orario prevista dal comma precedente il lavoratore ha diritto, per la durata massima di cinque anni, a integrare i versamenti contributivi senza alcun onere fiscale o contributivo aggiuntivo, fino a concorrenza con la contribuzione corrispondente all’orario normale previsto dai contratti collettivi sottoscritti dai sindacati comparativamente più rappresentativi. La detta integrazione può essere assunta in tutto o in parte dal datore di lavoro, senza che ne derivi a carico suo o del prestatore alcun onere fiscale e contributivo aggiuntivo e senza che questo possa dar luogo a incidenze o ricalcoli in relazione al trattamento di fine rapporto o a qualsiasi altra voce retributiva.
    .
    Articolo 2
    Coniugazione di lavoro e pensione a tempo parziale
    1. I lavoratori che abbiano pattuito la riduzione dell’orario a norma dell’articolo 1 hanno diritto a un anticipo di pensione, erogato in ratei mensili per tredici mensilità, a decorrere dalla data di decorrenza riduzione stessa. Ai fini del calcolo dei ratei anticipati di pensione viene assunto a riferimento l’importo della pensione corrispondente a quanto sarebbe maturato, a condizioni invariate e tenendo conto dell’integrazione contributiva di cui all’articolo 1, comma 2, alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia ovvero, se maturati prima, dei requisiti per il pensionamento anticipato.
    2. I ratei di pensione anticipata sono calcolati applicandosi all’importo di cui al comma 1 la percentuale corrispondente alla riduzione di orario di lavoro concordata a norma dell’articolo 1. I ratei stessi sono poi ricalcolati, alla data del pensionamento effettivo, in modo tale da scontare, in misura fissa su base mensile, i ratei anticipati di pensione già corrisposti al lavoratore entro quindici anni dalla suddetta data.
    .
    Articolo 3
    Convenzione con la Regione per l’attivazione del ponte occupazionale tra generazioni
    1. Una convenzione tra impresa, Regione e Direzione regionale per l’impiego può prevedere che, nel caso di accordo per la riduzione dell’orario di lavoro stipulato a norma dell’articolo 1, l’integrazione contributiva di cui al comma 2 del medesimo articolo sia versata all’istituto previdenziale competente per un terzo dalla Regione e sia posta per un ulteriore terzo a carico del Fondo di cui all’articolo 6, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 6, a condizione che, ogni due lavoratori anziani interessati dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda, anche in deroga ai limiti numerici vigenti, all’assunzione di un giovane di età inferiore a ventinove anni con un contratto di apprendistato, oppure di un giovane di età non superiore a trentacinque anni con contratto di subordinazione a tempo indeterminato.
    2. Nel caso in cui il datore di lavoro proceda all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di un giovane di età non superiore a trentacinque anni, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa, corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, dal mese successivo a quello di decorrenza del contratto di lavoro del giovane di cui al presente comma e fino alla data di pensionamento effettivo del lavoratore anziano, per un periodo massimo di tre anni. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei dipendenti del settore privato.
    3. Al momento dell’assunzione con contratto a tempo indeterminato l’impresa predispone un piano formativo individuale recante l’indicazione nominativa del lavoratore designato quale tutor e l’individuazione dell’obiettivo professionale da conseguire. Tale piano deve essere comunicato al lavoratore nel termine di quindici giorni dalla data di inizio della prestazione.
    4. Nessuna delle agevolazioni di cui al comma 1 può essere attivata quando tra uno dei lavoratori aziani che riducono il proprio orario di lavoro e uno dei giovani neo-assunti intercorra un rapporto di affinità o parentela di primo, secondo o terzo grado.
    Articolo 4
    Periodi sabbatici
    1. Il datore di lavoro può concordare con il prestatore che abbia compiuto 45 anni di età, e che abbia una anzianità di servizio nell’azienda, o in aziende appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale, non inferiore a cinque anni, una sospensione della prestazione lavorativa e della relativa retribuzione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, con versamento a carico del datore della contribuzione previdenziale altrimenti dovuta, calcolata sulla base della retribuzione di fatto percepita dal dipendente alla data della sospensione.
    2. Il versamento della contribuzione previdenziale in esecuzione dell’accordo di cui al comma 1non comporta oneri fiscali e/o contributivi aggiuntivi, né per il datore né per il prestatore di lavoro, e non influisce sulla determinazione del trattamento di fine rapporto o di alcuna altra voce di retribuzione differita.
    Articolo 5
    Regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito
    per i lavoratori non salvaguardati in relazione nuovo regime pensionistico
    1. Allo scopo di garantire una protezione sociale di ultima istanza ai lavoratori prossimi al pensionamento non ammessi ad alcuna disciplina speciale di salvaguardia in relazione al nuovo regime di accesso alla pensione di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, in coerenza con le nuove misure in materia di licenziamenti e ammortizzatori sociali di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, è istituito un regime transitorio di incentivo all’occupazione e sostegno del reddito applicabile ai suddetti lavoratori, alle condizioni di cui al presente articolo.
    2. Possono essere ammessi, a domanda, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 28 giugno 2012 n. 92, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 3 e 4, i lavoratori che non siano titolari di alcun rapporto di lavoro o trattamento di sostagno al reddito, per i quali sussistano entrambi i requisiti seguenti:
    a) siano in possesso dei requisiti che avrebbero consentito loro di conseguire il diritto alla pensione nel regime previgente;
    b) siano idonei a conseguire il diritto alla pensione nel nuovo regime entro il 31 dicembre 2018;
    c) siano cessati o siano destinati a cessare dal rapporto di lavoro in forza di accordi collettivi o individuali stipulati in qualsiasi sede, purché in data certa anteriore al 1° gennaio 2012, oppure siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale con provvedimento dell’istituto previdenziale competente in data anteriore al 4 dicembre 2011.
    3. I soggetti di cui al comma 2, in quanto assimilati ai lavoratori per i quali è intervenuta una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro a norma dell’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92, possono essere ammessi a domanda, dalla data in cui avrebbero maturato la pensione secondo il regime previgente, per la durata e alle condizioni di cui ai commi 4 e 5, al trattamento di Assicurazione Sociale per l’Impiego istituito a norma dell’articolo 2, comma 1, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni e decadono dal trattamento qualora non accettino un’offerta di lavoro, a norma dell’articolo 4, commi 41, lettera b, 42, 43, 44 e 45 della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    4. L’importo dell’indennità ASpI è calcolato a norma dell’articolo 2, commi 6 e seguenti, della legge 3 luglio 2012, n. 92, e successive modificazioni, assumendosi a riferimento l’importo della retribuzione imponibile ai fini previdenziali percepita negli ultimi due anni di prestazione lavorativa. I soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria, di cui al comma 1, lettera b, possono richiedere, in alternativa, che l’indennità venga rapportata, in ragione della stessa percentuale, al trattamento pensionistico che sarebbe stato loro erogato in applicazione della disciplina vigente alla data del 4 dicembre 2011.
    5. In caso di nuova assunzione di un soggetto di cui al comma 1, il periodo di prova può avere durata fino a un anno. Inoltre il rapporto di lavoro è esentato dalla contribuzione ai fini previdenziali e non è computato ai fini della determinazione della base imponibile IRAP. In tal caso, ove il soggetto sia stato già ammesso al trattamento ASpI, l’erogazione dell’indennità è sospesa d’ufficio, con le modalità di cui all’articolo 2, comma 23, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni.
    6. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della suddetta legge 28 giugno 2012 n. 92.
    7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    Articolo 6
    Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile
    e dell’accesso dei più giovani al tessuto produttivo
    1. Per le finalità di cui alla presente legge, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo nazionale a sostegno del pensionamento flessibile e della solidarietà intergenerazionale», di seguito denominato «Fondo», con la dotazione iniziale di 300 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015.
    2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione della stessa, con particolare riguardo alla determinazione, per ciascun tipo di incentivo di cui agli articoli 1, 2, e 3, del numero massimo dei soggetti ammessi alla concessione degli incentivi stessi, nel limite delle risorse disponibili a valere sul Fondo.
    3. Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria provvedono al monitoraggio delle domande presentate dai soggetti che intendono avvalersi dei benefici di cui agli articoli 1, 2 e 3. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico determinato ai sensi del comma 1, lettera a), i predetti enti non prendono in esame ulteriori domande e sono tenuti a dare tempestiva comunicazione del raggiungimento del predetto limite per l’anno in corso.
    4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e agli altri rapporti di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
    .
    Articolo 7
    Copertura finanziaria
    1. Sono abrogate le norme indicate nell’Allegato A.
    2. Sono altresì abrogate, a far data dall’entrata in vigore dei regolamenti di cui al terso comma, le norme di fonte statale che determinino trasferimenti a imprese, correnti e in conto capitale, salvi i casi di cui ai commi 4 e 5 di questo articolo.
    3. Il Governo adotta entro 30 giorni dall’emanazione della presente legge uno o più regolamenti, a norma dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari di cui il secondo comma prevede l’abrogazione.
    4. Sono escluse dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedono incentivi
    . a) suscettibili di essere finanziati con fondi europei;
    . b) diretti a compensare l’adempimento di obblighi di servizio pubblico posti a carico di imprese private, con particolare riferimento ai settori dell’istruzione e della ricerca, della sanità, dell’assistenza sociale, dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell’Unione Europea.
    5. Il Governo può escludere dall’abrogazione di cui al secondo e terzo comma dell’articolo 8 le norme che prevedano incentivi destinati a:
    . a) promuovere la realizzazione di progetti di primaria rilevanza di interesse europeo;
    . b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico e ambientale;
    . c) correggere disfunzioni che impediscono il normale funzionamento concorrenziale del mercato in cui operano le imprese beneficiarie.
    .
    Articolo 8
    Ripartizione delle risorse derivanti dall’applicazione dell’articolo 7
    1. Agli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 5 e 6, valutati in 700 milioni di euro per il 2013, 900 milioni di euro annui per il 2014, 2015 e 2016, si fa fronte con la corrispondente quota parte dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 8.
    2. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 la quota dei risparmi realizzati attraverso l’applicazione dell’articolo 8 eccedente l’importo impegnato a norma del comma 1 è interamente destinata alla riduzione del costo del lavoro. Dopo l’esercizio 2016, tutti i risparmi sono destinati alla riduzione del costo del lavoro.
    .
    Articolo 9
    Entrata in vigore
    1. La presente legge entra in vigore nel primo giorno del terzo mese successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
    ALLEGATO A
    Disposizioni abrogate direttamente in virtù della disposizione contenuta nell’articolo 7
    1) legge 30 luglio 1959, n. 623 (Incentivi a favore delle medie e piccole industrie e dell’artigianato);
    2) decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902 (Credito agevolato al settore industriale);
    3) articoli 3 e 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione industriale);
    4) articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981);
    5) articoli 9 e 17 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (Ricerca mineraria);
    6) articolo 1 della legge 19 dicembre 1983, n. 696 (Norme concernenti l’agevolazione della produzione industriale delle piccole e medie imprese e l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi);
    7) legge 1° marzo 1986, n. 64 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno);
    8) articolo 3-octies decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito con modificazioni dalla legge 27 marzo 1987, n. 121 (Fondo nazionale di promozione e sviluppo del commercio);

    9) articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15 (Sostegno finanziario alle PMI dei settori commercio e turismo per l’acquisto di locali precedentemente in affitto);
    10) legge 3 ottobre 1987, n. 399 (Agevolazioni della produzione industriale delle PMI);
    11) articolo 15, commi 13, 14 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Centri per l’imprenditorialità nel Mezzogiorno; Compensi alle società finanziarie CFI e SOFICOOP per gestione partecipazioni assunte ai sensi della legge 49/1985);
    12) articoli 4 e 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
    13) articoli 5, 6, 8, 12, 17, 23, 27 e 34 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle PMI);
    14) articolo 14 della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Agevolazioni per l’innovazione e la riconversione produttiva relativamente all’utilizzo dell’amianto);
    15) articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 (Attività produttive nelle aree sottoutilizzate);
    16) decreto-legge 24 aprile 1993, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 204 (Interventi urgenti a sostegno del settore minerario);
    17) articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481 (Contributi per dismissioni nel settore siderurgico);
    18) articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35 (Provvidenze per eventi alluvionali del 1994);
    19) articolo 1 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 (Agevolazioni in forma automatica per la realizzazione di nuovi investimenti effettuati dalle PMI industriali nelle aree depresse);
    20) articolo 2, comma 42 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Cofinanziamento programmi regionali);
    21) articolo 11 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74 (Disposizioni integrative per precedenti interventi alluvionali);
    22) articolo 2, comma 203, lettere e) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Contratti di programma e contratti d’area);
    23) articolo 1 della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Incentivi per l’acquisto di strumenti per pesare);
    24) articolo 13 del decreto-legge 28 marzo 1997 n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997 n. 140 (Misure fiscali a sostegno dell’innovazione nelle imprese industriali);
    25) articolo 14 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Aree di degrado urbano);
    26) articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Estensione della legge 488/92 al settore del turismo; incentivi fiscali alle piccole e medie imprese dei settori del commercio e del turismo);
    27) articolo 24, commi 4, 5 e 6 ed articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Interventi per i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi; indennizzi a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato);
    28) all’articolo 10, coma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, le parole “allegata al Documento di programmazione economico-finanziaria” sono soppresse;
    29) legge 30 giugno 1998, n. 208 (Incubatori di impresa);
    30) articolo 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Estensione della legge 488/92 al settore del commercio);
    31) articolo 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140 (Agevolazioni per i partecipanti al consorzio Infomercati per finanziamenti finalizzati alla connessione al sistema nazionale informatico dei mercati agroalimentari all’ingrosso);
    32) articoli 4, commi 5, 6 e 7, e 13, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (Rilievi geofisici condotti per la ricerca e la coltivazione di riserve di idrocarburi);
    33) articoli 6, commi da 13 a 19, 103, commi 5 e 6, 106 e 114, commi 4 e 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Detassazione degli utili reinvestiti; credito d’imposta per il commercio elettronico; collegamento telematico “quick-response” fra imprese del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; promozione e sviluppo di nuove imprese innovative mediante partecipazione al capitale di rischio ripristino ambientale e sicurezza
    dei lavoratori nei siti di cava);
    34) articolo 14, commi 1 e 3 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (Modalità semplificate di applicazione della legge 488/92 per le imprese artigiane);
    35) articolo 52, commi 77 e 78, e articolo 59 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Contributi per il settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; interventi per la formazione e valorizzazione degli stilisti);
    36) articolo 2, commi 4 e 5, ed articolo 12 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Agevolazioni per programmi di sviluppo e innovazione nelle PMI del settore tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero; incentivi per il settore delle fonderie);
    37) articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
    38) articolo 1, commi 280-283, commi 340-343, commi 847-850 e comma 853 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Credito d’imposta per le attività di ricerca industriale e sviluppo pre-competitivo; zone franche urbane; fondo per la finanza d’impresa; fondo per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà);
    39) articolo 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Norma previgente sugli interventi di reindustrializzazione; Utilizzo delle economie legge 488/92; in particolare, interventi di sostegno, riqualificazione e reindustrializzazione dei sistemi di illuminazione del Veneto delle armi di Brescia, mediante accordi di programma);

    40) articolo 7 del decreto legge 1 aprile 1989, n. 120 convertito con modificazioni nella legge 15 maggio 1989, n. 181.



    NdR: il DDL e la relativa descrizione sono tratti direttamente dal lavoro di analisi ed elaborazione svolto dal Prof. Pietro Ichino e da altri senatori. Il tutto è rintracciabile all'indirizzo Pietro Ichino*|* ACTIVE AGEING: APRIRE IL MERCATO DEL LAVORO AI SESSANTENNI (E AI GIOVANI)
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  5. #5
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    Prego il Primo Ministro, per consentirmi la convocazione, di riformulare quella parte del testo che non è pienamente a norma del regolamento
    Un buon riferimento di come il testo va editato sono gli ultimi tre articoli, salvo un capitolo in cui è saltato un corsivo.
    Iniziare da subito con una buona prassi di qualità è una buona cosa, considerando che i testi andranno discussi sul nazionale.
    Certo: il testo del DDL è stato riscritto (nello stesso post ) ora in modo piu conforme alla forma richiesta dal regolamento inserendo inoltre anche una presentazione degli intenti
    Ultima modifica di C@scista; 27-09-15 alle 15:50

  6. #6
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    DDL Gdem88 su rifiuto trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia

    Preambolo

    Onorevoli colleghi,

    Il significato letterale di eutanasia è quello di buona morte. Un dibattito sull’eutanasia è comparso negli ultimi decenni del XX secolo: principalmente per il perfezionamento delle macchine con cui si
    può tenere in vita un morente per tempi lunghissimi e per l’allungamento della vita. Lo scontro etico-giuridico si delinea tra coloro che ritengono che la fine della vita umana sia un evento a noi disponibile e coloro che ritengono che la vita umana sia un valore inviolabile. Un tipo di eutanasia è quella attiva volontaria, atto con il quale qualcuno produce esplicitamente la morte di un’altra persona che è affetta da una grave malattia e vicina alla morte e che patendo gravi sofferenze fisiche e psicologiche chiede dunque, in modo consapevole, al suo medico curante e ad altri medici di essere aiutato a morire. Nel caso invece dell’eutanasia involontaria, l’atto eutanasico per la persona non più competente dovrà essere considerato non approvabile se non si dispone di direttive anticipate, mentre si può accettare nel caso in cui vi sia la volontà precedentemente espressa. C’è poi il caso dell’eutanasia passiva, legata ad una serie di distinzioni tra azione ed omissione, sospendere e iniziare una cura, mezzi di intervento terapeutici straordinari o ordinari. In Italia l’eutanasia attiva costituisce reato e rientra nelle ipotesi previste e punite dall’articolo 579 (Omicidio del consenziente) o dall’articolo 580 (Istigazione o aiuto al suicidio) del codice penale. Al contrario la sospensione delle cure (cosiddetta "eutanasia passiva") costituisce un diritto inviolabile in base all’articolo 32 della Costituzione italiana in base al quale: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Principio affermato, tra l'altro, dalla sentenza con la quale il Tribunale di Roma ha prosciolto Mario Riccio, il medico che ha praticato a Welby la sedazione terminale. Tuttavia in Italia viene disatteso anche questo principio che conduce al fenomeno dell’eutanasia clandestina. In tale ottica, la battaglia radicale di Piergiorgio Welby ha incarnato la semplice applicazione del diritto di ogni malato a non essere sottoposto a terapie mediche contro la propria volontà. E casi come quelli di Giovanni Nuvoli, costretto a lasciarsi morire di fame e di sete per ottenere il riconoscimento di un diritto che la stessa Costituzione gli garantiva, dimostrano che nel nostro Paese tale diritto viene spesso disatteso.

    Per ovviare a questo problema proponiamo questo DDL sul rifiuto dei trattamenti sanitari e sulla liceità dell'eutanasia, sperando di poter ottenere un sostegno trasversale per questa battaglia a favore della dignità umana.




    Articolo 1


    Ogni cittadino può rifiutare l’inizio o la prosecuzione di trattamenti sanitari, nonché ogni tipo di trattamento di sostegno vitale e/o terapia nutrizionale. Il personale medico e sanitario è tenuto a rispettare la volontà del paziente ove essa:
    1) provenga da soggetto maggiorenne;
    2) provenga da un soggetto che non si trova in condizioni, anche temporanee, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 3;
    3) sia manifestata inequivocabilmente dall’interessato o, in caso di incapacità sopravvenuta, anche temporanea dello stesso, da persona precedentemente nominata, con atto scritto con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, “fiduciario per la manifestazione delle volontà di cura”.

    Articolo 2

    Il personale medico e sanitario che non rispetti la volontà manifestata dai soggetti e nei modi indicati nell’articolo precedente è tenuto, in aggiunta ad ogni altra conseguenza penale o civile ravvisabile nei fatti, al risarcimento del danno, morale e materiale, provocato dal suo comportamento.

    Articolo 3

    Le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593 del codice penale non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano praticato trattamenti eutanasici, provocando la morte del paziente, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
    1) la richiesta provenga dal paziente, sia attuale e sia inequivocabilmente accertata;
    2) il paziente sia maggiorenne;
    3) il paziente non si trovi in stato, neppure temporaneo, di incapacità di intendere e di volere, salvo quanto previsto dal successivo articolo 4;
    4) i parenti entro il secondo grado e il coniuge con il consenso del paziente siano stati informati della richiesta e, con il consenso del paziente, abbiano avuto modo di colloquiare con lo stesso;
    5) la richiesta sia motivata dal fatto che il paziente è affetto da una malattia produttiva di gravi sofferenze, inguaribile o con prognosi infausta inferiore a diciotto mesi;
    6) il paziente sia stato congruamente ed adeguatamente informato delle sue condizioni e di tutte le possibili alternative terapeutiche e prevedibili sviluppi clinici ed abbia discusso di ciò con il medico;
    7) il trattamento eutanasico rispetti la dignità del paziente e non provochi allo stesso sofferenze fisiche. Il rispetto delle condizioni predette deve essere attestato dal medico per iscritto e confermato dal responsabile della struttura sanitaria ove sarà praticato il trattamento eutanasico .

    Articolo 4

    Ogni persona può stilare un atto scritto, con firma autenticata dall’ufficiale di anagrafe del comune di residenza o domicilio, con il quale chiede l’applicazione dell’eutanasia per il caso in cui egli successivamente venga a trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 3, comma 5 e sia incapace di intendere e volere o manifestare la propria volontà, nominando contemporaneamente, nel modo indicato dall’art. 1, un fiduciario, perché confermi la richiesta, ricorrendone le condizioni.
    La richiesta di applicazione dell’eutanasia deve essere chiara ed inequivoca e non può essere soggetta a condizioni. Essa deve essere accompagnata, a pena di inammissibilità, da un’autodichiarazione, con la quale il richiedente attesti di essersi adeguatamente documentato in ordine ai profili sanitari, etici ed umani ad essa relativi.
    Altrettanto chiara ed inequivoca, nonché espressa per iscritto, deve essere la conferma del fiduciario.
    Ove tali condizioni, unitamente al disposto di cui al precedente art. 3, comma 7 siano rispettate, non si applicano al medico ed al personale sanitario che abbiano attuato tecniche di eutanasia, provocando la morte le paziente, le disposizioni degli articoli 575, 579, 580 e 593
    Ultima modifica di Gdem88; 14-10-15 alle 17:19
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

  7. #7
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    A mente di quanto precisato al #3 al Primo Ministro, sono costretto a rinviare alla successiva seduta l'iniziativa sul fine-vita dell'On. Gdem88 per carenza del requisito di cui alla lettera b) necessario per la sua introduzione all'aula.

    Sono certo che, per la complessità del tema che comunque avrebbe consigliato una seduta ad hoc, anche l'On.le non se ne avrà a male, e provvederà ad aggiungere la necessaria relazione che mi consenta di introdurre il testo all'esame dei colleghi.

    (Sull'esempio di quanto egli stesso ha fatto per la proposta sull'invecchiamento attivo)
    _
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    DDL Molly sull'antiproibizionismo

    Art. 1

    E' abrogato il testo unico sugli stupefacenti DPR 309 del 9-10-1990

    Art. 2

    E' istituito, presso il Ministero della Salute, il Comitato di studio delle sostanze stupefacenti, composto da medici, studiosi, ricercatori, neurologi estratti a sorte e comunque non di nomina politica.

    Art. 3

    Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica generale di informazione sugli effetti delle sostanze psicotrope, di prevenzione, di disintossicazione, di invito all'uso responsabile e consapevole delle sostanze.

    Art. 4

    E' istit uita una tabella delle sostanze psicotrope a possibile forte impatto sulla salute e sulla pubblica sicurezza. E' vietata la produzione, l'importazione o la vendita delle sostanze presenti in questa tabella, se non previa autorizzazione del Ministero della Salute.

    Art. 5

    Il comitato si riunisce ogni 12 mesi per aggiornare la tabella di cui all'art. 4.

    Art. 6

    Ogni sostanza non inclusa nella tabella, è da considerarsi liberamente producibile o coltivabile per uso personale o per possesso senza alcun limite, e per la vendita all'interno dei limiti dell'attività non professionale

    Art. 7

    Il consiglio dei ministri, in particolare i ministeri di interno, giustizia, sanità e istruzione, si mettono a disposizione del Comitato per le iniziative di informazione e di prevenzione


    La proposta di legge è a titolo personale e non del Partito Comunista
    Mi sono rotta il cazzo dei giovani di sinistra, arrivisti, bugiardi, senza lode
    Gente che in una gara di idiozia riuscirebbe ad arrivare seconda

  9. #9
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    DDL del PCF sulla Riforma del sistema carcerario


    Preambolo

    Le carceri italianesono tragicamente sovraffollate creando una situazione disumana edintollerabile e le amnistie sono rimedi pericolosi (facendo tornaresulle strade tutto d'un colpo migliaia di criminali pronti a tornarein attività come ad esempio accadde in Italia con l'amnistia del2007 ) ma anche inutili dato che in pochi mesi dopo ogni amnistia lecarceri tornano piu affollate di prima. Quello che serve è unrimedio strutturale

    Dispositivo

    Articolo1
    Viene previsto con priorità assoluta su qualsiasi altro lavoropubblico nazionale il varo di un programma edilizio d
    iampliamento delle carceri esistentie/ocostruzioni di nuoveconprocedura d’urgenza delle gare d’appalto.
    Articolo 2
    LoStato Italiano si impegna a stipulare una serie di accordi con tuttii paesi che rispettano i diritti umani in base al quale gli straniericondannati in Italia per reati penali sconteranno la pena decisa daitribunali italiani nelle carceri del loro paese d'origine.
    Articolo3
    Per i condannati con sentenza definitiva a tre anni di carcere èprevisto la sostituzione della carcerazione con gli arrestidomiciliari a meno che non si tratti di condannati recidivi

    Articolo 4
    I detenuti saranno inseriti in programma direinserimento e rieducazione sociale, tramite lavori sociali eprofessionali e per i minorenni saranno aggiunti gli studi scolastici
    Articolo 5
    Verranno utilizzati i moderni sistemi dicontrollo per i detenuti che scontano i domiciliari, tale spesa ècoperta al 50% dal detenuto stesso
    Articolo 6
    Per una migliore efficienza sono stabiliti iruoli delle forze di polizia, con obbligo di pattugliamenti ovenecessario e di controllo periodico dei detenuti domiciliari
    Articolo 7
    Sono accorpati le forze di polizia locale epenitenziaria ( quest’ultima sarà una sottosezione della Poliziadi Stato) a quella di Stato, mentre invece sono di nuovo separati leforze di Guardia Forestale e i Carabinieri
    Articolo 8
    I detenuti si autofinanzieranno le lorospese base tramite i lavori, avranno diritto a uno sconto del 20%
    Articolo 9
    È previsto un 2xmille per il sistemacarcerario
    (Gv 3, 20-21)
    Chiunque infatti fa il male, odia la luce e non viene alla luce perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio

  10. #10
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    Predefinito Re: Proposte di Legge - deposito unico

    Citazione Originariamente Scritto da Ronnie Visualizza Messaggio
    A mente di quanto precisato al #3 al Primo Ministro, sono costretto a rinviare alla successiva seduta l'iniziativa sul fine-vita dell'On. Gdem88 per carenza del requisito di cui alla lettera b) necessario per la sua introduzione all'aula.

    Sono certo che, per la complessità del tema che comunque avrebbe consigliato una seduta ad hoc, anche l'On.le non se ne avrà a male, e provvederà ad aggiungere la necessaria relazione che mi consenta di introdurre il testo all'esame dei colleghi.

    (Sull'esempio di quanto egli stesso ha fatto per la proposta sull'invecchiamento attivo)
    Buongiorno, segnalo alla Presidenza che ho aggiunto al DDL depositato la relazione dovuta da regolamento
    «Riformista è uno che sa che a sbattere la testa contro il muro si rompe la testa, non il muro! Riformista...è uno che vuole cambiare il mondo per mezzo del buonsenso, senza tagliare teste a nessuno» [Baaria]

 

 
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